Art. 33 ter
Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi
dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dopo le parole: «in presenza di concorso nella
violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa grave". Le
disposizioni introdotte dal presente comma si applicano
esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel
rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformita', le
asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del
2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di
acquisizione dei visti di conformita', delle asseverazioni e delle
attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il
cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina), come modificato dalla presente legge:
"Art. 14 (Modifiche alla disciplina in materia di
incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
- 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi effettuati
su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma
9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a
condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento
dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.»;
b) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera a), le parole «alle banche in
relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero
delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle
societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione»;
2) alla lettera b), le parole: «alle banche, in
relazione ai crediti per i quali e' esaurito il numero
delle possibili cessioni sopra indicate, e' consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto
corrente, senza facolta' di ulteriore cessione» sono
sostituite dalle seguenti: «alle banche, ovvero alle
societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli
sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate
prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, fermo restando il limite
massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.
1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "in presenza
di concorso nella violazione" sono inserite le seguenti:
"con dolo o colpa grave". Le disposizioni introdotte dal
presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i
quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni
di legge, i visti di conformita', le asseverazioni e le
attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo
121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti
prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei
visti di conformita', delle asseverazioni e delle
attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo
121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso
da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il
fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita'
in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai
soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui
al citato comma 1-ter.
1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto
periodo, le parole: «dell'articolo 142» sono sostituite
dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c) e
d), e 142»;
b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole:
«dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 127,6 milioni di
euro per l'anno 2023, 130,2 milioni di euro per l'anno
2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e
2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede ai
sensi dell'articolo 58.".