Art. 40 bis 
 
Misure straordinarie in favore dei comuni, delle  unioni  di  comuni,
             delle province e delle citta' metropolitane 
 
  1. I  comuni,  le  unioni  di  comuni,  le  province  e  le  citta'
metropolitane, in via eccezionale e  derogatoria  per  il  solo  anno
2022, possono destinare i proventi effettivamente  incassati  di  cui
all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4,
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, nonche' le entrate derivanti  dalla  riscossione  delle
somme dovute per  la  sosta  dei  veicoli  nelle  aree  destinate  al
parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  lettera
f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria
spettanza e competenza, a copertura della  spesa  per  le  utenze  di
energia elettrica e gas. 
  2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono  agli  accertamenti
di competenza dell'esercizio 2022,  con  esclusione  delle  eventuali
quote arretrate riferite a esercizi precedenti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 142 e 208,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
                «Art.  7  (Regolamentazione  della  circolazione  nei
          centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni  possono,
          con ordinanza del sindaco: 
                  a) adottare i provvedimenti indicati  nell'art.  6,
          commi 1, 2 e 4; 
                  b) limitare la circolazione di tutte  o  di  alcune
          categorie di veicoli per accertate e motivate  esigenze  di
          prevenzione degli inquinamenti e di tutela  del  patrimonio
          artistico,  ambientale  e  naturale,   conformemente   alle
          direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  sentiti,  per  le  rispettive  competenze,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed  il
          Ministro per i beni culturali e ambientali; 
                  c) stabilire la precedenza su determinate strade  o
          tratti di strade, ovvero in una  determinata  intersezione,
          in relazione alla classificazione di  cui  all'art.  2,  e,
          quando  la  intensita'  o  la  sicurezza  del  traffico  lo
          richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di  immettersi
          su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di   arrestarsi
          all'intersezione e di dare la precedenza a chi  circola  su
          quest'ultima; 
                  d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
          permanente o temporaneo, ovvero anche solo per  determinati
          periodi, giorni e orari: 
                    1) dei veicoli degli organi di  polizia  stradale
          di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei  servizi
          di soccorso; 
                    2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
          disabilita', munite del contrassegno  di  cui  all'articolo
          381, comma 2, del regolamento; 
                    3) dei veicoli al servizio delle donne  in  stato
          di gravidanza o di genitori con  un  bambino  di  eta'  non
          superiore a due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,
          denominato «permesso rosa»; 
                    4) dei veicoli elettrici; 
                    5) dei veicoli per il carico e lo  scarico  delle
          merci nelle ore stabilite; 
                    6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per  lo
          stazionamento ai capilinea; 
                    7) dei veicoli adibiti  al  trasporto  scolastico
          nelle ore stabilite; 
                  e) stabilire aree nelle  quali  e'  autorizzato  il
          parcheggio dei veicoli; 
                  f) stabilire, previa  deliberazione  della  Giunta,
          aree destinate al  parcheggio  sulle  quali  la  sosta  dei
          veicoli  e'  subordinata  al  pagamento  di  una  somma  da
          riscuotere mediante  dispositivi  di  controllo  di  durata
          della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando  le
          relative condizioni e tariffe in conformita' alle direttive
          del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
          concerto con la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento per le aree urbane; 
                  g)  prescrivere  orari  e  riservare  spazi  per  i
          veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma
          2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e  lo  scarico
          di cose; 
                  h) istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla
          sosta e al parcheggio delle  autocaravan  di  cui  all'art.
          185; 
                  i) riservare strade alla circolazione  dei  veicoli
          adibiti  a  servizi  pubblici  di  trasporto,  al  fine  di
          favorire la mobilita' urbana; 
                  i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo
          E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocita' sia
          inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona  a
          traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche  in
          senso opposto all'unico  senso  di  marcia  prescritto  per
          tutti gli altri veicoli,  lungo  la  corsia  ciclabile  per
          doppio senso ciclabile presente  sulla  strada  stessa.  La
          facolta'  puo'  essere  prevista  indipendentemente   dalla
          larghezza  della  carreggiata,  dalla  presenza   e   dalla
          posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa  dei
          veicoli  autorizzati  al  transito.   Tale   modalita'   di
          circolazione dei velocipedi  e'  denominata  'doppio  senso
          ciclabile' ed e' individuata mediante apposita segnaletica; 
                  i-ter) consentire la  circolazione  dei  velocipedi
          sulle strade di cui alla  lettera  i),  purche'  non  siano
          presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo
          situazioni  puntuali,  il  modulo  delle  strade  non   sia
          inferiore a 4,30 m. 
