(( Art. 37 - ter 
 
Modifiche alla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  per  garantire  la
  continuita' del controllo parlamentare sul Sistema di  informazione
  per la sicurezza 
 
  1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 30, comma  1,  le  parole:  «nominati  entro  venti
giorni  dall'inizio  di  ogni  legislatura»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nominati, all'inizio  di  ogni  legislatura,  entro  venti
giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»; 
  b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
    «Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la  sicurezza
della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura  e  fino  alla
nomina  dei  nuovi  componenti  del  Comitato  parlamentare  per   la
sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono  esercitate  da
un Comitato provvisorio costituito  dai  membri  del  Comitato  della
precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle  Camere.
Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la
composizione dell'organo  non  rispetti  la  consistenza  dei  Gruppi
parlamentari, i Presidenti dei  due  rami  del  Parlamento  procedono
all'integrazione della  composizione,  fino  a  un  massimo  di  otto
membri, tenendo conto della consistenza  dei  Gruppi  parlamentari  e
garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori. 
  2.  Il  Comitato  provvisorio  e'  presieduto  dal  presidente  del
Comitato  della  precedente  legislatura,  se  rieletto,  o,  in  sua
assenza, dal vice presidente, se rieletto, o,  in  assenza  anche  di
questi, dal componente piu' anziano d'eta'. 
  3. Il Comitato provvisorio cessa in  ogni  caso  di  esercitare  le
proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione  della  fiducia
al Governo». ))