Art. 36 
 
             (( Fondo unico nazionale per il turismo )) 
 
   1. Il fondo unico nazionale per il turismo di  conto  capitale  di
cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2022,
2023  e  2024,  al  fine  di  finanziare  gli  investimenti  di   cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
del 9 marzo 2022, prot.  n.  3462.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale (( di conto capitale  ))  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo. 
  2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni  di
euro per l'anno 2024, al fine di finanziare  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  9
marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo.