Art. 23 
 
Disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e
  certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione. 
 
  1. All'articolo  31  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la parola «nuovi» e' soppressa; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Per  la  definizione  delle  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 26 maggio 2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.». 
  2. Al fine di favorire l'applicazione  in  condizioni  di  certezza
operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e
202, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  imprese  possono
richiedere una certificazione che  attesti  la  qualificazione  degli
investimenti  effettuati  o  da  effettuare  ai   fini   della   loro
classificazione nell'ambito delle attivita' di ricerca e sviluppo, di
innovazione  tecnologica  e  di   design   e   innovazione   estetica
ammissibili  al  beneficio.  Analoga   certificazione   puo'   essere
richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attivita'  di
innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di
innovazione  digitale  4.0  e  di  transizione  ecologica   ai   fini
dell'applicazione  della  maggiorazione  dell'aliquota  del   credito
d'imposta prevista dal quarto periodo  del  comma  203,  nonche'  dai
commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della  legge
n. 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo  periodo
puo'  essere  richiesta  a  condizione  che  le  violazioni  relative
all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle  norme  citate  nei
medesimi periodi non siano state gia' constatate e comunque non siano
iniziati   accessi,   ispezioni,   verifiche   o   altre    attivita'
amministrative di accertamento delle  quali  l'autore  o  i  soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati  al
rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i  quali  quelli
idonei a garantire professionalita', onorabilita' e imparzialita'  ed
e' istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero
dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono  stabilite  le
modalita' di vigilanza sulle attivita' esercitate dai  certificatori,
le modalita'  e  condizioni  della  richiesta  della  certificazione,
nonche' i relativi oneri a carico  dei  richiedenti,  parametrati  ai
costi della procedura. ((Tra i soggetti abilitati al  rilascio  della
certificazione di cui al comma 2 sono  compresi,  in  ogni  caso,  le
universita'  statali,   le   universita'   non   statali   legalmente
riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.)) 
  4. Ferme restando le attivita' di controllo previste dal comma  207
dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui
al   comma   2   esplica    effetti    vincolanti    nei    confronti
dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla  base
di una non corretta rappresentazione  dei  fatti,  la  certificazione
venga rilasciata per una attivita' diversa  da  quella  concretamente
realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli  atti,
anche a contenuto impositivo  o  sanzionatorio,  difformi  da  quanto
attestato nelle certificazioni sono nulli. 
  5. La certificazione di cui al comma 2 e' rilasciata  dai  soggetti
abilitati  che  si  attengono,  nel  processo  valutativo,  a  quanto
previsto  da  apposite  linee  guida  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, periodicamente elaborate ed aggiornate. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dai commi  da
2 a 5, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  ad
assumere un  dirigente  di  livello  non  generale  e  10  unita'  di
personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico  e'
autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di  cui  al  presente
comma anche in deroga ai limiti  percentuali  previsti  dall'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il  Ministero
dello sviluppo economico  e'  autorizzato  a  bandire  una  procedura
concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il  predetto
personale con  contratto  di  lavoro  subordinato  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e nei limiti  della  vigente  dotazione
organica,  da  inquadrare  nell'Area  Terza  del  Comparto   Funzioni
Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico,
ad acquisire il predetto personale mediante comando,  fuori  ruolo  o
altra  analoga  posizione  prevista   dai   rispettivi   ordinamenti,
proveniente da altre pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del
personale docente, educativo, amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni scolastiche e  del  personale  in  servizio  presso
l'Agenzia  delle  entrate  e  la  Guardia  di  finanza,  nonche'  del
personale delle Forze armate ((e della Polizia di Stato)), ovvero  ad
acquisire personale con professionalita' equivalente  proveniente  da
societa' e organismi in house, previa intesa con  le  amministrazioni
vigilanti, con rimborso dei relativi oneri. 
  8. Per l'attuazione dei commi 6 e 7 e' autorizzata la spesa di euro
307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a  decorrere  dall'anno
2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
  ((8-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 951,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 42 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il
Ministero dello  sviluppo  economico  si  avvale,  sulla  base  della
vigente normativa, della Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical,  sono
accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello
Stato, intestato alla stessa Fondazione. 
