Art. 30 
 
 
           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  febbraio  2020,  n.  5,
dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  1-quinquies. INVITALIA - Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  e'  autorizzata   a
sottoscrivere aumenti  di  capitale  o  diversi  strumenti,  comunque
idonei  al  rafforzamento  patrimoniale,   anche   nella   forma   di
finanziamento soci in conto aumento  di  capitale,  sino  all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000  di  euro  per  l'anno
2022, ulteriori e addizionali rispetto a quelli  previsti  dal  comma
1-ter.  Per   l'attuazione   del   presente   comma,   il   Ministero
dell'economia e delle  finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni
finanziarie,   senza   applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022.». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1,  pari  a  1.000.100.000  euro  per
l'anno 2022, si provvede,  quanto  a  900.000.000  di  euro  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
somme iscritte in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,   quanto   a
100.000.000    di    euro    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quater,  comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  e,  quanto  a
100.000 euro, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo  2,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  2-bis. La disposizione di cui al comma 13-bis dell'articolo 15  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica anche  con  riferimento
alla  Sideralloys   Italia   s.p.a.,   relativamente   al   sito   di
Portovesme-Portoscuso, quale unico polo industriale nazionale per  la
produzione  di   alluminio   primario,   attualmente   in   sede   di
ristrutturazione generale. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 16 dicembre 2019,  n.  142,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020,  n.  5  (Misure
          urgenti  per  il  sostegno  al   sistema   creditizio   del
          Mezzogiorno  e  per  la  realizzazione  di  una  banca   di
          investimento) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
          - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze  sono  assegnati  in
          favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,  contributi  in
          conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
          milioni  di  euro   per   l'anno   2020,   finalizzati   al
          rafforzamento patrimoniale  mediante  versamenti  in  conto
          capitale in favore di Banca del Mezzogiorno -  Mediocredito
          Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
          criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo  di  attivita'
          finanziarie e  di  investimento,  anche  a  sostegno  delle
          imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da  realizzarsi
          mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il
          ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per
          azioni,  e  nella  prospettiva   di   ulteriori   possibili
          operazioni  di  razionalizzazione  di  tali  partecipazioni
          ovvero   finalizzati   ad   iniziative   strategiche,    da
          realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  inclusa  la
          partecipazione diretta o indiretta al capitale, a  sostegno
          delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  la  Banca
          del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.,  ovvero  la
          societa' di cui al comma 2, in caso di  costituzione  della
          medesima,   riferiscono   su   base   quadrimestrale   alle
          Commissioni    parlamentari    competenti    per    materia
          sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
          1,  anche  con  riferimento   ai   profili   finanziari   e
          all'andamento  dei  livelli  occupazionali,  e   presentano
          altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
          a decorrere dall'anno 2021,  una  relazione  annuale  sulle
          medesime  operazioni  finanziarie  realizzate   nel   corso
          dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale  costituzione
          della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
          e delle finanze presenta alle Camere  una  relazione  sulle
          scelte operate, sulle azioni conseguenti  e  sui  programmi
          previsti. 
              1-ter.  Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
          ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo
          di 705.000.000 di euro, per assicurare la  continuita'  del
          funzionamento  produttivo  dell'impianto   siderurgico   di
          Taranto   della   Societa'   ILVA    S.p.A.,    qualificato
          stabilimento di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre   2012,   n.   231.   Gli   accordi   sottoscritti
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  ai  sensi  del
          periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
          inclusa la partecipazione diretta o indiretta al  capitale,
          a sostegno delle  imprese  e  dell'occupazione,  anche  nel
          Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo.  Agli
          oneri di cui al presente comma si provvede,  per  l'importo
          di 705.000.000 di euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
          1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  Alle
          risorse di cui al  periodo  precedente  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
          fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
              1-quater. L'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata alla costituzione di una societa',  allo  scopo
          della conduzione delle analisi di  fattibilita',  sotto  il
          profilo industriale, ambientale, economico  e  finanziario,
          finalizzate  alla  realizzazione  e  alla  gestione  di  un
          impianto per la produzione del preridotto - direct  reduced
          iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo. 
              1-quinquies.  INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. e' autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o
          diversi  strumenti,  comunque   idonei   al   rafforzamento
          patrimoniale, anche nella forma di  finanziamento  soci  in
          conto    aumento    di    capitale,    sino     all'importo
          complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro  per
          l'anno 2022, ulteriori  e  addizionali  rispetto  a  quelli
          previsti dal comma 1-ter.  Per  l'attuazione  del  presente
          comma, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale
          di primarie  istituzioni  finanziarie,  senza  applicazione
          delle disposizioni di cui  all'articolo  6,  comma  7,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2022. 
              2. A seguito delle iniziative  poste  in  essere  dalla
          banca in attuazione del comma 1, con decreto  del  Ministro
          dell'economia delle finanze di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  puo'  essere  disposta  la  sua
          scissione con costituzione di nuova  societa',  alla  quale
          sono assegnate le attivita' e partecipazioni  acquisite  ai
          sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero
          capitale sociale  della  societa'  sono  attribuite,  senza
          corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma
          precedente non si applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Resta  ferma   la
          disciplina  in  materia  di  requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e autonomia degli amministratori  prevista
          dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. La nomina del  Consiglio  di  amministrazione
          della societa' e' effettuata dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico. 
              4. Tutti gli atti e le operazioni poste in  essere  per
          l'attuazione  dei   commi   precedenti   sono   esenti   da
          imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
              5. Le eventuali risorse di cui  al  comma  1  non  piu'
          necessarie alle finalita' di cui al presente  decreto  sono
          quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato e successiva  riassegnazione  alla
          spesa, al capitolo di provenienza.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   27,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 27  (Patrimonio  Destinato).  -  1.  Al  fine  di
          attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio  del
          sistema  economico-produttivo   italiano   in   conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A.  e'
          autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
          "Patrimonio   Rilancio",   (di   seguito   il   "Patrimonio
          Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti  giuridici
          dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il  Patrimonio
          Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
          Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
          composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
          ad  essi  apportati,  nonche'  dai  beni  e  dai   rapporti
          giuridici di tempo in tempo generati o comunque  rivenienti
          dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
          mezzi  finanziari  e   le   passivita'   rivenienti   dalle
          operazioni di finanziamento.  Il  Patrimonio  Destinato,  o
          ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
          gli effetti, dal patrimonio di CDP  S.p.A.  e  dagli  altri
          patrimoni separati costituiti dalla stessa.  Il  Patrimonio
          Destinato  e  ciascuno   dei   suoi   comparti   rispondono
          esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
          limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
          ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
          Destinato non sono ammesse  azioni  dei  creditori  di  CDP
          S.p.A. o nell'interesse degli stessi e, allo  stesso  modo,
          sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono  ammesse  azioni  dei
          creditori del Patrimonio Destinato o  nell'interesse  degli
          stessi.  Le  disposizioni   del   presente   articolo   non
          attribuiscono alle imprese diritti  o  interessi  legittimi
          rispetto all'intervento del Patrimonio  Destinato  in  loro
          favore. 
