((Art. 26 
 
              Disposizioni in materia di Terzo settore 
 
  1. Al codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 79: 
      1) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «I
costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi  diretti,
tutti quelli imputabili alle attivita' di interesse generale  e,  tra
questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli  finanziari
e tributari»; 
      2) al comma 2-bis, le parole: «5  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «6 per cento» e le  parole:  «e  per  non  oltre  due
periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per
non oltre tre periodi d'imposta consecutivi»; 
      3) al comma 4, alinea, le parole: «di  cui  al  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di natura non commerciale  ai  sensi  del
comma 5»; 
      4) al comma  5-bis,  dopo  le  parole:  «le  quote  associative
dell'ente» sono aggiunte le seguenti: «, i proventi  non  commerciali
di cui agli articoli 84 e 85»; 
      5) al comma 5-ter e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Per  i  due  periodi  d'imposta  successivi   al   termine   fissato
dall'articolo 104, comma 2, il mutamento di qualifica,  da  ente  del
Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale  e
da ente del Terzo settore commerciale a ente del  Terzo  settore  non
commerciale, opera a  partire  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello in cui avviene il mutamento di qualifica»; 
      6) al comma 6: 
        6.1) le parole: «familiari e conviventi», ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»; 
        6.2) al terzo periodo sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  «,  salvo  che  le  relative  attivita'  siano  svolte  alle
condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    b) all'articolo 82: 
      1) al comma 1, le parole: «salvo quanto previsto ai commi  4  e
6» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto ai commi 3,
4 e 6»; 
      2) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le  imprese  sociali,
l'imposta di registro si  applica  in  misura  fissa  agli  atti,  ai
contratti, alle convenzioni e a ogni altro  documento  relativo  alle
attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in  base
ad accreditamento, contratto o  convenzione  con  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  con  l'Unione  europea,  con  amministrazioni
pubbliche  straniere  o  con  altri  organismi  pubblici  di  diritto
internazionale»; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i  libretti
di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1  sono
esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui
al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214»; 
    c) all'articolo 83: 
      1) al comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  «enti  del  Terzo
settore non  commerciali  di  cui  all'articolo  79,  comma  5»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «enti  del   Terzo   settore   di   cui
all'articolo 82, comma 1»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) al primo periodo, le parole: «enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1»; 
        2.2)  il  secondo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:
«L'eventuale eccedenza puo' essere computata in aumento  dell'importo
deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi,
ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  a
condizione che le liberalita'  ricevute  siano  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1»; 
      4) il comma 6 e' abrogato; 
    d) all'articolo 84: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo
svolgimento   di   attivita'   non   commerciale   da   parte   delle
organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul  reddito
delle societa'»; 
      2) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis. La disposizione di cui al comma 2  si  applica  anche
agli enti filantropici»; 
    e) all'articolo 85: 
      1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
delle societa' di mutuo soccorso»; 
      2) al comma 1, le parole: «dei propri associati e dei familiari
conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o
nazionale» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  iscritti,  dei
propri associati e dei familiari conviventi degli  stessi,  di  altre
associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivita'
e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno  parte
di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale,  dei   rispettivi
associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive  organizzazioni
nazionali»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a),  le  parole:  «degli  associati  e  dei
familiari conviventi degli stessi» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«degli stessi soggetti indicati al comma 1»; 
        3.2) alla lettera b), le parole:  «diversi  dagli  associati»
sono sostituite dalle seguenti: «diversi  dai  soggetti  indicati  al
comma 1»; 
      4) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        «7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo
svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle  associazioni
di promozione sociale, sono esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa'»; 
      5) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano  anche  alle
societa' di mutuo soccorso»; 
     f) all'articolo 86, comma 10, le parole:  «all'articolo  19-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19-bis.2»; 
    g) all'articolo 87: 
      1) al comma 1, lettera b), le parole: «di cui agli articoli 5 e
6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6 e 7»; 
      2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «ne'
agli obblighi previsti dall'articolo  2  del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica  dei  dati
dei corrispettivi»; 
    h) all'articolo 88, comma 1, le parole: «all'articolo 82, commi 7
e 8» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  82,  commi  3,
quarto periodo, 7 e 8,» e le  parole:  «e  del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «del  regolamento  (UE)  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) n. 360/2012 della  Commissione,  del
25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli  107  e  108
del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  di
importanza minore ("de minimis") concessi alle imprese che forniscono
servizi di interesse economico generale»; 
    i) all'articolo 104, comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a
decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro». 
  2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 1, le parole: «possono destinare»  sono
sostituite dalla seguente: «destinano»; 
    b) all'articolo 18, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:   «Fino   al    quinto    periodo    d'imposta    successivo
all'autorizzazione di cui al comma 9, le disposizioni di cui ai commi
3 e 4 si applicano anche alle  somme  investite  nel  capitale  delle
societa'  che  hanno  acquisito  la  qualifica  di  impresa   sociale
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a  5,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2025 e a  3,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,1 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per l'anno 2024,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    b) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,2 milioni di
euro per l'anno 2025 e a  3,3  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  per  3,3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 79,  82,  83,  84,
          85, 86, 87, 88 e 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017,
          n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6  giugno  2016,  n.  106)
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  79(Disposizioni  in  materia  di   imposte   sui
          redditi). - 1. Agli enti del Terzo settore,  diversi  dalle
          imprese sociali, si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          presente titolo nonche' le norme del titolo  II  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          quanto compatibili. 
