Art. 32 
 
 
               Aree di interesse strategico nazionale 
 
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico,  di  altra
amministrazione centrale o della regione o della  provincia  autonoma
territorialmente  competente  e   previa   individuazione   dell'area
geografica, possono essere istituite  aree  di  interesse  strategico
nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o  programmi   comunque
denominati  che  prevedano  investimenti  pubblici  o  privati  anche
cumulativamente  pari  a   un   importo   non   inferiore   ad   euro
400.000.000,00  relativi  ai  settori  di  rilevanza  strategica.  Ai
predetti fini, sono di rilevanza strategica i settori  relativi  alle
filiere della microelettronica e dei semiconduttori, delle  batterie,
del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni, della cibersicurezza,
dell'internet delle cose (IoT), della manifattura a  bassa  emissione
di CO2 , dei veicoli connessi, autonomi e a  basse  emissioni,  della
sanita' digitale e intelligente e  dell'idrogeno,  individuate  dalla
Commissione Europea come catene strategiche del valore. L'istituzione
dell'area   equivale   a   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere necessarie ai sensi del  primo
periodo, anche ai fini dell'applicazione delle  procedure  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno
2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione  volontaria  o
coattiva di servitu'  connesse  alla  costruzione  e  gestione  delle
stesse opere, fatto salvo il pagamento della  relativa  indennita'  e
per  l'apposizione  di  vincolo  espropriativo.  Il  decreto   indica
altresi'  le  variazioni  degli   strumenti   di   pianificazione   e
urbanistici eventualmente necessarie per la realizzazione dei piani o
dei programmi. 
  2. Il decreto di cui al  comma  1  deve  motivare  sulla  rilevanza
strategica  dell'investimento  in  uno  specifico   settore   ed   e'
preceduto: 
    a) da una manifestazione di interesse da  parte  di  un  soggetto
pubblico o privato per la realizzazione  di  piani  o  programmi  che
prevedono   un   investimento   pubblico   o   privato   di   importo
cumulativamente non inferiore a 400.000.000 di euro  nei  settori  di
cui al comma 1, con la descrizione delle  attivita',  delle  opere  e
degli impianti necessari alla  realizzazione  dell'investimento,  con
connessa loro localizzazione; 
    b) dalla presentazione  di  un  piano  economico-finanziario  che
descriva la contemporanea presenza delle  condizioni  di  convenienza
economica e sostenibilita' finanziaria del progetto. 
  3. Il decreto di cui al  comma  1  individua  altresi'  l'eventuale
supporto pubblico richiesto  nel  limite  delle  risorse  previste  a
legislazione vigente e delimita l'area geografica di riferimento. 
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche  su
richiesta della regione o della provincia  autonoma  territorialmente
competente o proponente possono essere  istituiti  nel  limite  delle
risorse previste a legislazione vigente una societa' di sviluppo o un
consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o  provincia
autonoma, dai Comuni interessati  e  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni  statali
competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale  consiste
nella pianificazione e nel coordinamento delle attivita'  finalizzate
alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al  comma  1.  In
alternativa, con il medesimo decreto, possono essere individuati  una
societa'  di  sviluppo  o  un  consorzio  comunque  denominato,  gia'
esistenti, anche di rilevanza nazionale. 
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa
con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente  o
proponente, puo' essere nominato un Commissario  unico  delegato  del
Governo per lo sviluppo dell'area, l'approvazione di tutti i progetti
pubblici  e  privati  e  la  realizzazione  delle  opere   pubbliche,
specificandone   i   poteri.   Il   Commissario,   ove   strettamente
indispensabile per  garantire  il  rispetto  del  cronoprogramma  del
piano, provvede nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 1 e del provvedimento autorizzatorio  di
cui all'articolo 27-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152,  come  introdotto  dal  presente  decreto,  mediante   ordinanza
motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa  da  quella
penale,   fatto   salvo   il   rispetto   dei    principi    generali
dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure  di  prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea.  Nel  caso  in  cui  la  deroga
riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza e'  adottata,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Al
compenso del Commissario, determinato nella misura e con le modalita'
di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e definito nel provvedimento di nomina, si provvede nel limite  delle
risorse previste a legislazione vigente. 