                2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle  ore
          8 alle ore 20, salvo  che  sia  diversamente  indicato  nel
          relativo segnale. 
                3.  Per  i  tratti  di  strade   non   comunali   che
          attraversano  centri  abitati,  i  provvedimenti   indicati
          nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e
          quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a),
          sono di competenza dell'ente proprietario della  strada.  I
          provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
          c), d), e) ed f) sono di  competenza  del  comune,  che  li
          adotta  sentito  il  parere  dell'ente  proprietario  della
          strada. 
                4. Nel caso di  sospensione  della  circolazione  per
          motivi  di  sicurezza  pubblica  o   di   sicurezza   della
          circolazione o per esigenze di carattere  militare,  ovvero
          laddove  siano  stati   stabiliti   obblighi,   divieti   o
          limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
          essere  accordati,  per  accertate   necessita',   permessi
          subordinati a speciali condizioni e cautele.  Nei  casi  in
          cui sia stata vietata o limitata la sosta,  possono  essere
          accordati permessi  subordinati  a  speciali  condizioni  e
          cautele ai veicoli riservati  a  servizi  di  polizia  e  a
          quelli utilizzati dagli esercenti la professione  sanitaria
          nell'espletamento delle  proprie  mansioni,  nonche'  dalle
          persone con limitata o impedita capacita'  motoria,  muniti
          del contrassegno speciale. 
                5. Le caratteristiche, le modalita'  costruttive,  la
          procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
          manutenzione dei dispositivi di controllo di  durata  della
          sosta  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                6. Le aree  destinate  al  parcheggio  devono  essere
          ubicate fuori della carreggiata e comunque in  modo  che  i
          veicoli parcheggiati  non  ostacolino  lo  scorrimento  del
          traffico. 
                7. I proventi dei parcheggi a  pagamento,  in  quanto
          spettanti  agli  enti  proprietari   della   strada,   sono
          destinati alla installazione,  costruzione  e  gestione  di
          parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei,  e  al
          loro   miglioramento   nonche'   a   interventi   per    il
          finanziamento  del  trasporto   pubblico   locale   e   per
          migliorare la mobilita' urbana. 
                8. Qualora il comune assuma l'esercizio  diretto  del
          parcheggio con custodia o  lo  dia  in  concessione  ovvero
          disponga l'installazione dei dispositivi  di  controllo  di
          durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su  parte
          della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle   immediate
          vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
          parcheggio   rispettivamente   senza   custodia   o   senza
          dispositivi  di  controllo  di  durata  della  sosta.  Tale
          obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
          3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
          quelle definite "A" dall'art. 2 del  decreto  del  Ministro
          dei lavori pubblici 2  aprile  1968,  n.  1444,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16  aprile  1968,  e  in
          altre   zone   di   particolare   rilevanza    urbanistica,
          opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta  nelle
          quali  sussistano  esigenze  e  condizioni  particolari  di
          traffico. 
                9.  I  comuni,  con   deliberazione   della   Giunta,
          provvedono a delimitare  le  aree  pedonali  e  le  zone  a
          traffico limitato tenendo conto degli effetti del  traffico
          sulla   sicurezza   della   circolazione,   sulla   salute,
          sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale
          e sul territorio.  In  caso  di  urgenza  il  provvedimento
          potra' essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorche'
          di  modifica  o  integrazione  della  deliberazione   della
          Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre
          zone  di  rilevanza  urbanistica  nelle  quali   sussistono
          esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo
          del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso  o  la
          circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
          traffico limitato, anche al pagamento  di  una  somma.  Con
          direttiva  emanata   dall'Ispettorato   generale   per   la
          circolazione  e  la  sicurezza  stradale  entro   un   anno
          dall'entrata  in   vigore   del   presente   codice,   sono
          individuate le tipologie dei comuni che  possono  avvalersi
          di tale facolta', nonche' le modalita' di  riscossione  del
          pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 
                9-bis. Nel delimitare le zone di cui  al  comma  9  i
          comuni consentono, in ogni caso, l'accesso  libero  a  tali
          zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. 
                10. Le zone di cui ai commi  8  e  9,  sono  indicate
          mediante appositi segnali. 
                11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8  e  9  e
          delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
          quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe  a  quelle
          previste nei medesimi commi, i  comuni  hanno  facolta'  di
          riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi  di
          sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona,  a
          titolo gratuito od oneroso. 
