Art. 31 
 
 
             Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge 
      30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Societa' 3-I S.p.A. 
 
  1. All'articolo  28  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) all'ultimo periodo, dopo le parole:  «45  milioni  di  euro»
sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»; 
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti
successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di  conferimenti  in
natura da parte dei  predetti  soci.  Ogni  singolo  socio  non  puo'
comunque detenere una quota superiore al 65 per  cento  del  capitale
sociale.»; 
    b) al comma  7,  dopo  le  parole:  «infrastrutture  informatiche
oggetto di gestione» sono inserite le seguenti:  «,  i  contratti,  i
rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni  altra  pertinenza,
che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della
societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'»; 
    c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,»  sono
aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.  79  recante
          Ulteriori  misure  urgenti  per  l'attuazione   del   Piano
          nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 28 (Costituzione e disciplina della societa'  3-I
          S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e  la  gestione  di
          soluzioni software e di servizi informatici a favore  degli
          enti  previdenziali  e  delle   pubbliche   amministrazioni
          centrali).  -  1.  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi
          indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa  e
          resilienza  di  cui  al  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio del  12  febbraio  2021,
          con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1,
          Componente 1, e  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni  software  e
          di servizi  informatici,  e'  autorizzata  la  costituzione
          della societa' 3-I S.p.A., con sede  in  Roma,  a  capitale
          interamente  pubblico.  La  societa'  svolge   le   proprie
          attivita' a favore dell'Istituto nazionale della previdenza
          sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
          contro gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  dell'Istituto
          nazionale  di  statistica  (ISTAT),  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, del Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e delle altre  pubbliche  amministrazioni
          centrali   indicate   nell'elenco   pubblicato   ai   sensi
          dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,
          n.  196,  fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo
          33-septies del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n.  221.  Il  capitale  sociale  della  societa'  3-I
          S.p.A., pari  a  45  milioni  di  euro  in  fase  di  prima
          sottoscrizione, e' interamente sottoscritto e  versato,  in
          tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella
          misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura
          indicata nello statuto di cui al comma 2.  Sono  consentiti
          successivi  aumenti  di  capitale  sociale  per  mezzo   di
          conferimenti in natura da parte  dei  predetti  soci.  Ogni
          singolo  socio  non  puo'  comunque  detenere   una   quota
          superiore al 65 per cento del capitale sociale. 
              2. Lo statuto della societa'  di  cui  al  comma  1  e'
          adottato con deliberazione congiunta dei  presidenti  degli
          Istituti di cui al medesimo  comma  1  che  partecipano  al
          capitale  sociale,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  e  approvato  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta   del   Ministro   delegato   per    l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, di concerto  con  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  Lo  statuto
          definisce la missione della societa', anche  in  attuazione
          del Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ruoli  e
          responsabilita' degli organi  della  societa',  nonche'  le
          regole  di  funzionamento  della   societa'.   Lo   statuto
          definisce altresi' le modalita' di esercizio del  controllo
          analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro  e  delle
          politiche sociali, al fine di assicurare  il  coordinamento
          con gli  obiettivi  istituzionali  e  la  coerenza  con  le
          finalita' della transizione digitale nazionale. 
              3. Il consiglio di amministrazione  della  societa'  e'
          composto  da  cinque  membri,  di  cui  uno  nominato   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato per l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
          digitale, con funzioni di Presidente, e  uno  nominato  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  I  restanti
          tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti  di
          cui al comma 1, tra gli appartenenti al  proprio  personale
          dirigenziale, e sono nominati con decreto delle  rispettive
          amministrazioni vigilanti. 
              4. Il collegio sindacale della societa' e' composto  da
          tre membri titolari, nominati rispettivamente dal  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali,  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  e  dal
          Ministro dell'economia e delle  Finanze,  quest'ultimo  con
          funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di
          cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali ed  uno  dal  Ministro  delegato  per  la  pubblica
          amministrazione. 
              5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al  fine
          di  consentire  il  necessario  controllo   analogo   della
          societa'  3-I  S.p.A.,  sono  in   ogni   caso   sottoposti
          all'approvazione preventiva della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a: 
                a)   affidamenti   di   attivita'   da    parte    di
          amministrazioni  diverse  da  quelle  che   esercitano   il
          controllo sulla societa', per importi maggiori  di  500.000
          euro; 
                b) costituzione di nuove societa'; 
                c) acquisizioni di partecipazioni in societa'; 
                d) cessione  di  partecipazioni  e  altre  operazioni
          societarie; 
                e) designazione di amministratori; 
                f) proposte di revoca di amministratori; 
                g) proposte di modifica dello statuto della  societa'
          3-I S.p.A. o di societa' partecipate; 
                h)  proposte  di  nomina  e  revoca  di   sindaci   e
          liquidatori. 
              6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
          amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato  da  apposito
          contratto di servizio, nel quale sono fissati  la  data  di
          avvio dei servizi,  i  livelli  minimi  inderogabili  delle
          prestazioni  e  le   relative   compensazioni   economiche,
          conformemente agli atti di indirizzo  strategico  approvati
          dal consiglio di  amministrazione.  Per  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  fissati  nel  contratto  di  servizio  la
          societa' puo' stipulare contratti di  lavoro  e  provvedere
          all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture
          ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50,  nel  rispetto  delle  vigenti  previsioni  di
          legge. 
              7. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          finanze e degli altri ministri  interessati,  da  adottarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono  individuati,  tenendo  conto  delle
          esigenze  di  autonomia  degli  Istituti  partecipanti,  le
          risorse finanziarie per il  conferimento  delle  quote  del
          capitale sociale di cui al comma  1,  i  beni  immobili  in
          proprieta' degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti,
          i  mezzi,  gli  apparati,  le  infrastrutture  informatiche
          oggetto di gestione,  i  contratti,  i  rapporti  attivi  e
          passivi e ogni  altra  pertinenza,  che  sono  conferiti  o
          trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per l'assolvimento  dei
          propri compiti, e sono stabilite le relative  modalita'  di
          trasferimento alla societa'. 
              7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e
          le cessioni riguardanti beni mobili,  immobili,  contratti,
          rapporti  attivi  e  passivi,  apparati,  infrastrutture  e
          comunque  beni  strumentali,  effettuati  da  parte   degli
          Istituti di cui al comma 1 nei confronti della societa'  di
          cui al presente  articolo  sono  esenti,  senza  limiti  di
          valore,  da  ogni  imposta,  spesa,  tassa  o  diritto   di
          qualsiasi specie o natura. 
              8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana  tiene  luogo  degli
          adempimenti in materia  di  costituzione  di  societa'  per
          azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge. 
              9.  Agli  oneri  derivanti  dalla  sottoscrizione   del
          capitale sociale della societa' si provvede a valere  sulle
          risorse appostate, per le medesime finalita',  nei  bilanci
          degli  Istituti  partecipanti  di  cui  al  comma  1,  come
          certificate  dagli  organi  di   revisione   dei   medesimi
          Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita  evidenza
          contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti  gli
          stanziamenti in conto capitale nei  bilanci  di  previsione
          dei predetti Istituti.».