Art. 33 bis 
 
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di
  soluzioni  temporanee  di   emergenza   per   esigenze   abitative,
  didattiche,  civili,  sociali,  religiose,  economico-produttive  e
  commerciali 
   1. In ragione delle  variabili  e  non  prevedibili  ubicazioni  e
caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo  di
assicurare con la necessaria tempestivita' la  pronta  disponibilita'
di  soluzioni  temporanee  di  emergenza  per   esigenze   abitative,
didattiche,  civili,  sociali,  religiose,   economico-produttive   e
commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della  Consip  Spa,  e'
autorizzato a provvedere in deroga all'articolo  59  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50,  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  48,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere  altresi'  richiesta,
ove previsto nella documentazione di  gara,  la  sola  redazione  del
progetto esecutivo. 
  2. Le soluzioni temporanee di emergenza  di  cui  al  comma  1  non
costituiscono  edifici  di  nuova  costruzione  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  59,  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
              «Art.  59  (Scelta  delle  procedure  e   oggetto   del
          contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal  titolo
          VII  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.   117,
          nell'aggiudicazione  di  appalti  pubblici,   le   stazioni
          appaltanti utilizzano  le  procedure  aperte  o  ristrette,
          previa pubblicazione di un bando o avviso di  indizione  di
          gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato  per
          l'innovazione  quando  sussistono  i  presupposti  previsti
          dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
          e il dialogo competitivo quando  sussistono  i  presupposti
          previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza  previa
          pubblicazione di un  bando  di  gara  quando  sussistono  i
          presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto  salvo  quanto
          previsto al comma 1-bis, gli  appalti  relativi  ai  lavori
          sono  affidati,  ponendo  a  base  di  gara   il   progetto
          esecutivo, il cui contenuto,  come  definito  dall'articolo
          23,  comma  8,  garantisce  la  rispondenza  dell'opera  ai
          requisiti di qualita'  predeterminati  e  il  rispetto  dei
          tempi  e  dei  costi  previsti.  E'  vietato   il   ricorso
          all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
          dell'esecuzione  di  lavori  ad  esclusione  dei  casi   di
          affidamento a contraente  generale,  finanza  di  progetto,
          affidamento in concessione, partenariato pubblico  privato,
          contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
          delle  opere  di   urbanizzazione   a   scomputo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica  l'articolo
          216, comma 4-bis. 
              1-bis.  Le  stazioni   appaltanti   possono   ricorrere
          all'affidamento    della    progettazione    esecutiva    e
          dell'esecuzione  di  lavori   sulla   base   del   progetto
          definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi  in
          cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
          dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
          complessivo  dei  lavori.  I  requisiti   minimi   per   lo
          svolgimento della progettazione oggetto del contratto  sono
          previsti nei documenti di gara nel  rispetto  del  presente
          codice e del regolamento di  cui  all'articolo  216,  comma
          27-octies; detti requisiti  sono  posseduti  dalle  imprese
          attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
          progettista raggruppato o indicato in sede di  offerta,  in
          grado  di  dimostrarli,  scelto  tra  i  soggetti  di   cui
          all'articolo  46,  comma  1;  le  imprese   attestate   per
          prestazioni di progettazione e  costruzione  documentano  i
          requisiti per lo svolgimento della progettazione  esecutiva
          laddove i  predetti  requisiti  non  siano  dimostrati  dal
          proprio staff di progettazione. 
              1-ter. Il ricorso agli  affidamenti  di  cui  al  comma
          1-bis deve essere motivato  nella  determina  a  contrarre.
          Tale determina chiarisce, altresi',  in  modo  puntuale  la
          rilevanza  dei  presupposti  tecnici   ed   oggettivi   che
          consentono   il   ricorso   all'affidamento   congiunto   e
          l'effettiva incidenza sui tempi della  realizzazione  delle
          opere  in  caso  di  affidamento  separato  di   lavori   e
          progettazione. 
              1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore  economico
          si  avvalga  di  uno  o  piu'  soggetti  qualificati   alla
          realizzazione del progetto, la stazione  appaltante  indica
          nei documenti di gara le modalita'  per  la  corresponsione
          diretta   al   progettista   della   quota   del   compenso
          corrispondente  agli  oneri   di   progettazione   indicati
          espressamente in sede di  offerta,  al  netto  del  ribasso
          d'asta,  previa  approvazione   del   progetto   e   previa
          presentazione   dei   relativi   documenti   fiscali    del
          progettista indicato o raggruppato. 
