Art. 34 
 
(( Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di
  opere indifferibili )) - Olimpiadi Milano-Cortina 
 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 7-ter, e' inserito il seguente: 
    «7-quater. Il  Fondo  di  cui  al  comma  7  e'  incrementato  di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni (( di euro )) agli interventi del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  al  PNRR,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni (( di euro
)) per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3,  comma  2,
del  decreto-  legge  11  marzo  2020,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita'
definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle  procedure  di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre  2022
la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre  2026.
Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli  interventi
di cui al secondo periodo rimangono nella  disponibilita'  del  Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per l'anno 2026 e 235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al
2027, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025,  20  milioni  di  euro  per
l'anno  2026,  50  milioni  di  euro  per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal  2024  al   2027,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del (( programma «Fondi
di riserva e speciali» )) della missione «Fondi da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027; 
      5) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  transizione
ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 
      6) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2027; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero della  difesa  per  5
milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027; 
      8)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023
e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero ((  della  ))  salute
per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
    3.  L'articolo  2  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
sostituito dal seguente: 
      «Art. 2  (Comitato  Organizzatore).  -  1.  Sono  membri  della
Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019,
ai sensi dell'articolo  14  del  codice  civile,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale  Italiano,  il
Comitato Italiano Paraolimpico,  la  Regione  Lombardia,  la  Regione
Veneto, le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Comune  di
Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo. 
    2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di  lucro  e
operante in regime di  diritto  privato,  con  funzioni  di  Comitato
Organizzatore dei Giochi, svolge  tutte  le  attivita'  di  gestione,
organizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi  sportivi
relativi  ai  Giochi,  tenuto  conto  degli  indirizzi  generali  del
Consiglio Olimpico Congiunto, in  conformita'  agli  impegni  assunti
dall'Italia  in  sede  internazionale,  nel  rispetto   della   Carta
Olimpica. 
    3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da  un  consiglio
di amministrazione, al cui interno e tra i  cui  membri  puo'  essere
istituito  un  comitato  di  gestione  con  composizione  e  funzioni
disciplinate  dallo  statuto.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'
composto da quattordici membri, di cui: 
      a) sette nominati  d'intesa  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano e dal Comitato  Italiano  Paralimpico,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente; 
      b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione
Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  dal  Comune  di
Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 
      c) uno, con funzioni di amministratore delegato,  nominato  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome
di Trento e Bolzano, il Comune di  Milano  e  il  Comune  di  Cortina
d'Ampezzo. 
    4. I membri della Fondazione di cui al  comma  1  provvedono,  su
proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,
lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione. 
    5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione
del nuovo consiglio  di  amministrazione,  ogni  funzione  e'  svolta
dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,  lettera
c). 
    6.   Dall'istituzione   e   dal   funzionamento   del    Comitato
Organizzatore non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.». 
  4. All'articolo 16, comma 3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le  parole:
«adeguamento della pista olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»
di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le  seguenti:  «e,  entro  il  31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di  Trento,
degli interventi di riqualificazione dell'impianto  olimpico  per  il
pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'.».