              2.  Le  attivita'  di   interesse   generale   di   cui
          all'articolo  5,   ivi   incluse   quelle   accreditate   o
          contrattualizzate o convenzionate  con  le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'Unione  europea,
          amministrazioni  pubbliche  straniere  o  altri   organismi
          pubblici  di  diritto  internazionale,  si  considerano  di
          natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
          o dietro versamento di corrispettivi  che  non  superano  i
          costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
          degli enti di  cui  sopra  e  salvo  eventuali  importi  di
          partecipazione alla spesa previsti  dall'ordinamento  costi
          effettivi  sono  determinati  computando,  oltre  ai  costi
          diretti,  tutti  quelli  imputabili   alle   attivita'   di
          interesse generale e,  tra  questi,  i  costi  indiretti  e
          generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. 
              2-bis. Le attivita' di cui al comma  2  si  considerano
          non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 6
          per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta  e
          per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. 
              3. Sono altresi' considerate non commerciali: 
                a) le attivita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), se svolte direttamente dagli  enti  di  cui  al
          comma 1 la cui finalita' principale consiste nello svolgere
          attivita' di ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale  e  purche'  tutti  gli  utili  siano   interamente
          reinvestiti nelle attivita' di ricerca e  nella  diffusione
          gratuita dei loro risultati e  non  vi  sia  alcun  accesso
          preferenziale da  parte  di  altri  soggetti  privati  alle
          capacita'  di  ricerca  dell'ente   medesimo   nonche'   ai
          risultati prodotti; 
                b) le attivita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera h), affidate dagli  enti  di  cui  al  comma  1  ad
          universita' e altri organismi di ricerca  che  la  svolgono
          direttamente in ambiti e  secondo  modalita'  definite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2003,  n.
          135; 
                b-bis) le attivita' di cui all'articolo 5,  comma  1,
          lettere a), b) e c),  se  svolte  da  fondazioni  delle  ex
          istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza,   a
          condizione che  gli  utili  siano  interamente  reinvestiti
          nelle attivita' di natura sanitaria o socio-sanitaria e che
          non sia deliberato alcun compenso  a  favore  degli  organi
          amministrativi. 
              4. Non concorrono, in ogni caso,  alla  formazione  del
          reddito  degli  enti  del  Terzo  settore  di  natura   non
          commerciale ai sensi del comma 5: 
                a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte  pubbliche
          effettuate occasionalmente anche mediante offerte  di  beni
          di  modico  valore  o  di   servizi   ai   sovventori,   in
          concomitanza di  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione; 
                b) i contributi e gli apporti erogati da parte  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  per  lo
          svolgimento,   anche   convenzionato   o   in   regime   di
          accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera  g),
          del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.  517,  delle
          attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 
              5. Si considerano non commerciali gli  enti  del  Terzo
          settore di cui al comma 1 che svolgono in via  esclusiva  o
          prevalente  le  attivita'  di   cui   all'articolo   5   in
          conformita' ai  criteri  indicati  nei  commi  2  e  3  del
          presente  articolo.  Indipendentemente   dalle   previsioni
          statutarie gli enti del Terzo settore assumono  fiscalmente
          la qualifica di enti commerciali qualora i  proventi  delle
          attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma  d'impresa
          non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3  del
          presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
          6, fatta eccezione per  le  attivita'  di  sponsorizzazione
          svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto  previsto
          all'articolo 6, superano, nel medesimo  periodo  d'imposta,
          le entrate derivanti da attivita' non commerciali. 
              5-bis. Si considerano entrate  derivanti  da  attivita'
          non  commerciali   i   contributi,   le   sovvenzioni,   le
          liberalita', le quote associative dell'ente  e  ogni  altra
          entrata  assimilabile  alle  precedenti,  ivi  compresi   i
          proventi e le entrate considerate non commerciali ai  sensi
          dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
          delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita'  svolte
          con modalita' non commerciali. 
              5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente  di  terzo
          settore  non  commerciale   a   ente   di   terzo   settore
          commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta  in  cui
          l'ente  assume  natura  commerciale  Per  i   due   periodi
          d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo  104,
          comma 2, il mutamento  di  qualifica,  da  ente  del  Terzo
          settore  non  commerciale  a   ente   del   Terzo   settore
          commerciale e da ente del Terzo settore commerciale a  ente
          del Terzo settore non  commerciale,  opera  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo a quello  in  cui  avviene  il
          mutamento di qualifica. 
              6. Si  considera  non  commerciale  l'attivita'  svolta
          dalle associazioni del  Terzo  settore  nei  confronti  dei
          propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in
          conformita' alle  finalita'  istituzionali  dell'ente.  Non
          concorrono alla formazione del reddito  delle  associazioni
          del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
          di  quote  o  contributi   associativi.   Si   considerano,
          tuttavia, attivita' di natura commerciale  le  cessioni  di
          beni e le prestazioni di servizi effettuate  nei  confronti
          degli associati e dei  familiari  conviventi  degli  stessi
          verso pagamento  di  corrispettivi  specifici,  compresi  i
          contributi e le quote supplementari determinati in funzione
          delle maggiori  o  diverse  prestazioni  alle  quali  danno
          diritto, salvo che le relative attivita' siano svolte  alle
          condizioni di cui ai commi 2 e 2-bis.  Detti  corrispettivi
          concorrono alla formazione  del  reddito  complessivo  come
          componenti del reddito di impresa o come redditi diversi  a
          seconda che le relative  operazioni  abbiano  carattere  di
          abitualita' o di occasionalita'.» 