  6. Il Commissario di cui al comma 5 puo' avvalersi, senza  nuovi  o
maggiori   oneri   per   la   finanza    pubblica,    di    strutture
dell'amministrazione territoriale interessata, del soggetto di cui al
comma   4,   nonche'   di   societa'   controllate   direttamente   o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. In caso di ritardo o inerzia da  parte  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente  locale,  anche
nella fase di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 27-ter
del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal presente
decreto, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  anche  su  proposta   del
Commissario di cui al comma 5, puo' assegnare al soggetto interessato
un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In  caso  di
perdurante inerzia, su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei  ministri
individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
alternativa  nomina  uno  o  piu'  commissari  ad  acta,   ai   quali
attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i
provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui
all'articolo  2  del  testo  unico   in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate.  In
caso di dissenso,  diniego,  opposizione  o  altro  atto  equivalente
proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di
Trento o di Bolzano o di un ente locale, il  Commissario  di  cui  al
comma 5 propone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  al
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i  successivi
cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano per concordare le  iniziative  da  assumere,  che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine,  in  mancanza
di soluzioni condivise  che  consentano  la  sollecita  realizzazione
dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero  il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi,
propone al Consiglio dei ministri le  opportune  iniziative  ai  fini
dell'esercizio dei poteri  sostitutivi  di  cui  agli  articoli  117,
quinto comma, e 120, secondo  comma,  della  Costituzione,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti in materia. 
  8. Il soggetto di cui al comma  4  e'  competente  anche  ai  sensi
dell'articolo 6 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   per   consentire   la
realizzazione  degli  interventi  inerenti  all'area  strategica   di
interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere  di  cui
all'articolo 27-ter, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, come introdotto dal presente decreto. 
  9. Al ricorrere dei requisiti di  cui  al  comma  1,  e'  possibile
richiedere l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio  di  cui
all'articolo 27-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,  come
introdotto dal presente decreto, secondo le modalita' ivi previste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno
          2001, n.327, (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita') e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  agosto
          2001, n. 189, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27-ter del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.152  (Norme   in   materia
          ambientale): 
              «Art.   27-ter   (Procedimento   autorizzatorio   unico
          accelerato regionale per settori di rilevanza  strategica).
          -  1.  Nell'ambito  delle  aree  di  interesse   strategico
          nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o   programmi
          comunque denominati che prevedano investimenti  pubblici  o
          privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo   non
          inferiore  ad  euro  400.000.000,00  relativi  ai   settori
          ritenuti di rilevanza strategica,  caratterizzati  da  piu'
          elementi progettuali  corrispondenti  a  diverse  tipologie
          soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a  VIA  o,
          laddove  necessario,  a  VAS,  rientranti  in  parte  nella
          competenza statale e in parte nella  competenza  regionale,
          l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte  le
          autorizzazioni sono rilasciate,  se  il  proponente  ne  fa
          richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un
          procedimento  volto  al  rilascio   di   un   provvedimento
          autorizzatorio unico  accelerato  regionale  (PAUAR),  come
          disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 11, 12, 13 e 14. 
              2. Per i piani e i programmi  di  cui  all'articolo  6,
          commi 3  e  3-bis,  il  procedimento  autorizzatorio  unico
          accelerato di cui al presente articolo e'  preceduto  dalla
          verifica di  assoggettabilita'  disciplinata  dall'articolo
          12,  secondo  le  diverse   tempistiche   rese   necessarie
          dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei  programmi
          di cui al comma 1. In ragione di cio',  il  parere  di  cui
          all'articolo  12,  comma  2,   e'   inviato   all'autorita'
          competente ed all'autorita' procedente entro  venti  giorni
          dall'invio del rapporto preliminare di assoggettabilita'  a
          VAS di cui all'articolo 12, comma 1.  Il  provvedimento  di
          verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e'  emesso  entro
          quarantacinque  giorni  dalla  trasmissione  del   predetto
          parere. 
