Art. 40 
 
  Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali 
 
  1. Per l'anno  2022  il  livello  del  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e'  incrementato
di 200 milioni di euro allo scopo di contribuire  ai  maggiori  costi
per  gli  Enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. 
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
  3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e' incrementato per l'anno 2022 di
170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro  in  favore
dei  comuni  e  per  20  milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo  tra  gli
enti interessati si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  previa  intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da  adottare
entro il 30 giugno 2022,  in  relazione  alla  spesa  per  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «spesa  per
energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e gas»; 
    b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
    b) il comma 6.1 e' sostituito dal seguente: 
      «6.1. In relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a
consuntivo di cui all'articolo 106, comma  1,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, non deve comportare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, rispetto a quanto gia'  stanziato  per
le finalita' di cui al medesimo articolo». 
  4.  In  via  eccezionale  e   limitatamente   all'anno   2022,   in
considerazione  degli  effetti  economici  della  crisi   ucraina   e
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli  enti  locali  possono
approvare il bilancio di previsione con  l'applicazione  della  quota
libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021. 
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a  370  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58. 
  5-bis. Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  abbiano
approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
i rendiconti relativi all'anno  2021,  anche  se  approvati  in  data
successiva al termine  del  30  aprile  2022,  non  si  applicano  le
restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di  approvazione
dei rendiconti previsti in materia  di  assunzioni  dall'articolo  9,
comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli
enti  locali  di  cui  al  primo  periodo   possono   altresi'   dare
applicazione alle disposizioni dell'articolo  1,  comma  1091,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione  di  parte
del maggiore gettito dell'imposta municipale propria  e  della  tassa
sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e  all'incentivazione
del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate. 
  5-ter. Al fine di contenere la crescita dei costi  dei  servizi  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  in  corrispondenza
dell'aumento  degli  oneri  di  gestione  derivanti   dalle   attuali
criticita' dei mercati dell'energia e delle  materie  prime,  per  il
2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui  rifiuti  e
della tariffa  avente  natura  corrispettiva  di  cui  al  comma  668
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai
fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli  eventuali
avanzi  vincolati  derivanti   dal   mancato   utilizzo   dei   fondi
emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui  al  primo
periodo, le deliberazioni riguardanti le relative  riduzioni  possono
essere approvate, in  deroga  ai  termini  previsti  dalla  normativa
vigente, entro il 31 luglio 2022. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   27,   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.  34,  recante
          misure urgenti per il contenimento dei  costi  dell'energia
          elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
          rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art. 27 (Contributi straordinari agli enti  locali).
          - 1.  Il  fondo  di  cui  all'articolo  25,  comma  1,  del
          decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito
          nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i
          mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022,  e'
          incrementato di 50 milioni di euro per  l'anno  2022.  Alla
          ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
          con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022. 
                2. Per garantire la continuita' dei  servizi  erogati
          e'   riconosciuto   agli   enti   locali   un    contributo
          straordinario. A tal fine, e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  da
          destinare per 200 milioni di euro in favore  dei  comuni  e
          per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
          e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli  enti
          interessati  si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e il Ministro per gli affari regionali  e  le
          autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, in relazione alla  spesa  per  utenze  di
          energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche  conto  dei
          dati  risultanti  dal   SIOPE-Sistema   informativo   delle
          operazioni degli enti pubblici. 
                3. Ai comuni che hanno usufruito delle  anticipazioni
          di liquidita' ai  sensi  dell'articolo  243-ter  del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          o che sono stati destinatari delle  anticipazioni  disposte
          con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo
          243-quinquies del medesimo testo unico e che,  per  effetto
          della sentenza della Corte costituzionale n. 18  del  2019,
          subiscono  un  maggiore  onere  finanziario   dovuto   alla
          riduzione  dell'arco  temporale   di   restituzione   delle
          predette  anticipazioni,   e'   destinato   un   contributo
          complessivo di 22,6 milioni di  euro  per  l'anno  2022.  I
          comuni di cui al periodo precedente che  sono  in  dissesto
          finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi
          concessi ai sensi dell'articolo  53  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775  dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  dell'articolo  52
          del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  del
          comma  1-septies  dell'articolo  38  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  28  giugno  2019,  n.  58,  del  comma   8-quinquies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo  1  della
          legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo
          di cui al presente comma. 
