Art. 37 bis 
 
 
                       Disposizioni in materia 
                di Ente circoli della Marina militare 
 
  1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo  131  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.
131-bis (Ente circoli della Marina militare).  -  1.  L'Ente  circoli
della   Marina   militare    e'    preposto    alla    direzione    e
all'amministrazione  dei  circoli  ufficiali  e  sottufficiali  della
Marina   militare    nel    rispetto    della    vigente    normativa
amministrativo-contabile  e  del  relativo  statuto,  approvato   con
decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83. 
  2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze».