Art. 43 
 
Misure  per  il  riequilibrio   finanziario   di   province,   citta'
  metropolitane  e  comuni  capoluogo  di  provincia  e   di   citta'
  metropolitane  nonche'  per  il  funzionamento  della   Commissione
  tecnica per i fabbisogni standard. 
 
  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e
delle citta' metropolitane per le quali e'  in  corso  l'applicazione
della procedura di riequilibrio ai sensi  dell'articolo  243-bis  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in  stato
di dissesto finanziario  ai  sensi  dell'articolo  244  del  medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000, e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di
30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno
2023. Il fondo di cui al primo  periodo  e'  ripartito  entro  il  30
giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede  di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in  proporzione  al
disavanzo  di  amministrazione  risultante   dall'ultimo   rendiconto
definitivamente   approvato   inviato   alla   banca    dati    delle
amministrazioni pubbliche,  di  seguito  denominata  «BDAP»,  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  entro  il  31
maggio 2022, al netto del contributo ricevuto ai sensi  dell'articolo
52  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.  La  nettizzazione
del contributo non e' effettuata per il disavanzo di  amministrazione
al 31 dicembre 2021. Il contributo  complessivamente  riconosciuto  a
ciascun ente in attuazione del  presente  comma  e'  prioritariamente
destinato  alla  riduzione,  anche  anticipata,  del   disavanzo   di
amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
58. 
  2. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario, i  Sindaci  dei
comuni capoluogo di provincia che hanno registrato  un  disavanzo  di
amministrazione pro-capite superiore  a  500  euro,  sulla  base  del
disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato  e
trasmesso alla  BDAP  al  30  giugno  2022,  ridotto  dei  contributi
indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo,  entro
il 15 ottobre 2022, possono sottoscrivere un accordo per  il  ripiano
del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o  un  suo
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  in
cui il comune si impegna, per il periodo nel  quale  e'  previsto  il
ripiano del disavanzo, a porre in essere, in tutto  o  in  parte,  le
misure di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021.
Nel caso di deliberazione delle misure di cui  alla  lettera  a)  del
comma 572 dell'articolo 1 della legge n. 234 del  2021,  l'incremento
dell'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche  non  puo'  essere  superiore  a  0,4  punti  percentuali   e
l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale
non puo' essere superiore a 3 euro per passeggero. 
  3. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2 e'  subordinata
alla verifica delle misure di cui al medesimo comma 2,  proposte  dai
comuni interessati entro il 31 luglio 2022, da  parte  di  un  tavolo
tecnico istituito, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica, presso il Ministero dell'interno. Il tavolo di cui al primo
periodo e' istituito con decreto  del  Ministro  dell'interno  ed  e'
composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del  Ministero
dell'economia    e    delle    finanze    e    dell'Agenzia     delle
entrate-Riscossione. Alle riunioni del tavolo sono  invitati  esperti
indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni  di
supporto  all'istruttoria.  Il  tavolo,  considerata  l'entita'   del
disavanzo  da  ripianare,  individua  anche  l'eventuale  variazione,
quantitativa  e  qualitativa,  delle  misure  proposte   dal   comune
interessato per l'equilibrio  strutturale  del  bilancio.  Il  tavolo
termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni
entro il 30 settembre 2022. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono
corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri
emolumenti comunque denominati. 
  4. Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure di cui  al
comma  2  devono  essere  destinate,  prioritariamente   e   fino   a
concorrenza della  quota  annuale  del  disavanzo  da  ripianare,  al
ripiano del disavanzo stesso. 
  5. Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo  di
cui al comma 2 sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente  alla
dichiarazione di dissesto. La sospensione di  cui  al  primo  periodo
decade nel caso di  mancata  deliberazione  delle  misure  concordate
entro i termini stabiliti nell'accordo. 
  5-bis. I termini di presentazione o  riformulazione  dei  piani  di
riequilibrio finanziario pluriennale previsti  dall'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli  di
presentazione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato,
prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico,  in  corso  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono  prorogati  di
centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto  gli  accordi
di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al  31  dicembre  2022
per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del
presente articolo,  senza  che  sia  successivamente  intervenuta  la
sottoscrizione dell'accordo. I documenti  oggetto  della  sospensione
disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono  conto
delle misure previste dall'accordo. 
  6. Ai fini della verifica e del monitoraggio dell'accordo di cui al
comma 2 si applicano i commi 577 e 578 dell'articolo 1 della legge n.
234 del 2021. 
  7. Ai comuni che sottoscrivono l'accordo  di  cui  al  comma  2  si
applicano  le  disposizioni  previste  dall'articolo  6  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  8. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 6 puo' essere attivata anche
da parte dei comuni sede di citta' metropolitana, diversi  da  quelli
di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234  del  2021,  e
dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al  comma
2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore  ad  euro
1.000  sulla  base  del  rendiconto  dell'anno  2020  definitivamente
approvato e trasmesso alla BDAP al  30  giugno  2022,  che  intendano
avviare un percorso di riequilibrio strutturale. 
  9. Ai  fini  della  realizzazione  delle  attivita'  connesse  alla
«Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale» prevista nel
PNRR, correlata al raggiungimento dell'obiettivo intermedio nell'anno
2026  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  per  le   regioni
(M1C1-119) e per le province e le citta' metropolitane  (M1C1-120)  e
in relazione alle nuove attivita' assegnate alla Commissione  tecnica
per i fabbisogni standard dall'articolo 1, comma 592, della legge  n.
234 del 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  30,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al  Presidente  della  medesima
Commissione e' riconosciuto, per  gli  anni  dal  2022  al  2026,  il
rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa  vigente  in
materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro  7.500
per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023  al
2026. 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, pari ad  euro
7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno  degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  11.  All'articolo  3,  comma  5-quinquies,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio  di
previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno
di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  di  cui  al
primo periodo coincide con quello per la deliberazione  del  bilancio
di  previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio  di  previsione,  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione
della prima variazione utile.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  243-bis,  244  e
          259, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 
                «Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio  finanziario
          pluriennale). - 1. I comuni e  le  province  per  i  quali,
          anche in considerazione  delle  pronunce  delle  competenti
          sezioni regionali della Corte dei conti sui  bilanci  degli
          enti, sussistano  squilibri  strutturali  del  bilancio  in
          grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
          le misure  di  cui  agli  articoli  193  e  194  non  siano
          sufficienti  a  superare  le   condizioni   di   squilibrio
          rilevate, possono ricorrere, con  deliberazione  consiliare
          alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale
          prevista dal presente articolo. La predetta  procedura  non
          puo'  essere  iniziata  qualora  sia  decorso  il   termine
          assegnato dal prefetto, con lettera notificata  ai  singoli
          consiglieri, per la  deliberazione  del  dissesto,  di  cui
          all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto   legislativo   6
          settembre 2011, n. 149. 
                2. La deliberazione  di  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro  5
          giorni dalla data di esecutivita', alla competente  sezione
          regionale  della   Corte   dei   conti   e   al   Ministero
          dell'interno. 