              «Art. 82(Disposizioni in materia di imposte indirette e
          tributi locali). - 1. Le disposizioni del presente articolo
          si applicano  agli  enti  del  Terzo  settore  comprese  le
          cooperative  sociali  ed   escluse   le   imprese   sociali
          costituite in forma di societa', salvo quanto  previsto  ai
          commi 3, 4 e 6. 
              2. Non sono soggetti all'imposta  sulle  successioni  e
          donazioni  e  alle  imposte  ipotecaria   e   catastale   i
          trasferimenti a titolo gratuito effettuati a  favore  degli
          enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8,
          comma 1. 
              3. Agli atti costitutivi e alle  modifiche  statutarie,
          comprese   le   operazioni   di   fusione,   scissione    o
          trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di
          cui al comma  1,  le  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
          catastale  si  applicano  in  misura  fissa.  Le  modifiche
          statutarie  di  cui  al  periodo  precedente  sono   esenti
          dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare  gli
          atti a modifiche o integrazioni normative.  Per  tutti  gli
          enti  del  Terzo  settore,  comprese  le  imprese  sociali,
          l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti,
          ai contratti, alle convenzioni e  a  ogni  altro  documento
          relativo  alle  attivita'  di  interesse  generale  di  cui
          all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento,  contratto
          o convenzione  con  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del  decreto  legislativo30  marzo
          2001, n.165,  con  l'Unione  europea,  con  amministrazioni
          pubbliche straniere  o  con  altri  organismi  pubblici  di
          diritto  internazionale.  Gli  atti  costitutivi  e  quelli
          connessi   allo   svolgimento   delle    attivita'    delle
          organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta  di
          registro. 
              4. Le imposte di registro, ipotecaria  e  catastale  si
          applicano in misura fissa per gli atti traslativi a  titolo
          oneroso della proprieta' di beni immobili e  per  gli  atti
          traslativi o costituitivi di diritti reali  immobiliari  di
          godimento a favore di tutti gli enti del Terzo  settore  di
          cui al comma 1, incluse le imprese  sociali,  a  condizione
          che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni
          dal  trasferimento,  in  diretta  attuazione  degli   scopi
          istituzionali o dell'oggetto sociale e  che  l'ente  renda,
          contestualmente   alla    stipula    dell'atto,    apposita
          dichiarazione  in  tal  senso.  In  caso  di  dichiarazione
          mendace o di mancata effettiva utilizzazione  del  bene  in
          diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto
          sociale,  e'  dovuta  l'imposta  nella  misura   ordinaria,
          nonche' la sanzione amministrativa pari  al  30  per  cento
          dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti
          dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 
              5. Gli atti, i  documenti,  le  istanze,  i  contratti,
          nonche'  le  copie  anche  se  dichiarate   conformi,   gli
          estratti,   le   certificazioni,   le   dichiarazioni,   le
          attestazioni e ogni altro documento cartaceo o  informatico
          in qualunque modo denominato posti in  essere  o  richiesti
          dagli enti di cui al comma 1 sono  esenti  dall'imposta  di
          bollo. 
              5-bis. I prodotti finanziari,  i  conti  correnti  e  i
          libretti di risparmio detenuti all'estero dai  soggetti  di
          cui al comma 1 sono  esenti  dall'imposta  sul  valore  dei
          prodotti  finanziari   esteri,   di   cui   al   comma   18
          dell'articolo 19 del decreto-legge  6  di-cembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli  enti  non
          commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma
          5, destinati esclusivamente allo svolgimento con  modalita'
          non commerciali, di attivita' assistenziali, previdenziali,
          sanitarie, di ricerca scientifica,  didattiche,  ricettive,
          culturali, ricreative e sportive, nonche'  delle  attivita'
          di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20
          maggio 1985, n. 222, sono  esenti  dall'imposta  municipale
          propria e dal  tributo  per  i  servizi  indivisibili  alle
          condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma  1,
          lettera i), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6  marzo  2014,
          n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  maggio
          2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione. 
              7.  Per  i  tributi  diversi  dall'imposta   municipale
          propria e dal tributo per i  servizi  indivisibili,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui al  comma  6,  i
          comuni, le province, le citta' metropolitane e  le  regioni
          possono deliberare  nei  confronti  degli  enti  del  Terzo
          settore che non hanno per oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio  di  attivita'  commerciale  la   riduzione   o
          l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza  e
          dai connessi adempimenti. 
              8. Le regioni e  le  Provincie  autonome  di  Trento  e
          Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al
          comma 1 del presente articolo la  riduzione  o  l'esenzione
          dall'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di  cui
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel  rispetto
          della normativa dell'Unione europea  e  degli  orientamenti
          della Corte di giustizia dell'Unione europea. 
              9. L'imposta sugli intrattenimenti non e' dovuta per le
          attivita' indicate nella tariffa allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte
          dagli  enti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo
          occasionalmente  o   in   concomitanza   di   celebrazioni,
          ricorrenze o  campagne  di  sensibilizzazione.  L'esenzione
          spetta   a   condizione   che   dell'attivita'   sia   data
          comunicazione,    prima     dell'inizio     di     ciascuna
          manifestazione, al concessionario di  cui  all'articolo  17
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640. 