              2. Gli apporti  del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  sono   effettuati   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze.  Gli  apporti  sono  esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
          di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
          relativi  valori  di  apporto   e   di   iscrizione   nella
          contabilita'  del  Patrimonio  Destinato  sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale. A fronte di tali  apporti,  sono  emessi  da
          CDP, a valere sul Patrimonio  Destinato  e  in  favore  del
          Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   strumenti
          finanziari  di  partecipazione  prevedendo  che   la   loro
          remunerazione sia condizionata all'andamento economico  del
          Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze, con delibera  del  consiglio
          di  amministrazione  di  CDP  S.p.A.,  su   richiesta   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze,  la  quota  degli
          apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
          criteri di  valutazione  della  congruita'  del  patrimonio
          previsti dal decreto di  cui  al  comma  5,  rispetto  alle
          finalita'  di  realizzazione   dell'affare   per   cui   e'
          costituito il  Patrimonio  Destinato  come  risultante  dal
          piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
          per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione  sono
          stabilite nel decreto di  cui  al  comma  5.  I  beni  e  i
          rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere  su
          di esso in conformita' al presente articolo, al decreto  di
          cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 
              3.  Il   Patrimonio   Destinato   e'   costituito   con
          deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta
          del consiglio  di  amministrazione,  identifica,  anche  in
          blocco,  i  beni  e  i  rapporti  giuridici  compresi   nel
          Patrimonio Destinato.  Con  la  medesima  deliberazione  il
          revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della revisione
          dei conti del Patrimonio  Destinato.  La  deliberazione  e'
          depositata e  iscritta  ai  sensi  dell'articolo  2436  del
          codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
          2, del codice civile. Per ogni  successiva  determinazione,
          ivi  incluse  la  modifica  del  Patrimonio  Destinato,  la
          costituzione di comparti e la relativa allocazione di  beni
          e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti  l'apporto
          di  ulteriori  beni  e  rapporti  giuridici  da  parte  del
          Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
          pubblici si procede  con  deliberazione  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del  comparto
          riguardante i beni e i  rapporti  giuridici  relativi  agli
          interventi a favore delle societa' cooperative, CDP  S.p.A.
          adotta modalita' coerenti con  la  funzione  sociale  delle
          societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
          di  speculazione  privata.  Ai  fini  della  gestione   del
          Patrimonio Destinato, il consiglio  di  amministrazione  di
          CDP S.p.A. e' integrato dai membri  indicati  dall'articolo
          7, comma 1, lettere c), d) ed f),  della  legge  13  maggio
          1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
          definisce un sistema organizzativo e gestionale  improntato
          alla massima  efficienza  e  rapidita'  di  intervento  del
          Patrimonio  Destinato,  anche  in   relazione   all'assetto
          operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. Il
          valore  del  Patrimonio  Destinato,  o  di   ciascuno   dei
          comparti, puo' essere superiore  al  dieci  per  cento  del
          patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si  tiene  conto
          in caso di costituzione di  altri  patrimoni  destinati  da
          parte di CDP S.p.A. 
              4. Le risorse del Patrimonio Destinato  sono  impiegate
          per  il  sostegno  e  il  rilancio  del  sistema  economico
          produttivo italiano,  secondo  le  priorita'  definite,  in
          relazione ai settori, alle  filiere  e  agli  obiettivi  di
          politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
          all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, in  apposito  capitolo  dedicato  alla  programmazione
          economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
          condizioni  previste  dal  quadro   normativo   dell'Unione
          Europea sugli aiuti  di  Stato  adottato  per  fronteggiare
          l'emergenza   epidemiologica   da   "Covid-19"   ovvero   a
          condizioni  di  mercato.  Gli  interventi  del   Patrimonio
          Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni,  anche  con
          azioni quotate in mercati  regolamentati,  comprese  quelle
          costituite in forma cooperativa, che: 
                a) hanno sede legale in Italia; 
                b) non operano nel settore  bancario,  finanziario  o
          assicurativo; 
                c) presentano un fatturato  annuo  superiore  a  euro
          cinquanta milioni. 
              4-bis. Gli interventi del  Patrimonio  Destinato  nelle
          forme e  alle  condizioni  previste  dal  quadro  normativo
          dell'Unione Europea  sugli  aiuti  di  Stato  adottato  per
          fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19", come
          definiti con il decreto di cui al comma 5, sono  effettuati
          entro il 30 giugno 2022. 
              4-ter. Limitatamente all'operativita' a  condizioni  di
          mercato di cui al comma 4, gli  interventi  del  Patrimonio
          Destinato  hanno  ad  oggetto  anche  le  societa'  di  cui
          all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero  1),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              4-quater. Limitatamente all'operativita'  a  condizioni
          di mercato di cui al comma  4,  possono  beneficiare  degli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   nella   forma   di
          operazioni sul mercato primario tramite  partecipazione  ad
          aumenti  di   capitale   e   sottoscrizione   di   prestiti
          obbligazionari convertibili, come disciplinati dal  decreto
          di cui al comma 5, anche  le  societa'  che  presentano  un
          risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti
          la data di richiesta di intervento,  cosi'  come  riportato
          dal  bilancio  consolidato  o,  se  non  disponibile,   dal
          bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a  revisione
          legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto  alla  data
          di richiesta di intervento, senza che, in tal caso,  rilevi
          l'utile riportato nel bilancio della societa'. 
              5. I requisiti di accesso,  le  condizioni,  criteri  e
          modalita' degli interventi del  Patrimonio  Destinato  sono
          definiti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo  Economico.  Lo
          schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
          alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
          termine di quattordici giorni, decorso il quale il  decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  necessario,  gli
          interventi  del  Patrimonio  Destinato   sono   subordinati
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. In  via  preferenziale  il  Patrimonio
          Destinato   effettua   i   propri    interventi    mediante
          sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili,  la
          partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
          quotate  sul  mercato  secondario  in  caso  di  operazioni
          strategiche.  Nella  individuazione  degli  interventi,  il
          decreto tiene in  considerazione  l'incidenza  dell'impresa
          con   riferimento   allo   sviluppo    tecnologico,    alle
          infrastrutture  critiche  e   strategiche,   alle   filiere
          produttive strategiche, alla  sostenibilita'  ambientale  e
          alle altre finalita' di cui al  comma  86  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
          dei rifornimenti, ai livelli occupazionali  e  del  mercato
          del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
          operazioni di ristrutturazione di societa' che,  nonostante
          temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,   siano
          caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 
              6. CDP S.p.A.  adotta  il  Regolamento  del  Patrimonio
          Destinato nel rispetto  dei  criteri  di  cui  al  presente
          articolo e di quanto previsto dal decreto di cui  al  comma
          5.   L'efficacia   del   Regolamento   e'   sospensivamente
          condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia  e
          delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra  l'altro,  le
          procedure  e  attivita'   istruttorie   e   le   operazioni
          funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
          di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari  ai
          costi  sostenuti  da  CDP  S.p.A.  per  la   gestione   del
          Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che  non
          contribuisce  al  risultato  di  CDP  S.p.A.,  e'   redatto
          annualmente un rendiconto separato  predisposto  secondo  i
          principi  contabili  internazionali  IFRS  e  allegato   al
          bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I  beni  e  i  rapporti
          giuridici  acquisiti  per  effetto   degli   impieghi   del
          Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per  conto
          del Patrimonio Destinato e sono gestiti da  CDP  S.p.A.  in
          conformita' al  presente  articolo  e  al  Regolamento  del
          Patrimonio Destinato. 
