Art. 34 
 
Revisione dei prezzari per appalti pubblici e Fondo  per  l'avvio  di
  opere indifferibili - Olimpiadi Milano-Cortina 
  1. All'articolo  26  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
dopo il comma 7-ter, e' inserito il seguente: 
  «7-quater.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  7  e'  incrementato   di
complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per  l'anno  2026  e  235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'incremento di cui al  primo  periodo  e'  destinato  quanto  a  900
milioni  di  euro  agli  interventi  del  Piano  nazionale  per   gli
investimenti  complementari  al  PNRR,  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto a 400  milioni  di  euro
per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, comma 2,  del
decreto- legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le  modalita'  definite  ai
sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure  di  affidamento
di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022  la  cui
realizzazione deve essere ultimata entro  il  31  dicembre  2026.  Le
eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi  di
cui al secondo periodo rimangono nella disponibilita' del  Fondo  per
essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti.». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 245 milioni di euro
per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni  di
euro per l'anno 2026 e 235  milioni  di  euro  per  l'anno  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2025  al
2027, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023  e
2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025,  20  milioni  di  euro  per
l'anno  2026,  50  milioni  di  euro  per   l'anno   2027,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    c) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 160  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 165 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
dal  2024  al   2027,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando: 
      1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze per 65 milioni di euro per l'anno 2022 e 75 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 
      2) l'accantonamento relativo al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2022 al 2027; 
      3) l'accantonamento relativo al Ministero della  giustizia  per
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027; 
      4) l'accantonamento relativo al Ministero  dell'istruzione  per
10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027; 
      5) l'accantonamento relativo  al  Ministero  della  transizione
ecologica per 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027; 
      6) l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2027; 
      7) l'accantonamento relativo al Ministero della  difesa  per  5
milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027; 
      8)  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l'anno 2023
e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 
      9) l'accantonamento relativo al Ministero della salute  per  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
    3.  L'articolo  2  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Comitato Organizzatore). - 1. Sono membri della Fondazione
«Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019,  ai  sensi
dell'articolo 14 del codice civile, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri,  il  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano,  il  Comitato
Italiano Paraolimpico, la Regione Lombardia, la  Regione  Veneto,  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di  Milano  e  il
Comune di Cortina d'Ampezzo. 
  2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente  scopo  di  lucro  e
operante in regime di  diritto  privato,  con  funzioni  di  Comitato
Organizzatore dei Giochi, svolge  tutte  le  attivita'  di  gestione,
organizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi  sportivi
relativi  ai  Giochi,  tenuto  conto  degli  indirizzi  generali  del
Consiglio Olimpico Congiunto, in  conformita'  agli  impegni  assunti
dall'Italia  in  sede  internazionale,  nel  rispetto   della   Carta
Olimpica. 
  3. La Fondazione e' amministrata esclusivamente da un consiglio  di
amministrazione, al cui interno  e  tra  i  cui  membri  puo'  essere
istituito  un  comitato  di  gestione  con  composizione  e  funzioni
disciplinate  dallo  statuto.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'
composto da quattordici membri, di cui: 
    a)  sette  nominati  d'intesa  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano e dal Comitato  Italiano  Paralimpico,  uno  dei  quali  con
funzioni di presidente; 
    b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia,  dalla  Regione
Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano,  dal  Comune  di
Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo; 
    c) uno, con funzioni di  amministratore  delegato,  nominato  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare
sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome
di Trento e Bolzano, il Comune di  Milano  e  il  Comune  di  Cortina
d'Ampezzo. 
  4. I membri della Fondazione di  cui  al  comma  1  provvedono,  su
proposta dell'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,
lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
disposizione. 
  5. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e  della  costituzione
del nuovo consiglio  di  amministrazione,  ogni  funzione  e'  svolta
dall'amministratore delegato nominato ai sensi del comma  3,  lettera
c). 
  6. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato  Organizzatore
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  4. All'articolo 16, comma 3-bis,  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari, dopo le  parole:
«adeguamento della pista olimpica di bob e slittino  «Eugenio  Monti»
di Cortina d'Ampezzo» sono inserite le  seguenti:  «e,  entro  il  31
dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di  Trento,
degli interventi di riqualificazione dell'impianto  olimpico  per  il
pattinaggio di velocita' «Ice rink Oval» di Baselga di Pine'.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   26,   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Disposizioni urgenti in  materia  di  appalti
          pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
          anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
          applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
          ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
          previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui  alcomma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, in  deroga  alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
              3.  Nelle  more  della  determinazione   dei   prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
              4. Per i soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                a) in relazione agli interventi finanziati, in  tutto
          o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento  (UE)
          2021/240 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  10
          febbraio  2021,  e  dal  regolamento  (UE)   2021/241   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                b) in relazione agli interventi diversi da quelli  di
          cui alla lettera a), a valere sulle risorse  del  Fondo  di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                a) la dotazione del  Fondo  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; 
                b)  la  dotazione  del  Fondo  di  cui   all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
              5-bis.  In  relazione  all'organizzazione  dei   Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8 e 9,
          del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              7. In caso di insufficienza delle  risorse  di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                a) il Commissario straordinario di  cui  all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                b)  la   societa'   Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                c) l'Agenzia per la  coesione  territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
              7-bis. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                a) fissazione di  un  termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                b) ai fini dell'assegnazione delle  risorse,  i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                c) l'assegnazione delle risorse  avviene  sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                d)  effettuazione  dei   trasferimenti   secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                e) determinazione  delle  modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                f) fermo restando l'integrale  soddisfacimento  delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
              7-ter. Per gli interventi degli enti locali  finanziati
          con risorse previste dal regolamento (UE)  2021/240  e  dal
          regolamento (UE) 2021/241, con i decreti di  cui  al  comma
          7-bis puo' essere assegnato direttamente, su proposta delle
          Amministrazioni statali finanziatrici,  un  contributo  per
          fronteggiare i maggiori costi di cui al  comma  7,  tenendo
          conto dei cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari  degli
          interventi medesimi, e sono altresi' stabilite le modalita'
          di verifica dell'importo  effettivamente  spettante,  anche
          tenendo conto di quanto previsto dal comma 6. 