  8-ter. E' autorizzata l'apertura di un  conto  corrente  presso  la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla societa' Arexpo S.p.A.,
su cui affluiscono le  risorse  rese  disponibili  in  attuazione  di
accordi e nel quale la medesima societa' e' autorizzata a  effettuare
operazioni  di  versamento  e  di  prelevamento   per   le   medesime
finalita'.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   31,   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i  servizi  territoriali)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 31(Disposizioni in materia di ricerca e  sviluppo
          di vaccini e farmaci). - 1.  Alle  imprese  che  effettuano
          attivita' di ricerca e  sviluppo  per  farmaci,  inclusi  i
          vaccini, spetta un credito d'imposta nella  misura  del  20
          per cento dei costi sostenuti dal  1°  giugno  2021  al  31
          dicembre 2030. 
              2. Ai fini della determinazione della base  di  calcolo
          del credito d'imposta, sono  considerati  ammissibili,  nel
          rispetto delle regole generali di effettivita',  pertinenza
          e  congruita',  tutti  i  costi   sostenuti   per   ricerca
          fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale  e
          studi di fattibilita' necessari per il progetto di  ricerca
          e sviluppo  nel  corso  della  sua  durata,  come  indicati
          dall'articolo 25 del regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, ad esclusione dei  costi
          relativi agli immobili e ai terreni di cui al paragrafo  3,
          lettera c), del medesimo articolo 25. Il credito  d'imposta
          di cui al presente articolo non e' cumulabile, in relazione
          ai medesimi costi ammissibili, con  altri  incentivi  sotto
          forma di credito d'imposta per le attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo. 
              2-bis. Per la definizione delle attivita' di ricerca  e
          sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta  di  cui   al
          presente   articolo   si    applicano    le    disposizioni
          dell'articolo 2 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  26  maggio  2020,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182. 
              3. Il  credito  d'imposta  spetta  anche  alle  imprese
          residenti o  alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio
          dello Stato di  soggetti  non  residenti  che  eseguono  le
          attivita' di ricerca e  sviluppo  in  Italia  nel  caso  di
          contratti stipulati con imprese residenti o localizzate  in
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea,   negli   Stati
          aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo  ovvero
          in  Stati  compresi  nell'elenco  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. 
              4. Il credito  d'imposta  spetta  fino  ad  un  importo
          massimo di euro 20 milioni annui per  ciascun  beneficiario
          ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  in  tre
          quote  annuali  di  pari  importo,  a  decorrere  dall'anno
          successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta di
          cui al presente articolo non si applicano i limiti  di  cui
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione
          del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del  valore
          della  produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive e non rileva ai fini del  rapporto  di
          cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              5. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          nel rispetto dei limiti e  delle  condizioni  previsti  dal
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di   aiuti
          compatibili con il mercato interno  in  applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25  del
          medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti  a  progetti
          di ricerca e sviluppo. 
              6.  La  fondazione   di   cui   all'articolo   42   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, assume la
          denominazione    di    "Enea    Tech     e     Biomedical";
          conseguentemente, ogni richiamo alla Enea Tech contenuto in
          disposizioni normative  vigenti  deve  intendersi  riferito
          alla Enea Tech e Biomedical. 