              7. Per il finanziamento delle attivita' del  Patrimonio
          Destinato o di singoli comparti  e'  consentita,  anche  in
          deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione,  a
          valere sul Patrimonio Destinato o su singoli  comparti,  di
          titoli  obbligazionari  o  altri  strumenti  finanziari  di
          debito. A tali emissioni non si applicano gli  articoli  da
          2415 a 2420 del codice civile e,  per  ciascuna  emissione,
          puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
          dei titoli, il quale ne  cura  gli  interessi  e,  in  loro
          rappresentanza esclusiva, esercita i  poteri  stabiliti  in
          sede di nomina e approva le modificazioni delle  condizioni
          dell'operazione.   Delle   obbligazioni   derivanti   dalle
          operazioni  di   finanziamento   risponde   unicamente   il
          Patrimonio  Destinato.  Non  si  applicano  il  divieto  di
          raccolta   del   risparmio   tra   il   pubblico   previsto
          dall'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e la relativa  regolamentazione  di
          attuazione,  ne'  i  limiti  quantitativi   alla   raccolta
          previsti dalla normativa vigente. 
              8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
          di incapienza  del  Patrimonio  medesimo,  e'  concessa  la
          garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui  al  comma  5
          sono  stabiliti  criteri,   condizioni   e   modalita'   di
          operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia  dello
          Stato e' allegata allo stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
          legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Puo'  essere  altresi'
          concessa con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze che ne determina criteri, condizioni  e  modalita',
          la garanzia dello Stato a favore dei portatori  dei  titoli
          emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di  euro  20
          miliardi. 
              9.  Le  operazioni  di  impiego   e   di   investimento
          effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
          gli atti ad  esse  funzionalmente  collegati  non  attivano
          eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
          controllo   o   previsioni   equipollenti   che   dovessero
          altrimenti operare. 
              10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
          della verifica della sussistenza dei requisiti  di  accesso
          la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto  di
          notorieta'  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.
          Qualora  il  rilascio   dell'informativa   antimafia,   ove
          richiesta,  non   sia   immediatamente   conseguente   alla
          consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
          96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  le
          istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
          da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
          rappresentante attesta, sotto la  propria  responsabilita',
          di  non  trovarsi  nelle   condizioni   ostative   di   cui
          all'articolo 67 del decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159.  CDP  puo'  procedere  alla  attuazione  di  quanto
          previsto dal presente  articolo  anche  prima  dei  termini
          previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159.
          Il  rilascio  della  informazione  antimafia   interdittiva
          comporta la  risoluzione  del  contratto  di  finanziamento
          ovvero il  recesso  per  tutte  le  azioni  sottoscritte  o
          acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
          articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto  di
          cui al comma 5. 
              11. Al fine di assicurare l'efficacia  e  la  rapidita'
          d'intervento e di rafforzare i presidi  di  legalita',  CDP
          S.p.A. puo' stipulare protocolli  di  collaborazione  e  di
          scambio di informazioni con istituzioni  e  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  incluse   le   autorita'   di   controllo,
          regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 
              12.  In  relazione   alla   gestione   del   Patrimonio
          Destinato, CDP S.p.A. e i suoi esponenti aziendali  operano
          con la dovuta diligenza  professionale.  Le  operazioni  di
          impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli  atti
          e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
          mediante impiego delle risorse finanziarie  provenienti  da
          tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
          realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
          soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui  all'articolo
          166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
              13.  I  redditi  e  il  valore  della  produzione   del
          Patrimonio Destinato e dei suoi  comparti  sono  esenti  da
          imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
          soggetti a ritenute e a imposte sostitutive  delle  imposte
          sui redditi sui  proventi  a  qualsiasi  titolo  percepiti.
          Tutti gli atti,  contratti,  trasferimenti,  prestazioni  e
          formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
          effettuate dal Patrimonio Destinato e  dai  suoi  comparti,
          alla loro esecuzione,  modificazione  ed  estinzione,  alle
          garanzie anche reali di qualunque tipo  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate, sono escluse  dall'imposta  sul
          valore    aggiunto,    dall'imposta    sulle    transazioni
          finanziarie,  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
          bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
          imposta indiretta, nonche' ogni altro  tributo  o  diritto.
          Gli interessi e gli altri proventi dei  titoli  emessi  dal
          Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono  soggetti  al
          regime dell'imposta sostitutiva delle imposte  sui  redditi
          di cui al d.lgs.  1°  aprile  1996,  n.  239  e  d.lgs.  21
          novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile  ai  titoli
          di cui all'articolo 31 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 
              14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi  dodici  anni
          dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
          essere estesa o anticipata con delibera  del  consiglio  di
          amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia.
          L'eventuale  cessazione  anticipata,   in   tutto   o   con
          riferimento  a  singoli  comparti,  ha  luogo  sulla   base
          dell'ultimo rendiconto approvato  e  della  gestione  medio
          tempore intercorsa  fino  alla  data  di  cessazione.  Alla
          cessazione  del  Patrimonio  Destinato  ovvero  di  singoli
          comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione  di
          CDP S.p.A. un rendiconto finale che,  accompagnato  da  una
          relazione del Collegio Sindacale e del soggetto  incaricato
          della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio  del
          Registro delle  Imprese.  La  liquidazione  del  Patrimonio
          Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  degli  eventuali
          residui  della  gestione  avvengono  secondo  le  modalita'
          individuate nel Regolamento  del  Patrimonio  Destinato.  I
          trasferimenti  di  cui  al  presente  comma   sono   esenti
          dall'imposta di  registro,  dall'imposta  di  bollo,  dalle
          imposte ipotecaria e catastale  e  da  ogni  altra  imposta
          indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere integrati  e  modificati  termini  e
          condizioni contenuti  nel  presente  articolo  al  fine  di
          tenere conto della disciplina europea in materia  di  aiuti
          di Stato tempo per tempo applicabile. 
              16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'  connesse
          al presente articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  puo'  affidare,  con  apposito  disciplinare,   un
          incarico di studio, consulenza,  valutazione  e  assistenza
          nel limite massimo complessivo di euro 100.000  per  l'anno
          2020. 
              17. Ai fini  degli  apporti  di  cui  al  comma  2,  e'
          autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di  titoli
          di Stato, nel  limite  massimo  di  44  miliardi  di  euro,
          appositamente  emessi  ovvero,  nell'ambito  del   predetto
          limite,  l'apporto  di   liquidita'.   Detti   titoli   non
          concorrono a formare il limite delle  emissioni  nette  per
          l'anno 2020 stabilito  dalla  legge  di  bilancio  e  dalle
          successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
          dell'operazione, a fronte del controvalore  dei  titoli  di
          Stato assegnati, il corrispondente importo e'  iscritto  su
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  regolato  mediante
          pagamento  commutabile  in   quietanza   di   entrata   sul
          pertinente capitolo dello stato di previsione  dell'entrata
          relativo all'accensione di prestiti. Il  medesimo  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze e' utilizzato per gli apporti di  liquidita'.
          Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo  si
          provvede ai sensi dell'articolo  265.  I  titoli  di  Stato
          eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
          esserlo, in alternativa all'apporto  di  liquidita',  negli
          anni successivi e non concorrono al limite delle  emissioni
          nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 
              18. E autorizzata l'apertura di apposito conto corrente
          di tesoreria centrale fruttifero  su  cui  confluiscono  le
          disponibilita'  liquide  del   Patrimonio   destinato.   La
          remunerazione  del  conto,  da  allineare  al  costo  delle
          emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento,  e
          le caratteristiche del suo funzionamento sono  disciplinate
          in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 
              18-bis. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle  Camere
          una  relazione  sugli  effetti  prodotti  e  sui  risultati
          conseguiti   dall'applicazione   delle   disposizioni   del
          presente articolo e sul programma degli interventi e  delle
          operazioni  di  sostegno  e   di   rilancio   del   sistema
          economico-produttivo che si intende attuare. 
              18-ter. Al conto corrente di cui al  comma  18  possono
          affluire anche le disponibilita' liquide  dei  contribuenti
          che intendano investire i loro risparmi  a  sostegno  della
          crescita    dell'economia     reale,     rafforzando     la
          capitalizzazione popolare delle imprese. Le  disponibilita'
          liquide del  Patrimonio  Destinato  cosi'  costituite  sono
          gestite   dalla   CDP   S.p.A.   assicurando   il   massimo
          coinvolgimento  anche  delle  societa'  di   gestione   del
          risparmio italiane per evitare ogni  possibile  effetto  di
          spiazzamento del settore del private capital.  Con  decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabiliti
          termini e modalita' di attuazione del presente comma. 
              18-quater. In  ragione  di  quanto  previsto  al  comma
          18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
          1994,  n.  43,  le  parole:  "diverse  dalle  banche"  sono
          soppresse.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater,  del
          decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18   dicembre   2020,   n.176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19): 
              «Art. 1-quater (Fondo perequativo).  -  1.  Per  l'anno
          2021 e' istituito un Fondo nello stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze con  una  dotazione
          di 5.300 milioni di euro per l'anno  2021,  alimentato  con
          quota parte delle maggiori entrate fiscali  e  contributive
          di cui agli articoli 13-quater, 13-quinquies, 13-septies  e
          13-novies   del   presente   decreto,   finalizzato    alla
          perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse  ai
          sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  del
          decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129, nonche' del presente
          decreto, per i soggetti che con  i  medesimi  provvedimenti
          siano  stati   destinatari   di   sospensioni   fiscali   e
          contributive e che registrino una significativa perdita  di
          fatturato. Per tali soggetti puo' essere previsto l'esonero
          totale o parziale dalla ripresa dei  versamenti  fiscali  e
          contributivi  sulla  base  dei  parametri  individuati  con
          decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,
          adottato, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari da rendere  entro
          sette giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto
          puo' essere adottato.  Ai  relativi  oneri,  pari  a  5.300
          milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 34.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   2,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera  in  relazione
          all'emergenza da COVID-19). - 1. Le regioni e  le  province
          autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio
          sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito
          piano   di   riorganizzazione    volto    a    fronteggiare
          adeguatamente  le  emergenze  pandemiche,  come  quella  da
          COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento  di  attivita'
          in regime di ricovero in Terapia Intensiva  e  in  aree  di
          assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale
          la risposta  all'aumento  significativo  della  domanda  di
          assistenza in relazione alle successive  fasi  di  gestione
          della  situazione   epidemiologica   correlata   al   virus
          Sars-CoV-2, ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
          improvvisi   della   curva   pandemica.    I    piani    di
          riorganizzazione di cui al presente comma,  come  approvati
          dal Ministero della salute con il procedimento stabilito al
          comma 8, sono  recepiti  nei  programmi  operativi  di  cui
          all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo  2020,
          n. 18, convertito con modificazioni dalla legge  24  aprile
          2020, n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini
          esclusivamente conoscitivi, dal Ministero  della  salute  e
          dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  sede  di
          monitoraggio dei citati programmi operativi.  Ai  fini  del
          presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e
          sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale  sul
          territorio nazionale la dotazione  di  almeno  3.500  posti
          letto  di  terapia  intensiva.  Per  ciascuna   regione   e
          provincia autonoma, tale incremento  strutturale  determina
          una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti. 
              2. Le regioni e le province  autonome  programmano  una
          riqualificazione   di   4.225   posti   letto    di    area
          semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea
          a   supportare   le   apparecchiature   di   ausilio   alla
          ventilazione, mediante adeguamento  e  ristrutturazione  di
          unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano
          fruibili  sia  in  regime  ordinario,  sia  in  regime   di
          trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure.  In
          relazione all'andamento della curva pandemica,  per  almeno
          il 50 per cento dei posti letto di cui al  presente  comma,
          si prevede la  possibilita'  di  immediata  conversione  in
          posti letto di  terapia  intensiva,  mediante  integrazione
          delle singole postazioni con la  necessaria  strumentazione
          di  ventilazione  e  monitoraggio.  Al  funzionamento   dei
          predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con
          le risorse umane programmate a legislazione vigente. 
              3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica,  e
          comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono  disponibili,
          per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione,
          300 posti  letto  di  terapia  intensiva,  suddivisi  in  4
          strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di  75
          posti   letto,   da   allocare   in    aree    attrezzabili
          preventivamente individuate da parte di ciascuna regione  e
          provincia autonoma. 
              4. Le regioni  e  le  province  autonome,  che  abbiano
          individuato unita' assistenziali in regime di ricovero  per
          pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle  strutture
          ospedaliere, provvedono a consolidare  la  separazione  dei
          percorsi   rendendola   strutturale   e    assicurano    la
          ristrutturazione  dei  reparti  di  pronto   soccorso   con
          l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i
          pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente  contagiosi,
          in attesa di diagnosi. 
              5. Le regioni e le province autonome  sono  autorizzate
          ad aumentare il numero dei mezzi di trasporto  dedicati  ai
          trasferimenti secondari per i  pazienti  COVID-19,  per  le
          dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri  per
          pazienti non affetti da  COVID-19.  Per  l'operativita'  di
          tali mezzi di trasporto, le regioni e le province  autonome
          possono    assumere    personale     dipendente     medico,
          infermieristico e  operatore  tecnico,  con  decorrenza  15
          maggio 2020. Il limite di spesa regionale per  l'attuazione
          delle misure di cui al presente comma per  l'anno  2020  e'
          riportato nella colonna 3 della tabella di riparto  di  cui
          all'Allegato C annesso al presente decreto. 
              5-bis. Al fine di garantire  l'erogazione  dei  livelli
          essenziali  di  assistenza,  gli  enti  e  le  aziende  del
          Servizio  sanitario  nazionale,  anche   in   deroga   alle
          procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nonche'  a
          ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in
          esubero, possono avviare, con le modalita' e nei limiti  di
          cui all'articolo 11 del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
          35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
          2019,  n.  60,  procedure  selettive  per  l'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato per le categorie A, B, BS e
          C, valorizzando le esperienze professionali maturate  nello
          svolgimento anche di prestazioni di  lavoro  flessibile  di
          cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
          n. 81. 