                3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e' erogato  in
          proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo
          periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle
          condizioni di cui al comma 3  nonche'  quelli  esclusi  dal
          contributo ai sensi del medesimo comma  possono  restituire
          le rate scadute e non pagate  nel  triennio  2019-2021,  al
          netto del contributo ricevuto ai  sensi  del  comma  3,  in
          quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
                4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo  conto  del  maggior  onere   finanziario   annuale
          derivante dalla rimodulazione delle  rate  di  restituzione
          delle  anticipazioni  di  cui  al  medesimo  comma  3,  con
          riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021. 
                4-bis.  Le  risorse  di  cui  al  presente   articolo
          spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano  sono  assegnate  alle  predette   autonomie,   che
          provvedono al  successivo  riparto  in  favore  dei  comuni
          compresi nel proprio territorio. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
          dell'articolo 42.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   13   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25  (Misure
          urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e   agli
          operatori  economici,   di   lavoro,   salute   e   servizi
          territoriali, connesse all'emergenza da  COVID-19,  nonche'
          per il contenimento degli effetti degli aumenti dei  prezzi
          nel  settore  elettrico)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.  13  (Utilizzo  nell'anno  2022  delle  risorse
          assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021). - 1. Le
          risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma  822,  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  vincolate  alla
          finalita' di ristorare l'eventuale perdita di gettito e  le
          maggiori spese,  al  netto  delle  minori  spese,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da  COVID-19  anche  nell'anno
          2022 e le risorse assegnate per  la  predetta  emergenza  a
          titolo di ristori specifici di spesa  che  rientrano  nelle
          certificazioni di cui  all'articolo  1,  comma  827,  della
          suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2,
          del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono
          essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalita' cui
          sono state assegnate. Le risorse di cui  al  primo  periodo
          non utilizzate alla fine dell'esercizio  2022  confluiscono
          nella quota vincolata del risultato  di  amministrazione  e
          non possono essere svincolate ai sensi  dell'articolo  109,
          comma 1-ter,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo
          1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145.
          Le eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
                2. All'articolo 1, comma 823, della legge n. 178  del
          2020, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
          eventuali risorse ricevute in eccesso dalle regioni e dalle
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  sono  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato.». 
                3. Gli enti locali che utilizzano le risorse  di  cui
          al  comma  1  nell'anno  2022  sono   tenuti   a   inviare,
          utilizzando                l'applicativo                web
          http://pareggiobilancio.mef.gov.it,   entro   il    termine
          perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato, una certificazione della  perdita  di  gettito
          connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
          delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
          dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
          spese   connesse   alla   predetta    emergenza,    firmata
          digitalmente,  ai  sensi  dell'articolo   24   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
          dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo  di
          revisione economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e
          con  le  modalita'  definiti  con  decreto  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022.  La
          certificazione di cui  al  primo  periodo  non  include  le
          riduzioni di gettito derivanti da interventi  autonomamente
          assunti dalla regione o provincia  autonoma  per  gli  enti
          locali  del  proprio  territorio,   con   eccezione   degli
          interventi di  adeguamento  alla  normativa  nazionale.  La
          trasmissione per via  telematica  della  certificazione  ha
          valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,  comma  1,  del
          codice dell'amministrazione  digitale  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di  certificazione
          di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni
          Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni  in
          materia di finanza locale in via  esclusiva,  sono  assolti
          per il tramite delle medesime regioni e province autonome. 
                4. Gli enti locali che trasmettono la  certificazione
          di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio
          2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati  a  una
          riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei
          trasferimenti compensativi  o  del  fondo  di  solidarieta'
          comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
          risorse attribuite, ai sensi dell'articolo  1,  comma  822,
          primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in
          tre annualita' a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in  cui
          la certificazione di cui  al  comma  3  sia  trasmessa  nel
          periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la  riduzione
          del fondo sperimentale di riequilibrio,  dei  trasferimenti
          compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
          primo periodo e' applicata in misura pari al 90  per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
          annualita' a decorrere dall'anno  2024.  La  riduzione  del
          fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  dei   trasferimenti
          compensativi o del fondo di solidarieta' comunale di cui al
          primo periodo e' applicata in misura pari al 100 per  cento
          dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in  tre
          annualita' a decorrere dall'anno  2024,  qualora  gli  enti
          locali non trasmettano la certificazione di cui al comma  3
          entro la data del 31  luglio  2023.  A  seguito  dell'invio
          tardivo della certificazione, le riduzioni di  risorse  non
          sono soggette a restituzione. In caso di  incapienza  delle
          risorse, si applicano le procedure di cui  all'articolo  1,
          commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
                5. All'articolo 106, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole  «31  ottobre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». 
