Art. 32
Aree di interesse strategico nazionale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra
amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma
territorialmente competente e previa individuazione dell'area
geografica, possono essere istituite aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque
denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche
cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro
400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica. Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori relativi alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a bassa emissione
di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni, della
sanita' digitale e intelligente e dell'idrogeno, individuate dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o
coattiva di servitu' connesse alla costruzione e gestione delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennita' e
per l'apposizione di vincolo espropriativo. Il decreto indica
altresi' le variazioni degli strumenti di pianificazione e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza
strategica dell'investimento in uno specifico settore ed e'
preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto
pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che
prevedono un investimento pubblico o privato di importo
cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro nei settori di
cui al comma 1, con la descrizione delle attivita', delle opere e
degli impianti necessari alla realizzazione dell'investimento, con
connessa loro localizzazione;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che
descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresi' l'eventuale
supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su
richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente
competente o proponente possono essere istituiti nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia
autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali
competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste
nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita' finalizzate
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In
alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati una
societa' di sviluppo o un consorzio comunque denominato, gia'
esistenti, anche di rilevanza nazionale.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o
proponente, puo' essere nominato un Commissario unico delegato del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche,
specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente
indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come introdotto dal presente decreto, mediante ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e' adottata, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al
compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite delle
risorse previste a legislazione vigente.
6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma 4, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il
Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del
Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in
alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i
provvedimenti necessari, anche avvalendosi di societa' di cui
all'articolo 2 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate. In
caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente
proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al
comma 5 propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi
cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza
di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,
propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117,
quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi
delle disposizioni vigenti in materia.
8. Il soggetto di cui al comma 4 e' competente anche ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la
realizzazione degli interventi inerenti all'area strategica di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui
all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come introdotto dal presente decreto.
9. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, e' possibile
richiedere l'applicazione del procedimento autorizzatorio di cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n.327, (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 27-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia
ambientale):
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico
accelerato regionale per settori di rilevanza strategica).
- 1. Nell'ambito delle aree di interesse strategico
nazionale per la realizzazione di piani o programmi
comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o
privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori
ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da piu'
elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie
soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a VIA o,
laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella
competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa
richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un
procedimento volto al rilascio di un provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come
disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,
commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico
accelerato di cui al presente articolo e' preceduto dalla
verifica di assoggettabilita' disciplinata dall'articolo
12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie
dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui
all'articolo 12, comma 2, e' inviato all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente entro venti giorni
dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilita' a
VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il provvedimento di
verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e' emesso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto
parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di
cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione
ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione
ambientale strategica e' integrata nel procedimento
autorizzatorio unico accelerato di cui al presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6,
comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del
presente articolo, la valutazione ambientale strategica e'
in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio
unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di
cui al presente articolo si applica a tutte le opere
necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1, da individuare secondo le modalita'
indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma
1, presenta all'autorita' competente e alle altre
amministrazioni interessate un'istanza ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e
gli elaborati progettuali previsti dalle normative di
settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto e indicati puntualmente in apposito elenco
predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono
indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e
dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede
altresi' l'applicazione del procedimento autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso
al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni
autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o
atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza
l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del
contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33 e, qualora
l'istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni
ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per
via telematica e pubblica sul proprio sito web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di
cui e' data informazione nell'albo pretorio informatico
delle amministrazioni comunali territorialmente
interessate. In caso di progetti che possono avere impatti
rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
e' notificata al medesimo con le modalita' di cui
all'articolo 32.
7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di
cui al comma 6, l'autorita' competente, nonche' le
amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza di
cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i
profili di rispettiva competenza, verificano la completezza
della documentazione e valutano altresi' l'istanza di
estensione del presente procedimento alle opere
eventualmente indicate dal proponente, ai sensi del comma
5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei
programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico
interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di
cui al comma 7, verificata la completezza della
documentazione e viste le osservazioni del pubblico,
l'amministrazione competente assegna al proponente un
termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche
la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160,
nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione
competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti
per la procedibilita'. Ricevute le integrazioni da parte
del proponente, l'amministrazione competente procede ad una
nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a
seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non
superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32 per il caso di consultazioni
transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del
termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8
ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali
integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca
una conferenza di servizi alla quale partecipano il
proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti
dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in
modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo
14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
conclusione della conferenza di servizi e' di sessanta
giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano
paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano e' stato
elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135
e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla
convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9,
invia al Ministero della cultura una richiesta di
approvazione delle predette varianti. Il Ministero si
esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del
Consiglio dei ministri, che delibera entro il termine di
venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni
all'Amministrazione procedente. In caso di dissenso, si
applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge
n. 400 del 1988. In presenza di autorizzazione,
l'amministrazione procedente dispone le conseguenti
varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del
provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi costituisce il provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende,
recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e
tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione
e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se uno o
piu' titoli costituiscono variante agli strumenti di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato
all'esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli
abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di
un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per
i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento
autorizzatorio unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
statale, al procedimento disciplinato dal presente
articolo, partecipa con diritto di voto, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un esperto
designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale. Si applica in ogni caso l'articolo
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto
di cui al primo periodo non spettano compensi, indennita',
rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi
ai fini del celere rilascio del provvedimento, le
disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. Fatta salva la disciplina speciale
vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando
la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un
ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un
livello di criticita' tale da non potere assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni
indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte
ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, l'ente e' posto in
liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi
decadono ed e' nominato un commissario. Il commissario
provvede alla liquidazione dell'ente, non procede a nuove
assunzioni, neanche per la sostituzione di personale in
posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione dei
debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili
alla data della liquidazione ovvero di quelle che si
ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente; ogni
atto adottato o contratto sottoscritto in deroga a quanto
previsto nel presente periodo e' nullo. L'incarico del
commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e puo'
essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le
residue attivita' liquidatorie continuano ad essere svolte
dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.
Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo
indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante, in
altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia
costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
finanziarie comunque non superiori alla misura del
contributo statale gia' erogato in favore dell'ente. Il
personale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento
nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il
predetto trattamento economico risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto e' attribuito per la differenza
un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli enti territoriali ed agli enti del
servizio sanitario nazionale.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei casi in
cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello
Stato non sia deliberato nel termine stabilito dalla
normativa vigente, ovvero presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, i
relativi organi, ad eccezione del collegio dei revisori o
sindacale, decadono ed e' nominato un commissario con le
modalita' previste dal citato comma 1; se l'ente e' gia'
commissariato, si procede alla nomina di un nuovo
commissario. Il commissario approva il bilancio, ove
necessario, e adotta le misure necessarie per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente; quando cio' non sia
possibile, il commissario chiede che l'ente sia posto in
liquidazione coatta amministrativa ai sensi del comma 1.
Nell'ambito delle misure di cui al precedente periodo il
commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei
confronti del personale che non abbia raggiunto
l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni.
2. Al fine di garantire il raggiungimento degli
specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
nomina e di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo
stabiliti dalla legislazione di settore, i commissari
straordinari nominati ai sensi degli articoli 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, 20 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
agosto 2010, n. 129, e i commissari e sub commissari ad
acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, possono essere in ogni
tempo revocati con le medesime modalita' previste per la
nomina. Al commissario o sub commissario revocato spetta
soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
effettivamente svolta.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i
Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con
modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui
compensi restano determinati secondo la metodologia di
calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del
Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro
della salute.
5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle
procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre
2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la
dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella
fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro dello sviluppo economico con le modalita' di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. A ciascun commissario il collegio puo' delegare
incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
commi da 2 a 5 del presente articolo non puo' comportare
aggravio di costi a carico della procedura per i compensi
che sono liquidati ripartendo per tre le somme gia'
riconoscibili al commissario unico.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
La liquidazione coatta amministrativa e' disposta con
deliberazione della rispettiva giunta, che provvede
altresi' alla nomina del commissario e agli ulteriori
adempimenti previsti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 31
dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo
2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa'
a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.».
- Si riporta il testo degli articoli 117 e 120 della
Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 120. - La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'):
«Art. 6 (Regole generali sulla competenza). - 1.
L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente
all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo
che si renda necessario.
2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
i Comuni e gli altri enti pubblici individuano ed
organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero
attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia'
esistente.
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario
e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla
cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di
delega di funzioni statali.
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o
in un'altra forma associativa prevista dalla legge.
5. All'ufficio per le espropriazioni e' preposto un
dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la
qualifica piu' elevata.
6. Per ciascun procedimento, e' designato un
responsabile che dirige, coordina e cura tutte le
operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi
dell'ausilio di tecnici.
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di
singole fasi di esso, anche se non predisposto dal
responsabile del procedimento.
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va
realizzata da un concessionario o contraente generale,
l'amministrazione titolare del potere espropriativo puo'
delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri
poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito
della delega nella concessione o nell'atto di affidamento,
i cui estremi vanno specificati in ogni atto del
procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti
privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri
espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa' di
servizi ai fini delle attivita' preparatorie.
9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
di opere private, l'autorita' espropriante e' l'Ente che
emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
pubblica utilita'.
9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di opere di
minore entita', puo' delegare, in tutto o in parte, al
soggetto proponente l'esercizio dei propri poteri
espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A
questo scopo i soggetti cui sono delegati i poteri
espropriativi possono avvalersi di societa' controllate
nonche' di societa' di servizi ai fini delle attivita'
preparatorie.».