Art. 30
Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e' autorizzata a
sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque
idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di
finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per l'anno
2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma
1-ter. Per l'attuazione del presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni
finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000.100.000 euro per
l'anno 2022, si provvede, quanto a 900.000.000 di euro mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, quanto a
100.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, quanto a
100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche con riferimento
alla Sideralloys Italia s.p.a., relativamente al sito di
Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per la
produzione di alluminio primario, attualmente in sede di
ristrutturazione generale.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 (Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento) come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in
favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in
conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la Banca
del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la
societa' di cui al comma 2, in caso di costituzione della
medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle
Commissioni parlamentari competenti per materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari e
all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano
altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle
medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso
dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione
della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle
scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi
previsti.
1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite massimo
di 705.000.000 di euro, per assicurare la continuita' del
funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della Societa' ILVA S.p.A., qualificato
stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2012, n. 231. Gli accordi sottoscritti
dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del
periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale,
a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel
Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo. Agli
oneri di cui al presente comma si provvede, per l'importo
di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle
risorse di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e'
autorizzata alla costituzione di una societa', allo scopo
della conduzione delle analisi di fattibilita', sotto il
profilo industriale, ambientale, economico e finanziario,
finalizzate alla realizzazione e alla gestione di un
impianto per la produzione del preridotto - direct reduced
iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni del testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il capitale sociale
della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
il limite massimo di 70.000.000 di euro, interamente
sottoscritto e versato dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione
all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi di
fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla gestione
di un impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo, pari a
70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere
sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta
l'assegnazione, in favore dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - Invitalia, dell'importo, fino a 70.000.000 di
euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in piu'
soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui al
primo periodo.
1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento
patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in
conto aumento di capitale, sino all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro per
l'anno 2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli
previsti dal comma 1-ter. Per l'attuazione del presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla
banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, puo' essere disposta la sua
scissione con costituzione di nuova societa', alla quale
sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite ai
sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero
capitale sociale della societa' sono attribuite, senza
corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Resta ferma la
disciplina in materia di requisiti di onorabilita',
professionalita' e autonomia degli amministratori prevista
dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. La nomina del Consiglio di amministrazione
della societa' e' effettuata dal Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per
l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da
imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu'
necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono
quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.A. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.A.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
4-bis. Gli interventi del Patrimonio Destinato nelle
forme e alle condizioni previste dal quadro normativo
dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
definiti con il decreto di cui al comma 5, sono effettuati
entro il 30 giugno 2022.
4-ter. Limitatamente all'operativita' a condizioni di
mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto anche le societa' di cui
all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4-quater. Limitatamente all'operativita' a condizioni
di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli
interventi del Patrimonio Destinato nella forma di
operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad
aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti
obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto
di cui al comma 5, anche le societa' che presentano un
risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
la data di richiesta di intervento, cosi' come riportato
dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal
bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione
legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data
di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi
l'utile riportato nel bilancio della societa'.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previsto dal decreto di cui al comma
5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente
condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.A. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio
Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in
deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a
valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di
titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da
2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione,
puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro
rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle
operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso
la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse
al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le
disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La
remunerazione del conto, da allineare al costo delle
emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e
le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate
in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-quater, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Art. 1-quater (Fondo perequativo). - 1. Per l'anno
2021 e' istituito un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione
di 5.300 milioni di euro per l'anno 2021, alimentato con
quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive
di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies e
13-novies del presente decreto, finalizzato alla
perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai
sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del
decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
decreto, per i soggetti che con i medesimi provvedimenti
siano stati destinatari di sospensioni fiscali e
contributive e che registrino una significativa perdita di
fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e
contributivi sulla base dei parametri individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro
sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
puo' essere adottato. Ai relativi oneri, pari a 5.300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione
all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e le province
autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
piano di riorganizzazione volto a fronteggiare
adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'
in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di
assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
la risposta all'aumento significativo della domanda di
assistenza in relazione alle successive fasi di gestione
della situazione epidemiologica correlata al virus
Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di
riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati
dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini
esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e
dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di
monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del
presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul
territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti
letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e
provincia autonoma, tale incremento strutturale determina
una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti.
2. Le regioni e le province autonome programmano una
riqualificazione di 4.225 posti letto di area
semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
a supportare le apparecchiature di ausilio alla
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di
unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In
relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno
il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma,
si prevede la possibilita' di immediata conversione in
posti letto di terapia intensiva, mediante integrazione
delle singole postazioni con la necessaria strumentazione
di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei
predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
le risorse umane programmate a legislazione vigente.
3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e
comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili,
per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione,
300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4
strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75
posti letto, da allocare in aree attrezzabili
preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e
provincia autonoma.
4. Le regioni e le province autonome, che abbiano
individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per
pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture
ospedaliere, provvedono a consolidare la separazione dei
percorsi rendendola strutturale e assicurano la
ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i
pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi,
in attesa di diagnosi.
5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate
ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai
trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le
dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per
pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di
tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome
possono assumere personale dipendente medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15
maggio 2020. Il limite di spesa regionale per l'attuazione
delle misure di cui al presente comma per l'anno 2020 e'
riportato nella colonna 3 della tabella di riparto di cui
all'Allegato C annesso al presente decreto.
