Art. 40 
 
            Misure straordinarie in favore delle regioni 
                         e degli enti locali 
 
  1. Per l'anno  2022  il  livello  del  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario ((  nazionale  ))  a  cui  concorre  lo  Stato  e'
incrementato di 200 milioni di euro  allo  scopo  di  contribuire  ai
maggiori  costi  per  gli  Enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo  tra  gli
enti interessati si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 30 giugno 2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  (( 3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «spesa  per
energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»; 
    b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
    b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
      «6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a
consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, non deve comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia'  stanziato  per
le finalita' di cui al medesimo articolo». )) 
  4.  In  via  eccezionale  e   limitatamente   all'anno   2022,   in
considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi   ucraina   e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli  enti  locali  possono
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  370  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  (( 5-bis. Per l'anno 2022, agli  enti  locali  che,  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
abbiano approvato e trasmesso alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati  in
data successiva al termine del 30 aprile 2022, non  si  applicano  le
restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di  approvazione
dei rendiconti previsti in materia  di  assunzioni  dall'articolo  9,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli
enti  locali  di  cui  al  primo  periodo   possono   altresi'   dare
applicazione alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  1091,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione  di  parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria  e  della  tassa
sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e  all'incentivazione
del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate. 
  5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi  dei  servizi  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  in  corrispondenza
dell'aumento  degli  oneri  di  gestione  derivanti   dalle   attuali
criticita' dei mercati dell'energia e delle  materie  prime,  per  il
2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui  rifiuti  e
della tariffa  avente  natura  corrispettiva  di  cui  al  comma  668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai
fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli  eventuali
avanzi  vincolati  derivanti   dal   mancato   utilizzo   dei   fondi
emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui  al  primo
periodo, le deliberazioni riguardanti le relative  riduzioni  possono
essere approvate, in  deroga  ai  termini  previsti  dalla  normativa
vigente, entro il 31 luglio 2022. ))