Art. 22 
 
           Proroga del meccanismo di inversione contabile 
 
  1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17(Debitore d'imposta). - L'imposta e' dovuta dai
          soggetti  che  effettuano  le  cessioni  di   beni   e   le
          prestazioni di servizi imponibili, i quali devono  versarla
          all'Erario,  cumulativamente  per   tutte   le   operazioni
          effettuate e al netto della detrazione  prevista  nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
              Gli obblighi relativi alle  cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato da soggetti non residenti nei confronti  di  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio dello  Stato,  compresi  i
          soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e
          c), sono adempiuti dai cessionari o committenti.  Tuttavia,
          nel caso di cessioni di beni o di  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto passivo  stabilito  in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea,   il   cessionario   o
          committente  adempie  gli  obblighi  di   fatturazione   di
          registrazione secondo le disposizioni degli articoli  46  e
          47 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
              Nel caso in cui gli  obblighi  o  i  diritti  derivanti
          dall'applicazione delle norme in  materia  di  imposta  sul
          valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a  favore  di
          soggetti non residenti e senza stabile  organizzazione  nel
          territorio  dello  Stato,  i  medesimi  sono  adempiuti  od
          esercitati,  nei  modi  ordinari,  dagli  stessi   soggetti
          direttamente,  se  identificati  ai   sensi   dell'articolo
          35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel
          territorio  dello  Stato  nominato  nelle  forme   previste
          dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante
          fiscale   risponde   in   solido   con   il   rappresentato
          relativamente  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore  aggiunto.  La
          nomina del rappresentante fiscale e'  comunicata  all'altro
          contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
          Se  gli  obblighi  derivano  dall'effettuazione   solo   di
          operazioni non imponibili di  trasporto  ed  accessorie  ai
          trasporti, gli  adempimenti  sono  limitati  all'esecuzione
          degli  obblighi   relativi   alla   fatturazione   di   cui
          all'articolo 21. 
              Le disposizioni del secondo e del terzo  comma  non  si
          applicano per le operazioni effettuate da o  nei  confronti
          di soggetti non residenti, qualora le stesse siano  rese  o
          ricevute per  il  tramite  di  stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato. 
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui  all'articolo  10,  numero  11),
          nonche' per le cessioni di materiale d'oro e per quelle  di
          prodotti semilavorati di purezza pari  o  superiore  a  325
          millesimi,  al  pagamento   dell'imposta   e'   tenuto   il
          cessionario, se soggetto passivo d'imposta  nel  territorio
          dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza  addebito
          d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui  agli
          articoli 21 e  seguenti  e  con  l'annotazione  "inversione
          contabile" e l'eventuale indicazione della norma di cui  al
          presente comma, deve essere integrata dal  cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere annotata nel registro di cui agli articoli 23  o  24
          entro il mese di ricevimento ovvero anche  successivamente,
          ma comunque entro quindici giorni  dal  ricevimento  e  con
          riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai  fini
          della detrazione, e' annotato anche  nel  registro  di  cui
          all'articolo 25. 
              Le disposizioni di cui al  quinto  comma  si  applicano
          anche: 
                a) alle prestazioni di servizi diversi da  quelli  di
          cui  alla  lettera  a-ter),  compresa  la  prestazione   di
          manodopera,   rese   nel   settore   edile   da    soggetti
          subappaltatori nei confronti  delle  imprese  che  svolgono
          l'attivita' di costruzione o ristrutturazione  di  immobili
          ovvero nei confronti dell'appaltatore principale  o  di  un
          altro subappaltatore. La disposizione non si  applica  alle
          prestazioni di  servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a-ter) rese nei confronti di un contraente generale
          a cui venga  affidata  dal  committente  la  totalita'  dei
          lavori; 
                a-bis) alle cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma
          dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il  cedente
          abbia    espressamente    manifestato     l'opzione     per
          l'imposizione; 
                a-ter) alle prestazioni di  servizi  di  pulizia,  di
          demolizione,   di   installazione   di   impianti   e    di
          completamento relative ad edifici; 
                a-quater) alle  prestazioni  di  servizi  rese  dalle
          imprese  consorziate  nei  confronti   del   consorzio   di
          appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed  e)  del
          comma 1 dell'articolo 34  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, si e' reso aggiudicatario  di  una  commessa
          nei confronti di un ente  pubblico  al  quale  il  predetto
          consorzio e' tenuto ad emettere fattura ai sensi del  comma
          1 dell'articolo 17-ter del  presente  decreto.  L'efficacia
          della  disposizione  di  cui  al  periodo   precedente   e'
          subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione
          europea, dell'autorizzazione di una  misura  di  deroga  ai
          sensi dell'articolo 395  della  direttiva  2006/112/CE  del
          Consiglio,   del   28   novembre   2006,    e    successive
          modificazioni; 
                a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse  da
          quelle di cui alle lettere da a) ad  a-quater),  effettuate
          tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a
          soggetti  consorziati   o   rapporti   negoziali   comunque
          denominati  caratterizzati  da   prevalente   utilizzo   di
          manodopera presso le sedi di attivita' del committente  con
          l'utilizzo   di   beni   strumentali   di   proprieta'   di
          quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
          disposizione del precedente periodo  non  si  applica  alle
          operazioni   effettuate   nei   confronti   di    pubbliche
          amministrazioni e altri enti e societa' di cui all'articolo
          11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I
          del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276; 
                b) alle cessioni di apparecchiature terminali per  il
          servizio pubblico radiomobile  terrestre  di  comunicazioni
          soggette alla tassa sulle concessioni  governative  di  cui
          all'articolo  21  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641,  come
          sostituita, da  ultimo,  dal  decreto  del  Ministro  delle
          finanze  28  dicembre  1995,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995; 
                c) alle cessioni di console da  gioco,  tablet  PC  e
          laptop, nonche' alle cessioni  di  dispositivi  a  circuito
          integrato,  quali  microprocessori  e  unita'  centrali  di
          elaborazione, effettuate prima della loro installazione  in
          prodotti destinati al consumatore finale; 
                d); 
                d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di  gas
          a effetto serra definite  all'articolo  3  della  direttiva
          2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
          ottobre 2003, e successive modificazioni,  trasferibili  ai
          sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE,
          e successive modificazioni; 
                d-ter) ai trasferimenti di altre unita'  che  possono
          essere utilizzate dai gestori per conformarsi  alla  citata
          direttiva 2003/87/CE e di certificati  relativi  al  gas  e
          all'energia elettrica; 
                d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica
          a un soggetto passivo-rivenditore  ai  sensi  dell'articolo
          7-bis, comma 3, lettera a); 
                d-quinquies). 
              Le disposizioni del  quinto  comma  si  applicano  alle
          ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
          e delle finanze, con propri decreti, in base agli  articoli
          199 e 199-bis della direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,
          del 28 novembre 2006, nonche' in base alla misura  speciale
          del meccanismo  di  reazione  rapida  di  cui  all'articolo
          199-ter della  stessa  direttiva,  ovvero  individuate  con
          decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi, diversi  da  quelli
          precedentemente indicati, in cui necessita il  rilascio  di
          una misura speciale di deroga ai  sensi  dell'articolo  395
          della citata direttiva 2006/112/CE. 
              Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b),  c),
          d-bis),  d-ter)  e  d-quater),  del  presente  articolo  si
          applicano alle operazioni effettuate fino  al  31  dicembre
          2026. 
              Le pubbliche amministrazioni forniscono in tempo utile,
          su richiesta dell'amministrazione competente, gli  elementi
          utili ai fini della predisposizione delle  richieste  delle
          misure speciali di deroga di  cui  all'articolo  395  della
          direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo
          di reazione rapida di cui all'articolo 199-ter della stessa
          direttiva, nonche' ai fini degli adempimenti informativi da
          rendere obbligatoriamente nei confronti  delle  istituzioni
          europee ai  sensi  dell'articolo  199-bis  della  direttiva
          2006/112/CE.».