                3. Il ricorso  alla  procedura  di  cui  al  presente
          articolo sospende temporaneamente la  possibilita'  per  la
          Corte dei conti di assegnare,  ai  sensi  dell'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al
          comma 6, lettera a), del presente articolo. 
                4. Le procedure esecutive  intraprese  nei  confronti
          dell'ente sono  sospese  dalla  data  di  deliberazione  di
          ricorso  alla   procedura   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego  di
          approvazione del piano di riequilibrio pluriennale  di  cui
          all'articolo 243-quater, commi 1 e 3. 
                5. Il consiglio dell'ente locale,  entro  il  termine
          perentorio di novanta giorni  dalla  data  di  esecutivita'
          della delibera di cui al comma  1,  delibera  un  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
          quattro e venti anni, compreso quello in  corso,  corredato
          del parere dell'organo di revisione  economico-finanziario.
          Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di  cui  al
          presente comma risulti  gia'  presentata  dalla  precedente
          amministrazione, ordinaria o commissariale, e  non  risulti
          ancora intervenuta la delibera della  Corte  dei  conti  di
          approvazione o di diniego di cui  all'articolo  243-quater,
          comma  3,  l'amministrazione  in  carica  ha  facolta'   di
          rimodulare  il  piano  di  riequilibrio,   presentando   la
          relativa  delibera  nei  sessanta  giorni  successivi  alla
          sottoscrizione della relazione di cui  all'articolo  4-bis,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
                5-bis. La durata massima del  piano  di  riequilibrio
          finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del  comma
          5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
          da ripianare nel medesimo e l'ammontare  degli  impegni  di
          cui al  titolo  I  della  spesa  del  rendiconto  dell'anno
          precedente a  quello  di  deliberazione  del  ricorso  alla
          procedura  di   riequilibrio   o   dell'ultimo   rendiconto
          approvato, secondo la seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                6. Il piano di riequilibrio  finanziario  pluriennale
          deve tenere conto di tutte le misure necessarie a  superare
          le condizioni di  squilibrio  rilevate  e  deve,  comunque,
          contenere: 
                  a)  le   eventuali   misure   correttive   adottate
          dall'ente  locale  in  considerazione   dei   comportamenti
          difformi dalla sana  gestione  finanziaria  e  del  mancato
          rispetto degli obiettivi posti con il patto  di  stabilita'
          interno accertati dalla competente sezione regionale  della
          Corte dei conti; 
                  b)   la   puntuale   ricognizione,   con   relativa
          quantificazione,  dei  fattori  di   squilibrio   rilevati,
          dell'eventuale  disavanzo  di  amministrazione   risultante
          dall'ultimo rendiconto  approvato  e  di  eventuali  debiti
          fuori bilancio; 
                  c) l'individuazione, con relative quantificazione e
          previsione dell'anno di effettivo  realizzo,  di  tutte  le
          misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
          del bilancio, per  l'integrale  ripiano  del  disavanzo  di
          amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
          fuori bilancio entro il periodo massimo di  dieci  anni,  a
          partire da quello in corso alla data  di  accettazione  del
          piano; 
                  d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
          di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
          di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
          da prevedere nei  bilanci  annuali  e  pluriennali  per  il
          finanziamento dei debiti fuori bilancio. 
                7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
          tenuto ad effettuare una ricognizione  di  tutti  i  debiti
          fuori bilancio riconoscibili ai  sensi  dell'articolo  194.
          Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente  puo'
          provvedere anche mediante un piano di rateizzazione,  della
          durata massima pari agli anni del  piano  di  riequilibrio,
          compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 
                7-bis. Al fine di pianificare  la  rateizzazione  dei
          pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
          richiedere all'agente della riscossione una  dilazione  dei
          carichi affidati dalle  agenzie  fiscali  e  relativi  alle
          annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
          dell'ente.  Le  rateizzazioni  possono  avere  una   durata
          temporale massima  di  dieci  anni  con  pagamenti  rateali
          mensili.  Alle  rateizzazioni  concesse   si   applica   la
          disciplina di cui all'articolo  19,  commi  1-quater,  3  e
          3-bis, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  602.  Sono  dovuti  gli  interessi  di
          dilazione di cui all'articolo 21  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
                7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis  si  applicano
          anche ai carichi affidati dagli enti gestori  di  forme  di
          previdenza e assistenza obbligatoria. 
                7-quater.  Le   modalita'   di   applicazione   delle
          disposizioni dei commi 7-bis  e  7-ter  sono  definite  con
          decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                7-quinquies. L'ente locale  e'  tenuto  a  rilasciare
          apposita delegazione di pagamento  ai  sensi  dell'articolo
          206 quale garanzia del pagamento  delle  rate  relative  ai
          carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
          di previdenza e assistenza obbligatoria  di  cui  ai  commi
          7-bis e 7-ter. 
                8. Al  fine  di  assicurare  il  prefissato  graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                  a)  puo'  deliberare  le  aliquote  o  tariffe  dei
          tributi locali nella misura massima  consentita,  anche  in
          deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione
          vigente; 
                  b) e' soggetto ai controlli centrali in materia  di
          copertura di costo di alcuni servizi, di  cui  all'articolo
          243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la  copertura  dei
          costi della gestione  dei  servizi  a  domanda  individuale
          prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243,  comma
          2; 
                  c) e' tenuto ad assicurare, con  i  proventi  della
          relativa tariffa, la copertura integrale  dei  costi  della
          gestione del servizio di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
          urbani e del servizio acquedotto; 
                  d)  e'  soggetto  al  controllo   sulle   dotazioni
          organiche  e  sulle  assunzioni   di   personale   previsto
          dall'articolo 243, comma 1; 
                  e)  e'   tenuto   ad   effettuare   una   revisione
          straordinaria  di  tutti  i  residui   attivi   e   passivi
          conservati  in  bilancio,  stralciando  i  residui   attivi
          inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel  conto
          del  patrimonio  fino  al   compimento   dei   termini   di
          prescrizione,  nonche'   una   sistematica   attivita'   di
          accertamento  delle  posizioni  debitorie  aperte  con   il
          sistema creditizio  e  dei  procedimenti  di  realizzazione
          delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed  una  verifica
          della consistenza ed integrale ripristino dei  fondi  delle
          entrate con vincolo di destinazione; 
                  f) e' tenuto ad effettuare una  rigorosa  revisione
          della  spesa  con  indicazione  di  precisi  obiettivi   di
          riduzione della stessa, nonche'  una  verifica  e  relativa
          valutazione dei costi di tutti i servizi erogati  dall'ente
          e della situazione di tutti gli organismi e delle  societa'
          partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a  carico
          del bilancio dell'ente; 
                  g) puo' procedere all'assunzione di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio. 
