Art. 31 bis
Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione
e di attuazione degli interventi del PNRR
1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,
n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' ai
comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009,
anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20-bis (Misure di semplificazione per gli
investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009
previsti dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari). - 1. Al fine di semplificare e accelerare
gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2009
finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste
dall'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel
cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette
disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia
di Campobasso e ai comuni della citta' metropolitana di
Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55 , nonche' ai comuni interessati
da eventi sismici per i quali sia intervenuta la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6
aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri,
limitatamente agli edifici classificati alla data del 31
dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo
2015.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR). - 1.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal
PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
sulla base delle specifiche competenze istituzionali,
ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita
nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa
nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle diocesi e
degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i
medesimi enti proprietari possono essere individuati quali
soggetti attuatori esterni. Le diocesi possono essere
individuate quali soggetti attuatori esterni anche in
relazione agli interventi su beni di proprieta' di altri
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
attuato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti
in materia di affidamento ed esecuzione di contratti
pubblici, secondo modalita' definite in apposito atto
adottato dal soggetto attuatore pubblico titolare
dell'investimento e previa sottoscrizione di un
disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
titolare dell'investimento.
2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
cui al comma 1 possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a
prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente,
statale, regionale e locale, dagli enti del sistema
camerale e da enti vigilati.
3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa
adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli
interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari
di legalita' e ai controlli amministrativo-contabili
previsti dalla legislazione nazionale applicabile.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la
completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle
risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti
gli atti e la relativa documentazione giustificativa su
supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per
le attivita' di controllo e di audit.».