                11-bis. Nelle zone  scolastiche  urbane  puo'  essere
          limitata o esclusa la circolazione, la sosta o  la  fermata
          di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari  e  con
          modalita' definiti con ordinanza del sindaco. I divieti  di
          circolazione, di sosta o di fermata non si  applicano  agli
          scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni
          frequentanti istituti scolastici, nonche'  ai  titolari  di
          contrassegno  di  cui  all'articolo  381,  comma   2,   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495.  Chiunque  viola  gli
          obblighi, le limitazioni o i divieti previsti  al  presente
          comma e' soggetto alla sanzione amministrativa  di  cui  al
          comma 13-bis. 
                12. Per le citta' metropolitane le  competenze  della
          Giunta e del sindaco previste dal  presente  articolo  sono
          esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
          sindaco metropolitano. 
                13.  Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti   di
          sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          87 ad euro 344. 
                13-bis. Chiunque,  in  violazione  delle  limitazioni
          previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
          veicoli   appartenenti,   relativamente   alle    emissioni
          inquinanti, a categorie inferiori a quelle  prescritte,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 168 ad euro 678 e, nel caso  di  reiterazione
          della violazione nel biennio, alla sanzione  amministrativa
          accessoria della sospensione  della  patente  di  guida  da
          quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al
          capo I, sezione II, del titolo VI. 
                14. Chiunque viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o
          limitazioni previsti nel  presente  articolo,  e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro  42  ad  euro  173.  La  violazione  del  divieto   di
          circolazione nelle corsie riservate ai  mezzi  pubblici  di
          trasporto, nelle aree pedonali  e  nelle  zone  a  traffico
          limitato  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. 
                15. Nei casi di sosta vietata, in cui  la  violazione
          si  prolunghi  oltre  le  ventiquattro  ore,  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo  di
          ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
          si tratta di sosta limitata o  regolamentata,  la  sanzione
          amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 26  ad
          euro 102 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
          per il quale si protrae la violazione. 
                15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,  coloro
          che esercitano senza autorizzazione, anche  avvalendosi  di
          altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
          autorizzazione    l'attivita'    di    parcheggiatore     o
          guardiamacchine sono puniti con la sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 769 ad  euro  3.095.  Se
          nell'attivita' sono impiegati minori, o se il  soggetto  e'
          gia'  stato  sanzionato  per  la  medesima  violazione  con
          provvedimento definitivo, si applica la  pena  dell'arresto
          da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
          E' sempre  disposta  la  confisca  delle  somme  percepite,
          secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
          II.» 
                «Art. 142 (Limiti di velocita'). - 1. Ai  fini  della
          sicurezza della circolazione  e  della  tutela  della  vita
          umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h per
          le  autostrade,  i  110  km/h  per  le  strade  extraurbane
          principali, i 90 km/h per le strade extraurbane  secondarie
          e per le strade extraurbane locali, ed i  50  km/h  per  le
          strade nei centri abitati, con la possibilita'  di  elevare
          tale limite fino ad un massimo di 70  km/h  per  le  strade
          urbane le cui caratteristiche costruttive e  funzionali  lo
          consentano, previa installazione  degli  appositi  segnali.
          Sulle autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza  per
          ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente
          omologate  per  il  calcolo  della   velocita'   media   di
          percorrenza su tratti determinati, gli enti  proprietari  o
          concessionari  possono  elevare  il   limite   massimo   di
          velocita' fino a 150 km/h sulla base delle  caratteristiche
          progettuali   ed   effettive    del    tracciato,    previa
          installazione  degli  appositi   segnali,   sempreche'   lo
          consentano  l'intensita'  del   traffico,   le   condizioni
          atmosferiche  prevalenti  ed  i  dati   di   incidentalita'
          dell'ultimo  quinquennio.   In   caso   di   precipitazioni
          atmosferiche di qualsiasi natura, la velocita' massima  non
          puo' superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per
          le strade extraurbane principali. 