              10. Gli atti e i provvedimenti relativi  agli  enti  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo  sono  esenti  dalle
          tasse sulle concessioni governative di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.» 
              «Art.  83(Detrazioni   e   deduzioni   per   erogazioni
          liberali).  -  1.  Dall'imposta  lorda  sul  reddito  delle
          persone fisiche si detrae un importo pari al 30  per  cento
          degli oneri sostenuti dal contribuente  per  le  erogazioni
          liberali in denaro o in natura  a  favore  degli  enti  del
          Terzo settore  di  cui  all'articolo  82,  per  un  importo
          complessivo in ciascun periodo d'imposta  non  superiore  a
          30.000 euro. L'importo di  cui  al  precedente  periodo  e'
          elevato  al  35  per  cento  degli  oneri   sostenuti   dal
          contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di
          organizzazioni   di   volontariato.   La   detrazione    e'
          consentita,  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro,   a
          condizione che il versamento sia eseguito tramite banche  o
          uffici postali ovvero mediante altri sistemi  di  pagamento
          previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241. 
              2. Le liberalita' in  denaro  o  in  natura  erogate  a
          favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82,
          comma  1,  da  persone  fisiche,  enti  e   societa'   sono
          deducibili  dal  reddito  complessivo  netto  del  soggetto
          erogatore  nel  limite  del  10  per  cento   del   reddito
          complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza  puo'  essere
          computata in aumento dell'importo  deducibile  dal  reddito
          complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
          il quarto,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare.  Con
          apposito decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sono individuate le tipologie dei beni  in  natura
          che  danno  diritto  alla  detrazione  o   alla   deduzione
          d'imposta e sono stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  di
          valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2. 
              3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
          condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate  ai
          sensi dell'arti-colo 8, comma 1. 
              4.  Ferma   restando   la   non   cumulabilita'   delle
          agevolazioni di  cui  ai  commi  1  e  2,  i  soggetti  che
          effettuano  erogazioni  liberali  ai  sensi  del   presente
          articolo  non  possono  cumulare  la  detraibilita'  e   la
          deducibilita' con altra  agevolazione  fiscale  prevista  a
          titolo di detrazione o di deduzione  di  imposta  da  altre
          disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. 
              5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  19
          per cento dei contributi associativi  per  un  importo  non
          superiore a 1.300 euro versati dai soci  alle  societa'  di
          mutuo soccorso che operano esclusivamente  nei  settori  di
          cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. 
              6. (abrogato).» 
              «Art.  84(Regime  fiscale   delle   organizzazioni   di
          volontariato e  degli  enti  filantropici).  -  1.  Non  si
          considerano  commerciali,  oltre  alle  attivita'  di   cui
          all'articolo 79, commi 2, 3  e  4,  le  seguenti  attivita'
          effettuate dalle organizzazioni di  volontariato  e  svolte
          senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente  per
          fini di concorrenzialita' sul mercato: 
                a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi  a
          titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che  la
          vendita sia curata direttamente  dall'organizzazione  senza
          alcun intermediario; 
                b) cessione di beni prodotti dagli  assistiti  e  dai
          volontari sempreche' la vendita  dei  prodotti  sia  curata
          direttamente  dall'organizzazione  di  volontariato   senza
          alcun intermediario; 
                c)  attivita'  di  somministrazione  di  alimenti   e
          bevande   in   occasione   di    raduni,    manifestazioni,
          celebrazioni e simili a carattere occasionale. 
              2. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva
          allo svolgimento di  attivita'  non  commerciale  da  parte
          delle   organizzazioni   di   volontariato,   sono   esenti
          dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              2-bis. La disposizione di cui al  comma  2  si  applica
          anche agli enti filantropici.» 
              «Art.   85(Regime   fiscale   delle   associazioni   di
          promozione sociale e delle societa' di mutuo  soccorso).  -
          1. Non si considerano commerciali le attivita' svolte dalle
          associazioni di promozione sociale  in  diretta  attuazione
          degli scopi istituzionali  effettuate  verso  pagamento  di
          corrispettivi specifici nei confronti degli  iscritti,  dei
          propri associati e dei familiari conviventi  degli  stessi,
          di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la
          medesima attivita'  e  che  per  legge,  regolamento,  atto
          costitutivo   o   statuto   fanno   parte    di    un'unica
          organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati
          o iscritti e dei tesserati dalle rispettive  organizzazioni
          nazionali, nonche' nei confronti di enti composti in misura
          non inferiore  al  settanta  percento  da  enti  del  Terzo
          settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m). 
              2. Non si considerano, altresi', commerciali,  ai  fini
          delle imposte sui redditi, le cessioni  anche  a  terzi  di
          proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati
          e ai familiari conviventi degli stessi verso  pagamento  di
          corrispettivi   specifici   in   attuazione   degli   scopi
          istituzionali. 
