Art. 37 bis
Disposizioni in materia
di Ente circoli della Marina militare
1. Nel titolo IV, capo III, sezione I, del libro primo del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, dopo l'articolo 131 e' aggiunto il seguente: «Art.
131-bis (Ente circoli della Marina militare). - 1. L'Ente circoli
della Marina militare e' preposto alla direzione e
all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della
Marina militare nel rispetto della vigente normativa
amministrativo-contabile e del relativo statuto, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1949, n. 83.
2. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze».