Art. 31
Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Societa' 3-I S.p.A.
1. All'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'ultimo periodo, dopo le parole: «45 milioni di euro»
sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono consentiti
successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in
natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non puo'
comunque detenere una quota superiore al 65 per cento del capitale
sociale.»;
b) al comma 7, dopo le parole: «infrastrutture informatiche
oggetto di gestione» sono inserite le seguenti: «, i contratti, i
rapporti attivi e passivi», dopo le parole: «ogni altra pertinenza,
che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della
societa'» sono sostituite dalle seguenti: «alla societa'»;
c) al comma 7-bis, dopo le parole: «beni mobili, immobili,» sono
aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 recante
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Costituzione e disciplina della societa' 3-I
S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di
soluzioni software e di servizi informatici a favore degli
enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni
centrali). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi
indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
con particolare riguardo alla Riforma 1.2 della Missione 1,
Componente 1, e per lo svolgimento delle attivita' di
sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e
di servizi informatici, e' autorizzata la costituzione
della societa' 3-I S.p.A., con sede in Roma, a capitale
interamente pubblico. La societa' svolge le proprie
attivita' a favore dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni
centrali indicate nell'elenco pubblicato ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, fermo restando quanto stabilito dall'articolo
33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. Il capitale sociale della societa' 3-I
S.p.A., pari a 45 milioni di euro in fase di prima
sottoscrizione, e' interamente sottoscritto e versato, in
tre rate annuali, dall'INPS, dall'INAIL e dall'ISTAT, nella
misura di un terzo per ciascun ente, o nella diversa misura
indicata nello statuto di cui al comma 2. Sono consentiti
successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di
conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni
singolo socio non puo' comunque detenere una quota
superiore al 65 per cento del capitale sociale.
2. Lo statuto della societa' di cui al comma 1 e'
adottato con deliberazione congiunta dei presidenti degli
Istituti di cui al medesimo comma 1 che partecipano al
capitale sociale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Lo statuto
definisce la missione della societa', anche in attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ruoli e
responsabilita' degli organi della societa', nonche' le
regole di funzionamento della societa'. Lo statuto
definisce altresi' le modalita' di esercizio del controllo
analogo, esercitato dai tre Istituti, dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al fine di assicurare il coordinamento
con gli obiettivi istituzionali e la coerenza con le
finalita' della transizione digitale nazionale.
3. Il consiglio di amministrazione della societa' e'
composto da cinque membri, di cui uno nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, con funzioni di Presidente, e uno nominato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I restanti
tre membri sono designati, uno ciascuno, dagli Istituti di
cui al comma 1, tra gli appartenenti al proprio personale
dirigenziale, e sono nominati con decreto delle rispettive
amministrazioni vigilanti.
4. Il collegio sindacale della societa' e' composto da
tre membri titolari, nominati rispettivamente dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dal
Ministro dell'economia e delle Finanze, quest'ultimo con
funzioni di presidente, nonche' da due membri supplenti, di
cui uno nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ed uno dal Ministro delegato per la pubblica
amministrazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al fine
di consentire il necessario controllo analogo della
societa' 3-I S.p.A., sono in ogni caso sottoposti
all'approvazione preventiva della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, gli atti della suddetta societa' relativi a:
a) affidamenti di attivita' da parte di
amministrazioni diverse da quelle che esercitano il
controllo sulla societa', per importi maggiori di 500.000
euro;
b) costituzione di nuove societa';
c) acquisizioni di partecipazioni in societa';
d) cessione di partecipazioni e altre operazioni
societarie;
e) designazione di amministratori;
f) proposte di revoca di amministratori;
g) proposte di modifica dello statuto della societa'
3-I S.p.A. o di societa' partecipate;
h) proposte di nomina e revoca di sindaci e
liquidatori.
6. Il rapporto della societa' con gli Istituti e con le
amministrazioni di cui al comma 1 e' regolato da apposito
contratto di servizio, nel quale sono fissati la data di
avvio dei servizi, i livelli minimi inderogabili delle
prestazioni e le relative compensazioni economiche,
conformemente agli atti di indirizzo strategico approvati
dal consiglio di amministrazione. Per il raggiungimento
degli obiettivi fissati nel contratto di servizio la
societa' puo' stipulare contratti di lavoro e provvedere
all'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture
ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti previsioni di
legge.
7. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
finanze e degli altri ministri interessati, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati, tenendo conto delle
esigenze di autonomia degli Istituti partecipanti, le
risorse finanziarie per il conferimento delle quote del
capitale sociale di cui al comma 1, i beni immobili in
proprieta' degli Istituti di cui al comma 1, gli strumenti,
i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche
oggetto di gestione, i contratti, i rapporti attivi e
passivi e ogni altra pertinenza, che sono conferiti o
trasferiti alla societa' 3-I S.p.A. per l'assolvimento dei
propri compiti, e sono stabilite le relative modalita' di
trasferimento alla societa'.
7-bis. Tutte le operazioni, gli atti, i trasferimenti e
le cessioni riguardanti beni mobili, immobili, contratti,
rapporti attivi e passivi, apparati, infrastrutture e
comunque beni strumentali, effettuati da parte degli
Istituti di cui al comma 1 nei confronti della societa' di
cui al presente articolo sono esenti, senza limiti di
valore, da ogni imposta, spesa, tassa o diritto di
qualsiasi specie o natura.
8. La pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di societa' per
azioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
9. Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del
capitale sociale della societa' si provvede a valere sulle
risorse appostate, per le medesime finalita', nei bilanci
degli Istituti partecipanti di cui al comma 1, come
certificate dagli organi di revisione dei medesimi
Istituti, che sono tenuti ad assicurarne apposita evidenza
contabile. A tal fine sono corrispondentemente ridotti gli
stanziamenti in conto capitale nei bilanci di previsione
dei predetti Istituti.».