              7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di
          complessivi 1.300 milioni di euro, di cui  180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          245 milioni di euro per l'anno 2024, 195  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, 205 milioni di euro per l'anno 2026 e  235
          milioni di euro per l'anno 2027.  L'incremento  di  cui  al
          primo periodo e' destinato quanto a  900  milioni  di  euro
          agli interventi del Piano nazionale  per  gli  investimenti
          complementari  al  PNRR,  di   cui   all'articolo   1   del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quanto
          a 400 milioni di euro per la realizzazione delle  opere  di
          cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31, secondo le modalita' definite ai  sensi
          del  comma  7-bis  e  relativamente   alle   procedure   di
          affidamento di lavori delle opere  avviate  successivamente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino
          al 31  dicembre  2022  la  cui  realizzazione  deve  essere
          ultimata entro il 31 dicembre 2026.  Le  eventuali  risorse
          eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di  cui  al
          secondo periodo rimangono nella  disponibilita'  del  Fondo
          per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
              8. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi
          quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del  codice  dei
          contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del
          2016, gia' aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti,  ai
          fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2022, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              9. All'articolo 29 del decreto-legge  n.  4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
              10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.
          17, convertito, con modificazioni, dalla  legge  27  aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
              11. Le disposizioni di cui all'articolo  23,  comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
              12.  Le  disposizioni   del   presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2022. 
              12-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
              13.  In  considerazione  delle  istanze  presentate   e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per  ciascun  anno  del  biennio
          2022-2023  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
              14. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7,  quantificati
          in 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, 2.750 milioni  di
          euro per l'anno  2023  e  in  1.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 58.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   10,   del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27   dicembre   2004,   n.307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              "Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".  
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1 della legge23
          dicembre 2014, n.190 recante Disposizioni per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.». 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16,   del
          decreto-legge 10 settembre  2021,  n.121,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   novembre   2021,   n.156
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   investimenti   e
          sicurezza  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della
          circolazione stradale, per la funzionalita'  del  Ministero
          delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  del
          Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici  e  dell'Agenzia
          nazionale  per  la  sicurezza  delle   ferrovie   e   delle
          infrastrutture stradali  e  autostradali)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di Commissari
          straordinari).  -  1.  All'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,
          all'ultimo periodo, le parole «per non  oltre  un  triennio
          dalla prima nomina» sono sostituite  dalle  seguenti:  «non
          oltre la data del 31 dicembre 2024». 
              2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  a  375.000
          euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2024, si provvede: 
                a)  quanto  a  375.000  euro  per  l'anno  2021  e  a
          1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio; 
                b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022,  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
          all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196, iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero
          delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
              2-bis. All'articolo 7 del  decreto-legge  28  settembre
          2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
          novembre  2018,  n.  130,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 1 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: «, nonche', ai soli fini delle  semplificazioni  di
          cui  al  comma  2,  agli   ulteriori   siti   retroportuali
          individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»; 
                b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
                  «1-bis. Entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta  del  Ministro  per   il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  su  proposta
          delle  regioni  interessate,  possono  essere   individuati
          ulteriori siti retroportuali. La proposta e'  corredata  di
          un  piano  di  sviluppo   strategico   che   specifica   la
          delimitazione delle zone interessate, in  coerenza  con  le
          zone portuali». 
              3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
          32, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14  giugno
          2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato. 
              3-bis.   Al   fine   di   assicurare   la    tempestiva
          realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli  interventi
          di adeguamento della  pista  olimpica  di  bob  e  slittino
          "Eugenio  Monti"  di  Cortina  d'Ampezzo  e,  entro  il  31
          dicembre 2025, in coordinamento con la  Provincia  autonoma
          di   Trento,   degli   interventi    di    riqualificazione
          dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocita' "Ice
          rink Oval" di Baselga di Pine',  l'amministratore  delegato
          della societa' di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  8  maggio  2020,  n.  31,  e'  nominato  commissario
          straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
          aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto
          dai commi 2, 3,  3-bis  e  4  del  citato  articolo  4  del
          decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario  straordinario
          sono altresi' attribuiti i poteri  e  le  facolta'  di  cui
          all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge  n.