              7. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1: 
                  1)  dopo  le  parole:  "ricerca  applicata,"   sono
          inserite le  seguenti:  "compresi  il  potenziamento  della
          ricerca, lo sviluppo e  la  riconversione  industriale  del
          settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci  e
          vaccini per fronteggiare in ambito nazionale  le  patologie
          infettive emergenti, oltre a  quelle  piu'  diffuse,  anche
          attraverso   la   realizzazione    di    poli    di    alta
          specializzazione,"; 
                  2) e  parole:  "con  particolare  riferimento  alle
          start-up"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "anche   con
          riferimento alle start-up"; 
                  3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Una
          quota parte di almeno 250 milioni di euro e'  destinata  ai
          settori dell'economia verde e  circolare,  dell'information
          technology, dell'agri-tech e del deep tech"; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
                  1-bis. Al Fondo di cui al comma  1  possono  essere
          assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
          di euro, destinate alla promozione  della  ricerca  e  alla
          riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
          medesimo comma. A tale fine, il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme  giacenti  nel  conto  corrente  di
          tesoreria  intestato  al  Fondo   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nel limite di 400 milioni di euro  e  comunque  nel
          limite  delle  risorse  disponibili,  da   riassegnare   al
          pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente comma il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi della Fondazione di cui al comma 5"; 
                c) al comma 2: 
                  1)  dopo  le  parole:  "pubblici  e  privati"  sono
          inserite le seguenti:  ",  anche  attraverso  strumenti  di
          partecipazione,"; 
                  2)  le  parole:  "di  progetti  di  innovazione   e
          spin-off" sono sostituite dalle seguenti: "delle iniziative
          di cui al comma 1"; 
                d) al comma  4,  le  parole:  "previa  stipula"  sono
          sostituite dalle seguenti: "anche tramite stipulazione"; 
                e) al comma 5: 
                  1) i periodi primo e secondo  sono  sostituiti  dai
          seguenti: "Per le medesime finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  compresa  la  realizzazione  di   programmi   di
          sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina,  con
          particolare riferimento a quelli connessi al  rafforzamento
          del sistema nazionale di produzione  di  apparecchiature  e
          dispositivi medicali nonche' di  tecnologie  e  di  servizi
          finalizzati alla  prevenzione  delle  emergenze  sanitarie,
          l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
          diritto privato, di  seguito  denominata  'Fondazione  Enea
          Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che, mediante  l'adozione  di  un
          atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
          Lo statuto della  Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical  e'
          adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico.   Lo   statuto   puo'   prevedere   la
          costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
          programmi di cui al primo periodo del presente comma"; 
                  2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Tramite apposita convenzione il Ministero  dello  sviluppo
          economico puo' procedere al trasferimento  alla  Fondazione
          delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis"; 
                f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
                  "6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea
          Tech e Biomedical: 
                    a)  il  Presidente,  che  presiede  il  Consiglio
          direttivo e ha la rappresentanza legale dell'ente, nominato
          su proposta del Fondatore d'intesa con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
                    b) il Consiglio direttivo, al  cui  interno  puo'
          essere nominato un consigliere delegato,  con  funzioni  di
          direttore,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
          amministrazione  ordinaria.  Il  Consiglio   direttivo   e'
          formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
          e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
          Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
          del Ministro della salute e uno nominato  su  proposta  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente  e
          i membri del Consiglio direttivo sono scelti  tra  soggetti
          dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza  nonche'
          di specifica competenza professionale in  campo  economico,
          medico-scientifico e ingegneristico; 
                    c) il Collegio dei revisori dei  conti,  composto
          da tre  membri  effettivi  e  da  tre  supplenti  nominati,
          rispettivamente, su proposta del  Fondatore,  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
          supplenti. 
              6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi  di  cui
          al comma 6-bis si procede con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              6-quater. Gli organi della  Fondazione  nominati  prima
          della data di entrata in vigore della presente disposizione
          restano in carica fino alla  nomina  dei  nuovi  organi  ai
          sensi dei commi 6-bis e 6-ter"; 
                g) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                  "9-bis.  Al  fine  di  assicurare   il   necessario
          sostegno al settore dei treni storici per le perdite subite
          a causa dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  alla
          Fondazione FS Italiane  e'  concesso  un  contributo  di  5
          milioni di euro per l'anno 2021". 
              7-bis. Agli oneri derivanti dalla disposizione  di  cui
          alla lettera g) del comma 7, pari a 5 milioni di  euro  per
          l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
              8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto sono adottati  i  conseguenti  adeguamenti
          dello statuto della fondazione Enea Tech. 