                2.  Entro  i  limiti  massimi  suddetti,   gli   enti
          proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
          alla relativa segnalazione, limiti di  velocita'  minimi  e
          limiti di velocita' massimi, diversi da quelli  fissati  al
          comma 1, in determinate strade e tratti  di  strada  quando
          l'applicazione al caso concreto dei  criteri  indicati  nel
          comma  1  renda  opportuna  la  determinazione  di   limiti
          diversi, seguendo le direttive che  saranno  impartite  dal
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Gli  enti
          proprietari  della  strada  hanno  l'obbligo  di   adeguare
          tempestivamente i limiti di velocita' al venir  meno  delle
          cause che hanno indotto a disporre limiti  particolari.  Il
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   puo'
          modificare i provvedimenti  presi  dagli  enti  proprietari
          della strada, quando siano contrari alle proprie  direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso  Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione   di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso   di   mancato   adempimento,   il   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  direttamente
          alla esecuzione delle  opere  necessarie,  con  diritto  di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 
                3. Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono
          superare le velocita' sottoindicate: 
                  a) ciclomotori: 45 km/h; 
                  b) autoveicoli  o  motoveicoli  utilizzati  per  il
          trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe  1
          figurante in allegato  all'accordo  di  cui  all'art.  168,
          comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri
          abitati; 30 km/h nei centri abitati; 
                  c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
          se montati su pneumatici o su altri  sistemi  equipollenti;
          15 km/h in tutti gli altri casi; 
                  d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
                  e) treni costituiti  da  un  autoveicolo  e  da  un
          rimorchio di cui alle lettere h), i)  e  l)  dell'art.  54,
          comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati;  80  km/h  sulle
          autostrade; 
                  f) autobus e filobus di massa complessiva  a  pieno
          carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei  centri  abitati;
          100 km/h sulle autostrade; 
                  g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o  ad
          altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore  a
          3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;  100
          km/h sulle autostrade; 
                  h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o  ad
          altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore  a
          12 t: 70 km/h fuori  dei  centri  abitati;  80  km/h  sulle
          autostrade; 
                  i) autocarri di massa complessiva  a  pieno  carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi dell'art. 82, comma  6:  70  km/h  fuori  dei  centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
                  l) mezzi d'opera quando viaggiano a  pieno  carico:
          40 km/h nei  centri  abitati;  60  km/h  fuori  dei  centri
          abitati. 
                4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
          3, ad eccezione di quelli di cui  alle  lettere  a)  e  b),
          devono essere indicate  le  velocita'  massime  consentite.
          Qualora si tratti di complessi  di  veicoli,  l'indicazione
          del  limite  va   riportata   sui   rimorchi   ovvero   sui
          semirimorchi. Sono comunque esclusi  da  tale  obbligo  gli
          autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
          i) del comma  3,  quando  siano  in  dotazione  alle  Forze
          armate, ovvero ai Corpi  ed  organismi  indicati  nell'art.
          138, comma 11. 
                5. In tutti i casi nei quali sono fissati  limiti  di
          velocita' restano fermi gli  obblighi  stabiliti  dall'art.
          141. 
                6. Per la determinazione dell'osservanza  dei  limiti
          di velocita' sono considerate fonti di prova le  risultanze
          di apparecchiature  debitamente  omologate,  anche  per  il
          calcolo della velocita'  media  di  percorrenza  su  tratti
          determinati, nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e
          i  documenti  relativi  ai  percorsi   autostradali,   come
          precisato dal regolamento. 
                6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
          per  il   rilevamento   della   velocita'   devono   essere
          preventivamente  segnalate  e  ben   visibili,   ricorrendo
          all'impiego di cartelli o di  dispositivi  di  segnalazione
          luminosi,   conformemente   alle   norme   stabilite    nel
          regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
          di impiego sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. 
                7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. 
                8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          173 ad euro 694. 
                9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di  non  oltre
          60 km/h i limiti massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          543 ad euro 2.170. Dalla violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre mesi. 
                9-bis. Chiunque supera di  oltre  60  km/h  i  limiti
          massimi   di   velocita'   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  845  ad
          euro  3.382.  Dalla   violazione   consegue   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di  cui
          al capo I, sezione II, del titolo VI. 
                10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 26 ad euro 102. 
                11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e  9-bis
          sono commesse alla guida di uno  dei  veicoli  indicati  al
          comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e  l)  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi  previste
          sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
          quale  e'  tarato  il  limitatore  di  velocita'   di   cui
          all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a  montare
          tale    apparecchio,    l'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3  del
          medesimo articolo  179,  per  il  caso  di  limitatore  non
          funzionante    o    alterato.    E'     sempre     disposto
          l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
          per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 
                12. Quando il titolare di una patente  di  guida  sia
          incorso, in un  periodo  di  due  anni,  in  una  ulteriore
          violazione  del  comma  9,   la   sanzione   amministrativa
          accessoria e' della sospensione della  patente  da  otto  a
          diciotto mesi, ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
          sezione II, del  titolo  VI.  Quando  il  titolare  di  una
          patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una ulteriore  violazione  del  comma  9-bis,  la  sanzione
          amministrativa accessoria e' la revoca  della  patente,  ai
          sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del  titolo
          VI. 
