Art. 33 bis
Misure urgenti di semplificazione e accelerazione per la fornitura di
soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative,
didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e
commerciali
1. In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e
caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di
assicurare con la necessaria tempestivita' la pronta disponibilita'
di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative,
didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e
commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, e'
autorizzato a provvedere in deroga all'articolo 59 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, con le modalita' previste dall'articolo 48, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Puo' essere altresi' richiesta,
ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del
progetto esecutivo.
2. Le soluzioni temporanee di emergenza di cui al comma 1 non
costituiscono edifici di nuova costruzione ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 59, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 59 (Scelta delle procedure e oggetto del
contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo
VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni
appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette,
previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di
gara. Esse possono altresi' utilizzare il partenariato per
l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione
e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti
previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i
presupposti previsti dall'articolo 63. Fatto salvo quanto
previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori
sono affidati, ponendo a base di gara il progetto
esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo
23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai
requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso
all'affidamento congiunto della progettazione e
dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di
affidamento a contraente generale, finanza di progetto,
affidamento in concessione, partenariato pubblico privato,
contratto di disponibilita', locazione finanziaria, nonche'
delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo
216, comma 4-bis.
1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere
all'affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in
cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo
complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo
svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono
previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente
codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese
attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in
grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1; le imprese attestate per
prestazioni di progettazione e costruzione documentano i
requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva
laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal
proprio staff di progettazione.
1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma
1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre.
Tale determina chiarisce, altresi', in modo puntuale la
rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che
consentono il ricorso all'affidamento congiunto e
l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle
opere in caso di affidamento separato di lavori e
progettazione.
1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico
si avvalga di uno o piu' soggetti qualificati alla
realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica
nei documenti di gara le modalita' per la corresponsione
diretta al progettista della quota del compenso
corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso
d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del
progettista indicato o raggruppato.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la
procedura competitiva con negoziazione o il dialogo
competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi in presenza di una o piu' delle
seguenti condizioni:
1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice
perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte
senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
3) l'appalto non puo' essere aggiudicato senza
preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari
in relazione alla natura, complessita' o impostazione
finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa
dei rischi a esso connessi;
4) le specifiche tecniche non possono essere
stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un
riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5
dell'allegato XIII;
b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori,
forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura
aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte
irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei
commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni
aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di
gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e
soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui
agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai
requisiti formali della procedura di appalto.
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di
cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con
negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre
nella sostanza le condizioni contrattuali originarie.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83,
comma 9, sono considerate irregolari le offerte:
a) che non rispettano i documenti di gara;
b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai
termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice
la gara;
c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato
anormalmente basse.
4. Sono considerate inammissibili le offerte:
a) in relazione alle quali la commissione
giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di
corruzione o fenomeni collusivi;
b) che non hanno la qualificazione necessaria;
c) il cui prezzo supera l'importo posto
dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara,
stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di
appalto.
5. La gara e' indetta mediante un bando di gara redatto
a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia
aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura
competitiva con negoziazione, le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
possono, in deroga al primo periodo del presente comma,
utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 70. Se la gara e'
indetta mediante un avviso di preinformazione, gli
operatori economici che hanno manifestato interesse in
seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono
successivamente invitati a confermarlo per iscritto,
mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto
previsto dall'articolo 75.
5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti
per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo
o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le
prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non
puo' variare in aumento o in diminuzione, secondo la
qualita' e la quantita' effettiva dei lavori eseguiti. Per
le prestazioni a misura il prezzo convenuto puo' variare,
in aumento o in diminuzione, secondo la quantita' effettiva
dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il
contratto fissa i prezzi invariabili per l'unita' di
misura.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,
l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1 e nei giudizi
che riguardano le procedure di progettazione,
autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere
finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal
PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
e asservimento, nonche' in qualsiasi procedura
amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto
o in parte con le risorse previste dal PNRR, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede
di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto
della coerenza della misura adottata con la realizzazione
degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del
PNRR.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 concernente Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili:
«Art. 26 (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile
per il miglioramento della prestazione energetica degli
edifici). - 1. I progetti di edifici di nuova costruzione
ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio e'
presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di
fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore,
di elettricita' e per il raffrescamento secondo i principi
minimi di integrazione di cui all'Allegato III del presente
decreto.
2. Ferma restando l'acquisizione dei relativi atti di
assenso, comunque denominati, le disposizioni di cui al
comma 1, si applicano agli edifici di cui alla Parte
seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti
vincoli. Qualora, a seguito dell'acquisizione del parere
dell'autorita' competente sui predetti vincoli, il
progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni
implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere
o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici
e artistici e paesaggistici, si applicano le disposizioni
previste al comma 9.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano
agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente
temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24
mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal
fine, l'indicazione di temporaneita' dell'edificio e i
termini per la rimozione devono essere espressamente
contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla
costruzione.
4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1,
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
5. Il progettista inserisce i calcoli e le verifiche
previste dall'Allegato III nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, o provvedimento equivalente di Regione o
Provincia autonoma. Una copia della relazione suddetta e'
trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento
degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia
e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza
energetica degli edifici di cui all'articolo 4-quater del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
6. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
al comma 1, a eccezione di quelli realizzati a servizio di
edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per
l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando
il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e
cumulabilita' stabilite da ciascun meccanismo.
7. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire
incrementi dei valori di cui all'Allegato III e prevedere
che il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, debba
essere assicurato, in tutto o in parte, ricorrendo ad
impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione
delle biomasse, qualora cio' risulti necessario per
assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei
valori di qualita' dell'aria.
8. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
9. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o
in parte, agli obblighi di integrazione di cui al comma 1,
e' evidenziata dal progettista nella relazione di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilita'
di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In
tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile
dell'edificio e' ridotto secondo quanto previsto
all'Allegato III, paragrafo 4.
10. Gli obblighi di cui al comma 1, del presente
articolo non si applicano agli edifici pubblici posti nella
disponibilita' di corpi armati, nel caso in cui
l'adempimento degli stessi risulti incompatibile con la
loro natura e con la loro destinazione ovvero qualora
vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini
militari.
11. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono abrogati l'articolo 11 e
l'Allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».