Art. 33 ter 
 
Semplificazioni  in  materia  di  cessione  dei  crediti   ai   sensi
  dell'articolo  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis.1. All'articolo 121, comma 6, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020,  n.  77,  dopo  le  parole:  «in  presenza  di  concorso  nella
violazione" sono inserite le seguenti: «con dolo o colpa  grave".  Le
disposizioni   introdotte   dal   presente   comma    si    applicano
esclusivamente ai crediti per  i  quali  sono  stati  acquisiti,  nel
rispetto delle previsioni  di  legge,  i  visti  di  conformita',  le
asseverazioni e le attestazioni di cui  all'articolo  119  e  di  cui
all'articolo 121, comma 1-ter, del citato  decreto-legge  n.  34  del
2020. 
  1-bis.2. Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli  obblighi  di
acquisizione dei visti di conformita', delle  asseverazioni  e  delle
attestazioni di cui al comma 1-ter  del  medesimo  articolo  121,  il
cedente, a condizione  che  sia  un  soggetto  diverso  da  banche  e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  da  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  che
coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della
limitazione a favore del cessionario della responsabilita' in  solido
di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi  di  dolo  e
colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   14,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 14  (Modifiche  alla  disciplina  in  materia  di
          incentivi  per  l'efficienza   energetica,   sisma   bonus,
          fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).
          - 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 119, comma 8-bis, il secondo  periodo
          e' sostituito dal seguente: «Per gli interventi  effettuati
          su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma
          9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche
          per le  spese  sostenute  entro  il  31  dicembre  2022,  a
          condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano  stati
          effettuati   lavori   per   almeno   il   30   per    cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo.»; 
                b) all'articolo 121, comma 1: 
                  1) alla lettera  a),  le  parole  «alle  banche  in
          relazione ai crediti per i  quali  e'  esaurito  il  numero
          delle possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'  consentita
          un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei  soggetti
          con  i  quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto
          corrente,  senza  facolta'  di  ulteriore  cessione»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «alle  banche,  ovvero   alle
          societa'  appartenenti  ad  un  gruppo  bancario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione»; 
                  2) alla lettera b), le  parole:  «alle  banche,  in
          relazione ai crediti per i  quali  e'  esaurito  il  numero
          delle possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'  consentita
          un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei  soggetti
          con  i  quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto
          corrente,  senza  facolta'  di  ulteriore  cessione»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «alle  banche,  ovvero   alle
          societa'  appartenenti  ad  un  gruppo  bancario   iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione». 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  b),
          numeri 1) e 2), si applicano anche  alle  cessioni  o  agli
          sconti in  fattura  comunicati  all'Agenzia  delle  entrate
          prima della data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, fermo restando il  limite
          massimo delle cessioni di cui all'articolo  121,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. 
              1-bis.1. All'articolo 121, comma 6,  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole:  "in  presenza
          di concorso nella violazione" sono  inserite  le  seguenti:
          "con dolo o colpa grave". Le  disposizioni  introdotte  dal
          presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i
          quali sono stati acquisiti, nel rispetto  delle  previsioni
          di legge, i visti di conformita',  le  asseverazioni  e  le
          attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui  all'articolo
          121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
              1-bis.2. Per i crediti  di  cui  all'articolo  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sorti
          prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione  dei
          visti  di  conformita',   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni di cui al comma 1-ter  del  medesimo  articolo
          121, il cedente, a condizione che sia un  soggetto  diverso
          da  banche  e  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo
          previsto dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia,   di   cui   al   decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,   da   societa'
          appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di  cui
          all'articolo 64 del predetto testo  unico  delle  leggi  in
          materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  da   imprese   di
          assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del
          codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il
          fornitore,  acquisisce,  ora  per  allora,  ai  fini  della
          limitazione a favore del cessionario della  responsabilita'
          in solido di cui al comma 6 del predetto  articolo  121  ai
          soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione  di  cui
          al citato comma 1-ter. 
              1-ter. Al testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),   sesto
          periodo, le parole:  «dell'articolo  142»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «degli articoli 136, comma 1, lettere c)  e
          d), e 142»; 
                b) all'articolo 10, comma 1, lettera c),  le  parole:
          «dell'articolo 142» sono sostituite dalle seguenti:  «degli
          articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142». 
              2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
          in 1,2 milioni di euro per l'anno 2022,  127,6  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 130,2  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 122,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025  e
          2026 e 3,1 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede  ai
          sensi dell'articolo 58.".