                12-bis.   I   proventi   delle   sanzioni   derivanti
          dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  massimi  di
          velocita'  stabiliti  dal  presente  articolo,   attraverso
          l'impiego di apparecchi o di sistemi di  rilevamento  della
          velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di  dispositivi
          o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,
          n. 121,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          agosto 2002,  n.  168,  e  successive  modificazioni,  sono
          attribuiti, in  misura  pari  al  50  per  cento  ciascuno,
          all'ente  proprietario  della  strada  su  cui   e'   stato
          effettuato l'accertamento o agli  enti  che  esercitano  le
          relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  e
          all'ente  da  cui  dipende   l'organo   accertatore,   alle
          condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
          Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  non  si
          applicano alle strade in concessione. Gli enti  di  cui  al
          presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota  dei
          proventi ad essi destinati nella regione nella  quale  sono
          stati effettuati gli accertamenti. 
                12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano  le
          somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei  proventi
          delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
          comma alla realizzazione di interventi  di  manutenzione  e
          messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi
          comprese la segnaletica  e  le  barriere,  e  dei  relativi
          impianti,  nonche'  al  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo e di accertamento delle violazioni in materia  di
          circolazione stradale, ivi comprese le  spese  relative  al
          personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
          contenimento delle spese in materia di pubblico  impiego  e
          al patto di stabilita' interno. 
                12-quater.  Ciascun  ente  locale  trasmette  in  via
          informatica  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31  maggio
          di ogni anno, una  relazione  in  cui  sono  indicati,  con
          riferimento all'anno  precedente,  l'ammontare  complessivo
          dei proventi  di  propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente  articolo,
          come risultante da rendiconto approvato nel medesimo  anno,
          e gli interventi realizzati a valere su tali  risorse,  con
          la  specificazione  degli  oneri  sostenuti   per   ciascun
          intervento. Ciascun ente locale pubblica  la  relazione  di
          cui al primo periodo in apposita sezione del  proprio  sito
          internet   istituzionale   entro   trenta   giorni    dalla
          trasmissione al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  e  al  Ministero  dell'interno.   A
          decorrere dal 1° luglio 2022,  il  Ministero  dell'interno,
          entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
          sezione  del  proprio  sito   internet   istituzionale   le
          relazioni  pervenute  ai  sensi  del  primo   periodo.   La
          percentuale dei  proventi  spettanti  ai  sensi  del  comma
          12-bis e' ridotta del 90  per  cento  annuo  nei  confronti
          dell'ente che non trasmetta la relazione di  cui  al  primo
          periodo, ovvero che utilizzi i proventi  di  cui  al  primo
          periodo in modo difforme da quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
          per ciascun anno per il quale  sia  riscontrata  una  delle
          predette inadempienze. Le inadempienze di  cui  al  periodo
          precedente   rilevano   ai   fini   della   responsabilita'
          disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
          tempestivamente al procuratore regionale  della  Corte  dei
          conti.» 
                «Art. 208  (Proventi  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie). - 1. I proventi delle sanzioni  amministrative
          pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono
          devoluti allo Stato, quando le violazioni  siano  accertate
          da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonche'  da
          funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle
          ferrovie e tramvie in concessione. I proventi  stessi  sono
          devoluti  alle  regioni,  province  e  comuni   quando   le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti, rispettivamente, delle regioni,  delle  province  e
          dei comuni. 
                2. I proventi di  cui  al  comma  1,  spettanti  allo
          Stato, sono destinati: 
                  a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,
          comma 4, della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  per  il
          finanziamento delle attivita' connesse  all'attuazione  del
          Piano nazionale  della  sicurezza  stradale,  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale
          per la circolazione e la sicurezza stradale,  nella  misura
          dell'80 per  cento  del  totale  annuo,  definito  a  norma
          dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n.
          190,  per  studi,  ricerche  e  propaganda  ai  fini  della
          sicurezza stradale, attuata anche attraverso il  Centro  di
          coordinamento  delle  informazioni  sul   traffico,   sulla
          viabilita' e sulla sicurezza  stradale  (CCISS),  istituito
          con legge 30  dicembre  1988,  n.  556,  per  finalita'  di
          educazione  stradale,  sentito,  occorrendo,  il  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  per
          l'assistenza e previdenza del personale  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza,
          della Polizia penitenziaria e  del  Corpo  forestale  dello
          Stato e per iniziative ed  attivita'  di  promozione  della
          sicurezza della circolazione; 
                  b)  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti - Dipartimento per i trasporti  terrestri,  nella
          misura del 20 per cento del totale annuo sopra  richiamato,
          per  studi,  ricerche  e  propaganda  sulla  sicurezza  del
          veicolo; 
                  c) al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  -  Dipartimento  per  i  servizi   per   il
          territorio, nella misura  del  7,5  per  cento  del  totale
          annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola  pubblica
          e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e  per
          l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di
          idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. 
