Art. 31 Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Societa' 3-I S.p.A. 1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non puo' comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale.»; b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'»; c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato dalla presente legge: «Art. 28 (Costituzione e disciplina della societa' 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1, Componente 1, e per lo svolgimento delle attivita' di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, e' autorizzata la costituzione della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale interamente pubblico. La societa' svolge le proprie attivita' a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima sottoscrizione, e' interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non puo' comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale sociale. 2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e' adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto definisce la missione della societa', anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e responsabilita' degli organi della societa', nonche' le regole di funzionamento della societa'. Lo statuto definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le finalita' della transizione digitale nazionale. 3. Il consiglio di amministrazione della societa' e' composto da cinque membri, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive amministrazioni vigilanti. 4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine di consentire il necessario controllo analogo della societa' 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: a) affidamenti di attivita' da parte di amministrazioni diverse da quelle che esercitano il controllo sulla societa', per importi maggiori di 500.000 euro; b) costituzione di nuove societa'; c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; d) cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie; e) designazione di amministratori; f) proposte di revoca di amministratori; g) proposte di modifica dello statuto della societa' 3-I S.p.A. o di societa' partecipate; h) proposte di nomina e revoca di sindaci e liquidatori. 6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle prestazioni e le relative compensazioni economiche, conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge. 7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in proprieta' degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei propri compiti, e sono stabilite le relative modalita' di trasferimento alla societa'. 7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti, rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e comunque beni strumentali, effettuati da parte degli Istituti di cui al comma 1 nei confronti della societa' di cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. 8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale della societa' si provvede a valere sulle risorse appostate, per le medesime finalita', nei bilanci degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come certificate dagli organi di revisione dei medesimi Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione dei predetti Istituti.».