Art. 35 bis
Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto
personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1°
gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente
dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del
medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del
contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione
positiva dell'attivita' lavorativa svolta. Le assunzioni di personale
di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia:
«Art. 7 (Reclutamento di personale nelle
amministrazioni assegnatarie di progetti). - 1. Per la
realizzazione delle attivita' di coordinamento
istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri indice un
concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per il
reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento
unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato
per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque
non eccedente il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area
III, posizione economica F1, nei profili professionali
economico, giuridico, informatico, statistico-matematico,
ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali 80
unita' da assegnare, per i profili indicati nella tabella
1, di cui all'Allegato IV al presente decreto, al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, e le restanti da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra
le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle
predette attivita', individuate dal medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti
di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato lo
scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al
medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata
dell'attuazione del PNRR, nonche' delle vigenti graduatorie
di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale
con contratto sia a tempo determinato sia a tempo
indeterminato.
3. Le assunzioni di personale di cui al comma 1, da
selezionare anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e non sono computate ai fini della consistenza
della dotazione organica.
3-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, nelle
successive procedure di selezione per il personale a tempo
indeterminato, possono prevedere, nei soli concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche dell'Area funzionale
III, una riserva di posti in favore del personale assunto
ai sensi del medesimo comma 1, in misura non superiore al
50 per cento.
4. Per le attivita' di monitoraggio e rendicontazione
del PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, il Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato puo' avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale fino a un importo
massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico,
entro il limite di spesa complessivo di euro 167.000 per
l'anno 2021 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022,
2023, 2024, 2025 e 2026. Al fine di assicurare la piu'
efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di euro 2.668.000 per l'anno 2021 e di euro
8.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e
2026, tra le restanti amministrazioni di cui al comma 1,
che possono avvalersi di un contingente di esperti di
comprovata qualificazione professionale nelle materie
oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000
euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui
al presente comma sono conferiti con le modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto, per la durata massima
di trentasei mesi. Con le medesime modalita' di cui
all'articolo 1 del presente decreto sono conferiti gli
incarichi di cui all'articolo 2, comma 13-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato assicura la formazione del personale assunto ai sensi
del comma 1. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro
865.000 per l'anno 2021.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
12.600.000 per l'anno 2021 e di euro 35.198.000 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali", della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6-bis. La facolta' di cui all'articolo 5-bis, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo'
essere esercitata anche dai dirigenti medici di ruolo
presso i presidi sanitari delle amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».