                9. In caso di accesso al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
          dell'esercizio   finanziario   le   seguenti   misure    di
          riequilibrio della parte corrente del bilancio: 
                  a)   a   decorrere    dall'esercizio    finanziario
          successivo,  riduzione  delle  spese   di   personale,   da
          realizzare in  particolare  attraverso  l'eliminazione  dai
          fondi per il finanziamento  della  retribuzione  accessoria
          del personale dirigente e di  quello  del  comparto,  delle
          risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e  26,  comma  3,
          dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1°  aprile
          1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per  la
          quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
          organiche; 
                  b) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni  e
          prestazioni di servizi di cui al  macroaggregato  03  della
          spesa corrente, finanziate attraverso risorse  proprie.  Ai
          fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
          di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 
                    1) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
                    2) alla  copertura  dei  costi  di  gestione  del
          servizio di acquedotto; 
                    3) al servizio di trasporto pubblico locale; 
                    4) al servizio di illuminazione pubblica; 
                    5)  al   finanziamento   delle   spese   relative
          all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
          giudiziaria, di minori in strutture protette in  regime  di
          convitto e semiconvitto; 
                  c) entro il termine di  un  quinquennio,  riduzione
          almeno del 25 per cento delle spese  per  trasferimenti  di
          cui al macroaggregato 04 della spesa  corrente,  finanziate
          attraverso risorse  proprie.  Ai  fini  del  computo  della
          percentuale  di  riduzione,  dalla  base  di  calcolo  sono
          escluse le somme  relative  a  trasferimenti  destinati  ad
          altri livelli istituzionali, a enti, agenzie  o  fondazioni
          lirico-sinfoniche; 
                  c-bis)  ferma  restando   l'obbligatorieta'   delle
          riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale  ha
          facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
          mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
          spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
          ferme restando le esclusioni di cui alle  medesime  lettere
          b)  e  c)  del  presente  comma.  Tali  compensazioni  sono
          puntualmente  evidenziate   nel   piano   di   riequilibrio
          approvato; 
                  d) blocco dell'indebitamento,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g),  per  i
          soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
          pregressi. 
                9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e  al  comma
          9,  lettera  d),  del  presente  articolo  e   all'articolo
          243-ter, i comuni  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
          riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal  presente
          articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui  al
          comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla  copertura  di
          spese di investimento relative a progetti e interventi  che
          garantiscano  l'ottenimento   di   risparmi   di   gestione
          funzionali al raggiungimento degli  obiettivi  fissati  nel
          piano  di  riequilibrio  finanziario  pluriennale,  per  un
          importo non superiore alle quote di capitale  dei  mutui  e
          dei prestiti obbligazionari  precedentemente  contratti  ed
          emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche'  alla
          copertura, anche a titolo di  anticipazione,  di  spese  di
          investimento    strettamente    funzionali     all'ordinato
          svolgimento  di  progetti  e   interventi   finanziati   in
          prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
          amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.» 
                «Art. 244 (Dissesto finanziario). - 1. Si ha stato di
          dissesto  finanziario  se   l'ente   non   puo'   garantire
          l'assolvimento delle funzioni e dei servizi  indispensabili
          ovvero esistono  nei  confronti  dell'ente  locale  crediti
          liquidi ed  esigibili  di  terzi  cui  non  si  possa  fare
          validamente fronte con le  modalita'  di  cui  all'articolo
          193, nonche' con le modalita' di cui all'articolo  194  per
          le fattispecie ivi previste. 
                2.  Le  norme  sul  risanamento  degli  enti   locali
          dissestati si applicano solo a province e comuni.» 
                «Art.   259   (Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
          al Ministro dell'interno, entro il  termine  perentorio  di
          tre mesi dalla  data  di  emanazione  del  decreto  di  cui
          all'articolo 252,  un'ipotesi  di  bilancio  di  previsione
          stabilmente riequilibrato. 
                1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione  di  dissesto
          sia adottata nel corso del secondo semestre  dell'esercizio
          finanziario per il quale risulta non  essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di  bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
                1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio  del  bilancio
          sia significativamente condizionato dall'esito delle misure
          di riduzione di almeno  il  20  per  cento  dei  costi  dei
          servizi,  nonche'  dalla  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi e societa' partecipati, laddove presenti,  i  cui
          costi  incidono  sul  bilancio   dell'ente,   l'ente   puo'
          raggiungere l'equilibrio, in  deroga  alle  norme  vigenti,
          entro l'esercizio in cui si completano la  riorganizzazione
          dei servizi comunali e la razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi  partecipati,  e  comunque  entro  cinque   anni,
          compreso quello in cui e'  stato  deliberato  il  dissesto.
          Fino al  raggiungimento  dell'equilibrio  e  per  i  cinque
          esercizi     successivi,     l'organo     di      revisione
          economico-finanziaria  dell'ente  trasmette  al   Ministero
          dell'interno, entro 30 giorni  dalla  scadenza  di  ciascun
          esercizio,  una  relazione  sull'efficacia   delle   misure
          adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. 
                2. L'ipotesi di  bilancio  realizza  il  riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
                3. Per l'attivazione delle  entrate  proprie,  l'ente
          provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   251,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
                4. Le province ed i comuni per i quali le risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto di cui all'articolo 263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
                5. Per  la  riduzione  delle  spese  correnti  l'ente
          locale  riorganizza  con  criteri  di  efficienza  tutti  i
          servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed  eliminando,
          o quanto meno riducendo ogni previsione di  spesa  che  non
          abbia   per   fine   l'esercizio   di   servizi    pubblici
          indispensabili.  L'ente  locale   emana   i   provvedimenti
          necessari per il  risanamento  economico-finanziario  degli
          enti  od  organismi  dipendenti   nonche'   delle   aziende
          speciali,  nel  rispetto  della  normativa   specifica   in
          materia. 
                6. L'ente locale, ugualmente ai fini della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
                7. La rideterminazione della  dotazione  organica  e'
          sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali per l'approvazione. 
                8. Il mancato rispetto degli adempimenti  di  cui  al
          comma  6  comporta  la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura
          regionale presso la Corte dei conti da parte del  Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
                9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri  istituti
          di credito sono  autorizzati,  su  richiesta  dell'ente,  a
          consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
          dicembre precedente, in un ulteriore mutuo  decennale,  con
          esclusione  delle  rate  di  ammortamento   gia'   scadute.
          Conservano validita' i contributi statali e regionali  gia'
          concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
                10. Le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
                11. Per le province ed i comuni il termine di cui  al
          comma 1 e' sospeso  a  seguito  di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente,  dalla  data  di  indizione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13, della legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.   13   (Banca   dati   delle    amministrazioni
          pubbliche).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un   efficace
          controllo e  monitoraggio  degli  andamenti  della  finanza
          pubblica, nonche' per acquisire  gli  elementi  informativi
          necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3,
          e per dare attuazione e stabilita' al federalismo  fiscale,
          le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire  in  una
          banca  dati  unitaria   istituita   presso   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
          stesse  amministrazioni  pubbliche  secondo  modalita'   da
          stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentiti  la  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il  Centro
          nazionale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          (CNIPA), i dati concernenti i  bilanci  di  previsione,  le
          relative variazioni, i conti  consuntivi,  quelli  relativi
          alle operazioni gestionali, nonche' tutte  le  informazioni
          necessarie  all'attuazione  della   presente   legge.   Con
          apposita intesa in sede di  Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento  della  finanza  pubblica  sono  definite  le
          modalita' di accesso degli  enti  territoriali  alla  banca
          dati.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e'   individuata   la   struttura   dipartimentale
          responsabile della suddetta banca dati. 
