Art. 35 
 
Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di  sviluppo
  industriale del Ministero dello sviluppo economico 
  1. Ai fini del rafforzamento e dell'attuazione degli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): 
    a)  per  il  finanziamento  dei  contratti  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.   133,   sono
autorizzati 40 milioni di euro per l'anno 2022, 400 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al  2030.  Il  50  per  cento  di  tali  risorse  e'   destinato   al
finanziamento di programmi  di  sviluppo  per  la  tutela  ambientale
presentati  successivamente  all'entrata  in  vigore   del   presente
decreto; 
    b)  per  il  sostegno   alle   imprese   che   partecipano   alla
realizzazione degli importanti progetti di comune  interesse  europeo
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del  Fondo  IPCEI  di
cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160
e' incrementata di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 350 milioni di
euro per l'anno 2023, 33 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal
2024 al 2030. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  65  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 750 milioni di euro per l'anno 2023 e 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal  2024  al  2030,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 43. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   43,   del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito con legge 6
          agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per  lo  sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria): 
              «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
          degli investimenti e  di  sviluppo  d'impresa).  -  1.  Per
          favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
          di  progetti  di  sviluppo  di  impresa  rilevanti  per  il
          rafforzamento della struttura  produttiva  del  Paese,  con
          particolare riferimento  alle  aree  del  Mezzogiorno,  con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
          e  le  modalita'  per  la   concessione   di   agevolazioni
          finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per  la
          realizzazione  di  interventi  ad  essi   complementari   e
          funzionali. Con tale decreto, da adottare di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
          riguarda le attivita' della filiera agricola e della  pesca
          e acquacoltura, e con il Ministro  per  la  semplificazione
          normativa, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, si provvede, in particolare a: 
                a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,   le
          categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
          le spese  ammissibili  all'agevolazione,  la  misura  e  la
          natura  finanziaria  delle  agevolazioni  concedibili   nei
          limiti consentiti dalla vigente  normativa  comunitaria,  i
          criteri   di   valutazione   dell'istanza   di   ammissione
          all'agevolazione; 
                b) affidare, con le modalita' stabilite  da  apposita
          convenzione, all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo di impresa  S.p.A.  le  funzioni
          relative alla gestione dell'intervento di cui  al  presente
          articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
          valutazione  ed  alla   approvazione   della   domanda   di
          agevolazione,  alla  stipula  del  relativo  contratto   di
          ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
          dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                c) stabilire le  modalita'  di  cooperazione  con  le
          Regioni e  gli  enti  locali  interessati,  ai  fini  della
          gestione dell'intervento di cui al presente  articolo,  con
          particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
          delle  eventuali  opere  infrastrutturali  complementari  e
          funzionali all'investimento privato; 
                d) disciplinare una procedura accelerata che  preveda
          la possibilita' per l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
          degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.A.  di
          chiedere al Ministero dello sviluppo economico  l'indizione
          di conferenze  di  servizi  ai  sensi  dell'articolo  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
          partecipano tutti i soggetti  competenti  all'adozione  dei
          provvedimenti  necessari  per   l'avvio   dell'investimento
          privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
          complementari  e  funzionali  all'investimento  stesso,  la
          predetta  Agenzia  nonche',  senza  diritto  di  voto,   il
          soggetto che ha presentato  l'istanza  per  la  concessione
          dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
          in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter,
          comma 3, della citata legge n. 241 del 1990,  il  Ministero
          dello  sviluppo  economico  adotta,  in  conformita'   alla
          determinazione conclusiva della conferenza di  servizi,  un
          provvedimento di approvazione del  progetto  esecutivo  che
          sostituisce, a tutti gli effetti, salvo  che  la  normativa
          comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
          e  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,  o
          comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla
          predetta conferenza; 
                e) le agevolazioni di  cui  al  presente  comma  sono
          cumulabili,  nei  limiti  dei  massimali   previsti   dalla
          normativa comunitaria, con benefici fiscali. 
              2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
          apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
          dell'intervento  di  cui  al  presente   articolo,   vigila
          sull'esercizio   delle   funzioni   affidate    all'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al  comma  1,
          effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
          interventi  finanziati  e  sui  risultati  conseguiti   per
          effetto degli investimenti realizzati. 
              3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e   gli   interventi
          complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
          finanziati con  le  disponibilita'  assegnate  ad  apposito
          Fondo istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  dove  affluiscono  le  risorse
          ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
          al Ministero dello sviluppo economico  in  forza  di  Piani
          pluriennali  di  intervento  e  del  Fondo  per   le   aree
          sottoutilizzate di  cui  all'articolo  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei  programmi  previsti
          dal Quadro strategico nazionale 2007-2013  ed  in  coerenza
          con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, viene effettuata una  ricognizione  delle
          risorse  di  cui  al  presente  comma  per  individuare  la
          dotazione del Fondo. 
              4. Per l'utilizzo del Fondo  di  cui  al  comma  3,  il
          Ministero dello sviluppo economico si  avvale  dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa. 
              5. Dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
          al comma 1, non possono essere piu' presentate domande  per
          l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
          base delle previsioni in materia di contratti di programma,
          di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e),  della  legge
          23 dicembre 1996, n.  662,  ivi  compresi  i  contratti  di
          localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
          n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
          entro la data di cui al periodo precedente  si  applica  la
          disciplina vigente prima della data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto,  fatta  salva  la  possibilita'  per
          l'interessato di chiedere che la domanda  sia  valutata  ai
          fini  dell'ammissione  ai  benefici  di  cui  al   presente
          articolo. 
              6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
          215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004,  n.
          311, e dell'articolo 6, commi 12,  13,  14  e  14-bis,  del
          decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,  n.  80.  Dalla
          data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
          abrogato l'articolo 1, comma 13, del  citato  decreto-legge
          n. 35 del 2005. 
              7. Per gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo
          effettuati   direttamente   dall'Agenzia   nazionale    per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  si  puo'   provvedere,   previa   definizione   nella
          convenzione di cui al comma 1, lettera b), a  valere  sulle
          risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
          ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
          normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui  conti
          di tesoreria intestati all'Agenzia. 
              7-bis. Il termine di cui  all'articolo  1,  comma  862,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.». 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione  Europea  C
          326/47 del 26 ottobre 2012. 
              - Si riporta il comma 232 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022) come modificato dalla presente legge: 
              «232. Per favorire le iniziative di  collaborazione  su
          larga scala d'impatto  significativo  sulla  competitivita'
          dell'industria  nazionale  ed  europea,  il  fondo  di  cui
          all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145, che assume  la  denominazione  di  «Fondo  IPCEI»,  e'
          incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
          euro nel 2021. Il  Fondo  IPCEI  puo'  intervenire  per  il
          sostegno finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla
          realizzazione di importanti progetti  di  comune  interesse
          europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3,  lettera  b),
          del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione   europea,
          intrapresi in tutti gli ambiti di intervento  strategico  e
          le catene di valore individuati dalla Commissione  europea.
          Ferme restando le disposizioni adottate per  la  disciplina
          del sostegno pubblico prestato nell'ambito  dell'importante
          progetto di interesse  comune  europeo  nel  settore  della
          microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma  203,
          della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  sono  definiti  i
          criteri generali per l'intervento e  il  funzionamento  del
          Fondo IPCEI nonche' per la concessione  delle  agevolazioni
          alle imprese che partecipano agli  importanti  progetti  di
          interesse comune europeo di cui ai commi 230 e  231.  Sulla
          base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
          autorizzazione della Commissione  europea  adottate  per  i
          progetti interessati, i singoli  interventi  sono  attivati
          con decreti del Ministro dello sviluppo economico.».