              3. In deroga a quanto previsto dai  commi  1  e  2  del
          presente articolo si considerano comunque  commerciali,  ai
          fini delle imposte sui redditi, le cessioni di  beni  nuovi
          prodotti per la vendita, le somministrazioni di  pasti,  le
          erogazioni di acqua, gas, energia elettrica  e  vapore,  le
          prestazioni alberghiere, di alloggio,  di  trasporto  e  di
          deposito  e  le   prestazioni   di   servizi   portuali   e
          aeroportuali    nonche'    le    prestazioni     effettuate
          nell'esercizio delle seguenti attivita': 
                a) gestione di spacci aziendali e di mense; 
                b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; 
                c) gestione  di  fiere  ed  esposizioni  a  carattere
          commerciale; 
                d) pubblicita' commerciale; 
                e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 
              4. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese
          tra gli enti di cui all'articolo 3, comma  6,  lettera  e),
          della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte  nell'apposito
          registro, le cui finalita' assistenziali siano riconosciute
          dal Ministero dell'interno, non si considera in  ogni  caso
          commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento  di
          corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti  o
          bevande effettuata presso  le  sedi  in  cui  viene  svolta
          l'attivita'  istituzionale  da  bar  e  esercizi  similari,
          nonche' l'organizzazione di viaggi e  soggiorni  turistici,
          sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: 
                a) tale attivita' sia  strettamente  complementare  a
          quelle   svolte   in   diretta   attuazione   degli   scopi
          istituzionali e sia effettuata nei confronti  degli  stessi
          soggetti indicati al comma 1; 
                b) per lo svolgimento di tale  attivita'  non  ci  si
          avvalga di alcuno strumento  pubblicitario  o  comunque  di
          diffusione di informazioni a soggetti  terzi,  diversi  dai
          soggetti indicati al comma 1. 
              5.  Le  quote   e   i   contributi   corrisposti   alle
          associazioni di  promozione  sociale  di  cui  al  presente
          articolo  non  concorrono  alla   formazione   della   base
          imponibile, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti. 
              6. Non  si  considerano  commerciali  le  attivita'  di
          vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini
          di sovvenzione, a condizione  che  la  vendita  sia  curata
          direttamente dall'organizzazione senza alcun  intermediario
          e  sia  svolta  senza  l'impiego   di   mezzi   organizzati
          professionalmente  per  fini   di   concorrenzialita'   sul
          mercato. 
              7. I redditi degli immobili, destinati in via esclusiva
          allo svolgimento di  attivita'  non  commerciale  da  parte
          delle associa-zioni  di  promozione  sociale,  sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle societa'. 
              7-bis. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche
          alle societa' di mutuo soccorso.» 
              «Art.  86   (Regime   forfetario   per   le   attivita'
          commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
          e  dalle  organizzazioni  di   volontariato).   -   1.   Le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale possono  applicare,  in  relazione  alle
          attivita' commerciali svolte, il regime forfetario  di  cui
          al presente articolo se nel  periodo  d'imposta  precedente
          hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo  d'imposta,
          non superiori a 130.000 euro  o  alla  diversa  soglia  che
          dovesse  essere  autorizzata  dal   Consiglio   dell'Unione
          europea in sede di rinnovo della decisione in  scadenza  al
          31 dicembre 2019 o  alla  soglia  che  sara'  eventualmente
          armonizzata in sede europea. Fino al  sopraggiungere  della
          predetta autorizzazione si applica la  misura  speciale  di
          deroga rilasciata  dal  Consiglio  dell'Unione  europea  ai
          sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. 
              2. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di  promozione  sociale  possono   avvalersi   del   regime
          forfetario comunicando nella dichiarazione annuale o, nella
          dichiarazione di inizio di attivita' di cui all'articolo 35
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti  di
          cui al comma 1 del presente articolo. 
              3. Le organizzazioni di volontariato che  applicano  il
          regime  forfetario  determinano   il   reddito   imponibile
          applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
          cui al comma 1 un coefficiente di redditivita'  pari  all'1
          per  cento.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano  il  regime  forfetario  determinano  il  reddito
          imponibile applicando all'ammontare  dei  ricavi  percepiti
          nei  limiti  di  cui  al  comma  1   un   coefficiente   di
          redditivita' pari al 3 per cento. 
              4. Qualora  sia  esercitata  l'opzione  per  il  regime
          forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
          e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito  dal  quale
          computare in diminuzione le perdite quello  determinato  ai
          sensi del comma 3. 
              5. Fermo restando l'obbligo  di  conservare,  ai  sensi
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti  ricevuti
          ed  emessi,  le  organizzazioni  di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
          di tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei
          redditi e'  presentata  nei  termini  e  con  le  modalita'
          definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
              6. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui  al
          titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella  dichiarazione  dei
          redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
          del  percettore  dei  redditi  per  i  quali  all'atto  del
          pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta  e
          l'ammontare dei redditi stessi. 
              7.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfetario: 
                a) non esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; 
                b) applicano alle cessioni di  beni  intracomunitarie
          l'articolo 41, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427; 
                c) applicano agli acquisti  di  beni  intracomunitari
          l'articolo 38, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
                d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute  da
          soggetti non residenti o  rese  ai  medesimi  gli  articoli
          7-ter  e  seguenti  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                e) applicano alle importazioni, alle  esportazioni  e
          alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi  della
          facolta' di acquistare senza applicazione  dell'imposta  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.  Per  le  operazioni  di  cui  al  presente  comma  le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfettario  non
          hanno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto assolta, dovuta o  addebitata  sugli  acquisti  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le organizzazioni
          di volontariato e le associazioni di promozione sociale che
          applicano  il  regime   forfetario   sono   esonerati   dal
          versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti  gli
          altri obblighi previsti dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  ad  eccezione  degli
          obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
          acquisto e delle bollette doganali, di  certificazione  dei
          corrispettivi e di conservazione  dei  relativi  documenti.
          Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
          all'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696  e
          successive modificazioni. 