                2. In apposita sezione della banca  dati  di  cui  al
          comma 1 sono  contenuti  tutti  i  dati  necessari  a  dare
          attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono  messi  a
          disposizione,  anche  mediante   accesso   diretto,   della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale e della Conferenza  permanente  per  il
          coordinamento della  finanza  pubblica  per  l'espletamento
          delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42, come modificata dall'articolo 2,  comma
          6, della presente legge. 
                3. L'acquisizione dei  dati  avviene  sulla  base  di
          schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA  e
          la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
          pubblica    relativamente    agli    enti     territoriali.
          L'acquisizione dei  dati  potra'  essere  effettuata  anche
          attraverso l'interscambio di flussi informativi  con  altre
          amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
          ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia  e
          delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio  e
          al consolidamento dei conti pubblici. 
                4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          articolo, pari complessivamente a 10 milioni  di  euro  per
          l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2012,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa
          prevista dall'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004,  n.  307,  relativa  al  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica.  Con   il
          medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
          le  modalita'  di  ripartizione  delle   risorse   tra   le
          amministrazioni preposte  alla  realizzazione  della  banca
          dati.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   52,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali): 
                «Art.  52  (Misure  di  sostegno  all'equilibrio   di
          bilancio degli enti locali, proroga di termini  concernenti
          rendiconti  e  bilanci  degli  enti  locali  e  fusione  di
          comuni). - 1. E' istituito, nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione  di  660
          milioni di euro per  l'anno  2021,  in  favore  degli  enti
          locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione
          al 31 dicembre 2019  rispetto  all'esercizio  precedente  a
          seguito della ricostituzione  del  fondo  anticipazioni  di
          liquidita' ai sensi  dell'articolo  39-ter,  comma  1,  del
          decreto legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.  8,  se  il
          maggiore disavanzo determinato  dall'incremento  del  fondo
          anticipazione di liquidita' e' superiore al  10  per  cento
          delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto
          2019  inviato  alla  banca   dati   delle   amministrazioni
          pubbliche (BDAP). Il fondo  di  cui  al  primo  periodo  e'
          destinato alla riduzione del disavanzo ed e' ripartito  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in
          sede di Conferenza Stato citta'  ed  autonomie  locali,  da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          tenendo conto del predetto maggiore disavanzo. 
                1-bis. Al fine di garantire  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e
          l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli
          enti locali,  in  attuazione  delle  sentenze  della  Corte
          costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020  e  n.  80  del  29
          aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31  dicembre
          2019  rispetto  all'esercizio  precedente,  derivante   dal
          riappostamento delle somme provenienti dalle  anticipazioni
          di liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n.  64,  e  al  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di  liquidita',
          distinto  dal  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita',  a
          decorrere  dall'esercizio  2021  e'  ripianato   in   quote
          costanti entro il termine massimo di  dieci  anni,  per  un
          importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle
          anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020. 
                1-ter. A  decorrere  dall'esercizio  2021,  gli  enti
          locali iscrivono nel bilancio  di  previsione  il  rimborso
          annuale delle anticipazioni  di  liquidita'  nel  titolo  4
          della  spesa,  riguardante  il  rimborso  dei  prestiti.  A
          decorrere dal medesimo anno 2021, in  sede  di  rendiconto,
          gli enti locali riducono, per un importo  pari  alla  quota
          annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il  fondo
          anticipazione di liquidita' accantonato ai sensi del  comma
          1. La quota del risultato  di  amministrazione  liberata  a
          seguito  della  riduzione  del   fondo   anticipazione   di
          liquidita'   e'   iscritta   nell'entrata   del    bilancio
          dell'esercizio  successivo   come   "Utilizzo   del   fondo
          anticipazione di liquidita'", in deroga ai limiti  previsti
          dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata  al  bilancio
          di previsione e nella relazione sulla gestione allegata  al
          rendiconto e' data evidenza  della  copertura  delle  spese
          riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni  di
          liquidita', che non possono essere finanziate dall'utilizzo
          del fondo anticipazioni di liquidita' stesso. 
                1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo
          del contributo di cui al comma 1, il maggiore  ripiano  del
          disavanzo da  ricostituzione  del  fondo  anticipazione  di
          liquidita' applicato al primo  esercizio  del  bilancio  di
          previsione 2021 rispetto a quanto  previsto  ai  sensi  del
          comma 1-bis puo' non essere  applicato  al  bilancio  degli
          esercizi successivi. 
                2.  Per  gli  enti  locali  che  hanno  incassato  le
          anticipazioni di  liquidita'  di  cui  al  decreto-legge  8
          aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e'
          differito al 31 luglio 2021: 
                  a) il termine per la deliberazione  del  rendiconto
          di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo
          227, comma 2, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267; 
                  b) il termine per la deliberazione del bilancio  di
          previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Fino  a  tale
          data  e'  autorizzato  l'esercizio   provvisorio   di   cui
          all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267  del
          2000. 
                3. Il contributo straordinario in favore  dei  comuni
          risultanti dalla fusione di cui all'articolo  15,  comma  3
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267 e' incrementato  di  6,5  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2021. 
                4. All'onere di cui ai commi 1  e  3,  pari  a  666,5
          milioni di euro per l'anno 2021 e a 6,5 milioni di  euro  a
          decorrere dal 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 567,  568,
          572, 577, 578, 592 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1. - 566. Omissis 
                567.  Ai  comuni  sede   di   capoluogo   di   citta'
          metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700
          e'  riconosciuto  per  gli  anni  2022-2042  un  contributo
          complessivo di euro 2.670 milioni, di cui  150  milioni  di
          euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2023 e 2024, 240 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  100
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2026  al
          2042, da ripartire, in proporzione  all'onere  connesso  al
          ripiano annuale del disavanzo e alle quote di  ammortamento
          dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al  netto  della
          quota capitale  delle  anticipazioni  di  liquidita'  e  di
          cassa, sulla base di specifica  attestazione  da  parte  di
          ciascun   ente   beneficiario,   a   firma    del    legale
          rappresentante dell'ente. 
                568. Ai fini del riparto del  contributo  di  cui  al
          comma 567, l'onere connesso alle quote annuali  di  ripiano
          del disavanzo e  alle  rate  annuali  di  ammortamento  dei
          debiti finanziari di  cui  al  comma  567  e'  ridotto,  in
          relazione agli effetti sul ripiano annuale  del  disavanzo,
          dei contributi assegnati per le  annualita'  2021-2023,  ai
          sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
          104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre
          2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge  30
          dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52  del  decreto-legge
          25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 luglio  2021,  n.  106,  dell'articolo  38,  comma
          1-septies,  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo  16  del
          decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e  dei
          commi 565 e 566 del presente articolo. 