              2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  utilizzano  la
          procedura  competitiva  con  negoziazione  o   il   dialogo
          competitivo nelle seguenti ipotesi, e  con  esclusione  dei
          soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d): 
                a)  per  l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o  servizi  in  presenza  di  una  o  piu'  delle
          seguenti condizioni: 
                  1) le esigenze dell'amministrazione  aggiudicatrice
          perseguite con l'appalto  non  possono  essere  soddisfatte
          senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 
                  2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 
                  3) l'appalto  non  puo'  essere  aggiudicato  senza
          preventive negoziazioni a causa di circostanze  particolari
          in  relazione  alla  natura,  complessita'  o  impostazione
          finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
          dei rischi a esso connessi; 
                  4)  le  specifiche  tecniche  non  possono   essere
          stabilite con sufficiente  precisione  dall'amministrazione
          aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
          tecnica  europea,  una  specifica  tecnica  comune   o   un
          riferimento  tecnico  ai  sensi  dei  punti  da   2   a   5
          dell'allegato XIII; 
                b)  per  l'aggiudicazione  di  contratti  di  lavori,
          forniture o servizi per i quali, in esito a  una  procedura
          aperta o ristretta, sono state presentate soltanto  offerte
          irregolari o inammissibili  ai  sensi  rispettivamente  dei
          commi  3  e  4.  In  tali  situazioni,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici non sono tenute a  pubblicare  un  bando  di
          gara  se  includono  nella  ulteriore  procedura  tutti,  e
          soltanto, gli offerenti in possesso dei  requisiti  di  cui
          agli articoli dal 80 al 90 che, nella  procedura  aperta  o
          ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi  ai
          requisiti formali della procedura di appalto. 
              2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
          cui al comma 2, lettera b), la  procedura  competitiva  con
          negoziazione o il  dialogo  competitivo  devono  riprodurre
          nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  83,
          comma 9, sono considerate irregolari le offerte: 
                a) che non rispettano i documenti di gara; 
                b) che sono state ricevute  in  ritardo  rispetto  ai
          termini indicati nel bando o nell'invito con cui si  indice
          la gara; 
                c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha  giudicato
          anormalmente basse. 
              4. Sono considerate inammissibili le offerte: 
                a)   in   relazione   alle   quali   la   commissione
          giudicatrice   ritenga   sussistenti   gli   estremi    per
          informativa alla Procura  della  Repubblica  per  reati  di
          corruzione o fenomeni collusivi; 
                b) che non hanno la qualificazione necessaria; 
                c)   il   cui   prezzo   supera    l'importo    posto
          dall'amministrazione  aggiudicatrice  a   base   di   gara,
          stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
          appalto. 
              5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
          a norma dell'articolo 71. Nel caso  in  cui  l'appalto  sia
          aggiudicato  mediante  procedura  ristretta   o   procedura
          competitiva   con    negoziazione,    le    amministrazioni
          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  c),
          possono, in deroga al primo  periodo  del  presente  comma,
          utilizzare un  avviso  di  preinformazione  secondo  quanto
          previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se  la  gara  e'
          indetta  mediante  un  avviso   di   preinformazione,   gli
          operatori economici  che  hanno  manifestato  interesse  in
          seguito  alla  pubblicazione   dell'avviso   stesso,   sono
          successivamente  invitati  a  confermarlo   per   iscritto,
          mediante un invito a confermare interesse,  secondo  quanto
          previsto dall'articolo 75. 
              5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
          per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
          o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per  le
          prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane  fisso  e  non
          puo' variare  in  aumento  o  in  diminuzione,  secondo  la
          qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti.  Per
          le prestazioni a misura il prezzo convenuto  puo'  variare,
          in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
          dei  lavori  eseguiti.  Per  le  prestazioni  a  misura  il
          contratto  fissa  i  prezzi  invariabili  per  l'unita'  di
          misura.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   48,   del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   2021,   n.   108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure): 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR e PNC).  -  1.  In  relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea, si applicano le disposizioni del presente  titolo,
          l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, nonche' le disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
          e   asservimento,   nonche'    in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto  legislativo  n.  50  del  2016.  Sul  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
          241.  L'affidamento  avviene  mediante   acquisizione   del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
              6.  Le   stazioni   appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento. 
              7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale
          di cui all'articolo 216, comma 11, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  presente
          decreto.». 