              9. Le organizzazioni di volontariato e le  associazioni
          di promozione sociale che applicano il  regime  forfetario,
          per  le  operazioni  per  le   quali   risultano   debitori
          dell'imposta,  emettono  la  fattura  o  la  integrano  con
          l'indicazione dell'aliquota  e  della  relativa  imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
              10. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  al  regime  forfetario
          comporta la rettifica della detrazione di cui  all'articolo
          19-bis.2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972,  n.  633,  da  operarsi  nella  dichiarazione
          dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione delle  regole
          ordinarie. In caso di passaggio,  anche  per  opzione,  dal
          regime  forfetario  alle  regole   ordinarie   e'   operata
          un'analoga rettifica della detrazione  nella  dichiarazione
          del primo periodo d'imposta di  applicazione  delle  regole
          ordinarie. 
              11.  Nell'ultima  liquidazione  relativa   al   periodo
          d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
          e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni,  per
          le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
          all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  all'articolo  32-bis
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134.  Nella
          stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai sensi  degli
          articoli 19 e seguenti del citato  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il   diritto   alla
          detrazione  dell'imposta  relativa   alle   operazioni   di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
              12.    L'eccedenza    detraibile    emergente     dalla
          dichiarazione   presentata    dalle    organizzazioni    di
          volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
          d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
          nei modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero
          puo'  essere   utilizzata   in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
              13. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          possono optare per l'applicazione dell'imposta  sul  valore
          aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  delle  imposte
          sul reddito nei modi  ordinari  ovvero  in  quelli  di  cui
          all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un  triennio,
          e'  comunicata  con  la  prima  dichiarazione  annuale   da
          presentare successivamente alla scelta  operata.  Trascorso
          il periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime  ordinario,
          l'opzione  resta  valida  per  ciascun  periodo   d'imposta
          successivo, fino a quando permane la concreta  applicazione
          della scelta operata. 
              14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione  a
          partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  cui
          viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 
              15. Nel caso  di  passaggio  da  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  ordinario  ovvero  a  quello  di  cui
          all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
          imposizione, i ricavi che, in base alle regole  del  regime
          forfetario, hanno gia' concorso a formare  il  reddito  non
          assumono rilevanza nella determinazione del  reddito  degli
          anni successivi ancorche' di competenza  di  tali  periodi;
          viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
          in cui il reddito e' stato determinato in base alle  regole
          del regime forfetario, non  hanno  concorso  a  formare  il
          reddito  imponibile  del  periodo  assumono  rilevanza  nei
          periodi di  imposta  successivi  nel  corso  dei  quali  si
          verificano i presupposti previsti  dal  regime  forfetario.
          Corrispondenti criteri si applicano per  l'ipotesi  inversa
          di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello  di  cui
          all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di  passaggio
          da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
          periodo di imposta soggetto a un diverso  regime,  i  costi
          sostenuti nel periodo di applicazione del regime forfetario
          non assumono rilevanza  nella  determinazione  del  reddito
          degli   anni   successivi.   Nel    caso    di    cessione,
          successivamente all'uscita dal regime forfetario,  di  beni
          strumentali acquisiti in esercizi precedenti  a  quello  da
          cui decorre il  regime  forfetario,  ai  fini  del  calcolo
          dell'eventuale  plusvalenza  o  minusvalenza   determinata,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  si
          assume come costo non ammortizzato quello  risultante  alla
          fine dell'esercizio precedente a quello dal  quale  decorre
          il  regime.  Se  la  cessione  concerne  beni   strumentali
          acquisiti nel corso del regime forfetario, si  assume  come
          costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
              16. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni
          di promozione sociale che applicano  il  regime  forfetario
          sono escluse dall'applicazione degli studi  di  settore  di
          cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30  agosto  1993,
          n. 331,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui all'articolo 3,
          comma 184, della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  nonche'
          degli indici sintetici di affidabilita' di cui all'articolo
          9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50  convertito,
          con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge  21
          giugno 2017, n. 96.» 
              «Art.  87(Tenuta  e   conservazione   delle   scritture
          contabili degli Enti del terzo settore). - 1. Gli enti  del
          Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma
          5,  che  non  applicano  il  regime   forfetario   di   cui
          all'articolo 86, a pena di decadenza dai  benefici  fiscali
          per esse previsti, devono: 
                a)  in   relazione   all'attivita'   complessivamente
          svolta,  redigere  scritture   contabili   cronologiche   e
          sistematiche  atte   ad   esprimere   con   compiutezza   e
          analiticita' le operazioni poste in essere in ogni  periodo
          di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio  di
          cui all'articolo 13  distintamente  le  attivita'  indicate
          all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo
          di  conservare  le   stesse   scritture   e   la   relativa
          documentazione per un periodo non inferiore quello indicato
          dall'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
                b) in relazione alle attivita' svolte  con  modalita'
          commerciali, di cui agli  articoli  5,  6  e  7  tenere  le
          scritture contabili  previste  dalle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, anche al  di  fuori  dei  limiti
          quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo. 
              2. Gli obblighi di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si
          considerano assolti anche qualora  la  contabilita'  consti
          del libro giornale e del libro degli inventari,  tenuti  in
          conformita' alle disposizioni di cui agli articoli  2216  e
          2217 del codice civile. 
