Art. 30 
 
                   Misure urgenti per il sostegno 
                           alla siderurgia 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
    1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  e'  autorizzata   a
sottoscrivere aumenti  di  capitale  o  diversi  strumenti,  comunque
idonei  al  rafforzamento  patrimoniale,   anche   nella   forma   di
finanziamento soci in conto aumento  di  capitale,  sino  all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000  ((  di  ))  euro  per
l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli  previsti  dal
comma 1-ter.  Per  l'attuazione  del  presente  comma,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie,   senza   applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.ยป. 
    2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  1.000.100.000  euro  per
l'anno 2022((,)) si provvede, quanto a  ((  900.000.000  di  euro  ))
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato  delle  somme  iscritte  in  conto  residui,  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
quanto a (( 100.000.000 di euro )) mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater,  comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e,  quanto  a
100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo  2,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
    (( 2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,  si  applica  anche
con riferimento alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito
di Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale  per
la  produzione  di  alluminio  primario,  attualmente  in   sede   di
ristrutturazione generale. ))