Art. 34
Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo per l'avvio di
opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
dopo il comma 7-ter, e' inserito il seguente:
«7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di
euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027.
L'incremento di cui al primo periodo e' destinato quanto a 900
milioni di euro agli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400 milioni di euro
per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai
sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento
di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui
realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di
cui al secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per
essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di
euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al
2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per
l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di
euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2027;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
4) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per
10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027;
5) l'accantonamento relativo al Ministero della transizione
ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e
della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2027;
7) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5
milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027;
8) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023
e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione
«Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi
dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato
Italiano Paraolimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il
Comune di Cortina d'Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e
operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato
Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attivita' di gestione,
organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi
relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del
Consiglio Olimpico Congiunto, in conformita' agli impegni assunti
dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta
Olimpica.
3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un consiglio di
amministrazione, al cui interno e tra i cui membri puo' essere
istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni
disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione e'
composto da quattordici membri, di cui:
a) sette nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con
funzioni di presidente;
b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione
Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di
Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome
di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina
d'Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su
proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3,
lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione
del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione e' svolta
dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera
c).
6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
4. All'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le parole:
«adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti»
di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento,
degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il
pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'.».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 26, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti
pubblici di lavori). - 1. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
nonche' dei carburanti e dei prodotti energetici, in
relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi
quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla
base di offerte, con termine finale di presentazione entro
il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato,
anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,
applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2
ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli
previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti
dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al
netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90
per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e
quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui alcomma
4. Il relativo certificato di pagamento e' emesso
contestualmente e comunque entro cinque giorni
dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento e'
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini
di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante e stanziate annualmente relativamente allo
stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono,
altresi', essere utilizzate le somme derivanti da ribassi
d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua
spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora il direttore dei
lavori abbia gia' adottato lo stato di avanzamento dei
lavori e il responsabile unico del procedimento abbia
emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, e' emesso,
entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo
le modalita' di cui al primo periodo, dell'acconto del
corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni
effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini e
a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022,
le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un
aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato
articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione
alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more
dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere
validita' entro il 31 dicembre 2022 e possono essere
transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data.
3. Nelle more della determinazione dei prezzari
regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni
di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4
del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi
a lavori, ai fini della determinazione del costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50
del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze
dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
le finalita' di cui al comma 1, qualora, all'esito
dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2,
risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari
rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021
inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
periodo del presente comma, le stazioni appaltanti
procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli
stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel
libretto delle misure successivamente all'adozione del
prezzario aggiornato.
4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142,
comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui
all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di
insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla
copertura degli oneri, si provvede:
a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto
o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE)
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione ai quali
siano nominati Commissari straordinari ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, limitatamente alle risorse autorizzate
dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera a) del
comma 5 del presente articolo. Le istanze di accesso al
Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente
al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e secondo le modalita' definite dal medesimo
Ministero entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse;
b) in relazione agli interventi diversi da quelli di
cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate dal comma
5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,
n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del
decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022, secondo le
modalita' previste dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui
all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di accesso
al Fondo sono presentate: entro il 31 agosto 2022,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e
fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023,
relativamente agli stati di avanzamento concernenti le
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei
lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello
stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse del
Fondo, le stazioni appaltanti trasmettono, secondo le
modalita' previste dal decreto di cui all'articolo
1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato
decreto-legge n. 73 del 2021, i dati del contratto
d'appalto, copia dello stato di avanzamento dei lavori
corredata di attestazione da parte del direttore dei
lavori, vistata dal responsabile unico del procedimento,
dell'entita' delle lavorazioni effettuate nel periodo di
cui al comma 1, l'entita' delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai fini del
pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in
relazione al quale e' formulata l'istanza di accesso al
Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto
a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite
di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle
risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e'
effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
citato limite massimo di spesa. Fermo restando l'obbligo
delle stazioni appaltanti di effettuare i pagamenti a
valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini di
cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del
codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto
legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
del Fondo, il pagamento viene effettuato dalla stazione
appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette
risorse.
5. Per le finalita' di cui al comma 4:
a) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 7,
comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di
euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente
lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, sono destinate al riconoscimento di contributi
relativi alle istanze di accesso presentate, ai sensi del
comma 4, lettera a), del presente articolo, entro il 31
agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono
destinate al riconoscimento di contributi relativi alle
istanze di accesso presentate, ai sensi della medesima
lettera a) del comma 4, entro il 31 gennaio 2023. Le
eventuali risorse eccedenti l'importo complessivamente
assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle
istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere
utilizzate per il riconoscimento dei contributi
relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio
2023;
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo
1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno
2023. Le eventuali risorse eccedenti l'importo
complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in
relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022
possono essere utilizzate per il riconoscimento dei
contributi relativamente alle istanze presentate entro il
31 gennaio 2023.
5-bis. In relazione all'organizzazione dei Giochi
olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022
per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al km
49+800 della strada statale n. 36. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per
fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, dei
prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere
alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate
nel quadro economico degli interventi. Per le medesime
finalita', le stazioni appaltanti possono, altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di insufficienza delle risorse di cui al
comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti
dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari
utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere
pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che
siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,
con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il
«Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una
dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700
milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183. Fermi restando gli
interventi prioritari individuati al primo periodo, al
Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2022, gli interventi
integralmente finanziati, la cui realizzazione, anche in
considerazione delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, deve essere ultimata entro il 31
dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1
del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021, e quelli in
relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019.
Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di cui al
terzo periodo:
a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la
realizzazione degli interventi inseriti nel programma di
cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
del 2021;
b) la societa' Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, per la realizzazione delle
opere di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 16 del 2020;
c) l'Agenzia per la coesione territoriale per gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,
comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
7-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono determinate le modalita' di accesso al
Fondo di cui al comma 7, di assegnazione e gestione
finanziaria delle relative risorse secondo i seguenti
criteri:
a) fissazione di un termine per la presentazione
delle istanze di assegnazione delle risorse da parte delle
Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o
titolari dei relativi programmi di investimento secondo
modalita' telematiche e relativo corredo informativo;
b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i dati
necessari, compresi quelli di cui al comma 6, sono
verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato;
c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla base
del cronoprogramma procedurale e finanziario degli
interventi, verificato ai sensi della lettera b) e
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di
affidamento delle opere pubbliche;
d) effettuazione dei trasferimenti secondo le
procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti
delle disponibilita' di cassa; per le risorse destinate
agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati
in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia
gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
successiva erogazione in favore delle Amministrazioni
aventi diritto, con le procedure del PNRR;
e) determinazione delle modalita' di restituzione
delle economie derivanti dai ribassi d'asta non utilizzate
al completamento degli interventi ovvero dall'applicazione
delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo
29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le eventuali risorse del Fondo gia' trasferite alle
stazioni appaltanti devono essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo;
f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13.
7-ter. Per gli interventi degli enti locali finanziati
con risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di cui al comma
7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
Amministrazioni statali finanziatrici, un contributo per
fronteggiare i maggiori costi di cui al comma 7, tenendo
conto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli
interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
di verifica dell'importo effettivamente spettante, anche
tenendo conto di quanto previsto dal comma 6.
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di
euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023,
245 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro
per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e 235
milioni di euro per l'anno 2027. L'incremento di cui al
primo periodo e' destinato quanto a 900 milioni di euro
agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
a 400 milioni di euro per la realizzazione delle opere di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai sensi
del comma 7-bis e relativamente alle procedure di
affidamento di lavori delle opere avviate successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere
ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse
eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al
secondo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo
per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.
8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi
quadro di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, ai
fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 54
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori
previsti dall'accordo quadro, utilizzano i prezzari
aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il
ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa
aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. In relazione
all'esecuzione degli accordi quadro di cui al primo
periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui
all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano
anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori, nel libretto
delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre
2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi
quadro gia' in esecuzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022,
il comma 11- bis e' abrogato.
10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si
applicano anche alle istanze di riconoscimento di
contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
4, lettera a) del presente articolo.
12. Le disposizioni del presente articolo, ad
esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e 3, si
applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonche'
agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 delle societa' del
gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente
alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari
dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di
cui al primo periodo del citato comma 2 del presente
articolo. In relazione ai contratti affidati a contraente
generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato e
dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto le cui opere siano in corso di
esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli
importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti
pubblici stipulati ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208.
13. In considerazione delle istanze presentate e
dell'utilizzo effettivo delle risorse, al fine di
assicurare la tempestiva assegnazione delle necessarie
disponibilita' per le finalita' di cui al presente
articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare tra gli stati di
previsione interessati, anche mediante apposito versamento
all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, per ciascun anno del biennio
2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte
nell'anno interessato, le occorrenti variazioni
compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste
a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica.
14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati
in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni di
euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge23
dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16, del
decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n.156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali) come modificato
dalla presente legge:
"Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
straordinari). - 1. All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio
dalla prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre la data del 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000
euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di
cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali
individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi
di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino
"Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e, entro il 31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma
di Trento, degli interventi di riqualificazione
dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
rink Oval" di Baselga di Pine', l'amministratore delegato
della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del
decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario
sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui
all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n.
16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
presente comma, al commissario straordinario non spetta
alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque
denominata o rimborso di spese. (72)
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite la quota
percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di
supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili.
Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di
cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
dei quadri economici degli interventi da realizzare
nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del
primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare
un sub-commissario. L'eventuale compenso del
sub-commissario, da determinare in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro
economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della
quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo
del presente comma. Il quadro economico, nonche' le
ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario,
fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
interventi devono essere identificati dal codice unico di
progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di
progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro
500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le
iniziative necessarie a garantire il completamento del
finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro
il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena
funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di
Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali livelli
occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 dicembre
2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento
straordinario di integrazione salariale, comprensiva della
relativa contribuzione figurativa, in continuita' con
l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1.
Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo,
l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere
erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del
rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale
concessione. La misura di cui al presente comma e'
incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale,
compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui
al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo
di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di
euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo
periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno
2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per
l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie e
ascensori in servizio pubblico e autolinee non di
competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate
ai servizi di ingegneria e architettura restano nella
disponibilita' della Societa', che puo' svolgere
direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti
terzi, secondo le procedure previste dal codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108».
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto
esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base
della procedura di affidamento" e le parole: «definitivo
ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite dalle
seguenti: «posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le
parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono
inserite le seguenti: «, ovvero annotate sotto la
responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
misure,».".