Art. 34 bis 
 
 
              Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi 
      negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica 
 
  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi
dei materiali da costruzione nonche' dei carburanti  e  dei  prodotti
energetici e in considerazione della necessita' di  diversificare  le
fonti  di  approvvigionamento  ai  fini  della  sicurezza  energetica
nazionale, anche in attuazione  del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima 2030 (PNIEC), per  i  contratti  di  appalto  di
lavori, sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre  2021  e
funzionali  all'esecuzione   degli   interventi   di   realizzazione,
efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di
potenza  superiore  a  300  MW  termici,  autorizzati  ai  sensi  del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, anche strumentali  alla  produzione
di nuova  capacita'  di  generazione  elettrica  di  cui  al  decreto
legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, i committenti adeguano i prezzi
dei  materiali  da  costruzione  e  di  produzione,  riconoscendo  un
incremento pari alla differenza  tra  le  risultanze  dei  principali
indici delle materie  prime  rilevati  da  organismi  di  settore,  o
dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   al    momento    della
contabilizzazione  o  dell'annotazione  delle  lavorazioni  eseguite,
rispetto a  quelli  rilevati  al  momento  della  sottoscrizione  dei
relativi contratti, nei limiti del 20 per cento. Tale adeguamento  e'
riconosciuto in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate,
a seguito dell'emissione dei relativi ordini di acquisto,  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  nonche'  a  quelle
eseguite o annotate fino al 31 dicembre 2022.  Sono  fatti  salvi  le
clausole contrattuali e ogni altro atto che contenga condizioni  piu'
favorevoli. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica»; 
  b) alla rubrica, dopo la parola:  «concessioni»  sono  inserite  le
seguenti: «e di affidamenti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   27   del
          decreto-legge  17  maggio  2022,  n.50,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022,  n.  91  (Misure
          urgenti in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,
          produttivita'   delle   imprese    e    attrazione    degli
          investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e  di
          crisi ucraina) come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  27   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          concessioni  e  di  affidamenti  di  lavori).  -   1.   Per
          fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti  eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione nonche' dei  carburanti
          e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave
          crisi internazionale in atto in Ucraina, i concessionari di
          cui all'articolo 142, comma 4,  del  codice  dei  contratti
          pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui
          all'articolo  164,  comma  5,  del  codice  dei   contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50,  possono   procedere   all'aggiornamento   del   quadro
          economico o del computo metrico del progetto  esecutivo  in
          corso di approvazione o approvato alla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  e  in  relazione  al  quale
          risultino gia' espletate le procedure di affidamento ovvero
          ne  sia  previsto  l'avvio  entro  il  31  dicembre   2023,
          utilizzando il prezzario di riferimento piu' aggiornato. 
              2.  Il  quadro  economico  o  il  computo  metrico  del
          progetto, come rideterminato  ai  sensi  del  comma  1,  e'
          sottoposto   all'approvazione   del   concedente   ed    e'
          considerato  nell'ambito  del  rapporto   concessorio,   in
          conformita'  alle  delibere  adottate   dall'autorita'   di
          regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In
          ogni caso, i maggiori  oneri  derivanti  dall'aggiornamento
          del quadro economico o del computo metrico del progetto non
          concorrono  alla  determinazione  della  remunerazione  del
          capitale investito netto ne' rilevano ai fini della  durata
          della concessione. 
              2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti  eccezionali
          dei  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  nonche'   dei
          carburanti e dei prodotti energetici  e  in  considerazione
          della   necessita'   di   diversificare   le    fonti    di
          approvvigionamento  ai  fini  della  sicurezza   energetica
          nazionale,  anche  in  attuazione   del   Piano   nazionale
          integrato per l'energia e il  clima  2030  (PNIEC),  per  i
          contratti di appalto di  lavori,  sottoscritti  tra  il  1°
          gennaio  2019  e  il  31   dicembre   2021   e   funzionali
          all'esecuzione   degli   interventi    di    realizzazione,
          efficientamento o ripotenziamento di  impianti  di  energia
          elettrica  di  potenza  superiore   a   300   MW   termici,
          autorizzati ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.
          7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  aprile
          2002, n. 55, anche strumentali  alla  produzione  di  nuova
          capacita'  di  generazione  elettrica  di  cui  al  decreto
          legislativo  19  dicembre  2003,  n.  379,  i   committenti
          adeguano  i  prezzi  dei  materiali  da  costruzione  e  di
          produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza
          tra le risultanze dei principali indici delle materie prime
          rilevati da organismi di settore, o dall'Istituto nazionale
          di  statistica,  al  momento  della   contabilizzazione   o
          dell'annotazione delle  lavorazioni  eseguite,  rispetto  a
          quelli  rilevati  al  momento  della   sottoscrizione   dei
          relativi contratti, nei  limiti  del  20  per  cento.  Tale
          adeguamento e' riconosciuto in relazione  alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate,  a  seguito  dell'emissione  dei
          relativi ordini di acquisto, alla data di entrata in vigore
          della presente disposizione, nonche' a  quelle  eseguite  o
          annotate fino al 31 dicembre  2022.  Sono  fatti  salvi  le
          clausole  contrattuali  e  ogni  altro  atto  che  contenga
          condizioni piu' favorevoli. Dalla presente disposizione non
          derivano nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              3. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale
          per lo svolgimento dei XX  Giochi  del  Mediterraneo  nella
          citta' di Taranto nel 2026, sono  stanziati  1  milione  di
          euro per l'anno 2022 e 3,5 milioni di euro per l'anno  2023
          in favore della regione Puglia per il  completamento  della
          fase di progettazione degli interventi per la realizzazione
          della strada statale n. 7 nel tratto compreso tra il comune
          di Massafra e il comune di Taranto, a valere sulle  risorse
          del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
          2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30
          dicembre 2020,  n.  178.  Con  deliberazione  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile sono stabilite le modalita'  attuative
          per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di  cui  al
          presente comma, sono  individuate  le  forme  di  copertura
          finanziaria ai fini  della  realizzazione  dell'intervento,
          anche nell'ambito del Piano  di  sviluppo  e  coesione  del
          Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,   programmazione
          2021-2027, di cui e' titolare  la  regione  Puglia,  ed  e'
          indicato   il   relativo   cronoprogramma   procedurale   e
          finanziario,   fermo   restando   che   la    progettazione
          dell'intervento deve assicurare che  il  suo  completamento
          sia coerente con lo svolgimento dell'evento di cui al primo
          periodo.».