5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, gli enti e le aziende del
Servizio sanitario nazionale, anche in deroga alle
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a
ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in
esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
2019, n. 60, procedure selettive per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello
svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81.
6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "destinate
alla remunerazione delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale sanitario dipendente delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
sostituite dalle seguenti: "da destinare prioritariamente
alla remunerazione delle prestazioni correlate alle
particolari condizioni di lavoro del personale dipendente
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale"; dopo le parole "del personale del comparto
sanita'" sono inserite le seguenti: "nonche', per la
restante parte, i relativi fondi incentivanti"; dopo le
parole: "in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono inserite le
seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
in materia di spesa di personale";
b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le
seguenti le parole: "Tali importi possono essere
incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni e
dalle province autonome, con proprie risorse disponibili a
legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato
l'equilibrio economico del sistema sanitario della regione
e della provincia autonoma, per la remunerazione delle
prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle
indennita' previste dall'articolo 86, comma 6, del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi
incentivanti, le regioni e le province autonome possono
riconoscere al personale di cui al comma 1 un premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti".
6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione
delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di
lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del
Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112
direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che
costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del
presente comma si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente
comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo
periodo, del presente articolo e per le finalita' di cui
all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo
2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le
Regioni e le province autonome sono autorizzate ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche
in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
materia, nel limite massimo di 240.975.000 euro, da
ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello regionale
come indicato nelle colonne 3 e 5 della tabella di cui
all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere di
240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al
comma 1, le regioni e le province autonome indicano le
unita' di personale aggiuntive rispetto alle vigenti
dotazioni organiche da assumere o gia' assunte, ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,
secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal 1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono
autorizzate ad incrementare la spesa di personale nel
limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno
2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C annesso al presente
decreto.
8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome
presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della
salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni
dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui
la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i
successivi dieci giorni, durante i quali il termine di
approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo
espresso da parte del Ministero, il piano si intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da
parte della regione o della provincia autonoma oppure nel
caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da
parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero
della salute nel successivo termine di trenta giorni,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo
periodo, del presente articolo, per l'anno 2020 e'
autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro, di
cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto previsto dai
commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e 54.346.667 euro in
relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal fine e'
istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di
previsione del Ministero della salute per l'importo di
1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi oneri di
manutenzione delle attrezzature per posto letto, dei
reparti di pronto soccorso e dei mezzi di trasporto, a
decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo di
25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7,
nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata
la spesa complessiva di 430.975.000 euro, di cui
190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e 240.975.000
euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per
l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al
finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale
al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2020 e per gli importi indicati
nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le regioni e
le province autonome e gli enti dei rispettivi servizi
sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle
spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di
costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A decorrere dall'anno 2021,
all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa per
il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo, si provvede a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero
della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al
comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma
9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi 1.467.491.667
euro, sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si
compongono di 1.413.145.000 euro, da ripartire a livello
regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D annesso
al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le strutture
movimentabili di cui al comma 3. Il Commissario
Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri
conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo
la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.
12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il
Commissario di cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio
dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18", a ciascun Presidente di regione o di
provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita'
di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e' svolto a
titolo gratuito, nel rispetto delle direttive impartite e
delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario.
13. Le opere edilizie strettamente necessarie a
perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei
regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei
requisiti minimi antincendio si intende assolto con
l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati
contestualmente alla presentazione della istanza o della
denunzia di inizio di attivita' presso il comune
competente.
13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1,
comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche con
riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita'
di cui al presente articolo realizzate mediante il ricorso
al partenariato pubblico-privato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad
avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite complessivo
di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, di esperti individuati
all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante
avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed
elevata professionalita' da destinare al potenziamento
dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere,
pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
14. La proprieta' delle opere realizzate dal
Commissario e' delle aziende del Servizio sanitario
nazionale presso le quali sono realizzate. Qualora la
regione abbia gia' provveduto in tutto o in parte alla
realizzazione delle opere anteriormente al presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
valere sulle risorse di cui al presente articolo e nei
limiti delle stesse".
15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a
1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate dalla
societa' SACE S.p.A.). - 1. Al fine di consentire alle
imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di
sopperire alle esigenze di liquidita' riconducibili alle
conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali
nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate
dalla Federazione russa, la societa' SACE S.p.A. concede,
fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformita' alla
normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto
dei criteri e delle condizioni previsti dal presente
articolo, in favore di banche, di istituzioni finanziarie
nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti
sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi inclusa
l'apertura di credito documentaria finalizzata a sostenere
le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori
di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi
attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa deve
dimostrare che la crisi in atto comporta dirette
ripercussioni economiche negative sull'attivita' d'impresa
in termini di contrazione della produzione o della domanda
dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento
dei fattori produttivi, in particolare materie prime e
semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi
sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di
Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che
l'attivita' d'impresa e' limitata o interrotta quale
conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per
energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le
esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli
oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e conforme ai
requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. Possono accedere alla garanzia le imprese che alla
data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione di
difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16
dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e), numero 1,
del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel calcolo
del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni,
forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma
3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che
alla data della presentazione della domanda presentano
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della
vigente disciplina di regolamentazione strutturale e
prudenziale. Sono ammesse le imprese in difficolta' alla
data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse alla
procedura del concordato con continuita' aziendale di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei
debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio
decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato un piano ai
sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a
condizione che alla data di presentazione della domanda le
loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il
soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente
presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla
scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. Dalle garanzie di cui al presente articolo sono in
ogni caso escluse le imprese soggette alle sanzioni
adottate dall'Unione europea, comprese quelle
specificamente elencate nei provvedimenti che comminano
tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone,
entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate
dall'Unione europea e quelle che operano nei settori
industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione
europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia
pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, una societa' residente in un Paese o in un
territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono
controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea.