              3. Per i piani e i programmi afferenti  ai  settori  di
          cui al comma 1, considerati  assoggettabili  a  valutazione
          ambientale strategica ai sensi del comma 2, la  valutazione
          ambientale  strategica  e'   integrata   nel   procedimento
          autorizzatorio  unico  accelerato  di   cui   al   presente
          articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo  6,
          comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma  1  del
          presente articolo, la valutazione ambientale strategica  e'
          in ogni  caso  integrata  nel  procedimento  autorizzatorio
          unico accelerato. 
              4. Il procedimento autorizzatorio unico  accelerato  di
          cui al presente  articolo  si  applica  a  tutte  le  opere
          necessarie per la realizzazione dei piani e  dei  programmi
          di cui al comma 1,  da  individuare  secondo  le  modalita'
          indicate dai commi 5 e 6. 
              5. Il proponente, nelle ipotesi individuate  dal  comma
          1,  presenta  all'autorita'   competente   e   alle   altre
          amministrazioni    interessate    un'istanza    ai    sensi
          dell'articolo 23, comma 1, allegando  la  documentazione  e
          gli  elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di
          settore   per   consentire    la    compiuta    istruttoria
          tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte  le
          autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,   pareri,
          concerti,  nulla  osta  e  assensi   comunque   denominati,
          necessari alla realizzazione e all'esercizio  del  medesimo
          progetto  e  indicati  puntualmente  in   apposito   elenco
          predisposto dal proponente  stesso.  In  tale  elenco  sono
          indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e
          dei programmi di  cui  al  comma  1  per  cui  si  richiede
          altresi'  l'applicazione  del  procedimento  autorizzatorio
          unico accelerato. L'istanza deve contenere  anche  l'avviso
          al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni
          autorizzazione, intesa, parere,  concerto,  nulla  osta,  o
          atti di assenso richiesti. 
              6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza
          l'autorita' competente verifica  l'avvenuto  pagamento  del
          contributo dovuto ai  sensi  dell'articolo  33  e,  qualora
          l'istanza non sia stata inviata a tutte le  amministrazioni
          ed enti potenzialmente interessati, la trasmette  loro  per
          via  telematica   e   pubblica   sul   proprio   sito   web
          istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2,  di
          cui e' data  informazione  nell'albo  pretorio  informatico
          delle     amministrazioni     comunali     territorialmente
          interessate. In caso di progetti che possono avere  impatti
          rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione
          e'  notificata  al  medesimo  con  le  modalita'   di   cui
          all'articolo 32. 
              7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione  di
          cui  al  comma  6,  l'autorita'  competente,   nonche'   le
          amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l'istanza  di
          cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per  i
          profili di rispettiva competenza, verificano la completezza
          della  documentazione  e  valutano  altresi'  l'istanza  di
          estensione   del   presente   procedimento    alle    opere
          eventualmente indicate dal proponente, ai sensi  del  comma
          5, come necessarie  alla  realizzazione  dei  piani  e  dei
          programmi.  Entro  il   medesimo   termine,   il   pubblico
          interessato puo' contemporaneamente presentare  le  proprie
          osservazioni. 
              8. Entro venti giorni dal termine  delle  attivita'  di
          cui  al  comma   7,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  e  viste  le  osservazioni  del   pubblico,
          l'amministrazione  competente  assegna  al  proponente   un
          termine perentorio non superiore a  trenta  giorni  per  le
          eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche
          la variante urbanistica di cui all'articolo 8  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,
          nel termine  di  cui  al  primo  periodo  l'amministrazione
          competente effettua la verifica del rispetto dei  requisiti
          per la procedibilita'. Ricevute le  integrazioni  da  parte
          del proponente, l'amministrazione competente procede ad una
          nuova pubblicazione sul proprio sito web  istituzionale,  a
          seguito  della  quale  il  pubblico  interessato  puo'  far
          pervenire  ulteriori  osservazioni  entro  un  termine  non
          superiore a dieci giorni. 
