Art. 40 - bis 
 
     (( Misure straordinarie in favore dei comuni, delle unioni 
       di comuni, delle province e delle citta' metropolitane 
 
  1. I  comuni,  le  unioni  di  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, in via eccezionale e  derogatoria  per  il  solo  anno
2022, possono destinare i proventi effettivamente  incassati  di  cui
all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti  dalla  riscossione  delle
somme dovute per  la  sosta  dei  veicoli  nelle  aree  destinate  al
parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  lettera
f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria
spettanza e competenza, a copertura della  spesa  per  le  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono  agli  accertamenti
di competenza dell'esercizio 2022,  con  esclusione  delle  eventuali
quote arretrate riferite a esercizi precedenti. ))