                
              - Si riporta il testo  dell'articolo  26,  del  decreto
          legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente  Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili: 
              «Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia  rinnovabile
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          edifici). - 1. I progetti di edifici di  nuova  costruzione
          ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti  degli  edifici
          esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio  e'
          presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente  decreto,  prevedono  l'utilizzo  di
          fonti rinnovabili per la copertura dei consumi  di  calore,
          di elettricita' e per il raffrescamento secondo i  principi
          minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente
          decreto. 
              2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi  atti  di
          assenso, comunque denominati, le  disposizioni  di  cui  al
          comma 1, si  applicano  agli  edifici  di  cui  alla  Parte
          seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e  c),  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e  a  quelli
          specificamente  individuati  come  tali   negli   strumenti
          urbanistici, solo ove  non  incompatibili  con  i  suddetti
          vincoli. Qualora, a seguito  dell'acquisizione  del  parere
          dell'autorita'  competente   sui   predetti   vincoli,   il
          progettista evidenzi che  il  rispetto  delle  prescrizioni
          implica un'alterazione incompatibile con il loro  carattere
          o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
          e artistici e paesaggistici, si applicano  le  disposizioni
          previste al comma 9. 
              3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si  applicano
          agli edifici  destinati  a  soddisfare  esigenze  meramente
          temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di  24
          mesi dalla data della fine lavori  di  costruzione.  A  tal
          fine, l'indicazione  di  temporaneita'  dell'edificio  e  i
          termini  per  la  rimozione  devono  essere   espressamente
          contenuti   nel   pertinente   titolo   abilitativo    alla
          costruzione. 
              4. L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  comma  1,
          comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. 
              5. Il progettista inserisce i calcoli  e  le  verifiche
          previste  dall'Allegato  III   nella   relazione   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto
          2005, n. 192, o  provvedimento  equivalente  di  Regione  o
          Provincia autonoma. Una copia della relazione  suddetta  e'
          trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
          degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di  energia
          e  al  fine  di  alimentare  il  Portale  per  l'efficienza
          energetica degli edifici di cui all'articolo  4-quater  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. 
              6.  Gli  impianti  alimentati  da   fonti   rinnovabili
          realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di  cui
          al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio  di
          edifici  di  nuova  costruzione,  accedono  agli  incentivi
          statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
          ivi inclusi fondi di garanzia  e  fondi  di  rotazione  per
          l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo  restando
          il rispetto dei criteri e delle  condizioni  di  accesso  e
          cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo. 
              7. Le Regioni e le Province autonome possono  stabilire
          incrementi dei valori di cui all'Allegato III  e  prevedere
          che il rispetto dell'obbligo  di  cui  al  comma  1,  debba
          essere assicurato, in  tutto  o  in  parte,  ricorrendo  ad
          impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla  combustione
          delle  biomasse,  qualora  cio'  risulti   necessario   per
          assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei
          valori di qualita' dell'aria. 
              8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali  o
          comunali in materia di obbligo di integrazione delle  fonti
          rinnovabili negli edifici sono adeguati  alle  disposizioni
          del presente articolo entro centottanta giorni  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto.   Decorso
          inutilmente  il   predetto   termine,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al presente articolo. 
              9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto  o
          in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma  1,
          e' evidenziata  dal  progettista  nella  relazione  di  cui
          all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19  agosto
          2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non  fattibilita'
          di tutte le diverse opzioni  tecnologiche  disponibili.  In
          tali casi il valore di  energia  primaria  non  rinnovabile
          dell'edificio   e'   ridotto   secondo   quanto    previsto
          all'Allegato III, paragrafo 4. 
              10. Gli obblighi  di  cui  al  comma  1,  del  presente
          articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella
          disponibilita'  di  corpi   armati,   nel   caso   in   cui
          l'adempimento degli stessi  risulti  incompatibile  con  la
          loro natura e  con  la  loro  destinazione  ovvero  qualora
          vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente  a  fini
          militari. 
              11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11  e
          l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».