              9.  Fatto  salvo  il  rispetto  dei  termini   previsti
          dall'articolo   32   per   il   caso    di    consultazioni
          transfrontaliere, entro dieci  giorni  dalla  scadenza  del
          termine per richiedere  integrazioni  di  cui  al  comma  8
          ovvero  dalla   data   di   ricevimento   delle   eventuali
          integrazioni documentali,  l'autorita'  competente  convoca
          una  conferenza  di  servizi  alla  quale  partecipano   il
          proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque
          potenzialmente   interessate   per    il    rilascio    del
          provvedimento di VIA, e dei  titoli  abilitativi  necessari
          alla realizzazione e all'esercizio del  progetto  richiesti
          dal proponente. La conferenza di servizi  e'  convocata  in
          modalita' sincrona  e  si  svolge  ai  sensi  dell'articolo
          14-ter della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  termine  di
          conclusione della conferenza  di  servizi  e'  di  sessanta
          giorni decorrenti dalla data della prima riunione. 
              10.   Ove   siano   richieste   varianti    al    piano
          paesaggistico, necessarie per la realizzazione dei piani  o
          dei programmi di cui al comma 1 e solo se il piano e' stato
          elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi degli articoli 135
          e 143 del decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
          l'Amministrazione    procedente,    contestualmente    alla
          convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 9,
          invia  al  Ministero  della  cultura   una   richiesta   di
          approvazione  delle  predette  varianti.  Il  Ministero  si
          esprime entro trenta giorni dalla  richiesta.  In  caso  di
          silenzio, l'approvazione  e'  rimessa  alla  decisione  del
          Consiglio dei ministri, che delibera entro  il  termine  di
          venti giorni e comunica immediatamente le sue deliberazioni
          all'Amministrazione procedente. In  caso  di  dissenso,  si
          applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della  legge
          n.  400  del   1988.   In   presenza   di   autorizzazione,
          l'amministrazione   procedente   dispone   le   conseguenti
          varianti agli strumenti di pianificazione  nell'ambito  del
          provvedimento di cui al comma 11. 
              11. La determinazione  motivata  di  conclusione  della
          conferenza  di   servizi   costituisce   il   provvedimento
          autorizzatorio  unico  accelerato  regionale  e  comprende,
          recandone l'indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA e
          tutti i titoli abilitativi rilasciati per la  realizzazione
          e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se uno  o
          piu'  titoli  costituiscono  variante  agli  strumenti   di
          pianificazione  e   urbanistici   e   vincolo   preordinato
          all'esproprio. Nel  caso  in  cui  il  rilascio  di  titoli
          abilitativi  settoriali   sia   compreso   nell'ambito   di
          un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti  per
          i singoli atti di assenso  partecipano  alla  conferenza  e
          l'autorizzazione   unica   confluisce   nel   provvedimento
          autorizzatorio unico accelerato regionale. 
              12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto  da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          statale,  al   procedimento   disciplinato   dal   presente
          articolo, partecipa con diritto  di  voto,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un   esperto
          designato dallo Stato, nominato con decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti  in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale. Si  applica  in  ogni  caso  l'articolo
          14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. All'esperto
          di cui al primo periodo non spettano compensi,  indennita',
          rimborsi spese, gettoni  di  presenza  o  altri  emolumenti
          comunque denominati. 
              13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi
          ai  fini  del  celere  rilascio   del   provvedimento,   le
          disposizioni di cui all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9. 
              14. Tutti i termini  del  procedimento  si  considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e  2-bis  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241.». 
