Art. 30. 
                            Le conferenze 
 
    1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi  politici
o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche,  possono
essere  convocate  conferenze  di  circolo,  cittadine,  zonali,   di
federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali  e/o
i Comitati politici federali  e/o  regionali  possono  proporre  alla
Direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di
carattere generale. 
    2. Vengono indette, per ogni singola  istanza  del  partito,  dai
rispettivi  organismi  dirigenti  che  stabiliscono   gli   obiettivi
politici e le modalita' di svolgimento e di partecipazione. 
    3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono
eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono  essere  anche
aperte a realta' esterne al partito. 
    4. Gli atti in esse approvati entrano a  far  parte  della  linea
politica  del  partito  al   livello   corrispondente   con   effetti
vincolanti.