Art. 33 quater 
 
 
        Norme di semplificazione in materia di installazione 
                  di vetrate panoramiche amovibili 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente: 
  «b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di  vetrate
panoramiche amovibili  e  totalmente  trasparenti,  cosiddette  VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici,   miglioramento   delle   prestazioni    acustiche    ed
energetiche,   riduzione   delle   dispersioni   termiche,   parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche  dei  balconi  aggettanti
dal  corpo  dell'edificio   o   di   logge   rientranti   all'interno
dell'edificio,  purche'   tali   elementi   non   configurino   spazi
stabilmente  chiusi  con  conseguente  variazione  di  volumi  e   di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo,  che  possano
generare  nuova  volumetria   o   comportare   il   mutamento   della
destinazione d'uso dell'immobile anche  da  superficie  accessoria  a
superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire  una   naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso  di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni  domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico  tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, del testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 6 (Attivita' edilizia libera) (legge  28  gennaio
          1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio  1989,  n.
          13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982,  n.
          9, art. 7, comma 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  25  marzo  1982,  n.  94).  -  1.  Fatte  salve   le
          prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   comunali,   e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                a) gli interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
          calore  aria-aria  di  potenza   termica   utile   nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                b) gli interventi volti all'eliminazione di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          ascensori esterni, ovvero  di  manufatti  che  alterino  la
          sagoma dell'edificio; 
                b-bis)   gli   interventi    di    realizzazione    e
          installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
          trasparenti,  cosiddette  VEPA,  dirette  ad  assolvere   a
          funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
          miglioramento delle prestazioni acustiche  ed  energetiche,
          riduzione    delle    dispersioni    termiche,     parziale
          impermeabilizzazione dalle  acque  meteoriche  dei  balconi
          aggettanti dal corpo dell'edificio o  di  logge  rientranti
          all'interno  dell'edificio,  purche'  tali   elementi   non
          configurino  spazi  stabilmente  chiusi   con   conseguente
          variazione di volumi e  di  superfici,  come  definiti  dal
          regolamento  edilizio-tipo,  che  possano  generare   nuova
          volumetria o comportare  il  mutamento  della  destinazione
          d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria   a
          superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire   una
          naturale microaerazione che consenta la circolazione di  un
          costante  flusso  di   arieggiamento   a   garanzia   della
          salubrita'   dei   vani   interni   domestici   ed    avere
          caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
          da  ridurre  al  minimo  l'impatto  visivo   e   l'ingombro
          apparente  e  da  non  modificare  le  preesistenti   linee
          architettoniche; 
                c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                d)  i  movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                e)  le  serre  mobili   stagionali,   sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                e-bis)  le  opere  stagionali  e  quelle  dirette   a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                e-ter) le opere di pavimentazione e  di  finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
          degli edifici, come definiti alla voce 32  dell'allegato  A
          al regolamento edilizio-tipo, adottato con  intesa  sancita
          in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
          ai sensi dell'articolo  4,  comma  1-sexies,  del  presente
          testo unico, o degli impianti di cui  all'articolo  87  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti  su  strutture  e
          manufatti fuori terra diversi dagli edifici o  collocati  a
          terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A)
          di cui al decreto del Ministro  per  i  lavori  pubblici  2
          aprile 1968, n. 1444; 
                e-quinquies) le aree ludiche senza fini  di  lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  comma  1,  esclusi  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
          al permesso di costruire; 
                b)  disciplinano   con   legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. 
              8.».