Art. 30. Le conferenze 1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione, problemi politici o pianificare l'azione del partito su determinate tematiche, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. I gruppi di lavoro nazionali e/o i Comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla Direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale. 2. Vengono indette, per ogni singola istanza del partito, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalita' di svolgimento e di partecipazione. 3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realta' esterne al partito. 4. Gli atti in esse approvati entrano a far parte della linea politica del partito al livello corrispondente con effetti vincolanti.