(( Art. 33 - bis Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali 1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestivita' la pronta disponibilita' di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, e' autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalita' previste dall'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere altresi' richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo. 2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. ))