              6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 1, comma  1,  le  parole:  "destinate
          alla   remunerazione   delle    prestazioni    di    lavoro
          straordinario  del  personale  sanitario  dipendente  delle
          aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale" sono
          sostituite dalle seguenti: "da  destinare  prioritariamente
          alla  remunerazione  delle   prestazioni   correlate   alle
          particolari condizioni di lavoro del  personale  dipendente
          delle  aziende  e  degli  enti   del   Servizio   sanitario
          nazionale"; dopo le  parole  "del  personale  del  comparto
          sanita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche',  per  la
          restante parte, i relativi  fondi  incentivanti";  dopo  le
          parole: "in deroga all'articolo 23,  comma  2  del  decreto
          legislativo  25  maggio  2017,  n.  75"  sono  inserite  le
          seguenti: "e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente
          in materia di spesa di personale"; 
                b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte  le
          seguenti  le   parole:   "Tali   importi   possono   essere
          incrementati, fino al doppio degli stessi, dalle regioni  e
          dalle province autonome, con proprie risorse disponibili  a
          legislazione vigente, a condizione  che  sia  salvaguardato
          l'equilibrio economico del sistema sanitario della  regione
          e della provincia  autonoma,  per  la  remunerazione  delle
          prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione  delle
          indennita'  previste  dall'articolo  86,   comma   6,   del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo   al
          personale  del  comparto  sanita'  -  Triennio   2016-2018,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse
          di cui al presente comma destinate a incrementare  i  fondi
          incentivanti, le regioni e  le  province  autonome  possono
          riconoscere al personale di  cui  al  comma  1  un  premio,
          commisurato al servizio effettivamente prestato  nel  corso
          dello stato  di  emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei
          ministri il 31 gennaio 2020, di  importo  non  superiore  a
          2.000  euro  al  lordo  dei  contributi   previdenziali   e
          assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
          e  comunque  per  una  spesa  complessiva,  al  lordo   dei
          contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
          superiore all'ammontare delle predette risorse destinate  a
          incrementare i fondi incentivanti". 
              6-bis. Allo  scopo  di  concorrere  alla  remunerazione
          delle prestazioni correlate alle particolari condizioni  di
          lavoro del personale delle centrali uniche di risposta  del
          Numero   unico   europeo   dell'emergenza   regionale   112
          direttamente  impiegato  nelle   attivita'   di   contrasto
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  autorizzata
          la spesa  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
          costituisce limite massimo  di  spesa.  All'attuazione  del
          presente comma si provvede con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da emanare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro  della
          salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti  dal  presente
          comma, pari a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
          presente decreto. 
              7. Per le finalita' di  cui  ai  commi  1  e  5,  terzo
          periodo, del presente articolo e per le  finalita'  di  cui
          all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a) e 5, e all'articolo
          2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le
          Regioni  e  le  province  autonome  sono   autorizzate   ad
          incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020,  anche
          in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in
          materia,  nel  limite  massimo  di  240.975.000  euro,   da
          ripartirsi, per il medesimo anno 2020, a livello  regionale
          come indicato nelle colonne 3 e  5  della  tabella  di  cui
          all'allegato C annesso al presente  decreto.  All'onere  di
          240.975.000 euro si  provvede  a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui  al
          comma 1, le regioni e  le  province  autonome  indicano  le
          unita'  di  personale  aggiuntive  rispetto  alle   vigenti
          dotazioni organiche da assumere o gia'  assunte,  ai  sensi
          degli articoli 2-bis e 2-ter  del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito con modificazioni  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5,
          secondo periodo, del presente articolo, a decorrere dal  1°
          gennaio 2021,  le  Regioni  e  le  province  autonome  sono
          autorizzate ad  incrementare  la  spesa  di  personale  nel
          limite massimo di 347.060.000  euro,  anche  in  deroga  ai
          vincoli previsti dalla legislazione vigente in  materia  di
          spesa di personale, da ripartirsi,  a  decorrere  dall'anno
          2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
          della tabella di cui all'allegato  C  annesso  al  presente
          decreto. 
              8. Entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  le  regioni  e  le  province   autonome
          presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte
          le misure di cui ai commi successivi,  al  Ministero  della
          salute, che provvede  ad  approvarlo  entro  trenta  giorni
          dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta
          di chiarimenti o integrazioni da parte del  Ministero,  cui
          la regione o la provincia autonoma da'  riscontro  entro  i
          successivi dieci giorni, durante  i  quali  il  termine  di
          approvazione e' sospeso. Decorso il termine di cui al primo
          periodo, senza  l'adozione  di  un  provvedimento  negativo
          espresso da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
          approvato. Nel caso di mancata presentazione del  piano  da
          parte della regione o della provincia autonoma  oppure  nel
          caso di adozione di un provvedimento negativo  espresso  da
          parte del Ministero, il piano  e'  adottato  dal  Ministero
          della salute  nel  successivo  termine  di  trenta  giorni,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano. 
              9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3,  4  e  5,  primo
          periodo,  del  presente  articolo,  per  l'anno   2020   e'
          autorizzata la spesa complessiva di 1.467.491.667 euro,  di
          cui 1.413.145.000 euro in relazione a quanto  previsto  dai
          commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e  54.346.667  euro  in
          relazione a quanto previsto dal comma  3.  A  tal  fine  e'
          istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato  di
          previsione del Ministero  della  salute  per  l'importo  di
          1.467.491.667 euro. Per far fronte ai successivi  oneri  di
          manutenzione  delle  attrezzature  per  posto  letto,   dei
          reparti di pronto soccorso e  dei  mezzi  di  trasporto,  a
          decorrere   dall'anno   2021   all'onere   complessivo   di
          25.025.250 euro  si  provvede  a  valere  sul  livello  del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato  per  l'anno  di  riferimento.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo,  e  7,
          nonche' al fine di integrare le risorse per le finalita' di
          cui al comma 6, lettera a), per l'anno 2020 e'  autorizzata
          la  spesa  complessiva  di   430.975.000   euro,   di   cui
          190.000.000 euro per il comma 6, lettera a), e  240.975.000
          euro per i commi 5 terzo periodo, e  7.  A  tale  fine,  e'
          corrispondentemente  incrementato  per  pari  importo,  per
          l'anno 2020, il livello del  finanziamento  del  fabbisogno
          sanitario nazionale standard  cui  concorre  lo  Stato.  Al
          finanziamento di cui al presente comma  accedono  tutte  le
          regioni e province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in
          deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono  per
          le autonomie speciali il concorso regionale  e  provinciale
          al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
          di accesso  al  fabbisogno  sanitario  indistinto  corrente
          rilevate  per  l'anno  2020  e  per  gli  importi  indicati
          nell'Allegato C annesso al presente decreto. Le  regioni  e
          le province autonome e  gli  enti  dei  rispettivi  servizi
          sanitari regionali provvedono  alla  rendicontazione  delle
          spese sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito  centro  di
          costo "COV-20", di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27. A  decorrere  dall'anno  2021,
          all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo alla spesa  per
          il personale aggiuntivo di cui  al  comma  7  del  presente
          articolo,  si   provvede   a   valere   sul   livello   del
          finanziamento del fabbisogno sanitario  nazionale  standard
          cui  concorre  lo  Stato  per  l'anno  di  riferimento.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              11. A seguito dell'approvazione da parte del  Ministero
          della salute di ciascun piano di riorganizzazione di cui al
          comma 1, considerata l'urgenza, gli importi di cui al comma
          9 relativi all'anno 2020, pari a complessivi  1.467.491.667
          euro, sono trasferiti alla contabilita' speciale  intestata
          al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione   e   il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19,  e  si
          compongono di 1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello
          regionale secondo la Tabella di cui all'Allegato D  annesso
          al presente decreto, e di 54.346.667 euro per le  strutture
          movimentabili  di  cui   al   comma   3.   Il   Commissario
          Straordinario   procedera',    nell'ambito    dei    poteri
          conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani,  garantendo
          la massima tempestivita' e l'omogeneita'  territoriale,  in
          raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. 
