Art. 24 
 
             Disposizioni in materia di indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. All'articolo 148  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) le parole «2020 e  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«2020, 2021 e 2022»; 
      2) la lettera c) e' abrogata; 
    b) al comma 2, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Per  il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche
del  livello  di  affidabilita'  fiscale   piu'   elevato   derivante
dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31
dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il  periodo  di  imposta  in
corso al 31 dicembre 2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello  di
affidabilita' fiscale piu' elevato derivante dall'applicazione  degli
indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e  al  31
dicembre 2021.». 
  2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, il primo e secondo periodo sono  sostituiti  dai  seguenti:  «Gli
indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze entro il mese di marzo del  periodo  d'imposta  successivo  a
quello per il quale sono applicati. Le eventuali  integrazioni  degli
indici, indispensabili per  tenere  conto  di  situazioni  di  natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e  ad  andamenti
economici e dei  mercati,  con  particolare  riguardo  a  determinate
attivita' economiche o aree territoriali,  sono  approvate  entro  il
mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale
sono applicate.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il   testo   dell'articolo   148,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  148  (Modifiche  alla  disciplina  degli  indici
          sintetici di affidabilita'  fiscale  (ISA)).  -  1.  Per  i
          periodi di imposta in corso al 31  dicembre  2020,  2021  e
          2022, al fine di  tenere  conto  degli  effetti  di  natura
          straordinaria  della  crisi   economica   e   dei   mercati
          conseguente   all'emergenza   sanitaria    causata    dalla
          diffusione del COVID-19,  nonche'  di  prevedere  ulteriori
          ipotesi  di  esclusione  dell'applicabilita'  degli  indici
          sintetici di  affidabilita'  fiscale  di  cui  all'articolo
          9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2017,  n.  96,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo  articolo
          9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.  50,
          evitando  l'introduzione  di   nuovi   oneri   dichiarativi
          attraverso la  massima  valorizzazione  delle  informazioni
          gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria: 
                a) la societa' di  cui  all'articolo  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998 n. 146, per l'applicazione  degli
          indici  sintetici   di   affidabilita'   fiscale   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, definisce  specifiche  metodologie  basate  su
          analisi  ed  elaborazioni  utilizzando,  anche   attraverso
          l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le
          banche  dati   gia'   disponibili   per   l'Amministrazione
          finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e  l'Istituto  nazionale
          di statistica nonche' i dati  e  gli  elementi  acquisibili
          presso istituti  ed  enti  specializzati  nella  ricerca  e
          nell'analisi economica; 
                b) in deroga a quanto  previsto  all'articolo  9-bis,
          comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno 2017, n. 96,  valutate  le  specifiche  proposte  da
          parte delle organizzazioni  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali presenti nella Commissione di esperti di  cui
          al predetto articolo 9-bis, comma 8, del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, potranno essere  individuati  ulteriori
          dati e informazioni necessari per una migliore  valutazione
          dello stato di crisi individuale; 
                c) (abrogata). 
              2.  Considerate  le  difficolta'  correlate  al   primo
          periodo d'imposta di applicazione degli indici sintetici di
          affidabilita' fiscale e gli  effetti  sull'economia  e  sui
          mercati   conseguenti   all'emergenza   sanitaria,    nella
          definizione delle strategie di controllo di cui al comma 14
          dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.
          50, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21  giugno
          2017, n. 96, per  il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2018, l'Agenzia delle entrate  e  il  Corpo  della
          Guardia di finanza  tengono  conto  anche  del  livello  di
          affidabilita'  fiscale  derivante  dall'applicazione  degli
          indici per il periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2019. Analogamente, per il periodo di imposta in  corso  al
          31 dicembre 2020, si  tiene  conto  anche  del  livello  di
          affidabilita'    fiscale     piu'     elevato     derivante
          dall'applicazione degli indici per i periodi  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2018 e al 31  dicembre  2019.  Per  il
          periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021,  si  tiene
          conto anche  del  livello  di  affidabilita'  fiscale  piu'
          elevato derivante  dall'applicazione  degli  indici  per  i
          periodi d'imposta in corso al 31  dicembre  2019  e  al  31
          dicembre 2020. Per il periodo di imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2022,  si  tiene  conto  anche  del  livello   di
          affidabilita'    fiscale     piu'     elevato     derivante
          dall'applicazione degli indici per i periodi  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   9-bis,   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure  per  lo  sviluppo)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9-bis(Indici sintetici di affidabilita' fiscale).
          - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea  delle  basi
          imponibili e di  stimolare  l'assolvimento  degli  obblighi
          tributari da parte  dei  contribuenti  e  il  rafforzamento
          della  collaborazione  tra   questi   e   l'Amministrazione
          finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione
          preventiva rispetto alle scadenze fiscali,  sono  istituiti
          indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti
          attivita'  di  impresa,  arti  o  professioni,  di  seguito
          denominati  "indici".  Gli  indici,   elaborati   con   una
          metodologia  basata  su  analisi  di  dati  e  informazioni
          relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi
          di indicatori elementari tesi a verificare la normalita'  e
          la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche
          con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono  su
          una scala da 1 a  10  il  grado  di  affidabilita'  fiscale
          riconosciuto a  ciascun  contribuente,  anche  al  fine  di
          consentire a quest'ultimo, sulla base dei  dati  dichiarati
          entro  i  termini  ordinariamente  previsti,  l'accesso  al
          regime premiale di cui al comma 11. 
              2. Gli indici sono approvati con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze entro il mese  di  marzo  del
          periodo d'imposta successivo a quello  per  il  quale  sono
          applicati.  Le   eventuali   integrazioni   degli   indici,
          indispensabili per tenere conto  di  situazioni  di  natura
          straordinaria, anche correlate a modifiche normative  e  ad
          andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
          a determinate attivita'  economiche  o  aree  territoriali,
          sono  approvate  entro  il  mese  di  aprile  del   periodo
          d'imposta successivo a quello per il quale sono  applicate.
          Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni  due  anni
          dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.  Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  da
          emanare entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno,  sono
          individuate le attivita' economiche  per  le  quali  devono
          essere elaborati gli indici ovvero deve esserne  effettuata
          la revisione. Per il  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2017, il provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
              3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,  della
          realizzazione, della costruzione e dell'applicazione  degli
          indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali  previste
          dall'ordinamento   vigente,   dalle    fonti    informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
              4.  I  contribuenti  cui  si   applicano   gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
              4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi,   approvati   con   il   provvedimento    previsto
          dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione  degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
              5. L'Agenzia delle entrate  mette  a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
              6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei
          quali il contribuente: 
                a) ha iniziato o cessato l'attivita'  ovvero  non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'articolo 54, comma  1,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
              8. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui  all'articolo
          10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
          di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
              9.  Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali   trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
              10. La dichiarazione degli importi di cui  al  comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'articolo 20 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. 
              11. In relazione ai diversi  livelli  di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                a)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                b)   l'esonero   dall'apposizione   del   visto    di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                c) l'esclusione  dell'applicazione  della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'articolo  30  della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche  ai  fini  di  quanto
          previsto   al   secondo   periodo   del   comma   36-decies
          dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148; 
                d)  l'esclusione  degli  accertamenti  basati   sulle
          presunzioni semplici di cui all'articolo 39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54,  secondo  comma,  secondo  periodo,  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione
          in funzione del livello di affidabilita',  dei  termini  di
          decadenza  per   l'attivita'   di   accertamento   previsti
          dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  con  riferimento  al
          reddito di impresa e di lavoro  autonomo,  e  dall'articolo
          57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633; 
                f) l'esclusione della  determinazione  sintetica  del
          reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
              12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate  sono  individuati  i  livelli   di   affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
              13. Con riferimento al  periodo  d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'articolo 331 del codice di procedura  penale  per  uno
          dei reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,
          n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
              14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di
          finanza, nel definire  specifiche  strategie  di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              15. All'articolo 10, comma 12,  della  legge  8  maggio
          1998, n. 146, dopo le  parole:  "studi  di  settore,"  sono
          inserite  le   seguenti:   "degli   indici   sintetici   di
          affidabilita' fiscale". La societa' indicata  nell'articolo
          10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,
          altresi', a porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a
          sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati,  a
          potenziare le  attivita'  di  analisi  per  contrastare  la
          sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
          natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio  di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero  con
          altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad  oggetto  anche
          lo scambio, l'utilizzo e  la  condivisione  dei  dati,  dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
              16. Nei casi di omissione della comunicazione dei  dati
          rilevanti ai fini  della  costruzione  e  dell'applicazione
          degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta  dei
          medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 18  dicembre  1997,  n.  471.  L'Agenzia  delle
          entrate, prima della contestazione della violazione,  mette
          a disposizione del contribuente, con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma dell'articolo 39 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dell'articolo  55
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. 
              17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle
          entrate sono emanate le ulteriori  disposizioni  necessarie
          per l'attuazione del presente articolo. 
              18. Le disposizioni normative e regolamentari  relative
          all'elaborazione e all'applicazione dei parametri  previsti
          dall'articolo 3,  commi  da  181  a  189,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e degli studi  di  settore  previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati  l'articolo  10-bis  della  legge  8
          maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis  del  decreto-legge
          22 ottobre 2016, n.  193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225. 
              19. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».