              -  Il  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  28  agosto   1997,   n.281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3 (Intese). - 1.  Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».  
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   15,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,   n.98,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla   legge   15   luglio   2011,   n.111
          (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - 1.  Fatta  salva  la  disciplina  speciale
          vigente per determinate categorie di enti pubblici,  quando
          la situazione economica, finanziaria e patrimoniale  di  un
          ente sottoposto alla vigilanza  dello  Stato  raggiunga  un
          livello di criticita' tale  da  non  potere  assicurare  la
          sostenibilita'    e    l'assolvimento    delle     funzioni
          indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare  fronte
          ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con
          decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  l'ente   e'   posto   in
          liquidazione  coatta  amministrativa;  i  relativi   organi
          decadono ed e'  nominato  un  commissario.  Il  commissario
          provvede alla liquidazione dell'ente, non procede  a  nuove
          assunzioni, neanche per la  sostituzione  di  personale  in
          posti che si rendono vacanti e provvede all'estinzione  dei
          debiti esclusivamente nei limiti delle risorse  disponibili
          alla data  della  liquidazione  ovvero  di  quelle  che  si
          ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente;  ogni
          atto adottato o contratto sottoscritto in deroga  a  quanto
          previsto nel presente  periodo  e'  nullo.  L'incarico  del
          commissario non puo' eccedere la durata di tre anni e  puo'
          essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per
          un periodo massimo di due anni. Decorso  tale  periodo,  le
          residue attivita' liquidatorie continuano ad essere  svolte
          dal Ministero vigilante ai sensi della  normativa  vigente.
          Le  funzioni,  i  compiti   ed   il   personale   a   tempo
          indeterminato  dell'ente  sono  allocati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   vigilante,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, nel Ministero vigilante,  in
          altra  pubblica  amministrazione,  ovvero  in  una  agenzia
          costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
          n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse
          finanziarie  comunque  non  superiori   alla   misura   del
          contributo statale gia' erogato  in  favore  dell'ente.  Il
          personale  trasferito  mantiene  il  trattamento  economico
          fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
          continuative,  corrisposto  al  momento  del  trasferimento
          nonche' l'inquadramento previdenziale. Nel caso in  cui  il
          predetto  trattamento  economico   risulti   piu'   elevato
          rispetto a quello previsto e' attribuito per la  differenza
          un assegno  ad  personam  riassorbibile  con  i  successivi
          miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.  Con
          lo stesso  decreto  e'  stabilita  un'apposita  tabella  di
          corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni  economiche
          del personale assegnato. Le disposizioni del presente comma
          non si applicano agli enti territoriali ed  agli  enti  del
          servizio sanitario nazionale. 
              1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, nei  casi  in
          cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza  dello
          Stato  non  sia  deliberato  nel  termine  stabilito  dalla
          normativa  vigente,  ovvero  presenti  una  situazione   di
          disavanzo di competenza per  due  esercizi  consecutivi,  i
          relativi organi, ad eccezione del collegio dei  revisori  o
          sindacale, decadono ed e' nominato un  commissario  con  le
          modalita' previste dal citato comma 1; se  l'ente  e'  gia'
          commissariato,  si  procede  alla  nomina   di   un   nuovo
          commissario.  Il  commissario  approva  il  bilancio,   ove
          necessario, e adotta le misure necessarie  per  ristabilire
          l'equilibrio finanziario dell'ente;  quando  cio'  non  sia
          possibile, il commissario chiede che l'ente  sia  posto  in
          liquidazione coatta amministrativa ai sensi  del  comma  1.
          Nell'ambito delle misure di cui al  precedente  periodo  il
          commissario puo' esercitare la facolta' di cui all'articolo
          72, comma 11, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n  112,
          convertito con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  anche  nei
          confronti   del   personale   che   non   abbia   raggiunto
          l'anzianita' massima contributiva di quaranta anni. 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              4.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  3   i
          Commissari  nominati   ai   sensi   dell'articolo   4   del
          decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,  i  cui
          compensi restano  determinati  secondo  la  metodologia  di
          calcolo e negli importi indicati nei relativi  decreti  del
          Ministro dell'Economia e Finanze di concerto  col  Ministro
          della salute. 