              12. Per l'attuazione del piano di cui al  comma  1,  il
          Commissario di cui al comma 11  puo'  delegare  l'esercizio
          dei poteri a lui attribuiti ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo
          2020,  n.  18",  a  ciascun  Presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma che agisce conseguentemente in  qualita'
          di commissario delegato. L'incarico di commissario delegato
          per l'attuazione del piano di cui al comma 1  e'  svolto  a
          titolo gratuito, nel rispetto delle direttive  impartite  e
          delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario. 
              13.  Le  opere  edilizie  strettamente   necessarie   a
          perseguire le finalita' di cui al presente articolo possono
          essere eseguite in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, delle leggi regionali,  dei  piani  regolatori  e  dei
          regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine  dello
          stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in
          data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe,
          agli obblighi previsti dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151.  Il  rispetto   dei
          requisiti  minimi  antincendio  si  intende   assolto   con
          l'osservanza delle disposizioni del decreto  legislativo  9
          aprile 2008,  n.  81.  I  lavori  possono  essere  iniziati
          contestualmente alla presentazione della  istanza  o  della
          denunzia  di  inizio  di   attivita'   presso   il   comune
          competente. 
              13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1,
          comma 626, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, anche  con
          riferimento alle opere necessarie a perseguire le finalita'
          di cui al presente articolo realizzate mediante il  ricorso
          al    partenariato    pubblico-privato,    il     Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato   e'   autorizzato   ad
          avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel  limite  complessivo
          di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000  euro
          annui a decorrere dall'anno 2021,  di  esperti  individuati
          all'esito di una selezione comparativa effettuata  mediante
          avviso pubblico tra persone  di  comprovata  esperienza  ed
          elevata  professionalita'  da  destinare  al  potenziamento
          dell'attivita' e delle strutture  del  citato  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato. Al  relativo  onere,
          pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro  annui
          a  decorrere   dall'anno   2021,   si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2020-2022, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2020,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero. 
              14.  La   proprieta'   delle   opere   realizzate   dal
          Commissario  e'  delle  aziende  del   Servizio   sanitario
          nazionale presso  le  quali  sono  realizzate.  Qualora  la
          regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in  parte  alla
          realizzazione  delle  opere   anteriormente   al   presente
          decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a
          valere sulle risorse di cui  al  presente  articolo  e  nei
          limiti delle stesse". 
              15. Agli oneri derivanti  dai  commi  9  e  10  pari  a
          1.898.466.667 euro per l'anno 2020, si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  15  (Misure  temporanee  per  il  sostegno  alla
          liquidita' delle imprese tramite  garanzie  prestate  dalla
          societa' SACE S.p.A.). - 1.  Al  fine  di  consentire  alle
          imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri
          soggetti  autorizzati   all'esercizio   del   credito,   di
          sopperire alle esigenze di  liquidita'  riconducibili  alle
          conseguenze economiche negative, derivanti dall'aggressione
          militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni
          imposte dall'Unione europea e  dai  partner  internazionali
          nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di
          Bielorussia e dalle  eventuali  misure  ritorsive  adottate
          dalla Federazione russa, la societa' SACE  S.p.A.  concede,
          fino al 31 dicembre 2022,  garanzie,  in  conformita'  alla
          normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel  rispetto
          dei  criteri  e  delle  condizioni  previsti  dal  presente
          articolo, in favore di banche, di  istituzioni  finanziarie
          nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati
          all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
          sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, ivi  inclusa
          l'apertura di credito documentaria finalizzata a  sostenere
          le importazioni verso l'Italia di materie prime  o  fattori
          di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata
          interrotta o abbia subito rincari per effetto  della  crisi
          attuale. Ai fini dell'accesso alla garanzia l'impresa  deve
          dimostrare  che  la  crisi   in   atto   comporta   dirette
          ripercussioni economiche negative sull'attivita'  d'impresa
          in termini di contrazione della produzione o della  domanda
          dovute a perturbazioni nelle catene  di  approvvigionamento
          dei fattori produttivi,  in  particolare  materie  prime  e
          semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o
          dovute a cancellazione di contratti con controparti  aventi
          sede legale nella Federazione russa,  nella  Repubblica  di
          Bielorussia  o  nella  Repubblica   ucraina,   ovvero   che
          l'attivita'  d'impresa  e'  limitata  o  interrotta   quale
          conseguenza immediata e diretta dei rincari dei  costi  per
          energia e gas riconducibili alla crisi in  atto  e  che  le
          esigenze   di   liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
          circostanze. 
              2. La garanzia copre il capitale, gli interessi  e  gli
          oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a
          prima richiesta, e' esplicita, irrevocabile e  conforme  ai
          requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale
          ai fini della migliore mitigazione del rischio. 
              3. Possono accedere alla garanzia le imprese  che  alla
          data del 31 gennaio 2022 non si trovavano in situazione  di
          difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della
          Commissione, del 17 giugno 2014, del  regolamento  (UE)  n.
          702/2014 della  Commissione,  del  25  giugno  2014  e  del
          regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione,  del  16
          dicembre 2014. Nella definizione del rapporto tra debito  e
          patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
          dall'impresa, che non puo' essere  superiore  a  7,5,  come
          indicato dall'articolo 2, punto 18, lettera e),  numero  1,
          del regolamento (UE) n. 651/2014 sono compresi nel  calcolo
          del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi  ed
          esigibili, maturati  nei  confronti  delle  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  somministrazioni,
          forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9,  comma
          3-ter,   lettera   b),   ultimo   periodo,   del   medesimo
          decreto-legge n. 185 del 2008, recanti la data prevista per
          il  pagamento,  emesse  mediante   l'apposita   piattaforma
          elettronica. Sono, in ogni caso,  escluse  le  imprese  che
          alla data  della  presentazione  della  domanda  presentano
          esposizioni classificate come  sofferenze  ai  sensi  della
          vigente  disciplina  di  regolamentazione   strutturale   e
          prudenziale. Sono ammesse le imprese  in  difficolta'  alla
          data del 31 gennaio 2022, purche' siano state ammesse  alla
          procedura del concordato con continuita' aziendale  di  cui
          all'articolo 186-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
          267, o abbiano stipulato accordi  di  ristrutturazione  dei
          debiti ai sensi  dell'articolo  182-bis  del  citato  regio
          decreto n. 267 del 1942 o abbiano presentato  un  piano  ai
          sensi  dell'articolo  67  del  medesimo  regio  decreto,  a
          condizione che alla data di presentazione della domanda  le
          loro esposizioni non siano classificabili come  esposizioni
          deteriorate, non  presentino  importi  in  arretrato  e  il
          soggetto  finanziatore,  sulla  base   dell'analisi   della
          situazione finanziaria del debitore, possa  ragionevolmente
          presumere  il  rimborso  integrale  dell'esposizione   alla
          scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, primo
          comma, lettere a) e c), del regolamento  (UE)  n.  575/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. 
