Art. 33
Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale
1. Dopo l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 27-ter (Procedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale per settori di rilevanza strategica). - 1. Nell'ambito
delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di
piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti
pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non
inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di
rilevanza strategica, caratterizzati da piu' elementi progettuali
corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di
assoggettabilita' a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in
parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale,
l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte le
autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta
nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un procedimento volto
al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai
commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e
3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al
presente articolo e' preceduto dalla verifica di assoggettabilita'
disciplinata dall'articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese
necessarie dell'urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi
di cui al comma 1. In ragione di cio', il parere di cui all'articolo
12, comma 2, e' inviato all'autorita' competente ed all'autorita'
procedente entro venti giorni dall'invio del rapporto preliminare di
assoggettabilita' a VAS di cui all'articolo 12, comma 1. Il
provvedimento di verifica di cui all'articolo 12, comma 4, e' emesso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.
3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma
1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai
sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica e' integrata
nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente
articolo. Per i piani e i programmi di cui all'articolo 6, comma 2,
ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo,
la valutazione ambientale strategica e' in ogni caso integrata nel
procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al
presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la
realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da
individuare secondo le modalita' indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta
all'autorita' competente e alle altre amministrazioni interessate
un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la
documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative
di settore per consentire la compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze e di tutti i
pareri, i concerti, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente
stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla
realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si
richiede altresi' l'applicazione del procedimento autorizzatorio
unico accelerato. L'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico
di cui all'articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita'
competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai
sensi dell'articolo 33 e, qualora l'istanza non sia stata inviata a
tutte le amministrazioni e gli enti potenzialmente interessati, la
trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web
istituzionale l'avviso di cui all'articolo 24, comma 2, di cui e'
data informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di
progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un
altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le
modalita' di cui all'articolo 32.
7. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 6,
l'autorita' competente, nonche' le amministrazioni e gli enti cui
sono pervenute l'istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui
al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la
completezza della documentazione e valutano altresi' l'istanza di
estensione del presente procedimento alle opere eventualmente
indicate dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla
realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine,
il pubblico interessato puo' contemporaneamente presentare le proprie
osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attivita' di cui al comma
7, verificata la completezza della documentazione e viste le
osservazioni del pubblico, l'amministrazione competente assegna al
proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le
eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la
variante urbanistica di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua
la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.
Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l'amministrazione
competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web
istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato puo' far
pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a
dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32
per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni
dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al
comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni
documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi
alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del
provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla
realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.
La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si
svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di
sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
10. Ove siano richieste varianti al piano paesaggistico, necessarie
per la realizzazione dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e
solo se il piano e' stato elaborato d'intesa con lo Stato ai sensi
degli articoli 135 e 143 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'Amministrazione procedente, contestualmente alla convocazione della
conferenza di servizi di cui al comma 9, invia al Ministero della
cultura una richiesta di approvazione delle predette varianti. Il
Ministero si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di
silenzio, l'approvazione e' rimessa alla decisione del Consiglio dei
ministri, che delibera entro il termine di venti giorni e comunica
immediatamente le sue deliberazioni all'Amministrazione procedente.
In caso di dissenso, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In presenza di
autorizzazione, l'amministrazione procedente dispone le conseguenti
varianti agli strumenti di pianificazione nell'ambito del
provvedimento di cui al comma 11.
11. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato
regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, i
provvedimenti di VIA e tutti i titoli abilitativi rilasciati per la
realizzazione e l'esercizio del progetto, nonche' l'indicazione se
uno o piu' titoli costituiscono variante agli strumenti di
pianificazione e urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio. Nel
caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso
nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti
per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e
l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio
unico accelerato regionale.
12. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche
disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al
procedimento disciplinato dal presente articolo partecipa con diritto
di voto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e individuato tra i soggetti in possesso
di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. Si
applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto
1990, n. 241. All'esperto di cui al primo periodo non spettano
compensi, indennita', rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri
emolumenti comunque denominati.
13. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del
celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui
all'articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
14. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a
9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».