Art. 36
Fondo unico nazionale per il turismo
1. Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui
all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023
e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo
2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo.
2. Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di
euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui
all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9
marzo 2022, prot. n. 3462. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del turismo.
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi 366 e 368 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«366. Al fine di razionalizzare gli interventi
finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica
nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del
settore nel percorso di attenuazione degli effetti della
crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in
sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte
corrente», con una dotazione pari a 120 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per
l'anno 2024.».
«368. Per la realizzazione di investimenti finalizzati
ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche
in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed
eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato
rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali,
economiche ed occupazionali sui territori e per le
categorie interessate, nello stato di previsione del
Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire
denominato "Fondo unico nazionale per il turismo di conto
capitale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».