              3. I soggetti di cui  al  comma  1  che  nell'esercizio
          delle attivita' di cui agli articoli  5  e  6  non  abbiano
          conseguito in  un  anno  proventi  di  ammontare  superiore
          all'importo stabilito dall'articolo  13,  comma  2  possono
          tenere per l'anno  successivo,  in  luogo  delle  scritture
          contabili  previste  al  primo  comma,   lettera   a),   il
          rendiconto di cassa di cui all'articolo 13, comma 2. 
              4. In relazione all'attivita'  commerciale  esercitata,
          gli  enti  del  Terzo  settore  non  commerciali   di   cui
          all'articolo 79, comma 5,  hanno  l'obbligo  di  tenere  la
          contabilita' separata. 
              5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5
          e 8, e fermi restando  gli  obblighi  previsti  dal  titolo
          secondo del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  gli  enti  del  Terzo  settore  non
          commerciali di cui all'articolo 79, comma 5,  limitatamente
          alle attivita' non commerciali di cui agli articoli 5 e  6,
          non  sono  soggetti  all'obbligo  di   certificazione   dei
          corrispettivi mediante ricevuta  o  scontrino  fiscale  ne'
          agli  obblighi  previsti  dall'articolo   2   del   decreto
          legislativo  5  agosto   2015,   n.127,   in   materia   di
          trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. 
              6. Gli enti del Terzo settore non  commerciali  di  cui
          all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche
          di fondi devono inserire all'interno del  bilancio  redatto
          ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto  specifico  redatto
          ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e  conservato
          ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  dal  quale  devono
          risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa,  in
          modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a
          ciascuna  delle  celebrazioni,  ricorrenze  o  campagne  di
          sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4,  lettera
          a). Il presente comma si applica anche ai soggetti  che  si
          avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86. 
              7. Entro tre mesi dal momento in cui  si  verificano  i
          presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini  della
          qualificazione  dell'ente  del  Terzo  settore  come   ente
          commerciale, tutti i  beni  facenti  parte  del  patrimonio
          dovranno   essere   compresi   nell'inventario    di    cui
          all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo  per  il  predetto
          ente di tenere le scritture contabili di cui agli  articoli
          14, 15,  16  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600  del  1973.  Le   registrazioni   nelle
          scritture   cronologiche    delle    operazioni    comprese
          dall'inizio del periodo di imposta al  momento  in  cui  si
          verificano i presupposti che determinano il mutamento della
          qualifica di cui all'articolo 79, comma  5,  devono  essere
          eseguite, in deroga alla disciplina  ordinaria,  entro  tre
          mesi   decorrenti   dalla    sussistenza    dei    suddetti
          presupposti.» 
              «Art. 88(De minimis).  -  1.  Le  agevolazioni  di  cui
          all'articolo  82,commi  3,  quarto  periodo,  7  e   8,   e
          all'articolo 85, commi 2 e 4, sono concesse ai sensi e  nei
          limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione  europea   agli   aiuti   «de   minimis»,   del
          regolamento(UE)  n.1408/2013   della   Commissione,   del18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo,  e  del
          regolamento (UE) n.360/2012della Commissione, del 25 aprile
          2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e108 del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          di importanza minore («de minimis») concessi  alle  imprese
          che forniscono servizi di interesse economico generale . 
              «Art. 104(Entrata in vigore). - 1. Le  disposizioni  di
          cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83  e  84,  comma  2,  85
          comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f)  e  g)
          si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo  di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
          fino al  periodo  d'imposta  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato  al
          comma 2, alle  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al  primo  periodo
          si applicano, a decorrere  dall'operativita'  del  Registro
          unico nazionale del Terzo  settore,  agli  enti  del  Terzo
          settore iscritti nel medesimo Registro. 
              2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto  previsto
          dal comma 1, si applicano agli enti iscritti  nel  Registro
          unico nazionale del Terzo settore a decorrere  dal  periodo
          di imposta successivo all'autorizzazione della  Commissione
          europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non
          prima del periodo di imposta successivo di operativita' del
          predetto Registro. 
              3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  16  e  18,  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, (revisione  della
          disciplina  in  materia  di  impresa   sociale,   a   norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge  6  giugno
          2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Fondo per la promozione e lo  sviluppo  delle
          imprese sociali). - 1. Le  imprese  sociali  destinano  una
          quota non superiore al tre  per  cento  degli  utili  netti
          annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli  esercizi
          precedenti,  a  fondi  istituiti   dagli   enti   e   dalle
          associazioni di cui all'articolo 15, comma 3, nonche' dalla
          Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente
          destinati alla promozione e  allo  sviluppo  delle  imprese
          sociali attraverso azioni ed iniziative  di  varia  natura,
          quali il finanziamento di progetti di studio e  di  ricerca
          in tema di impresa sociale o di attivita' di formazione dei
          lavoratori  dell'impresa  sociale,  la   promozione   della
          costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi,
          o il finanziamento di specifici programmi  di  sviluppo  di
          imprese sociali o di loro enti associativi. Tali versamenti
          sono  deducibili   ai   fini   dell'imposta   sui   redditi
          dell'impresa sociale erogante.» 
              «Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). - 1.
          Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle
          imprese  sociali  le  somme  destinate  al  versamento  del
          contributo per l'attivita' ispettiva  di  cui  all'articolo
          15, nonche' le somme destinate ad apposite riserve ai sensi
          dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve
          a copertura di perdite e'  consentita  e  non  comporta  la
          decadenza dal beneficio, sempre che  non  si  dia  luogo  a
          distribuzione di utili fino a quando le riserve  non  siano
          state ricostituite. 