              5. Al fine di contenere i tempi  di  svolgimento  delle
          procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di
          cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge  23  dicembre
          2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio  2004,  n.
          39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta  la
          dismissione dei compendi aziendali e che si  trovino  nella
          fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico e'
          integrato da due ulteriori  commissari,  da  nominarsi  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  o  del
          Ministro dello sviluppo economico con le modalita'  di  cui
          all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.
          270.  A  ciascun  commissario  il  collegio  puo'  delegare
          incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai
          commi da 2 a 5 del presente articolo  non  puo'  comportare
          aggravio di costi a carico della procedura per  i  compensi
          che  sono  liquidati  ripartendo  per  tre  le  somme  gia'
          riconoscibili al commissario unico. 
              5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere
          applicate anche agli enti sottoposti alla  vigilanza  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano.
          La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'  disposta  con
          deliberazione  della  rispettiva   giunta,   che   provvede
          altresi' alla  nomina  del  commissario  e  agli  ulteriori
          adempimenti previsti dal comma 1.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, della  legge  31
          dicembre 2009,  n.196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e   ambito   di
          riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche  concorrono
          al  perseguimento  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica
          definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
          i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi  dell'articolo  117   della   Costituzione   e   sono
          finalizzate  alla  tutela   dell'unita'   economica   della
          Repubblica italiana, ai sensi  dell'articolo  120,  secondo
          comma, della Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico  in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              "Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intendono per: 
                a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
          del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
          istituiti, gli enti pubblici economici e  le  autorita'  di
          sistema portuale; 
                b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo
          2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere  anche
          quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
          patti  parasociali,  per   le   decisioni   finanziarie   e
          gestionali strategiche relative  all'attivita'  sociale  e'
          richiesto  il  consenso  unanime  di  tutte  le  parti  che
          condividono il controllo; 
                c)  «controllo  analogo»:  la   situazione   in   cui
          l'amministrazione esercita su  una  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
          un'influenza determinante sia  sugli  obiettivi  strategici
          che   sulle   decisioni   significative   della    societa'
          controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
          una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
          stesso modo dall'amministrazione partecipante; 
                d) «controllo analogo congiunto»:  la  situazione  in
          cui l'amministrazione  esercita  congiuntamente  con  altre
          amministrazioni su una  societa'  un  controllo  analogo  a
          quello  esercitato  sui   propri   servizi.   La   suddetta
          situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
          all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50; 
                e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
                f)  «partecipazione»:  la  titolarita'  di   rapporti
          comportanti  la  qualita'  di  socio  in  societa'   o   la
          titolarita'  di  strumenti  finanziari  che   attribuiscono
          diritti amministrativi; 
                g) «partecipazione indiretta»: la  partecipazione  in
          una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
          tramite di societa' o altri organismi soggetti a  controllo
          da parte della medesima amministrazione pubblica; 
                h) «servizi di interesse generale»: le  attivita'  di
          produzione e fornitura di beni o servizi che non  sarebbero
          svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
          svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
          fisica  ed  economica,  continuita',  non  discriminazione,
          qualita' e sicurezza,  che  le  amministrazioni  pubbliche,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come
          necessarie per  assicurare  la  soddisfazione  dei  bisogni
          della collettivita'  di  riferimento,  cosi'  da  garantire
          l'omogeneita' dello sviluppo e  la  coesione  sociale,  ivi
          inclusi i servizi di interesse economico generale; 
                i)  «servizi  di  interesse  economico  generale»:  i
          servizi di interesse generale  erogati  o  suscettibili  di
          essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico   su   un
          mercato; 
                l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
          capo I, del libro V del codice civile,  anche  aventi  come
          oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili,  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
                m) «societa' a controllo pubblico»:  le  societa'  in
          cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano  poteri
          di controllo ai sensi della lettera b); 
                n) «societa' a partecipazione pubblica»: le  societa'
          a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
          direttamente da amministrazioni pubbliche o da  societa'  a
          controllo pubblico; 
                o) «societa'  in  house»:  le  societa'  sulle  quali
          un'amministrazione esercita il  controllo  analogo  o  piu'
          amministrazioni esercitano il controllo analogo  congiunto,
          nelle quali la partecipazione di capitali  privati  avviene
          nelle  forme  di  cui  all'articolo  16,  comma  1,  e  che
          soddisfano il requisito dell'attivita'  prevalente  di  cui
          all'articolo 16, comma 3; 
                p) «societa' quotate»: le societa'  a  partecipazione
          pubblica   che   emettono   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data  del
          31  dicembre  2015,  strumenti  finanziari,  diversi  dalle
          azioni, quotati in mercati regolamentati.».  
