(( Art. 31 - bis 
 
       Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione 
              e di attuazione degli interventi del PNRR 
 
  1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  ai
comuni interessati da eventi sismici per i quali sia  intervenuta  la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile  2009,
anche  non  ricompresi  nei  crateri,  limitatamente   agli   edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015». 
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Le  diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche  in
relazione agli  interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti». ))