              2.  Non  concorrono  altresi'  a  formare  il   reddito
          imponibile delle imprese sociali  le  imposte  sui  redditi
          riferibili   alle   variazioni    effettuate    ai    sensi
          dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. La disposizione di  cui  al  periodo
          precedente e' applicabile solo se determina un utile  o  un
          maggior utile da destinare a incremento del  patrimonio  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 1. 
              3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
          si detrae un importo pari al trenta per cento  della  somma
          investita, successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale
          di una o piu' societa', incluse societa'  cooperative,  che
          abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale  da  non
          piu' di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte,  non
          detraibile nel periodo d'imposta di riferimento puo' essere
          portato  in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito   delle
          persone fisiche nei periodi d'imposta  successivi,  ma  non
          oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non  puo'
          eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo  di  euro
          1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno  cinque  anni.
          L'eventuale  cessione,  anche  parziale,  dell'investimento
          prima del decorso di tale termine,  comporta  la  decadenza
          dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire
          l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
              4.  Non  concorre  alla  formazione  del  reddito   dei
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          il trenta per cento della somma investita,  successivamente
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
          capitale sociale di una o piu' societa',  incluse  societa'
          cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di  impresa
          sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento  massimo
          deducibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta,
          l'importo di euro 1.800.000 e  deve  essere  mantenuto  per
          almeno cinque anni. L'eventuale cessione,  anche  parziale,
          dell'investimento  prima  del  decorso  di  tale   termine,
          comporta la  decadenza  dal  beneficio  ed  il  recupero  a
          tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta  non  versata
          per effetto della deduzione non spettante sono  dovuti  gli
          interessi legali. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano
          anche agli atti di dotazione e ai contributi  di  qualsiasi
          natura,  posti  in  essere  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  in  favore  di
          fondazioni che abbiano acquisito la  qualifica  di  impresa
          sociale da non piu' di cinque anni. Fino al quinto  periodo
          d'imposta successivo all'autorizzazione di cui al comma  9,
          le disposizioni di cui ai commi 3 e 4  si  applicano  anche
          alle somme investite nel capi tale delle societa' che hanno
          acquisito la qualifica di impresa  sociale  successivamente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          individuate le modalita' di attuazione  delle  disposizioni
          di cui ai commi 3, 4 e 5. 
              7. Alle imprese sociali non si  applica  la  disciplina
          prevista per le societa' di cui all'articolo 30 della legge
          23  dicembre  1994,  n.  724,  all'articolo  2,  commi   da
          36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre   2011,   n.   148,   all'articolo   62-bis   del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.   427,
          all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549 e  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96. 
              8. Al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) all'articolo 1: 
                  1) al comma 5-novies, le parole:  "portale  per  la
          raccolta di capitali per  le  PMI"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "portale per la raccolta di capitali per le PMI e
          per le imprese sociali", e  prima  delle  parole  "e  degli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio"  sono
          inserite le seguenti: ", delle imprese sociali"; 
                  2)  dopo  il  comma  5-undecies  e'   inserito   il
          seguente: 
                    "5-duodecies. Per "imprese sociali" si  intendono
          le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge  6  giugno
          2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa"; 
                b) la rubrica del capo III-quater,  del  titolo  III,
          della Parte II, e' sostituita dalla seguente: "Gestione  di
          portali per la raccolta di capitali per le  PMI  e  per  le
          imprese sociali"; 
                c) all'articolo 50-quinquies: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Gestione di portali per  la  raccolta  di  PMI  e  per  le
          imprese sociali"; 
                  2)  al  comma  1,  prima  delle  parole  "per   gli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio"  sono
          inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; 
                  3)  al  comma  2,  prima  delle  parole  "per   gli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio"  sono
          inserite le seguenti: ", per le imprese sociali,"; 
                d) all'articolo 100-ter, comma 1, prima delle  parole
          "dagli organismi di investimento collettivo del risparmio",
          sono  inserite  le  seguenti  parole:  ",   dalle   imprese
          sociali,"; 
                e) all'articolo 100-ter, comma 2, le parole: "o della
          PMI innovativa", sono sostituite dalle seguenti:  ",  della
          PMI innovativa o dell'impresa sociale"; 
                f) all'articolo 100-ter, comma 2-bis, le parole "e di
          PMI innovative" sono sostituite dalle seguenti: ",  di  PMI
          innovative e di imprese sociali"; 
                g) all'articolo 100-ter, comma 2-quater, le parole "e
          da PMI innovative" sono sostituite dalle  seguenti:  ",  da
          PMI innovative e da imprese sociali". 
              8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
          presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono
          all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli  di
          competenza,   ai   fini   dell'eventuale   assunzione   dei
          conseguenti  provvedimenti.   A   seguito   della   propria
          attivita'  di  controllo,   l'Amministrazione   finanziaria
          trasmette  alle  amministrazioni  vigilanti  ogni  elemento
          utile ai fini della  valutazione  in  merito  all'eventuale
          perdita  della  qualifica  di  impresa   sociale   di   cui
          all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere
          di  autonomo  controllo   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria. 
              8-ter. In caso di  violazione  delle  disposizioni  del
          presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni,
          si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del  codice  civile
          ai fini della gestione commissariale. 
              9. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo
          e dell'articolo 16 e' subordinata, ai  sensi  dell'articolo
          108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea, all'autorizzazione  della  Commissione
          europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali.».