Art. 43 
 
Misure  per  il  riequilibrio   finanziario   di   province,   citta'
  metropolitane  e  comuni  capoluogo  di  provincia  e   di   citta'
  metropolitane  nonche'  per  il  funzionamento  della   Commissione
  tecnica per i fabbisogni standard. 
 
  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane (( per le quali e' in corso l'applicazione
della procedura )) di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in  stato
di dissesto finanziario  ai  sensi  dell'articolo  244  del  medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' istituito, (( nello stato  di
previsione del Ministero )) dell'interno, un fondo con una  dotazione
di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15  milioni  di  euro  per
l'anno 2023. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito  entro  il
30 giugno 2022 con decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in  proporzione  al
disavanzo  di  amministrazione  risultante   dall'ultimo   rendiconto
definitivamente   approvato   inviato   alla   banca    dati    delle
amministrazioni pubbliche,  di  seguito  denominata  «BDAP»,  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  il  31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'articolo
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  La  nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di  amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo  complessivamente  riconosciuto  a
ciascun ente in attuazione del  presente  comma  e'  prioritariamente
destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del   disavanzo   di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58. 
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i  Sindaci  dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato  un  disavanzo  di
amministrazione pro-capite superiore  a  500  euro,  sulla  base  del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato ((
e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022 )),  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di  ripiano  del  disavanzo,  ((
entro il 15 ottobre 2022 )), possono sottoscrivere un accordo per  il
ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri  o
un suo delegato, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in cui il comune si impegna, per il  periodo  nel  quale  e'
previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere ((, in  tutto  o
in parte, le misure )) di cui all'articolo 1, comma 572, della  legge
n. 234 del 2021. (( Nel caso di deliberazione  delle  misure  di  cui
alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234  del
2021, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul  reddito
delle  persone  fisiche  non  puo'  essere  superiore  a  0,4   punti
percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco  portuale
e aeroportuale non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero. )) 
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'  subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,  proposte  dai
comuni interessati (( entro il 31 luglio 2022  )),  da  parte  di  un
tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto  del  Ministro  dell'interno  ed  e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del  Ministero
dell'economia    e    delle    finanze    e    dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione.  ((  Alle  riunioni  del  tavolo  sono  invitati
esperti indicati  dall'Associazione  nazionale  comuni  italiani  con
funzioni di  supporto  all'istruttoria.  ))  Il  tavolo,  considerata
l'entita' del disavanzo da  ripianare,  individua  anche  l'eventuale
variazione, quantitativa e qualitativa,  delle  misure  proposte  dal
comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio.  ((  Il
tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai
comuni entro il 30  settembre  2022.  ))  Ai  componenti  del  Tavolo
tecnico non  sono  corrisposti  compensi,  gettoni  di  presenza,  ((
rimborsi di spese )) ed altri emolumenti comunque denominati. 
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui  al
comma  2  devono  essere  destinate,  prioritariamente   e   fino   a
concorrenza della  quota  annuale  del  disavanzo  da  ripianare,  al
ripiano del disavanzo stesso. 
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo  di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di mancata deliberazione (( delle  misure  concordate
entro i termini stabiliti nell'accordo. 
  5-bis. I termini di presentazione o  riformulazione  dei  piani  di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti  dall'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli  di
presentazione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico,  in  corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  prorogati  di
centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto  gli  accordi
di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al  31  dicembre  2022
per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo,  senza  che  sia  successivamente  intervenuta  la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti  oggetto  della  sospensione
disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono  conto
delle misure previste dall'accordo. )) 
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021. 
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo  di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi  da  quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234  del  2021,  e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al  comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore  ad  euro
1.000  sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020  definitivamente
approvato e trasmesso  alla  BDAP  al  ((  30  giugno  2022  )),  che
intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 
  9. Ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento  ((  dell'obiettivo  intermedio  ))
nell'anno 2026  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  per  le
regioni (M1C1-119) e  per  le  province  e  le  citta'  metropolitane
(M1C1-120)  e  in  relazione  alle  nuove  attivita'  assegnate  alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard dall'articolo 1,  comma
592, della legge n.  234  del  2021,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  al
Presidente della medesima Commissione e' riconosciuto, per  gli  anni
dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute,  previste  dalla
normativa vigente in materia di trattamento di missione,  nel  limite
massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad  euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11.  All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio
di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione
della prima variazione utile.».