          16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
          presente comma, al  commissario  straordinario  non  spetta
          alcun compenso, gettone di  presenza,  indennita'  comunque
          denominata o rimborso di spese. (72) 
              3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          della mobilita' sostenibili, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, sono stabilite  la  quota
          percentuale del quadro economico degli interventi di cui al
          comma  3-bis  eventualmente  da  destinare  alle  spese  di
          supporto tecnico e la tipologia  delle  spese  ammissibili.
          Per il supporto tecnico, il  commissario  straordinario  di
          cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori
          oneri   per   la    finanza    pubblica,    di    strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          nonche'   di   societa'    controllate    direttamente    o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico
          dei  quadri  economici  degli  interventi   da   realizzare
          nell'ambito della  percentuale  individuata  ai  sensi  del
          primo periodo. Il commissario straordinario  puo'  nominare
          un    sub-commissario.     L'eventuale     compenso     del
          sub-commissario, da determinare in misura non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del  quadro
          economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito  della
          quota percentuale individuata ai sensi  del  primo  periodo
          del  presente  comma.  Il  quadro  economico,  nonche'   le
          ulteriori informazioni  di  tipo  anagrafico,  finanziario,
          fisico e procedurale, devono essere desumibili dal  sistema
          di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli
          interventi devono essere identificati dal codice  unico  di
          progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge  16  gennaio
          2003, n. 3. 
              3-quater. Alle controversie relative alle procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni
          dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio 2020, n. 31. 
              3-quinquies.    Per    l'avvio    dell'attivita'     di
          progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al
          comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo
          pari a complessivi  24,5  milioni  di  euro,  di  cui  euro
          500.000 per l'anno 2021 ed euro  12  milioni  per  ciascuno
          degli anni 2022 e  2023.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  773,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo  sport  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri  pone  in  essere  le
          iniziative necessarie  a  garantire  il  completamento  del
          finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis  entro
          il 30 giugno 2022. 
              3-sexies.  Nelle  more   del   recupero   della   piena
          funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe  di
          Cairo, per garantire il mantenimento degli attuali  livelli
          occupazionali, ai lavoratori di  cui  all'articolo  94-bis,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, dal 16 novembre  2021  al  31  dicembre
          2022,   un'ulteriore   indennita'   pari   al   trattamento
          straordinario di integrazione salariale, comprensiva  della
          relativa  contribuzione  figurativa,  in  continuita'   con
          l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis,  comma  1.
          Entro il limite di durata massima di cui al primo  periodo,
          l'indennita' di cui al presente comma  continua  ad  essere
          erogata anche  in  caso  di  sopravvenuta  risoluzione  del
          rapporto di  lavoro  dovuta  alla  cessazione  dell'attuale
          concessione.  La  misura  di  cui  al  presente  comma   e'
          incompatibile con i trattamenti di integrazione  salariale,
          compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta'  di  cui
          al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo
          4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite  massimo
          di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione  di
          euro per  l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  terzo
          periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per  l'anno
          2021 e a 1 milione di euro per  l'anno  2022,  si  provvede
          mediante corrispondente utilizzo delle risorse  finanziarie
          disponibili  a  legislazione   vigente   nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita'  sostenibili  destinate  alle   sovvenzioni   per
          l'esercizio di ferrovie,  tramvie  extraurbane,  funivie  e
          ascensori  in  servizio  pubblico  e   autolinee   non   di
          competenza delle regioni. 
              3-septies. All'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo
          2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          maggio  2020,   n.   31,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 6  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice
          civile»; 
                b) al comma 11 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le somme previste nei quadri economici  destinate
          ai servizi  di  ingegneria  e  architettura  restano  nella
          disponibilita'   della   Societa',   che   puo'    svolgere
          direttamente i suddetti  servizi  o  affidarli  a  soggetti
          terzi,  secondo  le  procedure  previste  dal  codice   dei
          contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
          2016, n. 50»; 
                c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
                  «11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con l'autorita' di Governo competente in materia di  sport,
          possono  essere  individuati  gli  interventi,  tra  quelli
          ricompresi nel piano predisposto dalla  Societa'  ai  sensi
          del  comma  2,  caratterizzati  da   elevata   complessita'
          progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
          all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,
          n. 108». 
              3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge  31  maggio
          2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
          luglio  2021,  n.   108,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al comma 7, le parole: «definitivo e del  progetto
          esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base
          della procedura di affidamento" e  le  parole:  «definitivo
          ovvero  del  progetto  esecutivo»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «posto a  base  della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali»; 
                b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
                  «7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma  5,
          primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche  ai  fini
          della realizzazione degli interventi di cui al comma 1  del
          presente articolo». 
              3-novies.  Al  comma  3  dell'articolo  1-septies   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo  le
          parole: «e contabilizzate dal direttore  dei  lavori»  sono
          inserite  le  seguenti:  «,  ovvero   annotate   sotto   la
          responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle
          misure,».".