              9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 valutati  in
          19,3 milioni di euro per l'anno 2022, 40,6 milioni di  euro
          per l'anno 2023, 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, 76,8
          milioni di euro per l'anno 2025, 83,2 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, 55,4 milioni di  euro
          per l'anno 2032 e 27,7 milioni di euro per l'anno 2033,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 77.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 200,  201,
          202, 203, 203-quinquies, 203-sexies e 207  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
              «1. - 199. Omissis 
              200. Sono considerate attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di  ricerca
          fondamentale,   di   ricerca   industriale    e    sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai
          tecnici titolari di rapporto di  lavoro  subordinato  o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
                c) le spese per  contratti  di  ricerca  extra  muros
          aventi ad oggetto  il  diretto  svolgimento  da  parte  del
          soggetto  commissionario  delle  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo ammissibili al  credito  d'imposta.  Nel  caso  di
          contratti di ricerca extra muros stipulati con  universita'
          e istituti di ricerca nonche' con start-up  innovative,  di
          cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
                d) le quote di ammortamento relative all'acquisto  da
          terzi, anche in licenza  d'uso,  di  privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
                e) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta   svolti   internamente
          dall'impresa anche per  la  realizzazione  di  prototipi  o
          impianti pilota, nel limite massimo del 30 per cento  delle
          spese di personale indicate alla  lettera  a)  ovvero,  nel
          caso di ricerca extra muros, del 30 per cento dei costi dei
          contratti indicati alla lettera c). 
              201.  Sono   considerate   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta le  attivita',
          diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate  alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati.  Per  prodotto  o  processo  di
          produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
          bene materiale o immateriale o un servizio  o  un  processo
          che si differenzia, rispetto a  quelli  gia'  realizzati  o
          applicati dall'impresa,  sul  piano  delle  caratteristiche
          tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
          dell'ergonomia o per altri elementi  sostanziali  rilevanti
          nei  diversi  settori  produttivi.  Non  sono   considerate
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta le attivita'  di  routine  per  il  miglioramento
          della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'
          volte a differenziare i  prodotti  dell'impresa  da  quelli
          simili, presenti sullo stesso mercato  concorrenziale,  per
          elementi   estetici   o   secondari,   le   attivita'   per
          l'adeguamento di  un  prodotto  esistente  alle  specifiche
          richieste  di  un  cliente  nonche'  le  attivita'  per  il
          controllo di qualita' e la standardizzazione dei  prodotti.
          Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          previsto dal comma 200,  sono  dettati  i  criteri  per  la
          corretta applicazione di tali  definizioni,  tenendo  conto
          dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale
          di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                a) le spese per il personale titolare di rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          nelle  operazioni   di   innovazione   tecnologica   svolte
          internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
          in tali  operazioni.  Le  spese  di  personale  relative  a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso  di  un  titolo  di  dottore  di
          ricerca  o  iscritti  a  un  ciclo  di   dottorato   presso
          un'universita' italiana o  estera  o  in  possesso  di  una
          laurea  magistrale  in  discipline  di  ambito  tecnico   o
          scientifico secondo la classificazione  Isced  dell'UNESCO,
          assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo indeterminato e impiegati esclusivamente  nei  lavori
          di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
          calcolo del credito d'imposta per un importo  pari  al  150
          per cento del loro ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  innovazione  tecnologica  anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese  imputabile  alle  sole  attivita'   di   innovazione
          tecnologica; 
                c) le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di innovazione tecnologica  ammissibili  al
          credito d'imposta.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  siano
          stipulati con imprese o soggetti appartenenti  al  medesimo
          gruppo dell'impresa committente,  si  applicano  le  stesse
          regole applicabili nel caso  di  attivita'  di  innovazione
          tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neo-assunti qualificati siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati  i  progetti  relativi  alle   attivita'   di
          innovazione tecnologica ammissibili al  credito  d'imposta,
          anche  se  appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa
          committente, siano fiscalmente residenti o  localizzati  in
          altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti
          all'accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati
          compresi nell'elenco di cui al citato decreto del  Ministro
          delle finanze 4 settembre 1996; 
                d) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti  inerenti   alle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo complessivo pari al 20 per  cento  delle  spese  di
          personale indicate  alla  lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c), a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi   impiegati   nelle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti  pilota,  nel  limite
          massimo del 30 per cento delle spese di personale  indicate
          alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per  i
          contratti indicati alla lettera c). 
