Art. 34 bis
Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi
negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica
1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti e dei prodotti
energetici e in considerazione della necessita' di diversificare le
fonti di approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica
nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i contratti di appalto di
lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e
funzionali all'esecuzione degli interventi di realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, autorizzati ai sensi del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali alla produzione
di nuova capacita' di generazione elettrica di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi
dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un
incremento pari alla differenza tra le risultanze dei principali
indici delle materie prime rilevati da organismi di settore, o
dall'Istituto nazionale di statistica, al momento della
contabilizzazione o dell'annotazione delle lavorazioni eseguite,
rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, nonche' a quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»;
b) alla rubrica, dopo la parola: «concessioni» sono inserite le
seguenti: «e di affidamenti».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina) come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni urgenti in materia di
concessioni e di affidamenti di lavori). - 1. Per
fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti
e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di
cui all'articolo 142, comma 4, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui
all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, possono procedere all'aggiornamento del quadro
economico o del computo metrico del progetto esecutivo in
corso di approvazione o approvato alla data di entrata in
vigore del presente decreto e in relazione al quale
risultino gia' espletate le procedure di affidamento ovvero
ne sia previsto l'avvio entro il 31 dicembre 2023,
utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato.
2. Il quadro economico o il computo metrico del
progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, e'
sottoposto all'approvazione del concedente ed e'
considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in
conformita' alle delibere adottate dall'autorita' di
regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In
ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento
del quadro economico o del computo metrico del progetto non
concorrono alla determinazione della remunerazione del
capitale investito netto ne' rilevano ai fini della durata
della concessione.
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei
carburanti e dei prodotti energetici e in considerazione
della necessita' di diversificare le fonti di
approvvigionamento ai fini della sicurezza energetica
nazionale, anche in attuazione del Piano nazionale
integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per i
contratti di appalto di lavori, sottoscritti tra il 1°
gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 e funzionali
all'esecuzione degli interventi di realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55, anche strumentali alla produzione di nuova
capacita' di generazione elettrica di cui al decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti
adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di
produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza
tra le risultanze dei principali indici delle materie prime
rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale
di statistica, al momento della contabilizzazione o
dell'annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a
quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale
adeguamento e' riconosciuto in relazione alle lavorazioni
eseguite e contabilizzate, a seguito dell'emissione dei
relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonche' a quelle eseguite o
annotate fino al 31 dicembre 2022. Sono fatti salvi le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga
condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale
per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella
citta' di Taranto nel 2026, sono stanziati 1 milione di
euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno 2023
in favore della regione Puglia per il completamento della
fase di progettazione degli interventi per la realizzazione
della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune
di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle risorse
del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile sono stabilite le modalita' attuative
per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al
presente comma, sono individuate le forme di copertura
finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento,
anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027, di cui e' titolare la regione Puglia, ed e'
indicato il relativo cronoprogramma procedurale e
finanziario, fermo restando che la progettazione
dell'intervento deve assicurare che il suo completamento
sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo
periodo.».