Art. 37 
 
 
               Disposizioni in materia di intelligence 
                        in ambito cibernetico 
 
  1. Al decreto-legge  30  ottobre  2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo  l'articolo
7-bis e' inserito il seguente: 
  «Art.  7-ter  (Misure  di  intelligence  di  contrasto  in   ambito
cibernetico).  -  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
acquisito il parere del Comitato interministeriale per  la  sicurezza
della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la  sicurezza
della Repubblica, emana, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l'adozione di misure di
intelligence di contrasto in ambito  cibernetico,  in  situazioni  di
crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono  aspetti  di
sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili  solo  con  azioni  di
resilienza,  anche  in  attuazione  di  obblighi  assunti  a  livello
internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono  la
cooperazione del Ministero della difesa e il  ricorso  alle  garanzie
funzionali di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano  il  procedimento
di autorizzazione, le caratteristiche e i  contenuti  generali  delle
misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per  gli
interessi  nazionali  coinvolti,  secondo  criteri  di  necessita'  e
proporzionalita'. L'autorizzazione e'  disposta  sulla  base  di  una
valutazione volta ad  escludere,  alla  luce  delle  piu'  aggiornate
cognizioni  informatiche,  fatti  salvi  i   fattori   imprevisti   e
imprevedibili, la lesione degli interessi  di  cui  all'articolo  17,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 
  3. Le misure di contrasto  in  ambito  cibernetico  autorizzate  ai
sensi del comma 2 sono attuate dall'Agenzia informazioni e  sicurezza
esterna  e  dall'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna,  ferme
restando  le  competenze  del  Ministero  della   difesa   ai   sensi
dell'articolo 88 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e  le  competenze  del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
luglio 2005, n.  155.  Il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
sicurezza assicura il coordinamento di cui all'articolo 4,  comma  3,
lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei  ministri  informa  il  Comitato
parlamentare per la sicurezza  della  Repubblica,  con  le  modalita'
indicate nell'articolo 33, comma 4, della  legge  n.  124  del  2007,
delle misure di intelligence di cui al presente articolo. 
  5. Al personale delle Forze armate impiegato nell'attuazione  delle
attivita' di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n.  145,  e,  ove  ne
ricorrano i presupposti, all'articolo 17, comma 7, della legge n. 124
del 2007. 
  6. Il Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica
trascorsi ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente   disposizione   trasmette   alle   Camere   una   relazione
sull'efficacia delle norme contenute nel presente articolo.».