5. Le garanzie di cui al presente articolo sono
concesse alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 1,
l'importo del prestito assistito da garanzia non e'
superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai
relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora
l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al
fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente
conclusi;
2) il 50 per cento dei costi sostenuti per fonti
energetiche nei dodici mesi precedenti il mese della
richiesta di finanziamento inviata dall'impresa
beneficiaria al soggetto finanziatore;
c) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e valore
del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese ad
alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti
industriali di interesse strategico nazionale, come
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per
imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in
Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
d) il premio annuale corrisposto a fronte del
rilascio delle garanzie e' determinato come segue:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il
secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
e) la durata dei finanziamenti puo' essere estesa
fino a otto anni. Il premio e la percentuale di garanzia
sono determinati in conformita' alla decisione della
Commissione europea di compatibilita' con il mercato
interno dello schema di garanzia disciplinato dal presente
articolo;
f) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
g) ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dalla lettera b), numero 1), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia da parte
dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa
appartenga ad un gruppo. Ai fini dell'individuazione del
limite di importo garantito indicato dalla lettera b),
numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti in Italia
ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su base
consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore;
h) il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia
deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto
dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come
documentato e attestato dal rappresentante legale dei
suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere
almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo
effettivamente applicato all'impresa.
6. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo
gruppo quando la prima e' parte di un gruppo, siano
beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia
di cui al presente articolo, gli importi di detti
finanziamenti si cumulano ai fini della verifica del
rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b). Per lo
stesso finanziamento, le garanzie concesse a norma del
presente articolo non possono essere cumulate con altre
misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
prestito agevolato, ai sensi della normativa nazionale
emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante «Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia
contro l'Ucraina», ne' con le misure di supporto alla
liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito
agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a norma del
presente articolo possono essere cumulate con eventuali
misure di cui l'impresa abbia beneficiato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, del regolamento (UE) n. 702/2014 e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, nonche' del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013.
7. Per la determinazione, nei casi di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della
percentuale di garanzia applicabile ai sensi del comma 5,
lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata al rilascio
della garanzia, incluso quanto disposto in merito alle
operazioni di cessione del credito con o senza garanzia di
solvenza, si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40. Ai fini dell'accesso alle
garanzie previste dal presente articolo, la dichiarazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a) del
decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, attesta la
sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
articolo. La procedura e la documentazione necessaria per
il rilascio della garanzia sono ulteriormente specificate
dalla SACE S.p.A.
8. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con un numero di
dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore del
fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'impresa non abbia approvato il bilancio o, comunque, in
caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non
ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020.
9. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 8 o
l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la
soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia e del
corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione di
un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A.,
con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
statutariamente competenti della SACE S.p.A., in merito
alla concessione della garanzia, tenendo in considerazione
il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto alle
seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
10. Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti
dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata dalla SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
recupero degli impegni connessi alle garanzie.
11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze le attivita' relative
all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti,
che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla
verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello
Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e
condizioni previsti dal presente articolo.
12. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e
le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e
degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle
condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero
dell'economia e delle finanze.
13. La SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al
presente articolo a valere sulle risorse nella
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro di cui
all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23
del 2020.
13-bis. In considerazione delle eccezionali criticita'
riguardanti le condizioni di approvvigionamento
verificatesi presso la ISAB s.r.l. di Priolo Gargallo
(Siracusa) e del rilevante impatto produttivo e
occupazionale delle aree industriali e portuali collegate,
anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e medie
imprese insediate al loro interno, e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico, entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, un Tavolo di coordinamento
finalizzato a individuare adeguate soluzioni per la
prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando i
livelli occupazionali e il mantenimento della produzione.
Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro della transizione
ecologica e il Ministro dell'economia e delle finanze
nonche' i rappresentanti dell'azienda. La partecipazione
alle riunioni del Tavolo non da' diritto alla
corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione
della disposizione di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Sono a carico della SACE S.p.A. gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli
aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n.
115, relativamente alle misure di cui al presente articolo.
14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "ai sensi delle
disposizioni, in quanto compatibili, e" sono soppresse e
dopo le parole: "nei limiti delle risorse disponibili di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40" sono inserite le seguenti: ", alle condizioni
previste dai vigenti quadri temporanei adottati dalla
Commissione europea e dalla normativa nazionale ad essi
conforme".».