(( Art. 33 - ter 
 
Semplificazioni  in  materia  di  cessione  dei  crediti   ai   sensi
  dell'articolo  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020,  n.  77,  dopo  le  parole:  «in  presenza  di  concorso  nella
violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa  grave".  Le
disposizioni   introdotte   dal   presente   comma    si    applicano
esclusivamente ai crediti per  i  quali  sono  stati  acquisiti,  nel
rispetto delle previsioni  di  legge,  i  visti  di  conformita',  le
asseverazioni e le attestazioni di cui  all'articolo  119  e  di  cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  34  del
2020. 
    1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del  decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli  obblighi  di
acquisizione dei visti di conformita', delle  asseverazioni  e  delle
attestazioni di cui al comma 1-ter  del  medesimo  articolo  121,  il
cedente, a condizione  che  sia  un  soggetto  diverso  da  banche  e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  da  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in  solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi  di  dolo  e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter». ))