Art. 32 
 
               Aree di interesse strategico nazionale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra
amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma
territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area
geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico
nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque
denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche
cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro
400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione
di (( CO2 )), dei veicoli connessi, autonomi  e  a  basse  emissioni,
della sanita' digitale e intelligente  e  dell'idrogeno,  individuate
dalla  Commissione  Europea  come  catene  strategiche  del   valore.
L'istituzione  dell'area  equivale  a   dichiarazione   di   pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai  sensi
del primo periodo, anche ai fini  dell'applicazione  delle  procedure
del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  8
giugno 2001,  n.  327,  e  costituisce  titolo  per  la  costituzione
volontaria  o  coattiva  di  servitu'  connesse  alla  costruzione  e
gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa
indennita' e per l'apposizione di vincolo espropriativo.  Il  decreto
indica altresi' le variazioni degli  strumenti  di  pianificazione  e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi. 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza
strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'
preceduto: 
    a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto
pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che
prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo
cumulativamente (( non inferiore a 400.000.000 )) di euro nei settori
di cui al comma 1, con la descrizione delle attivita', delle opere  e
degli impianti necessari alla  realizzazione  dell'investimento,  con
connessa loro localizzazione; 
    b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che
descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto. 
  3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale
supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente o proponente (( possono essere  istituiti  ))  nel  limite
delle  risorse  previste  a  legislazione  vigente  una  societa'  di
sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  partecipato  dalla
regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in   rappresentanza   delle
amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto,  il  cui
oggetto sociale consiste nella  pianificazione  e  nel  coordinamento
delle attivita'  finalizzate  alla  realizzazione  dei  piani  e  dei
programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto,
(( possono essere individuati  ))  una  societa'  di  sviluppo  o  un
consorzio comunque denominato, gia'  esistenti,  anche  di  rilevanza
nazionale. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o
proponente, puo' essere nominato un Commissario  unico  delegato  del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,
specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente
indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo (( 3 aprile 2006,  n.
152, )) come introdotto  dal  presente  decreto,  mediante  ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale,   fatto   salvo   il   rispetto   dei    principi    generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite  delle
risorse previste a legislazione vigente. 
  6. (( Il Commissario di cui al comma 5  ))  puo'  avvalersi,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
  7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152  del  2006,  ((  come  introdotto  dal
presente decreto, )) tale  da  mettere  a  rischio  il  rispetto  del
cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  anche  su
proposta del Commissario  di  cui  al  comma  5,  puo'  assegnare  al
soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta
giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio
dei  ministri  individua  l'amministrazione,   l'ente,   l'organo   o
l'ufficio, ovvero in alternativa nomina  uno  o  piu'  commissari  ad
acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare
gli atti (( o i provvedimenti  ))  necessari,  anche  avvalendosi  di
societa' di cui all'articolo 2 del  ((  testo  unico  in  materia  di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al )) decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, o  di  altre  amministrazioni  specificamente
indicate. In caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto
equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia
autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale,  il  Commissario
di cui al comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri  o
al Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  entro  i
successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano  per  concordare  le  iniziative  da
assumere, che devono essere definite entro  il  termine  di  quindici
giorni dalla data di  convocazione  della  Conferenza.  Decorso  tale
termine,  in  mancanza  di  soluzioni  condivise  che  consentano  la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
dei ministri, ovvero il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei  ministri  le
opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di
cui agli articoli 117, quinto comma,  e  120,  secondo  comma,  della
Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la
realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui
all'articolo 27-ter, comma 4, (( del )) decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto. 
  9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile
richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.