Art. 37
Disposizioni in materia di intelligence
in ambito cibernetico
1. Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l'articolo
7-bis e' inserito il seguente:
«Art. 7-ter (Misure di intelligence di contrasto in ambito
cibernetico). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di
intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di
resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello
internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la
cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie
funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento
di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle
misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli
interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessita' e
proporzionalita'. L'autorizzazione e' disposta sulla base di una
valutazione volta ad escludere, alla luce delle piu' aggiornate
cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e
imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all'articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai
sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e sicurezza
esterna e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme
restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi
dell'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e le competenze del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155. Il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con le modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007,
delle misure di intelligence di cui al presente articolo.
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione delle
attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne
ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124
del 2007.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione trasmette alle Camere una relazione
sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».