              202. Sono considerate attivita' innovative  ammissibili
          al credito d'imposta le attivita'  di  design  e  ideazione
          estetica svolte dalle imprese operanti nei settori  tessile
          e della moda, calzaturiero,  dell'occhialeria,  orafo,  del
          mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione  e
          realizzazione dei  nuovi  prodotti  e  campionari.  Con  il
          decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal
          comma  200,  sono  dettati  i  criteri  per   la   corretta
          applicazione del presente comma  anche  in  relazione  alle
          medesime attivita' svolte  in  settori  diversi  da  quelli
          sopraindicati. Ai fini della determinazione della  base  di
          calcolo del credito d'imposta per le attivita' di design  e
          ideazione  estetica,  si   considerano   ammissibili,   nel
          rispetto delle regole generali di effettivita',  pertinenza
          e congruita': 
                a) le spese per il personale titolare di rapporto  di
          lavoro subordinato o di lavoro autonomo  o  altro  rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          presso   le   strutture   produttive   dell'impresa   nello
          svolgimento delle attivita' di design e ideazione  estetica
          ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
          impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso di una laurea in design o  altri
          titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e   impiegati
          esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare; 
                b) le quote di ammortamento, i  canoni  di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nelle  attivita'   di   design   e   innovazione   estetica
          ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
          e   realizzazione    dei    campionari,    per    l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese imputabile alle sole attivita' di design e  ideazione
          estetica; 
                c) le  spese  per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di design e ideazione estetica  ammissibili
          al credito d'imposta, stipulati con professionisti o  studi
          professionali o altre imprese. Nel caso in cui i  contratti
          siano stipulati con imprese o  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le
          stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
          ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali.  La
          maggiorazione  per  le  spese  di  personale  prevista  dal
          secondo periodo della lettera a) si applica solo  nel  caso
          in cui i soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati
          in laboratori e altre  strutture  di  ricerca  situati  nel
          territorio dello Stato. Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che  i  soggetti  cui
          vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                d) le spese  per  servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento
          delle altre attivita'  innovative  ammissibili  al  credito
          d'imposta, nel limite massimo complessivo pari  al  20  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero alla lettera c). Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
          sono commissionati i progetti relativi  alle  attivita'  di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti
          analoghi impiegati nelle attivita' di  design  e  ideazione
          estetica  ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo pari al 30  per  cento  delle  spese  di  personale
          indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti
          di cui alla lettera c). 
              203. Per le attivita' di ricerca  e  sviluppo  previste
          dal comma 200, il credito d'imposta e'  riconosciuto,  fino
          al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2022,  in
          misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti per le stesse spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  4   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore a dodici mesi. Per  le  attivita'  di
          innovazione tecnologica previste dal comma 201, il  credito
          d'imposta e' riconosciuto, fino  al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in  caso
          di periodo d'imposta di  durata  inferiore  o  superiore  a
          dodici  mesi.  Per  le  attivita'  di  design  e  ideazione
          estetica previste dal comma 202, il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto, fino al periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2023,  in  misura  pari  al  10  per  cento  della
          relativa base di calcolo,  assunta  al  netto  delle  altre
          sovvenzioni o dei contributi a  qualunque  titolo  ricevuti
          sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo  annuale
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica  previste
          dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o
          processi di produzione nuovi o  sostanzialmente  migliorati
          per  il  raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione
          ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il
          decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal
          comma 200, il credito d'imposta e'  riconosciuto,  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022,  in  misura
          pari al 15  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti sulle stesse  spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  2   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore  a  dodici  mesi.  Nel  rispetto  dei
          massimali  indicati  e  a  condizione   della   separazione
          analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
          alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
          il beneficio anche per  piu'  attivita'  ammissibili  nello
          stesso periodo d'imposta. 
              203-bis. - 203-quater. Omissis 
              203-quinquies.  Per   le   attivita'   di   innovazione
          tecnologica  previste  dal  comma  201   finalizzate   alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati  per  il  raggiungimento  di  un
          obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di   innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta  e'  riconosciuto,  per  il   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura
          pari al 10  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti sulle stesse  spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  4   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore  a  dodici  mesi.  Nel  rispetto  dei
          massimali  indicati  e  a  condizione   della   separazione
          analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
          alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
          il beneficio anche per  piu'  attivita'  ammissibili  nello
          stesso periodo d'imposta. 
              203-sexies. Per le attivita' di innovazione tecnologica
          previste dal comma 201 finalizzate  alla  realizzazione  di
          prodotti o processi di produzione nuovi  o  sostanzialmente
          migliorati  per  il  raggiungimento  di  un  obiettivo   di
          transizione  ecologica  o  di  innovazione  digitale   4.0,
          individuati con il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico previsto dal comma 200, il credito  d'imposta  e'
          riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello  in
          corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in  corso  al  31
          dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa
          base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o
          dei contributi a qualunque  titolo  ricevuti  sulle  stesse
          spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4  milioni
          di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo  d'imposta
          di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto
          dei massimali indicati e  a  condizione  della  separazione
          analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
          alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
          il beneficio anche per  piu'  attivita'  ammissibili  nello
          stesso periodo d'imposta. 
              204. - 206. Omissis 
              207.   Nell'ambito   delle   ordinarie   attivita'   di
          accertamento,   l'Agenzia   delle   entrate,   sulla   base
          dell'apposita certificazione della documentazione contabile
          e della relazione tecnica previste  dai  commi  205  e  206
          nonche' sulla base della ulteriore  documentazione  fornita
          dall'impresa,  effettua  i   controlli   finalizzati   alla
          verifica  delle  condizioni  di   spettanza   del   credito
          d'imposta e della corretta applicazione  della  disciplina.
          Nel caso in  cui  si  accerti  l'indebita  fruizione  anche
          parziale del credito  d'imposta,  l'Agenzia  delle  entrate
          provvede al recupero del relativo  importo,  maggiorato  di
          interessi  e  sanzioni  secondo  legge,  fatte   salve   le
          eventuali  responsabilita'  di  ordine  civile,  penale   e
          amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Qualora,
          nell'ambito delle verifiche e  dei  controlli,  si  rendano
          necessarie  valutazioni  di  carattere  tecnico  in  ordine
          all'ammissibilita' di specifiche  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo, di innovazione tecnologica o di  altre  attivita'
          innovative  nonche'  in  ordine  alla  pertinenza  e   alla
          congruita' delle spese  sostenute  dall'impresa,  l'Agenzia
          delle entrate puo' richiedere al Ministero  dello  sviluppo
          economico di esprimere il proprio parere. I  termini  e  le
          modalita' di svolgimento di  tali  attivita'  collaborative
          sono fissati con apposita convenzione tra  l'Agenzia  delle
          entrate e il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella
          quale   puo'   essere   prevista   un'analoga   forma    di
          collaborazione   anche   in   relazione   agli   interpelli
          presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo
          11, comma 1, lettera a), della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito
          d'imposta per i suddetti investimenti.  Per  l'espletamento
          delle attivita' di propria competenza, il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo' anche avvalersi di soggetti esterni
          con competenze tecniche specialistiche. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali  (Art.  19
          del D.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima  dall'art.
          11 del D.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.lgs.
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.lgs. n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento  di
          ciascun incarico di funzione dirigenziale si  tiene  conto,
          in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione   effettiva   di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8
          del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi.». 