              4. Dalle garanzie di cui al presente articolo  sono  in
          ogni  caso  escluse  le  imprese  soggette  alle   sanzioni
          adottate    dall'Unione    europea,     comprese     quelle
          specificamente elencate  nei  provvedimenti  che  comminano
          tali sanzioni, quelle possedute o controllate  da  persone,
          entita'  o  organismi  oggetto  delle   sanzioni   adottate
          dall'Unione  europea  e  quelle  che  operano  nei  settori
          industriali oggetto  delle  sanzioni  adottate  dall'Unione
          europea, nella misura in cui  il  rilascio  della  garanzia
          pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. Sono
          altresi' escluse le societa' che controllano direttamente o
          indirettamente, ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice
          civile,  una  societa'  residente  in  un  Paese  o  in  un
          territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che  sono
          controllate,  direttamente  o  indirettamente,   ai   sensi
          dell'articolo 2359  del  codice  civile,  da  una  societa'
          residente in un Paese o in un territorio non cooperativo  a
          fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a  fini
          fiscali   si   intendono   le   giurisdizioni   individuate
          nell'allegato I  alla  lista  UE  delle  giurisdizioni  non
          cooperative a fini fiscali, adottata  con  conclusioni  del
          Consiglio dell'Unione europea. 
              5.  Le  garanzie  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concesse alle seguenti condizioni: 
                a) la garanzia e' rilasciata  entro  il  31  dicembre
          2022, per finanziamenti di durata non superiore a sei anni,
          con la possibilita' per  le  imprese  di  avvalersi  di  un
          preammortamento di durata non superiore a trentasei mesi; 
                b)  fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
          l'importo  del  prestito  assistito  da  garanzia  non   e'
          superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 
                  1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio
          degli ultimi tre  esercizi  conclusi  come  risultante  dai
          relativi bilanci o  dalle  dichiarazioni  fiscali;  qualora
          l'impresa   abbia    iniziato    la    propria    attivita'
          successivamente al 31 dicembre 2019, si fa  riferimento  al
          fatturato annuo totale medio degli esercizi  effettivamente
          conclusi; 
                  2) il 50 per cento dei costi  sostenuti  per  fonti
          energetiche  nei  dodici  mesi  precedenti  il  mese  della
          richiesta    di    finanziamento    inviata    dall'impresa
          beneficiaria al soggetto finanziatore; 
                c)   la   garanzia,   in   concorso   paritetico    e
          proporzionale tra garante e  garantito  nelle  perdite  per
          mancato rimborso del  finanziamento,  copre  l'importo  del
          finanziamento concesso  nei  limiti  delle  seguenti  quote
          percentuali: 
                  1) 90 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con non piu' di 5000 dipendenti in Italia e  valore
          del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro e per imprese  ad
          alto  consumo  energetico   che   gestiscono   stabilimenti
          industriali  di  interesse   strategico   nazionale,   come
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  ai  sensi  dell'articolo   10,   comma   1,   del
          decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; 
                  2) 80 per cento dell'importo del finanziamento  per
          imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e
          fino a 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti  in
          Italia; 
                  3) 70 per cento  per  le  imprese  con  valore  del
          fatturato superiore a 5 miliardi di euro; 
                d)  il  premio  annuale  corrisposto  a  fronte   del
          rilascio delle garanzie e' determinato come segue: 
                  1) per i finanziamenti di piccole e  medie  imprese
          aventi durata fino a sei anni sono corrisposti, in rapporto
          all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno,
          50 punti base durante il secondo e terzo  anno,  100  punti
          base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
                  2) per i finanziamenti  di  imprese  diverse  dalle
          piccole e medie imprese aventi durata fino a sei anni  sono
          corrisposti, in rapporto all'importo  garantito,  50  punti
          base durante il primo  anno,  100  punti  base  durante  il
          secondo e terzo anno, 200 punti  base  durante  il  quarto,
          quinto e sesto anno; 
                e) la durata dei  finanziamenti  puo'  essere  estesa
          fino a otto anni. Il premio e la  percentuale  di  garanzia
          sono  determinati  in  conformita'  alla  decisione   della
          Commissione  europea  di  compatibilita'  con  il   mercato
          interno dello schema di garanzia disciplinato dal  presente
          articolo; 
                f)  il  finanziamento  coperto  dalla  garanzia  deve
          essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
          locazione o di affitto di ramo  d'azienda,  investimenti  o
          capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi  e
          attivita' imprenditoriali che siano localizzati in  Italia,
          come documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale
          dell'impresa beneficiaria, e  le  medesime  imprese  devono
          impegnarsi a non delocalizzare le produzioni; 
                g) ai fini dell'individuazione del limite di  importo
          garantito indicato dalla  lettera  b),  numero  1),  si  fa
          riferimento al valore del  fatturato  in  Italia  da  parte
          dell'impresa ovvero su base consolidata  qualora  l'impresa
          appartenga ad un gruppo. Ai  fini  dell'individuazione  del
          limite di importo  garantito  indicato  dalla  lettera  b),
          numero 2), si fa riferimento ai costi sostenuti  in  Italia
          ovvero, qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, su  base
          consolidata. L'impresa richiedente e' tenuta  a  comunicare
          alla banca finanziatrice tale valore; 
                h) il costo dei finanziamenti coperti dalla  garanzia
          deve essere inferiore al costo che sarebbe stato  richiesto
          dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
          medesime caratteristiche  ma  prive  della  garanzia,  come
          documentato  e  attestato  dal  rappresentante  legale  dei
          suddetti soggetti eroganti. Tale minor  costo  deve  essere
          almeno uguale alla differenza  tra  il  costo  che  sarebbe
          stato richiesto dal soggetto o dai  soggetti  eroganti  per
          operazioni con le medesime caratteristiche ma  prive  della
          garanzia, come documentato e attestato  dal  rappresentante
          legale  dei  suddetti  soggetti  eroganti,  ed   il   costo
          effettivamente applicato all'impresa. 
