Art. 29
Disposizioni in materia di procedura liquidatoria
dell'amministrazione straordinaria di Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.A.
1. All'articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le
seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di
completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione
e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonche'
dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o
analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al
comma 9,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11-quater, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le
parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione europea
prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' della conseguente
modifica del programma in corso di esecuzione di cui al
comma 4 del presente articolo, l'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria sono autorizzate alla
prosecuzione dell'attivita' di impresa, compresa la vendita
di biglietti, che si intende utilmente perseguita anche ai
fini di cui all'articolo 69, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea
di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n.
18 del 2020, e in conformita' al piano industriale valutato
dalla Commissione stessa, l'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui
al citato articolo 79, dei complessi aziendali individuati
nel piano e pongono in essere le ulteriori procedure
necessarie per l'esecuzione del piano industriale medesimo.
Sono revocate le procedure in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, dirette,
anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente
articolo, al trasferimento dei complessi aziendali che
risultino incompatibili con il piano integrato o modificato
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo
puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il piano di
cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di
affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo
63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano
medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i
Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento
nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui
proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di
completamento della liquidazione e degli oneri di
struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione
straordinaria, nonche' dell'indennizzo ai titolari di
titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi
dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono
prioritariamente destinati al soddisfacimento in
prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti sull'attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della societa' di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima
applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo
2022.».