              - Si riporta il testo del comma  951,  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «1.-950 Omissis 
              951. Al fine di velocizzare gli interventi  nell'ambito
          del settore biomedicale, con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che
          nell'ambito del Fondo per il trasferimento  tecnologico  di
          cui all'articolo 42 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n.  77,  sono  da  destinare  alla  promozione  della
          ricerca   e   riconversione   industriale    del    settore
          biomedicale.  A  tal  fine  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo,
          denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo  industriale
          biomedico»,  cui  sono  attribuite  anche  le  risorse   da
          assegnare ai sensi del comma 1-bis  del  medesimo  articolo
          42. Il Fondo opera per il potenziamento della  ricerca,  lo
          sviluppo  e  la  riconversione  industriale   del   settore
          biomedicale per la produzione di nuovi farmaci  e  vaccini,
          di prodotti per la diagnostica e di  dispositivi  medicali,
          anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
          specializzazione. Per la realizzazione degli interventi  di
          cui  al  presente  comma,  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical
          ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del
          2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77  del
          2020.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   42,   del
          decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
          misure urgenti in materia di salute, sostegno al  lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19: 
              «Art. 42(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre
          misure   urgenti   per   la   difesa   ed    il    sostegno
          dell'innovazione). - 1. Al fine di sostenere e accelerare i
          processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del
          sistema produttivo nazionale, rafforzando  i  legami  e  le
          sinergie con il sistema della tecnologia  e  della  ricerca
          applicata, compresi  il  potenziamento  della  ricerca,  lo
          sviluppo  e  la  riconversione  industriale   del   settore
          biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e  vaccini
          per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive
          emergenti, oltre a quelle piu' diffuse, anche attraverso la
          realizzazione di poli di alta specializzazione, nello stato
          di previsione del Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
          istituito un fondo, denominato "Fondo per il  trasferimento
          tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro  per
          l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le  modalita'
          di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili  alla
          valorizzazione e all'utilizzo dei risultati  della  ricerca
          presso le imprese operanti sul territorio nazionale,  anche
          con   riferimento   alle   start-up   innovative   di   cui
          all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui  all'articolo  4
          del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Una  quota
          parte di almeno 250 milioni di euro e' destinata ai settori
          dell'economia   verde   e    circolare,    dell'information
          technology, dell'agri-tech e del deep tech. 
              1-bis. Al Fondo  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          assegnate ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni
          di euro, destinate alla promozione  della  ricerca  e  alla
          riconversione industriale del settore biomedicale di cui al
          medesimo comma. A tale fine, il  Ministero  dello  sviluppo
          economico provvede al versamento all'entrata  del  bilancio
          dello Stato delle somme  giacenti  nel  conto  corrente  di
          tesoreria  intestato  al  Fondo   di   cui   al   comma   3
          dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, nel limite di 400 milioni di euro  e  comunque  nel
          limite  delle  risorse  disponibili,  da   riassegnare   al
          pertinente capitolo di spesa di cui al comma 1 del presente
          articolo. Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente comma il Ministero dello sviluppo  economico  puo'
          avvalersi della Fondazione di cui al comma 5. 
              2. Le iniziative  di  cui  al  comma  1  sono  volte  a
          favorire la collaborazione di soggetti pubblici e  privati,
          anche  attraverso  strumenti   di   partecipazione,   nella
          realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e  possono
          prevedere lo svolgimento, da parte del  soggetto  attuatore
          di cui al comma 4, nei limiti delle  risorse  stanziate  ai
          sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, di  attivita'
          di progettazione, coordinamento, promozione,  stimolo  alla
          ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta  di  soluzioni
          tecnologicamente avanzate, processi o prodotti  innovativi,
          attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione dei
          risultati della ricerca, di consulenza  tecnico-scientifica
          e formazione, nonche' attivita' di supporto  alla  crescita
          delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. 
              3. Al fine di sostenere le iniziative di cui  al  comma
          1, il Ministero dello sviluppo economico,  a  valere  sulle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1, e'  autorizzato
          ad intervenire attraverso la  partecipazione  indiretta  in
          capitale  di  rischio  e  di  debito,   anche   di   natura
          subordinata,  nel  rispetto  della  disciplina  europea  in
          materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni
          in materia di  affidamento  dei  contratti  pubblici  o  in
          materia di  collaborazione  tra  amministrazioni  pubbliche
          eventualmente applicabili. Con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni
          dall'entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   sono
          individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita'
          e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale
          di rischio e di debito di cui al presente comma. 
              4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi  2
          e  3  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale
          dell'ENEA - Agenzia  nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e  lo  sviluppo  sostenibile,  nell'ambito  delle
          funzioni  ad   essa   gia'   attribuite   in   materia   di
          trasferimento tecnologico, anche  tramite  stipulazione  di
          apposita convenzione. A tal fine, e' autorizzata  la  spesa
          di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 
              5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo,  compresa  la  realizzazione  di   programmi   di
          sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina,  con
          particolare riferimento a quelli connessi al  rafforzamento
          del sistema nazionale di produzione  di  apparecchiature  e
          dispositivi medicali nonche' di  tecnologie  e  di  servizi
          finalizzati alla  prevenzione  delle  emergenze  sanitarie,
          l'ENEA e' autorizzata alla costituzione della fondazione di
          diritto privato, di  seguito  denominata  'Fondazione  Enea
          Tech e Biomedical', sottoposta alla vigilanza del Ministero
          dello sviluppo economico, che, mediante  l'adozione  di  un
          atto di indirizzo, puo' definirne gli obiettivi strategici.