                5-bis. In caso di approvazione delle  delibere  delle
          aliquote e delle tariffe relative ai tributi di  competenza
          degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151,
          comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del
          comma 8 del medesimo articolo o per  effetto  di  norme  di
          legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad   effettuare   le
          conseguenti   modifiche   al   bilancio    di    previsione
          eventualmente gia'  approvato,  in  occasione  della  prima
          variazione utile. 
                5-ter.   All'articolo   3,   comma   5-sexies,    del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e'
          aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di
          cui al periodo precedente si  applicano,  per  il  triennio
          2022-2024,  limitatamente  agli   enti   territoriali   non
          soggetti alla disciplina assunzionale di  cui  all'articolo
          33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.». 
                6. All'articolo 109, comma 2,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «limitatamente  agli
          esercizi finanziari 2020 e 2021», ovunque  ricorrano,  sono
          sostituite dalle  seguenti:  «limitatamente  agli  esercizi
          finanziari 2020, 2021 e 2022». Per l'anno 2022, le  risorse
          di cui al presente articolo  possono  essere  utilizzate  a
          copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'incremento
          della spesa per energia elettrica e  gas,  non  coperti  da
          specifiche   assegnazioni    statali,    riscontrati    con
          riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e
          la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. 
                6.1. In relazione a quanto previsto dal comma  6,  la
          verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, comma 1, del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  deve
          comportare nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica, rispetto a quanto gia' stanziato per le finalita'
          di cui al medesimo articolo. 
                6-bis. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,
          n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 897 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito»; 
                  b) al comma 898 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: «Sono escluse dal limite di cui al presente  comma
          le quote di avanzo di amministrazione derivanti da  entrate
          con  vincolo  di  destinazione  finalizzato  all'estinzione
          anticipata dei mutui riguardante  esclusivamente  la  quota
          capitale del debito». 
                6-ter.  In  considerazione  delle  cause   di   forza
          maggiore sopraggiunte che  non  hanno  reso  oggettivamente
          possibile il rispetto dei termini prescritti, i  contributi
          di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre 2019, n.  160,  destinati  al  comune  di  Codogno
          ricompreso nell'allegato 1 al decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  1°  marzo  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020,  riferiti  agli
          anni 2020 e 2021, soggetti a revoca  per  mancato  rispetto
          del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui  al
          comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
          2019 o per parziale utilizzo del contributo,  sono  erogati
          dal  Ministero   dell'interno   per   il   50   per   cento
          congiuntamente al contributo previsto per il 2022 e per  il
          50 per cento congiuntamente al contributo previsto  per  il
          2023, purche' l'esecuzione dei medesimi lavori inizi  entro
          il 31 maggio 2022.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160  (Misure
          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il
          territorio): 
                «Art. 9 (Prospetto verifica pareggio  di  bilancio  e
          norme  sul  pareggio  di  bilancio  atte  a   favorire   la
          crescita). - 1. Dopo il comma 712, dell'articolo  1,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono inseriti i seguenti: 
                  "712-bis. Per l'anno 2016 le regioni,  le  province
          autonome, le citta' metropolitane e le province  conseguono
          il saldo di cui al comma 710 solo in sede di  rendiconto  e
          non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712. 
                  712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma
          710 non rilevano gli impegni del  perimetro  sanitario  del
          bilancio,  finanziati  dagli  utilizzi  del  risultato   di
          amministrazione relativo alla gestione sanitaria  formatosi
          nell'esercizio 2015.". 
                1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13,  comma
          1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla
          comunicazione  delle  variazioni  di   bilancio,   non   si
          applicano agli enti territoriali e non territoriali. 
                1-ter. All'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 23 giugno
          2011, n. 118, le parole: «, le  relative  variazioni»  sono
          soppresse. 
                1-quater.  All'articolo  24,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  le  parole:  «,  le
          relative variazioni» sono soppresse. 
