(( Art. 37 - quater 
 
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 
 
  1. All'articolo 1 del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, i soggetti  di  cui
al comma 2-bis notificano gli incidenti di cui all'articolo 1,  comma
1, lettera h), del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81, aventi impatto su reti,
sistemi informativi  e  servizi  informatici  di  propria  pertinenza
diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del  presente
articolo, fatta eccezione per quelli aventi impatto sulle  reti,  sui
sistemi informativi e sui servizi  informatici  del  Ministero  della
difesa, per i quali si applicano i principi e  le  modalita'  di  cui
all'articolo 528, comma 1, lettera d), del codice di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I medesimi soggetti  effettuano  la
notifica entro il termine di settantadue ore. Si  applicano,  per  la
decorrenza del termine e per le  modalita'  di  notifica,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo  3,  comma  4,  secondo  e
terzo periodo, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81. Si applicano, altresi',
le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2  e  4,  del  medesimo
regolamento. Con  determinazioni  tecniche  del  direttore  generale,
sentito   il   vice   direttore   generale,   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, e' indicata la tassonomia  degli  incidenti
che debbono essere oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e
possono essere dettate specifiche modalita' di notifica». ))