Art. 37 ter
Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per garantire la
continuita' del controllo parlamentare sul Sistema di informazione
per la sicurezza
1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «nominati entro venti
giorni dall'inizio di ogni legislatura» sono sostituite dalle
seguenti: «nominati, all'inizio di ogni legislatura, entro venti
giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»;
b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio per la sicurezza
della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla
nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da
un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della
precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere.
Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la
composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi
parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono
all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto
membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e
garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori.
2. Il Comitato provvisorio e' presieduto dal presidente del
Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua
assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di
questi, dal componente piu' anziano d'eta'.
3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le
proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia
al Governo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 30, legge 3 agosto
2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per
la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati
e cinque senatori, nominati, all'inizio di ogni
legislatura, entro venti giorni dalla votazione della
fiducia al Governo, dai Presidenti dei due rami del
Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza
paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo
conto della specificita' dei compiti del Comitato.
2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e
continuativo, che l'attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
Repubblica e delle sue istituzioni.
2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, nonche'
verificare che le attivita' di informazione previste dalla
presente legge svolte da organismi pubblici non
appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza
rispondano ai principi della presente legge.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
un vicepresidente e da un segretario, e' eletto dai
componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il presidente
e' eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di
opposizione e per la sua elezione e' necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti.
4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il
maggiore numero di voti.
5. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o
entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente
e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto
il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si
procede ai sensi del comma 5.».