Art. 33 quater
Norme di semplificazione in materia di installazione
di vetrate panoramiche amovibili
1. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b)
e' inserita la seguente:
«b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate
panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA,
dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti
atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed
energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti
dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno
dell'edificio, purche' tali elementi non configurino spazi
stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di
superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano
generare nuova volumetria o comportare il mutamento della
destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale
microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di
arieggiamento a garanzia della salubrita' dei vani interni domestici
ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non
modificare le preesistenti linee architettoniche».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Attivita' edilizia libera) (legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n.
13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n.
9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94). - 1. Fatte salve le
prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia
e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative
all'efficienza energetica, di tutela dal rischio
idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti
interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
calore aria-aria di potenza termica utile nominale
inferiore a 12 Kw;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione di
ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la
sagoma dell'edificio;
b-bis) gli interventi di realizzazione e
installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a
funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche,
riduzione delle dispersioni termiche, parziale
impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi
aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti
all'interno dell'edificio, purche' tali elementi non
configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente
variazione di volumi e di superfici, come definiti dal
regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova
volumetria o comportare il mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a
superficie utile. Tali strutture devono favorire una
naturale microaerazione che consenta la circolazione di un
costante flusso di arieggiamento a garanzia della
salubrita' dei vani interni domestici ed avere
caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro
apparente e da non modificare le preesistenti linee
architettoniche;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano
eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti
all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche
agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti
idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di
strutture in muratura, funzionali allo svolgimento
dell'attivita' agricola;
e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di
spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo
strumento urbanistico comunale, ivi compresa la
realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali
tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A
al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita
in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente
testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a
terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A)
di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e
gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici.
2.
3.
4.
5. Riguardo agli interventi di cui al presente
articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle
vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di
aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo
34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
6. Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente
articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli
previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui
all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire
e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
al permesso di costruire;
b) disciplinano con legge le modalita' per
l'effettuazione dei controlli.
7.
8.».