                569. - 571. Omissis 
                572. L'erogazione del contributo di cui al comma  567
          e' subordinata alla sottoscrizione, entro  il  15  febbraio
          2022, di un accordo per il ripiano del disavanzo e  per  il
          rilancio degli investimenti tra il Presidente del Consiglio
          dei ministri o un suo delegato e  il  sindaco,  in  cui  il
          comune si impegna per  tutto  il  periodo  in  cui  risulta
          beneficiario  del  contributo  di  cui  al  comma  567   ad
          assicurare,  per  ciascun  anno  o  con  altra  cadenza  da
          individuare nel predetto accordo, risorse proprie  pari  ad
          almeno un quarto del  contributo  annuo,  da  destinare  al
          ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti  finanziari,
          attraverso parte o tutte le seguenti misure, da individuare
          per ciascun comune nell'ambito del predetto accordo: 
                  a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio
          comunale,  di  un  incremento   dell'addizionale   comunale
          all'IRPEF, in deroga al limite  previsto  dall'articolo  1,
          comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
          e  di  un'addizionale  comunale  sui  diritti  di   imbarco
          portuale e aereoportuale per passeggero; 
                  b)  valorizzazione  delle  entrate,  attraverso  la
          ricognizione del patrimonio,  l'incremento  dei  canoni  di
          concessione e di locazione e ulteriori utilizzi  produttivi
          da realizzare attraverso appositi piani di valorizzazione e
          alienazione, anche avvalendosi del contributo  di  enti  ed
          istituti pubblici e privati; 
                  c)  incremento  della  riscossione  delle   proprie
          entrate, prevedendo, fermo quando disposto dall'articolo 1,
          commi 784 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
                    1)  in  presenza  di  delibera  che   attribuisce
          l'attivita' di recupero coattivo delle predette  entrate  a
          soggetti    terzi,    ivi    compresa    l'Agenzia    delle
          entrate-Riscossione, l'affidamento a questi ultimi,  almeno
          trenta mesi prima del decorso del termine  di  prescrizione
          del relativo  diritto,  dei  carichi  relativi  ai  crediti
          maturati  e   esigibili   a   decorrere   dalla   data   di
          sottoscrizione dell'accordo previsto  dal  presente  comma.
          Nei primi due anni di attuazione dell'accordo l'affidamento
          dei predetti crediti deve essere  effettuato  almeno  venti
          mesi prima; 
                    2)   con   deliberazione   adottata    a    norma
          dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
          n. 446, condizioni e modalita' di rateizzazione delle somme
          dovute, fissandone la durata massima in  24  rate  mensili,
          anche in deroga all'articolo 1,  commi  796  e  797,  della
          citata legge n. 160 del 2019 e all'articolo 19 del  decreto
          del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Nei primi due anni di  attuazione  dell'accordo  la  durata
          massima della rateizzazione puo' essere fissata in 36  rate
          mensili; 
                  d) riduzioni strutturali  del  2  per  cento  annuo
          degli impegni di spesa di parte corrente della  missione  1
          «Servizi  istituzionali,  generali  e  di   gestione»,   ad
          esclusione dei programmi 04, 05 e  06,  rispetto  a  quelli
          risultanti dal consuntivo 2019; 
                  e)   completa   attuazione    delle    misure    di
          razionalizzazione previste nel piano  delle  partecipazioni
          societarie adottato ai sensi  dell'articolo  24  del  testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica,  di
          cui al decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  e
          integrale  attuazione  delle  prescrizioni  in  materia  di
          gestione del personale di cui all'articolo 19 del  medesimo
          testo unico; 
                  f) misure volte: 
                    1) alla riorganizzazione e allo snellimento della
          struttura amministrativa, ai fini  prioritari  di  ottenere
          una  riduzione  significativa  degli  uffici   di   livello
          dirigenziale  e  delle  dotazioni  organiche,  nonche'  dei
          contingenti   di   personale   assegnati    ad    attivita'
          strumentali,  e  di   potenziare   gli   uffici   coinvolti
          nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del Fondo  complementare
          e  nell'attivita'  di  accertamento  e  riscossione   delle
          entrate; 
                    2)  al  conseguente  riordino  degli   uffici   e
          organismi,   al   fine   di   eliminare   duplicazioni    o
          sovrapposizioni di strutture o funzioni; 
                    3) al rafforzamento della gestione  unitaria  dei
          servizi strumentali attraverso la  costituzione  di  uffici
          comuni; 
                    4) al contenimento della spesa per  il  personale
          in servizio, ivi incluse le risorse  destinate  annualmente
          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello
          dirigenziale,   in   misura   proporzionale   all'effettiva
          riduzione delle dotazioni organiche, al netto  delle  spese
          per i rinnovi contrattuali; 
                    5) all'incremento della qualita', della quantita'
          e della diffusione su  tutto  il  territorio  comunale  dei
          servizi   erogati   alla   cittadinanza;   a    tal    fine
          l'amministrazione  e'  tenuta  a  predisporre   un'apposita
          relazione annuale; 
                  g)  razionalizzazione  dell'utilizzo  degli   spazi
          occupati dagli uffici pubblici, al fine di  conseguire  una
          riduzione della spesa per locazioni passive; 
                  h) incremento degli investimenti  anche  attraverso
          l'utilizzo dei fondi del PNRR, del  Fondo  complementare  e
          degli altri  fondi  nazionali  ed  europei,  garantendo  un
          incremento  dei  pagamenti  per  investimenti  nel  periodo
          2022-2026, rispetto alla  media  del  triennio  precedente,
          almeno pari alle risorse assegnate a valere sui  richiamati
          fondi, incrementate del 5  per  cento  e,  per  il  periodo
          successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno
          pari alla media  del  triennio  precedente,  al  netto  dei
          pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare; 
                  i) ulteriori interventi di riduzione del disavanzo,
          di  contenimento  e  di   riqualificazione   della   spesa,
          individuati in piena autonomia dall'ente. 
                573. - 576. Omissis. 
                577. La verifica dell'attuazione dell'accordo di  cui
          al comma 572 e il monitoraggio  delle  misure  adottate  ai
          fini  della  ripresa  degli  investimenti  e  del  corretto
          utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono  effettuati
          dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli  enti
          locali, operante  presso  il  Ministero  dell'interno,  con
          cadenza semestrale. La verifica sul rispetto  delle  misure
          di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia
          delle entrate-Riscossione, che ne  da'  comunicazione  alla
          Commissione  per  la  stabilita'  finanziaria  degli   enti
          locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche,
          la  Commissione  individua  le  misure  da   assumere   per
          l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto
          dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
          Qualora in tale sede la Commissione accerti  nuovamente  la
          mancata  attuazione  degli  impegni   e   degli   obiettivi
          intermedi,  trasmette  gli  esiti  delle   verifiche   alla
          competente  sezione  regionale  della  Corte  dei  conti  e
          propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   la
          sospensione del contributo per le annualita' successive. La
          prima verifica dell'attuazione dell'accordo  e'  effettuata
          con riferimento alla data del 31 dicembre 2022. 
                578. Gli esiti della verifica di  cui  al  comma  577
          sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito
          delle verifiche di cui all'articolo 1,  commi  166  e  167,
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per  i  comuni  di
          cui al comma 567 in procedura di riequilibrio  finanziario,
          all'articolo 243-quater del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due
          anni, la sospensione delle misure di  cui  all'articolo  6,
          comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149,
          limitatamente alla dichiarazione di dissesto. 
                579.-591. Omissis. 
