Art. 33 
 
    Procedimento autorizzatorio (( unico )) accelerato regionale 
 
  1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art.  27-ter   (Procedimento   autorizzatorio   unico   accelerato
regionale per settori di  rilevanza  strategica).  -  1.  Nell'ambito
delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione  di
piani o programmi  comunque  denominati  che  prevedano  investimenti
pubblici o privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo  non
inferiore ad euro 400.000.000,00  relativi  ai  settori  ritenuti  di
rilevanza strategica, caratterizzati  da  piu'  elementi  progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA  o  a  verifica  di
assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS,  rientranti  in
parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita'  ambientale  competente  e'  la  regione   e   tutte   le
autorizzazioni sono rilasciate, se  il  proponente  ne  fa  richiesta
nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento  volto
al rilascio  di  un  provvedimento  autorizzatorio  unico  accelerato
regionale (PAUAR), come  disciplinato  secondo  quanto  previsto  dai
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 
  2. Per i piani e i programmi di  cui  all'articolo  6,  commi  3  e
3-bis, il procedimento autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo e' preceduto dalla  verifica  di  assoggettabilita'
disciplinata dall'articolo 12, secondo le  diverse  tempistiche  rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui  all'articolo
12, comma 2, e' inviato  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare  di
assoggettabilita'  a  VAS  di  cui  all'articolo  12,  comma  1.   Il
provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere. 
  3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui  al  comma
1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica  ai
sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e'  integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui  al  presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,  comma  2,
ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del  presente  articolo,
la valutazione ambientale strategica e' in ogni  caso  integrata  nel
procedimento autorizzatorio unico accelerato. 
  4. Il  procedimento  autorizzatorio  unico  accelerato  di  cui  al
presente articolo si applica a  tutte  le  opere  necessarie  per  la
realizzazione dei piani e  dei  programmi  di  cui  al  comma  1,  da
individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6. 
  5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma  1,  presenta
all'autorita' competente e  alle  altre  amministrazioni  interessate
un'istanza  ai  sensi  dell'articolo  23,  comma  1,   allegando   la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative
di    settore    per    consentire    la     compiuta     istruttoria
tecnico-amministrativa  finalizzata  al  rilascio  ((  di  tutte   le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e  di  tutti  i
pareri,  i  concerti,  i  nulla  osta  e  gli  assensi,  ))  comunque
denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco  predisposto  dal
proponente stesso. In tale elenco sono indicate le  opere  necessarie
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1  per
cui   si   richiede   altresi'   l'applicazione   del    procedimento
autorizzatorio  unico  accelerato.  L'istanza  deve  contenere  anche
l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando  ogni
autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o  atti  di
assenso richiesti. 
  6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita'
competente verifica l'avvenuto pagamento  del  contributo  dovuto  ai
sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata  inviata  a
tutte le amministrazioni (( e gli enti )) potenzialmente interessati,
la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito  web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma  2,  di  cui  e'
data    informazione    nell'albo    pretorio    informatico    delle
amministrazioni comunali territorialmente  interessate.  In  caso  di
progetti che possono avere  impatti  rilevanti  sull'ambiente  di  un
altro Stato, la  pubblicazione  e'  notificata  al  medesimo  con  le
modalita' di cui all'articolo 32. 
  7. (( Entro )) trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6,
l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni  e  gli  enti  cui
sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di  cui
al comma 6, per i profili di  rispettiva  competenza,  verificano  la
completezza della documentazione e  valutano  altresi'  l'istanza  di
estensione  del  presente  procedimento  alle   opere   eventualmente
indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come  necessarie  alla
realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il  medesimo  termine,
il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni. 
  8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui  al  comma
7,  verificata  la  completezza  della  documentazione  e  viste   le
osservazioni del pubblico, l'amministrazione  competente  assegna  al
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei  casi  in  cui  sia  richiesta  anche  la
variante urbanistica di cui all'articolo 8 del (( regolamento di  cui
al )) decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,  n.
160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente
effettua  la   verifica   del   rispetto   dei   requisiti   per   la
procedibilita'. Ricevute le integrazioni  da  parte  del  proponente,
l'amministrazione competente procede ad una nuova  pubblicazione  sul
proprio sito web istituzionale, a seguito  della  quale  il  pubblico
interessato  puo'  far  pervenire  ulteriori  osservazioni  entro  un
termine non superiore a dieci giorni. 
  9. Fatto salvo il rispetto dei termini  previsti  dall'articolo  32
per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni
dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al
comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del
provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.
La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.
241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di
sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. 
  10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie
per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al  comma  1  e
solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo  Stato  ai  sensi
degli articoli 135 e 143 del ((  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al )) decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 9,  invia  al  Ministero  della
cultura una richiesta di approvazione  delle  predette  varianti.  Il
Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso  di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio  dei
ministri, che delibera entro il termine di venti  giorni  e  comunica
immediatamente le sue deliberazioni  all'Amministrazione  procedente.
In caso di dissenso,  si  applica  l'articolo  5,  comma  2,  lettera
c-bis), della legge (( 23 agosto 1988, n.  400  )).  In  presenza  di
autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone  le  conseguenti
varianti   agli   strumenti   di   pianificazione   nell'ambito   del
provvedimento di cui al comma 11. 
  11. La determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico  accelerato
regionale  e  comprende,   recandone   l'indicazione   esplicita,   i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati  per  la
realizzazione e l'esercizio del progetto,  nonche'  l'indicazione  se
uno  o  piu'  titoli  costituiscono  variante   agli   strumenti   di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti
per  i  singoli  atti  di  assenso  partecipano  alla  conferenza   e
l'autorizzazione unica confluisce  nel  provvedimento  autorizzatorio
unico accelerato regionale. 
  12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto  da  specifiche
disposizioni  o  intese  un   concorrente   interesse   statale,   al
procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto
di voto, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  un
esperto designato dallo Stato, nominato con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti  in  possesso
di  adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel   settore   della
valutazione dell'impatto ambientale  e  del  diritto  ambientale.  Si
applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies  della  legge  7  agosto
1990, n. 241. All'esperto  di  cui  al  primo  periodo  non  spettano
compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o  altri
emolumenti comunque denominati. 
  13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del
celere  rilascio  del   provvedimento,   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9. 
  14. Tutti i termini del procedimento si  considerano  perentori  ai
sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».