Art. 35 bis 
 
 
              Ulteriori misure urgenti per l'attuazione 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  Al  fine  di  valorizzare  la  professionalita'  acquisita  dal
personale  assunto  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a   tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, le  amministrazioni  assegnatarie  del  suddetto
personale possono procedere, con decorrenza  non  antecedente  al  1°
gennaio  2027,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della   vigente
dotazione  organica,  alla  stabilizzazione  nei  propri  ruoli   del
medesimo  personale  nella  qualifica  ricoperta  alla  scadenza  del
contratto a termine, previo colloquio e all'esito  della  valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale
di cui al presente articolo sono effettuate a valere  sulle  facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   7,   del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,  n.  113  recante
          Misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e per l'efficienza della giustizia: 
              «Art.    7    (Reclutamento    di    personale    nelle
          amministrazioni assegnatarie di  progetti).  -  1.  Per  la
          realizzazione    delle    attivita'    di     coordinamento
          istituzionale,   gestione,   attuazione,   monitoraggio   e
          controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio  2021,
          n. 77, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il Dipartimento della  funzione  pubblica
          della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  indice  un
          concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
          reclutamento di un contingente complessivo  di  cinquecento
          unita' di personale non dirigenziale  a  tempo  determinato
          per un periodo anche superiore a  trentasei  mesi,  ma  non
          eccedente la durata di completamento del  PNRR  e  comunque
          non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare  nell'Area
          III, posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali
          economico, giuridico,  informatico,  statistico-matematico,
          ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle  quali  80
          unita' da assegnare, per i profili indicati  nella  tabella
          1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
          dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria
          generale dello  Stato,  e  le  restanti  da  ripartire  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra
          le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle
          predette attivita', individuate dal  medesimo  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede  alla
          individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
          comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. 
              2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti
          di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita'  a  valere
          sulle vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato  lo
          scorrimento  delle  graduatorie  del  concorso  di  cui  al
          medesimo comma 1, che  rimangono  efficaci  per  la  durata
          dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie
          di concorsi pubblici, relative all'assunzione di  personale
          con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia   a   tempo
          indeterminato. 
              3. Le assunzioni di personale di cui  al  comma  1,  da
          selezionare  anche  avvalendosi   della   Commissione   per
          l'attuazione  del  Progetto   di   Riqualificazione   delle
          Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui  all'articolo  35,
          comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          sono effettuate  in  deroga  ai  limiti  di  spesa  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
          della dotazione organica. 
              3-bis. Le amministrazioni di  cui  al  comma  1,  nelle
          successive procedure di selezione per il personale a  tempo
          indeterminato,  possono  prevedere,   nei   soli   concorsi
          pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
          III, una riserva di posti in favore del  personale  assunto
          ai sensi del medesimo comma 1, in misura non  superiore  al
          50 per cento. 
              4. Per le attivita' di monitoraggio  e  rendicontazione
          del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31  maggio
          2021, n. 77,  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti  di
          comprovata qualificazione professionale fino a  un  importo
          massimo di euro 50.000 lordi annui  per  singolo  incarico,
          entro il limite di spesa complessivo di  euro  167.000  per
          l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
          2023, 2024, 2025 e 2026. Al  fine  di  assicurare  la  piu'
          efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  e'  istituito  un  fondo  da  ripartire  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
          una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e  di  euro
          8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025  e
          2026, tra le restanti amministrazioni di cui  al  comma  1,
          che possono avvalersi  di  un  contingente  di  esperti  di
          comprovata  qualificazione  professionale   nelle   materie
          oggetto degli interventi per un importo massimo  di  50.000
          euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
          al presente comma sono conferiti con le  modalita'  di  cui
          all'articolo 1 del presente decreto, per la durata  massima
          di  trentasei  mesi.  Con  le  medesime  modalita'  di  cui
          all'articolo 1 del  presente  decreto  sono  conferiti  gli
          incarichi  di  cui  all'articolo  2,  comma   13-bis,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
              5. Il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello
          Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
          del comma 1. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  euro
          865.000 per l'anno 2021. 
              6.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          12.600.000  per  l'anno  2021  e  di  euro  35.198.000  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
          programma "Fondi di riserva  e  speciali",  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2021,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma  2,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  puo'
          essere esercitata  anche  dai  dirigenti  medici  di  ruolo
          presso i presidi  sanitari  delle  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165.».