                592. A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire
          l'unitarieta' dell'azione di  governo,  nelle  funzioni  di
          competenza degli enti territoriali correlate con i  livelli
          essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  con  i   relativi
          fabbisogni, costi  standard  e  obiettivi  di  servizio,  i
          Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle
          modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e
          di monitoraggio  sul  raggiungimento  degli  obiettivi,  ad
          acquisire il preventivo parere  della  Commissione  tecnica
          per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo  integrata
          dai  rappresentanti  delle   stesse   Amministrazioni,   in
          relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo  6   settembre   2011,   n.   149   (meccanismi
          sanzionatori e premiali  relativi  a  regioni,  province  e
          comuni, a norma degli articoli 2, 17 e  26  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                «Art. 6 (Responsabilita' politica del  presidente  di
          provincia e del sindaco). - 1. Il comma 5 dell'articolo 248
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000,  n.  267,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  1  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che  la  Corte  dei
          conti ha riconosciuto responsabili, anche in  primo  grado,
          di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque  anni
          precedenti il verificarsi  del  dissesto  finanziario,  non
          possono ricoprire, per un periodo di dieci anni,  incarichi
          di assessore, di revisore dei conti di  enti  locali  e  di
          rappresentante  di   enti   locali   presso   altri   enti,
          istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la  Corte,
          valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
          dissesto, accerti che questo e' diretta  conseguenza  delle
          azioni od omissioni per le quali l'amministratore e'  stato
          riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i  presidenti  di
          provincia  ritenuti  responsabili  ai  sensi  del   periodo
          precedente, inoltre, non sono candidabili, per  un  periodo
          di dieci anni, alle cariche di sindaco,  di  presidente  di
          provincia, di presidente di Giunta  regionale,  nonche'  di
          membro dei consigli  comunali,  dei  consigli  provinciali,
          delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento  e
          del Parlamento europeo. Non possono altresi' ricoprire  per
          un periodo di tempo di dieci anni la  carica  di  assessore
          comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
          vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito
          della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti
          gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita'  del
          collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione,
          secondo  le  normative  vigenti,  delle   informazioni,   i
          componenti del collegio riconosciuti responsabili  in  sede
          di  giudizio  della  predetta  Corte  non  possono   essere
          nominati nel collegio dei  revisori  degli  enti  locali  e
          degli enti ed organismi agli stessi  riconducibili  fino  a
          dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La  Corte
          dei  conti  trasmette   l'esito   dell'accertamento   anche
          all'ordine professionale di appartenenza dei  revisori  per
          valutazioni inerenti all'eventuale  avvio  di  procedimenti
          disciplinari.». 
                2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali  di
          controllo della Corte dei conti emergano, anche  a  seguito
          delle  verifiche  svolte  ai  sensi  dell'articolo  5   del
          presente decreto e dell'articolo 14, comma 1,  lettera  d),
          secondo periodo, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
          comportamenti difformi  dalla  sana  gestione  finanziaria,
          violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata
          e  irregolarita'  contabili  o  squilibri  strutturali  del
          bilancio  dell'ente  locale  in  grado  di  provocarne   il
          dissesto finanziario e lo stesso ente non  abbia  adottato,
          entro il  termine  assegnato  dalla  Corte  dei  conti,  le
          necessarie  misure  correttive  previste  dall'articolo  1,
          comma 168,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  la
          competente sezione  regionale,  accertato  l'inadempimento,
          trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente
          per il  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Nei  casi
          previsti dal periodo precedente, ove sia  accertato,  entro
          trenta giorni dalla predetta trasmissione, da  parte  della
          competente sezione regionale  della  Corte  dei  conti,  il
          perdurare  dell'inadempimento  da  parte  dell'ente  locale
          delle citate  misure  correttive  e  la  sussistenza  delle
          condizioni di cui all'articolo 244 del citato  testo  unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il  Prefetto
          assegna al Consiglio, con  lettera  notificata  ai  singoli
          consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la
          deliberazione del  dissesto.  Decorso  infruttuosamente  il
          termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un
          commissario per la deliberazione dello stato di dissesto  e
          da' corso alla procedura per lo scioglimento del  consiglio
          dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico
          di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
                2-bis  Il  decreto  di  scioglimento  del  consiglio,
          disposto per le inadempienze di cui al comma 2, conserva  i
          suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino  ad
          un massimo di quindici mesi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 30,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016): 
                «1.-29. Omissis. 
                30. La Commissione di cui al comma  29  e'  istituita
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica  e  si
          avvale delle strutture e dell'organizzazione del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.   Ai   componenti   della
          Commissione  non  e'  corrisposto   alcun   compenso,   ne'
          indennita',  ne'  rimborso   di   spese.   La   Commissione
          definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci
          giorni   dalla   sua   istituzione,   le    modalita'    di
          organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la
          disciplina procedurale dei propri lavori. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   3,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante
          disposizioni urgenti in  materia  di  termini  legislativi,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Proroga di termini in  materia  economica  e
          finanziaria). - 1. Il  termine  di  cui  all'articolo  106,
          comma  7,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n.  27,  relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee   di
          societa'  ed  enti,  e'  prorogato  al  31   luglio   2022.
          Nell'ambito delle  misure  di  semplificazione  di  cui  al
          presente comma e fermo restando il termine di cui al  primo
          periodo   limitatamente   agli   adempimenti   di    natura
          civilistica  ivi  previsti,  al  decreto   legislativo   21
          novembre  2007,  n.  231,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'articolo 19, comma 1, lettera  a),  dopo  il
          numero 4-bis) e' inserito il seguente: 
                    «4-ter) per i clienti  gia'  identificati  da  un
          soggetto  obbligato,  i   quali,   previa   identificazione
          elettronica  basata  su  credenziali   che   assicurano   i
          requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato
          (UE) 2018/389 della  Commissione,  del  27  novembre  2017,
          consentono    al    soggetto    tenuto    all'obbligo    di
          identificazione di accedere alle informazioni relative agli
          estremi  del  conto  di  pagamento  intestato  al  medesimo
          cliente presso il citato soggetto obbligato  in  uno  Stato
          membro   dell'Unione    europea.    Tale    modalita'    di
          identificazione  e  verifica  dell'identita'  puo'   essere
          utilizzata solo  con  riferimento  a  rapporti  relativi  a
          servizi di disposizione di ordini di pagamento e a  servizi
          di informazione sui conti previsti dall'articolo  1,  comma
          2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di
          cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  Il
          soggetto tenuto all'obbligo di  identificazione  acquisisce
          in ogni caso il nome e il cognome del cliente»; 
                  b) all'articolo 38: 
                    1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    «3. In ogni fase  del  procedimento,  l'autorita'
          giudiziaria adotta le misure necessarie ad  assicurare  che
          l'invio della segnalazione e delle  informazioni  trasmesse
          dalle FIU, il contenuto delle medesime  e  l'identita'  dei
          segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i  dati
          identificativi dei segnalanti non possono  essere  inseriti
          nel fascicolo del Pubblico Ministero ne' in quello  per  il
          dibattimento, ne' possono essere in  altro  modo  rivelati,
          salvo   che   cio'   risulti   indispensabile    ai    fini
          dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale
          caso,  l'Autorita'   giudiziaria   provvede   con   decreto
          motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare  la
          tutela del segnalante e,  ove  possibile,  la  riservatezza
          della segnalazione e  delle  informazioni  trasmesse  dalle
          FIU»; 
                  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                    «3-bis. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
          reato,  chiunque  rivela  indebitamente   l'identita'   del
          segnalante e' punito con la reclusione da due a  sei  anni.