                1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei  termini
          previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,  dei
          rendiconti e del bilancio consolidato, nonche'  di  mancato
          invio,  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto   per
          l'approvazione, dei relativi dati  alla  banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i  dati  aggregati
          per  voce  del  piano  dei  conti   integrato,   gli   enti
          territoriali, ferma restando per gli enti  locali  che  non
          rispettano i termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  di
          previsione  e  dei   rendiconti   la   procedura   prevista
          dall'articolo  141  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non  possono  procedere
          ad  assunzioni  di  personale  a  qualsiasi   titolo,   con
          qualsivoglia  tipologia  contrattuale,   ivi   compresi   i
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e  di
          somministrazione, anche  con  riferimento  ai  processi  di
          stabilizzazione  in  atto,  fino  a  quando   non   abbiano
          adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare contratti
          di servizio con soggetti privati che  si  configurino  come
          elusivi della disposizione del precedente periodo. Gli enti
          di cui ai precedenti  periodi  possono  comunque  procedere
          alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie
          a garantire l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza,   nonche'   l'esercizio   delle   funzioni   di
          protezione  civile,  di  polizia  locale,   di   istruzione
          pubblica, inclusi i servizi, e  del  settore  sociale,  nel
          rispetto dei  limiti  di  spesa  previsti  dalla  normativa
          vigente in materia. 
                1-sexies. La misura di cui al  comma  1-quinquies  si
          applica alle regioni e alle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano  in  caso  di  ritardo  oltre  il   30   aprile
          nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte  della
          Giunta, per consentire la parifica da parte  delle  sezioni
          regionali di controllo della  Corte  dei  conti,  ai  sensi
          dell'articolo  18,  comma  1,  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica  in
          caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto
          da parte del Consiglio. 
                1-septies. Per le regioni e le province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, la misura di cui al comma  1-quinquies
          si applica sia in caso di ritardo  nella  trasmissione  dei
          dati relativi al  rendiconto  approvato  dalla  Giunta  per
          consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo
          della Corte  dei  conti,  sia  in  caso  di  ritardo  nella
          trasmissione    dei    dati    relativi    al    rendiconto
          definitivamente approvato dal Consiglio. 
                1-octies.  La  prima  applicazione   dei   commi   da
          1-quinquies a 1-septies e' effettuata  con  riferimento  al
          bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016  e  al
          bilancio consolidato 2016. Alle  autonomie  speciali  e  ai
          loro enti che applicano il decreto  legislativo  23  giugno
          2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la  sanzione
          per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati  aggregati
          per voce del piano dei  conti  integrato  alla  banca  dati
          delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  13
          della  legge   31   dicembre   2009,   n.   196,   decorre,
          rispettivamente,  dall'esercizio   in   cui   sono   tenuti
          all'adozione dei nuovi  schemi  di  bilancio  con  funzione
          autorizzatoria, del bilancio consolidato e  del  piano  dei
          conti integrato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1091,
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1. - 1090. Omissis. 
                1091. Ferme restando le facolta' di  regolamentazione
          del tributo di cui all'articolo 52 del decreto  legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno  approvato  il
          bilancio di previsione ed il  rendiconto  entro  i  termini
          stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo  18
          agosto 2000, n.  267,  possono,  con  proprio  regolamento,
          prevedere che il maggiore  gettito  accertato  e  riscosso,
          relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria
          e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di
          riferimento  risultante  dal  conto  consuntivo  approvato,
          nella misura  massima  del  5  per  cento,  sia  destinato,
          limitatamente all'anno  di  riferimento,  al  potenziamento
          delle risorse strumentali degli  uffici  comunali  preposti
          alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
          personale dipendente, anche di qualifica  dirigenziale,  in
          deroga al limite di  cui  all'articolo  23,  comma  2,  del
          decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75.  La  quota
          destinata al trattamento  economico  accessorio,  al  lordo
          degli    oneri    riflessi    e    dell'IRAP    a    carico
          dell'amministrazione,     e'      attribuita,      mediante
          contrattazione  integrativa,  al  personale  impiegato  nel
          raggiungimento degli obiettivi del settore  entrate,  anche
          con riferimento alle attivita' connesse alla partecipazione
          del comune all'accertamento  dei  tributi  erariali  e  dei
          contributi  sociali  non   corrisposti,   in   applicazione
          dell'articolo 1 del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
          203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre
          2005, n. 248. Il beneficio attribuito non puo' superare  il
          15  per  cento  del  trattamento  tabellare   annuo   lordo
          individuale.  La  presente  disposizione  non  si   applica
          qualora  il  servizio  di  accertamento  sia  affidato   in
          concessione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo del  comma  668  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
                «1. - 667. Omissis. 
                668.  I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al  servizio  pubblico  possono,  con  regolamento  di  cui
          all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del  1997,
          prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
          corrispettiva,  in  luogo  della  TARI.  Il  comune   nella
          commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei  criteri
          determinati con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27  aprile  1999,  n.  158.  La
          tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal  soggetto
          affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
                Omissis.».