Art. 31 bis 
 
 
       Disposizioni in materia di interventi di ricostruzione 
              e di attuazione degli interventi del PNRR 
 
  1. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,  nonche'  ai
comuni interessati da eventi sismici per i quali sia  intervenuta  la
deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile  2009,
anche  non  ricompresi  nei  crateri,  limitatamente   agli   edifici
classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai  sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio  2011,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 113 del 17 maggio  2011,  e  14  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015». 
  2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Le  diocesi
possono essere individuate quali soggetti attuatori esterni anche  in
relazione agli  interventi  su  beni  di  proprieta'  di  altri  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20-bis,   del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.   233
          (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza (PNRR) e per la  prevenzione  delle
          infiltrazioni  mafiose),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  20-bis  (Misure  di  semplificazione   per   gli
          investimenti  per  la  ricostruzione  post-sisma  del  2009
          previsti  dal  Piano   nazionale   per   gli   investimenti
          complementari). - 1. Al fine di semplificare  e  accelerare
          gli interventi per  la  ricostruzione  e  il  rilancio  dei
          territori  interessati  dagli  eventi  sismici   del   2009
          finanziati  dal  Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari di cui all'articolo  1  del  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021,  n.  101,  le  disposizioni  previste
          dall'articolo  1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 luglio 2018, n. 89, per  gli  edifici  interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016 si applicano  agli  interventi  di  ricostruzione  nel
          cratere  del  sisma  del  6  aprile   2009.   Le   predette
          disposizioni si applicano anche ai comuni  della  provincia
          di Campobasso e ai comuni  della  citta'  metropolitana  di
          Catania di cui all'allegato 1 annesso al  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55 , nonche' ai comuni interessati
          da  eventi  sismici  per  i  quali   sia   intervenuta   la
          deliberazione dello stato di emergenza a  far  data  dal  6
          aprile   2009,   anche   non   ricompresi   nei    crateri,
          limitatamente agli edifici classificati alla  data  del  31
          dicembre 2021 con esito C o E  ai  sensi  dei  decreti  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5  maggio  2011,
          pubblicato nel supplemento ordinario n. 123  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,  e  14  gennaio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  61  del  14  marzo
          2015.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 9 (Attuazione degli interventi del  PNRR).  -  1.
          Alla realizzazione operativa degli interventi previsti  dal
          PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le
          Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali,
          sulla  base  delle  specifiche  competenze   istituzionali,
          ovvero della diversa titolarita' degli interventi  definita
          nel  PNRR,  attraverso   le   proprie   strutture,   ovvero
          avvalendosi di soggetti attuatori esterni  individuati  nel
          PNRR, ovvero con  le  modalita'  previste  dalla  normativa
          nazionale ed europea vigente. Per gli interventi di importo
          non superiore alle soglie di rilevanza comunitaria  di  cui
          all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, su beni di proprieta' delle  diocesi  e
          degli  enti  ecclesiastici   civilmente   riconosciuti,   i
          medesimi enti proprietari possono essere individuati  quali
          soggetti  attuatori  esterni.  Le  diocesi  possono  essere
          individuate  quali  soggetti  attuatori  esterni  anche  in
          relazione agli interventi su beni di  proprieta'  di  altri
          enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. L'intervento e'
          attuato nel rispetto delle disposizioni  normative  vigenti
          in  materia  di  affidamento  ed  esecuzione  di  contratti
          pubblici,  secondo  modalita'  definite  in  apposito  atto
          adottato   dal   soggetto   attuatore   pubblico   titolare
          dell'investimento   e   previa   sottoscrizione    di    un
          disciplinare di obblighi nei confronti dell'amministrazione
          titolare dell'investimento. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  l'efficace  e  tempestiva
          attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di
          cui   al   comma   1   possono   avvalersi   del   supporto
          tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica,    rispettivamente,
          statale,  regionale  e  locale,  dagli  enti  del   sistema
          camerale e da enti vigilati. 
              3. Gli atti, i contratti ed i  provvedimenti  di  spesa
          adottati  dalle  amministrazioni  per  l'attuazione   degli
          interventi del PNRR sono sottoposti ai  controlli  ordinari
          di  legalita'  e  ai   controlli   amministrativo-contabili
          previsti dalla legislazione nazionale applicabile. 
              4. Le amministrazioni di cui al comma 1  assicurano  la
          completa tracciabilita' delle operazioni e la tenuta di una
          apposita  codificazione  contabile  per  l'utilizzo   delle
          risorse  del  PNRR  secondo  le  indicazioni  fornite   dal
          Ministero dell'economia e delle finanze.  Conservano  tutti
          gli atti e la  relativa  documentazione  giustificativa  su
          supporti informatici adeguati e li rendono disponibili  per
          le attivita' di controllo e di audit.».