          La stessa  pena  si  applica  a  chi  rivela  indebitamente
          notizie riguardanti  l'invio  della  segnalazione  e  delle
          informazioni trasmesse  dalle  FIU  o  il  contenuto  delle
          medesime, se le notizie rivelate sono idonee  a  consentire
          l'identificazione del segnalante». 
                1-bis.   All'articolo   31-novies,   comma   1,   del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  in
          materia di estensione  del  termine  di  durata  dei  fondi
          immobiliari   quotati,   sono   apportate    le    seguenti
          modificazioni: 
                  a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020»,  ovunque
          ricorrono, sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  31
          dicembre 2022»; 
                  b) le parole: «non oltre il 31 dicembre 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2023». 
                1-ter. All'articolo 6, comma 1, del  decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31  dicembre  2020»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
                2. All'articolo 7, comma  14,  secondo  periodo,  del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  relativo
          all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il
          Ministero del turismo, le parole:  «Entro  il  31  dicembre
          2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il  30  giugno
          2022». 
                3. All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge   7   agosto   2012,   n.   135,   in   materia    di
          razionalizzazione del patrimonio pubblico  e  di  riduzione
          dei costi per locazioni passive, le parole: «2020  e  2021»
          sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022». 
                4. All'articolo 207, comma 1,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita' delle
          imprese appaltatrici, le parole  «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
                4-bis. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  al  comma  55,  relativo  all'importo   massimo
          garantito dal Fondo di garanzia  per  le  piccole  e  medie
          imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dal
          seguente: «A decorrere dalla medesima data  del  1°  luglio
          2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando  le  maggiori
          coperture previste, in relazione a particolari tipologie di
          soggetti  beneficiari,  dal  decreto  del  Ministro   dello
          sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n.  157  del  7  luglio
          2017, la garanzia del Fondo e' concessa: 
                    1)  per  esigenze  diverse  dal   sostegno   alla
          realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
          per  cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria   in
          favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4
          e 5 di cui al  predetto  modello  di  valutazione  e  nella
          misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei  soggetti
          beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo
          modello; in relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta
          misura massima del 60 per cento  e'  riferita  alla  misura
          della copertura del Fondo di garanzia rispetto  all'importo
          dell'operazione  finanziaria  sottostante,  come   previsto
          dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
                    2)  per  esigenze  connesse  al   sostegno   alla
          realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80
          per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti  i
          soggetti beneficiari,  indipendentemente  dalla  fascia  di
          appartenenza di cui al predetto modello di valutazione»; 
                  b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo
          degli impegni che  possono  essere  assunti  dal  Fondo  di
          garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: «di cui
          160.000 milioni di euro» e le parole:  «50.000  milioni  di
          euro riferiti» sono soppresse. 
                4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  8
          aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo  agli  interventi  del
          Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,  dopo  la
          lettera m-bis) e' inserita la seguente: 
                  «m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere  m)
          e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del  capitale
          e' previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto,
          su richiesta del soggetto finanziato e previo  accordo  tra
          le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore
          a sei mesi, fermi restando gli obblighi di  segnalazione  e
          prudenziali». 
                5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre
          2016,  n.  232,  la  lettera  d-bis)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  «d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni
          di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente
          all'attuazione del correttivo di  cui  al  comma  450,  una
          variazione  negativa   della   dotazione   del   Fondo   di
          solidarieta' comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei
          criteri perequativi di  cui  alla  lettera  c),  in  misura
          proporzionale  e  nel  limite  massimo   della   variazione
          stessa». 
                5-bis. All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, concernente la dichiarazione e le  certificazioni  dei
          sostituti d'imposta, dopo il comma 6-quinquies e'  inserito
          il seguente: 
                  «6-quinquies.1.  Nei  casi  di  tardiva  o   errata
          trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e
          valori corrisposti per i  periodi  d'imposta  dal  2015  al
          2017, non si fa luogo all'applicazione  della  sanzione  di
          cui al comma 6-quinquies, se la trasmissione della corretta
          certificazione e'  effettuata  entro  il  31  dicembre  del
          secondo anno  successivo  al  termine  indicato  dal  primo
          periodo del medesimo comma 6-quinquies». 
                5-ter. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
          n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 574, le parole: «31 dicembre 2021» sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020 
                  b) al comma 992, le  parole:  «possono  comunicare,
          entro i successivi trenta giorni da tale data, la  volonta'
          di esercitare la facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto
          piano  di  riequilibrio   finanziario   pluriennale»   sono
          sostituite dalle seguenti: «possono  comunicare,  entro  il
          sessantesimo giorno successivo  a  tale  data,  l'esercizio
          della facolta' di rimodulare o di riformulare  il  suddetto
          piano di riequilibrio finanziario pluriennale»; 
                  c) il comma 994 e' sostituito dal seguente: 
                    «994.   Entro   il   centocinquantesimo    giorno
          successivo alla data della comunicazione di  cui  ai  commi
          992 e 993, gli  enti  locali  presentano  una  proposta  di
          rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio
          finanziario pluriennale». 
                5-quater. Per le province  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, per i liberi  consorzi  comunali  della  Regione
          siciliana e per  le  province  della  regione  Sardegna  in
          dissesto finanziario che presentano l'ipotesi  di  bilancio
          riequilibrato  entro  il  31  dicembre  2022,   dimostrando
          l'impossibilita'  di  realizzare  l'equilibrio  finanziario
          durevole  nel  periodo  di  riferimento   dell'ipotesi   di
          bilancio riequilibrato, sulla base  della  relazione  della
          Commissione prevista  dall'articolo  155  del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 novembre 2013, n.  142,  e  del  collegio  dei
          revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023  decorre  il  nuovo
          termine  di  cinque   anni   previsto   dal   comma   1-ter
          dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al  decreto
          legislativo n. 267 del 2000. 
                5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
          deroga all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre
          2013, n. 147, possono  approvare  i  piani  finanziari  del
          servizio di gestione dei rifiuti urbani,  le  tariffe  e  i
          regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva  entro
          il termine del 30 aprile di ciascun anno.  Nell'ipotesi  in
          cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
          previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile
          dell'anno di riferimento,  il  termine  per  l'approvazione
          degli atti di cui al primo periodo coincide con quello  per
          la deliberazione del bilancio di  previsione.  In  caso  di
          approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi  alla
          TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva
          all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione,  il
          comune provvede ad effettuare le conseguenti  modifiche  in
          occasione della prima variazione utile. Nell'ipotesi in cui
          il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
          sia prorogato a una data successiva al 30 aprile  dell'anno
          di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di
          cui  al  primo  periodo  coincide   con   quello   per   la
          deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  In  caso  di
          approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi  alla
          TARI  o  alla  tariffa  corrispettiva  in  data  successiva
          all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione,  il
          comune provvede ad effettuare le conseguenti  modifiche  in
          occasione della prima variazione utile. 