              6. Qualora la  medesima  impresa,  ovvero  il  medesimo
          gruppo quando  la  prima  e'  parte  di  un  gruppo,  siano
          beneficiari di piu' finanziamenti assistiti dalla  garanzia
          di  cui  al  presente  articolo,  gli  importi   di   detti
          finanziamenti  si  cumulano  ai  fini  della  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al comma 5, lettera b).  Per  lo
          stesso finanziamento, le  garanzie  concesse  a  norma  del
          presente articolo non possono  essere  cumulate  con  altre
          misure di supporto alla liquidita', concesse sotto forma di
          prestito agevolato,  ai  sensi  della  normativa  nazionale
          emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione
          della Commissione europea 2022/C131  I/01  recante  «Quadro
          temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
          dell'economia  a  seguito  dell'aggressione  della   Russia
          contro l'Ucraina», ne'  con  le  misure  di  supporto  alla
          liquidita' concesse sotto  forma  di  garanzia  o  prestito
          agevolato  ai  sensi  delle  sezioni  3.2   o   3.3   della
          Comunicazione della Commissione europea del 19  marzo  2020
          C(2020) 1863 recante «Quadro Temporaneo per  le  misure  di
          aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia   nell'attuale
          emergenza del COVID-19». Le garanzie concesse a  norma  del
          presente articolo possono  essere  cumulate  con  eventuali
          misure di cui l'impresa  abbia  beneficiato  ai  sensi  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, del  regolamento  (UE)  n.  702/2014  e  del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno  2014  ovvero  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
          651/2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014,  nonche'  del
          regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013. 
              7.  Per  la  determinazione,  nei   casi   di   imprese
          beneficiarie  appartenenti  a  gruppi  di  imprese,   della
          percentuale di garanzia applicabile ai sensi del  comma  5,
          lettera c) e di ogni altra disposizione operativa afferente
          allo svolgimento dell'istruttoria finalizzata  al  rilascio
          della garanzia, incluso  quanto  disposto  in  merito  alle
          operazioni di cessione del credito con o senza garanzia  di
          solvenza,  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge
          8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 giugno 2020,  n.  40.  Ai  fini  dell'accesso  alle
          garanzie previste dal presente articolo,  la  dichiarazione
          di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  1,  lettera  a)   del
          decreto-legge   n.   23   del   2020,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  40  del  2020,  attesta  la
          sussistenza dei requisiti previsti dal comma 1 del presente
          articolo. La procedura e la documentazione  necessaria  per
          il rilascio della garanzia sono  ulteriormente  specificate
          dalla SACE S.p.A. 
              8.  Per  il  rilascio  delle   garanzie   che   coprono
          finanziamenti  in  favore  di  imprese  con  un  numero  di
          dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con valore  del
          fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei  dati
          risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati qualora,
          alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'impresa non abbia approvato il bilancio o,  comunque,  in
          caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito  non
          ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di  cui
          all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 23 del  2020,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020. 
              9. Qualora l'impresa beneficiaria  abbia  dipendenti  o
          fatturato superiori alle soglie  indicate  dal  comma  8  o
          l'importo massimo garantito  del  finanziamento  ecceda  la
          soglia ivi  indicata,  l'efficacia  della  garanzia  e  del
          corrispondente codice unico e' subordinata all'adozione  di
          un decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato
          sulla base dell'istruttoria trasmessa  dalla  SACE  S.p.A.,
          con cui viene dato corso alla delibera assunta dagli organi
          statutariamente competenti della  SACE  S.p.A.,  in  merito
          alla concessione della garanzia, tenendo in  considerazione
          il ruolo che l'impresa beneficiaria  svolge  rispetto  alle
          seguenti aree e profili in Italia: 
                a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
                b)   appartenenza   alla   rete   logistica   e   dei
          rifornimenti; 
                c)   incidenza   su   infrastrutture    critiche    e
          strategiche; 
                d) impatto sui livelli occupazionali  e  mercato  del
          lavoro; 
                e)  peso  specifico  nell'ambito   di   una   filiera
          produttiva strategica. 
              10. Sulle  obbligazioni  della  SACE  S.p.A.  derivanti
          dalle garanzie di cui al presente articolo e' accordata  di
          diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta  e  senza
          regresso, la cui operativita' sara' registrata  dalla  SACE
          S.p.A. con gestione separata. La garanzia  dello  Stato  e'
          esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  si  estende  al
          rimborso del capitale, al pagamento degli  interessi  e  ad
          ogni altro onere accessorio,  al  netto  delle  commissioni
          trattenute per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e
          recupero degli impegni connessi alle garanzie. 
              11. La SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  le   attivita'   relative
          all'escussione della garanzia e al  recupero  dei  crediti,
          che puo' altresi' delegare a terzi o agli stessi garantiti.
          La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale.
          Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          possono essere impartiti alla SACE S.p.A.  indirizzi  sulla
          gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e  sulla
          verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia  dello
          Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri  e
          condizioni previsti dal presente articolo. 
              12. I soggetti finanziatori  forniscono  un  rendiconto
          periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la  cadenza  e
          le  modalita'  da  quest'ultima  indicati,   al   fine   di
          riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati  e
          degli stessi soggetti finanziatori degli  impegni  e  delle
          condizioni previsti ai sensi del presente articolo. La SACE
          S.p.A.   ne   riferisce   periodicamente    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              13. La  SACE  S.p.A.  assume  gli  impegni  di  cui  al
          presente   articolo   a   valere   sulle   risorse    nella
          disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  14,
          del  decreto-legge  n.  23  del   2020,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, entro  l'importo
          complessivo  massimo  di  200  miliardi  di  euro  di   cui
          all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge  n.  23
          del 2020. 
              13-bis. In considerazione delle eccezionali  criticita'
          riguardanti    le    condizioni    di    approvvigionamento
          verificatesi presso  la  ISAB  s.r.l.  di  Priolo  Gargallo
          (Siracusa)   e   del   rilevante   impatto   produttivo   e
          occupazionale delle aree industriali e portuali  collegate,
          anche per quanto riguarda la filiera delle piccole e  medie
          imprese insediate al loro interno, e' istituito  presso  il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  entro  dieci  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   un   Tavolo   di   coordinamento
          finalizzato  a  individuare  adeguate  soluzioni   per   la
          prosecuzione dell'attivita' dell'azienda, salvaguardando  i
          livelli occupazionali e il mantenimento  della  produzione.
          Al Tavolo di cui al presente comma partecipano il  Ministro
          dello sviluppo economico,  il  Ministro  della  transizione
          ecologica e  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          nonche' i rappresentanti  dell'azienda.  La  partecipazione
          alle   riunioni   del   Tavolo   non   da'   diritto   alla
          corresponsione di compensi, indennita', gettoni di presenza
          o altri  emolumenti  comunque  denominati.  Dall'attuazione
          della disposizione di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              14. L'efficacia del presente  articolo  e'  subordinata
          all'approvazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
          dell'articolo   108   del   Trattato   sul    funzionamento
          dell'Unione europea. Sono a carico della  SACE  S.p.A.  gli
          obblighi di  registrazione  nel  Registro  nazionale  degli
          aiuti di Stato previsti dall'articolo  52  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 31  maggio  2017,  n.
          115, relativamente alle misure di cui al presente articolo. 
              14-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, le  parole:  "ai  sensi  delle
          disposizioni, in quanto compatibili, e"  sono  soppresse  e
          dopo le parole: "nei limiti delle  risorse  disponibili  di
          cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 5  giugno  2020,
          n. 40"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  alle  condizioni
          previste  dai  vigenti  quadri  temporanei  adottati  dalla
          Commissione europea e dalla  normativa  nazionale  ad  essi
          conforme".».