                2-bis. Gli incrementi delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie di  cui  all'articolo  195,  comma  2-bis,  sono
          versati in un apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
          dello Stato, di nuova istituzione, per  essere  riassegnati
          al  Fondo   contro   l'incidentalita'   notturna   di   cui
          all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,
          n. 160, con provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze  adottato  sulla  base   delle   rilevazioni
          trimestrali del Ministero  dell'interno.  Tali  rilevazioni
          sono effettuate con le modalita' fissate  con  decreto  del
          Ministero  dell'interno,  di  concerto  con   i   Ministeri
          dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite le modalita' di trasferimento  della  percentuale
          di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187,
          comma 1-quater, destinata al Fondo. 
                3. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con i Ministri dell'economia e  delle  finanze,
          dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, determina annualmente le  quote  dei  proventi  da
          destinarsi   alle   suindicate   finalita'.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  adottare,
          con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
          nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
                3-bis.  Il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti,  il  Ministro   dell'interno   e   il   Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'   e    della    ricerca
          trasmettono annualmente al Parlamento, entro il  31  marzo,
          una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
          al comma 2 effettuato nell'anno precedente. 
                4. Una quota  pari  al  50  per  cento  dei  proventi
          spettanti agli enti di cui al secondo periodo del  comma  1
          e' destinata: 
                  a) in misura non inferiore a un quarto della quota,
          a  interventi  di  sostituzione,  di   ammodernamento,   di
          potenziamento, di messa a norma  e  di  manutenzione  della
          segnaletica delle strade di proprieta' dell'ente; 
                  b) in misura non inferiore a un quarto della quota,
          al  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo   e   di
          accertamento delle violazioni in  materia  di  circolazione
          stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
          attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale
          e di polizia municipale di cui alle lettere  d-bis)  ed  e)
          del comma 1 dell'articolo 12; 
                  c) ad altre  finalita'  connesse  al  miglioramento
          della sicurezza stradale, relative alla manutenzione  delle
          strade   di   proprieta'   dell'ente,    all'installazione,
          all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma  e
          alla manutenzione delle barriere e  alla  sistemazione  del
          manto stradale delle medesime strade,  alla  redazione  dei
          piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza
          stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali  bambini,
          anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento,  da
          parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di  ogni
          ordine   e   grado,   di   corsi   didattici    finalizzati
          all'educazione  stradale,  a  misure  di  assistenza  e  di
          previdenza per il personale di cui alle lettere  d-bis)  ed
          e) del comma 1 dell'articolo 12,  alle  misure  di  cui  al
          comma 5-bis del presente articolo e a interventi  a  favore
          della mobilita' ciclistica. 
                5. Gli enti di cui al secondo  periodo  del  comma  1
          determinano annualmente,  con  delibera  della  giunta,  le
          quote da destinare alle finalita' di cui al comma 4.  Resta
          facolta'  dell'ente  destinare  in  tutto  o  in  parte  la
          restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalita'
          di cui al citato comma 4. 
                5-bis. La quota dei proventi di cui alla  lettera  c)
          del comma 4  puo'  anche  essere  destinata  ad  assunzioni
          stagionali a progetto nelle  forme  di  contratti  a  tempo
          determinato e a  forme  flessibili  di  lavoro,  ovvero  al
          finanziamento di progetti di potenziamento dei  servizi  di
          controllo  finalizzati  alla  sicurezza   urbana   e   alla
          sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei
          servizi notturni e di prevenzione delle violazioni  di  cui
          agli  articoli  186,  186-bis  e  187  e  all'acquisto   di
          automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi  di
          polizia provinciale e di polizia  municipale  di  cui  alle
          lettere  d-bis)  ed  e)  del  comma  1  dell'articolo   12,
          destinati  al  potenziamento  dei  servizi   di   controllo
          finalizzati  alla  sicurezza  urbana   e   alla   sicurezza
          stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature
          per finalita' di protezione civile di competenza  dell'ente
          interessato.».