                5-sexies.  Al   terzo   periodo   del   comma   1-ter
          dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, le parole: «all'esercizio 2021, con  riferimento  al
          rendiconto   2020»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
          «all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022,  con  riferimento
          rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021». 
                5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile
          2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5
          giugno 2020, n. 40, le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
                5-octies. All'articolo 7, comma 2, del  decreto-legge
          19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli  anni  dal
          2015 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni
          dal 2015 al 2024». 
                5-novies. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre
          2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 140, secondo periodo,  le  parole:  «15
          febbraio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «10  marzo
          2022»; 
                  b) al comma 141, ultimo  periodo,  le  parole:  «28
          febbraio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo
          2022». 
                5-decies. All'articolo  1  della  legge  30  dicembre
          2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 565,  primo  periodo,  le  parole:  «31
          gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28  febbraio
          2022»; 
                  b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022»  sono
          sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 
                5-undecies.   Al   primo   periodo   del   comma    1
          dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio  2016,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno  2016,
          n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti:
          «, 2019 e 2022». 
                5-duodecies.  Al  comma  2   dell'articolo   71   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  la
          parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2022». 
                5-terdecies.   In   ragione   del   protrarsi   della
          straordinaria  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  il
          mancato assolvimento degli obblighi di formazione  continua
          da parte degli iscritti nel registro dei  revisori  legali,
          di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo
          27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli  anni  2017,  2018  e
          2019, puo' essere accertato, ai sensi dell'articolo 14  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 8 luglio 2021, n. 135,  a  decorrere  dal  30
          aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai  sensi  del
          primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.
          38, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 9-bis, comma 1, la  lettera  c)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                    «c) partecipa  al  processo  di  elaborazione  di
          principi e standard in materia di informativa  contabile  e
          di  sostenibilita'  a  livello  europeo  e  internazionale,
          intrattenendo  rapporti  con  la  International   Financial
          Reporting  Standards  Foundation  (IFRS  Foundation),   con
          l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con
          gli  organismi  di  altri  Paesi  preposti  alle   medesime
          attivita'»; 
                  b)  all'articolo  9-ter,  comma   2,   le   parole:
          «all'International Accounting Standards Board (IASB)»  sono
          sostituite dalle seguenti: «alla IFRS Foundation». 
                5-quaterdecies. Al comma 808  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2021»
          sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 
                5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126,  in
          materia  di  differimento  degli   ammortamenti,   l'ultimo
          periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   «In   relazione
          all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla
          pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione  delle  disposizioni
          del presente comma e'  estesa  all'esercizio  successivo  a
          quello di cui al primo periodo». 
                5-sexiesdecies. Il termine per la  deliberazione  del
          bilancio di previsione riferito al  triennio  2022-2024  da
          parte degli enti locali, previsto all'articolo  151,  comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, da ultimo differito ai sensi del decreto del  Ministro
          dell'interno 24 dicembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30  dicembre
          2021, e' prorogato al 31 maggio 2022. 
                5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000,  n.  267,  e'  autorizzato  per   gli   enti   locali
          l'esercizio provvisorio fino al termine  di  cui  al  comma
          5-sexiesdecies. 
                5-duodevicies. All'articolo 39 del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: «Con riferimento ai mutui accollati  allo  Stato,
          di cui al primo periodo, gli  enti  locali  sono  esonerati
          dalla verifica delle condizioni  di  cui  all'articolo  41,
          comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»; 
                  b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
                    «10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa
          per interessi passivi sul debito  statale  derivante  dalle
          operazioni di ristrutturazione perfezionate alla  data  del
          31 dicembre  2022  e'  destinato  al  finanziamento  di  un
          apposito fondo da istituire nello stato di  previsione  del
          Ministero dell'interno. L'importo di cui al  primo  periodo
          e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  previa  quantificazione  operata  dall'Unita'  di
          coordinamento   di   cui   al   comma   1,   tenuto   conto
          dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli  di
          Stato. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le
          risorse del fondo di cui al primo  periodo  sono  ripartite
          tra gli enti locali i cui mutui sono stati  accollati  allo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo,  tenuto   conto,
          altresi', del loro contributo  nel  determinare  la  minore
          spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo
          temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo
          di cui  al  primo  periodo  e'  finanziato,  anche  in  via
          pluriennale,  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento per  interessi  passivi  sul  debito  pubblico
          iscritto  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
                6. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno
          2022, delle attivita' ad alto contenuto  specialistico  del
          Ministero dello sviluppo economico, anche con  riguardo  ai
          controlli  obbligatori  sulle  apparecchiature   radio   in
          dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia
          della vita e della sicurezza in mare, e'  autorizzata,  per
          l'anno 2022, la spesa di euro  270.000,  comprensiva  degli
          oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle
          prestazioni   di   lavoro   straordinario   del   personale
          dipendente del Ministero dello sviluppo  economico  addetto
          alle relative attivita'. Agli oneri di  cui  alla  presente
          disposizione, pari a  270.000  euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2021-2023,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2021,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico. 
                6-bis. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
          n. 178, dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
                  «201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma  201
          sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla
          compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini   di
          indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000  euro  per
          l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189». 
                6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge  6  novembre
          2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          dicembre  2021,  n.  233,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a)  al  comma  5,  la  parola:   «centotrenta»   e'
          sostituita dalla seguente: «centotrentacinque»; 
                  b)   al   comma   7,   lettera   b),   le   parole:
          «tecnico-economica» sono soppresse. 
                6-quater. Per i soggetti che  svolgono  attivita'  di
          allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree  soggette  a
          restrizioni  sanitarie  per  le  emergenze   dell'influenza
          aviaria e della peste suina africana sono prorogati  al  31
          luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo  compreso
          tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti
          relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e
          24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, alle  trattenute  relative  alle  addizionali
          regionale e comunale all'imposta sul reddito delle  persone
          fisiche, che i predetti soggetti  operano  in  qualita'  di
          sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore  aggiunto.  I
          versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro
          il 16 settembre 2022 o in  quattro  rate  mensili  di  pari
          importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei
          mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. 
                6-quinquies.  Le   disposizioni   del   comma   1-bis
          dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di  amministrazione
          per l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  si  applicano
          anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto  della
          gestione dell'esercizio finanziario 2021. 
                6-sexies.  All'articolo  3,  comma   11-quater,   del
          decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2021,  n.  21,  le
          parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle  seguenti:
          «31 dicembre 2022». 
                6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  in  materia  di
          limitazioni all'uso del contante, le parole:  «31  dicembre
          2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»  e
          le  parole:  «1°  gennaio  2022»  sono   sostituite   dalle
          seguenti: «1° gennaio 2023». 
                6-octies. La  certificazione  di  cui  al  comma  781
          dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,
          relativa all'avvenuta realizzazione degli  investimenti  di
          cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205
          del 2017 effettuati nell'anno 2021, e'  resa  entro  il  31
          maggio 2022.».