Art. 36 
 
 
                Fondo unico nazionale per il turismo 
 
  1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, del decreto del  Ministro  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del  9  marzo
2022,  prot.  n.  3462.  Ai  relativi  oneri  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
turismo. 
  2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni  di
euro per l'anno 2024, al fine di finanziare  gli  interventi  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  del  9
marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del turismo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 366 e 368 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2021,  n.  234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «366.  Al  fine  di   razionalizzare   gli   interventi
          finalizzati all'attrattivita' e alla  promozione  turistica
          nel territorio  nazionale,  sostenendo  gli  operatori  del
          settore nel percorso di attenuazione  degli  effetti  della
          crisi e per il  rilancio  produttivo  ed  occupazionale  in
          sinergia con le misure  previste  dal  Piano  nazionale  di
          ripresa  e  resilienza,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di  parte
          corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro  per
          l'anno 2024.». 
              «368. Per la realizzazione di investimenti  finalizzati
          ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese,  anche
          in  relazione  all'organizzazione  di   manifestazioni   ed
          eventi, compresi quelli  sportivi,  connotati  da  spiccato
          rilievo turistico, garantendo  positive  ricadute  sociali,
          economiche  ed  occupazionali  sui  territori  e   per   le
          categorie  interessate,  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del turismo e' istituito un  fondo  da  ripartire
          denominato "Fondo unico nazionale per il turismo  di  conto
          capitale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  50
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».