(( Art. 33 - bis 
 
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di
  soluzioni  temporanee  di   emergenza   per   esigenze   abitative,
  didattiche,  civili,  sociali,  religiose,  economico-produttive  e
  commerciali 
 
   1. In ragione delle  variabili  e  non  prevedibili  ubicazioni  e
caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo  di
assicurare con la necessaria tempestivita' la  pronta  disponibilita'
di  soluzioni  temporanee  di  emergenza  per   esigenze   abitative,
didattiche,  civili,  sociali,  religiose,   economico-produttive   e
commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della  Consip  Spa,  e'
autorizzato a provvedere in deroga all'articolo  59  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  48,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere  altresi'  richiesta,
ove previsto nella documentazione di  gara,  la  sola  redazione  del
progetto esecutivo. 
  2. Le soluzioni temporanee di emergenza  di  cui  al  comma  1  non
costituiscono  edifici  di  nuova  costruzione  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. ))