              - Si riporta il testo degli articoli 117  e  120  della
          Costituzione: 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              «Art. 120. - La Regione  non  puo'  istituire  dazi  di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale. 
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.327,  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di espropriazione per pubblica utilita'): 
              «Art.  6  (Regole  generali  sulla  competenza).  -  1.
          L'autorita'  competente  alla  realizzazione  di   un'opera
          pubblica  o  di  pubblica  utilita'  e'  anche   competente
          all'emanazione degli atti  del  procedimento  espropriativo
          che si renda necessario. 
              2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province,
          i  Comuni  e  gli  altri  enti  pubblici   individuano   ed
          organizzano  l'ufficio  per   le   espropriazioni,   ovvero
          attribuiscono  i  relativi  poteri  ad  un   ufficio   gia'
          esistente. 
              3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto  ordinario
          e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
          gli atti dei procedimenti  espropriativi  strumentali  alla
          cura degli interessi da esse gestiti,  anche  nel  caso  di
          delega di funzioni statali. 
              4. Gli enti locali possono istituire un ufficio  comune
          per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio  o
          in un'altra forma associativa prevista dalla legge. 
              5. All'ufficio per le  espropriazioni  e'  preposto  un
          dirigente  o,  in  sua  mancanza,  il  dipendente  con   la
          qualifica piu' elevata. 
              6.  Per   ciascun   procedimento,   e'   designato   un
          responsabile  che  dirige,  coordina  e   cura   tutte   le
          operazioni e gli atti del procedimento,  anche  avvalendosi
          dell'ausilio di tecnici. 
              7. Il  dirigente  dell'ufficio  per  le  espropriazioni
          emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento  o  di
          singole  fasi  di  esso,  anche  se  non  predisposto   dal
          responsabile del procedimento. 
              8. Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  va
          realizzata da  un  concessionario  o  contraente  generale,
          l'amministrazione titolare del  potere  espropriativo  puo'
          delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nella concessione o nell'atto di  affidamento,
          i  cui  estremi  vanno  specificati  in   ogni   atto   del
          procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
          privati cui sono attribuiti per legge o per  delega  poteri
          espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
          soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa'  di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie. 
              9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione
          di opere private, l'autorita' espropriante  e'  l'Ente  che
          emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di
          pubblica utilita'. 
              9-bis. L'autorita' espropriante, nel caso di  opere  di
          minore entita', puo' delegare, in  tutto  o  in  parte,  al
          soggetto   proponente   l'esercizio   dei   propri   poteri
          espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito   della
          delega  nell'atto  di  affidamento,  i  cui  estremi  vanno
          specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.  A
          questo  scopo  i  soggetti  cui  sono  delegati  i   poteri
          espropriativi possono  avvalersi  di  societa'  controllate
          nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle  attivita'
          preparatorie.».