          Lo statuto della  Fondazione  Enea  Tech  e  Biomedical  e'
          adottato, sentita l'ENEA, con decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico.   Lo   statuto   puo'   prevedere   la
          costituzione di strutture dedicate per la realizzazione dei
          programmi di cui al primo periodo del  presente  comma.  Ai
          fini dell'istituzione e dell'operativita' della  Fondazione
          e' autorizzata la spesa di 12 milioni di  euro  per  l'anno
          2020.  Tramite  apposita  convenzione  il  Ministero  dello
          sviluppo economico puo'  procedere  al  trasferimento  alla
          Fondazione delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis. 
              6. Il patrimonio della Fondazione e'  costituito  dalle
          risorse assegnate ai  sensi  del  comma  5  e  puo'  essere
          incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati.  Le
          attivita', oltre che dai mezzi propri, sono  costituite  da
          contributi di enti  pubblici  e  privati.  Alla  fondazione
          possono, inoltre, esser concessi in comodato beni  immobili
          facenti parte del demanio e del  patrimonio  disponibile  e
          indisponibile   dello   Stato.   La   Fondazione   promuove
          investimenti   finalizzati    all'integrazione    e    alla
          convergenza delle iniziative  di  sostegno  in  materia  di
          ricerca e sviluppo e trasferimento  tecnologico,  favorendo
          la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di
          imprese, fondi istituzionali o privati  e  di  organismi  e
          enti  pubblici,  inclusi   quelli   territoriali,   nonche'
          attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea. 
              6-bis. Sono organi necessari della Fondazione Enea Tech
          e Biomedical: 
                a) il Presidente, che presiede il Consiglio direttivo
          e  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente,  nominato  su
          proposta del  Fondatore  d'intesa  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico; 
                b) il Consiglio direttivo, al cui interno puo' essere
          nominato  un  consigliere   delegato,   con   funzioni   di
          direttore,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
          amministrazione  ordinaria.  Il  Consiglio   direttivo   e'
          formato dal Presidente, nominato ai sensi della lettera a),
          e da quattro membri, due dei quali nominati su proposta del
          Ministro dello sviluppo economico, uno nominato su proposta
          del Ministro della salute e uno nominato  su  proposta  del
          Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Presidente  e
          i membri del Consiglio direttivo sono scelti  tra  soggetti
          dotati di requisiti di onorabilita' e indipendenza  nonche'
          di specifica competenza professionale in  campo  economico,
          medico-scientifico e ingegneristico; 
                c) il Collegio dei revisori dei  conti,  composto  da
          tre  membri  effettivi  e  da   tre   supplenti   nominati,
          rispettivamente, su proposta del  Fondatore,  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo
          economico. Con le medesime modalita' sono nominati i membri
          supplenti. 
              6-ter. Alle nomine dei componenti degli organi  di  cui
          al comma 6-bis si procede con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
              6-quater. Gli organi della  Fondazione  nominati  prima
          della data di entrata in vigore della presente disposizione
          restano in carica fino alla  nomina  dei  nuovi  organi  ai
          sensi dei commi 6-bis e 6-ter. 
              7.  Tutti  gli  atti  connessi   alle   operazioni   di
          costituzione  della  Fondazione   e   di   conferimento   e
          devoluzione alla stessa sono  esclusi  da  ogni  tributo  e
          diritto e  vengono  effettuati  in  regime  di  neutralita'
          fiscale. 
              8.  Ai  fini   del   presente   articolo,   non   trova
          applicazione l'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
          2016, n. 175. 
              9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4  e  5  del  presente
          articolo, pari a 517  milioni  di  euro  per  il  2020,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
              9-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno  al
          settore dei treni storici per le  perdite  subite  a  causa
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla  Fondazione
          FS Italiane e' concesso un contributo di 5 milioni di  euro
          per l'anno 2021.».