Art. 37 ter 
 
Modifiche alla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  per  garantire  la
  continuita' del controllo parlamentare sul Sistema di  informazione
  per la sicurezza 
   1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 30, comma  1,  le  parole:  «nominati  entro  venti
giorni  dall'inizio  di  ogni  legislatura»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nominati, all'inizio  di  ogni  legislatura,  entro  venti
giorni dalla votazione della fiducia al Governo,»; 
  b) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Comitato parlamentare provvisorio  per  la  sicurezza
della Repubblica). - 1. All'inizio di ogni legislatura  e  fino  alla
nomina  dei  nuovi  componenti  del  Comitato  parlamentare  per   la
sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono  esercitate  da
un Comitato provvisorio costituito  dai  membri  del  Comitato  della
precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle  Camere.
Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la
composizione dell'organo  non  rispetti  la  consistenza  dei  Gruppi
parlamentari, i Presidenti dei  due  rami  del  Parlamento  procedono
all'integrazione della  composizione,  fino  a  un  massimo  di  otto
membri, tenendo conto della consistenza  dei  Gruppi  parlamentari  e
garantendo, ove possibile, la parita' tra deputati e senatori. 
  2.  Il  Comitato  provvisorio  e'  presieduto  dal  presidente  del
Comitato  della  precedente  legislatura,  se  rieletto,  o,  in  sua
assenza, dal vice presidente, se rieletto, o,  in  assenza  anche  di
questi, dal componente piu' anziano d'eta'. 
  3. Il Comitato provvisorio cessa in  ogni  caso  di  esercitare  le
proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione  della  fiducia
al Governo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30, legge 3  agosto
          2007, n. 124 (Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza
          della Repubblica e  nuova  disciplina  del  segreto),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30 (Comitato parlamentare per la sicurezza  della
          Repubblica). - 1. E' istituito il Comitato parlamentare per
          la sicurezza della Repubblica, composto da cinque  deputati
          e   cinque   senatori,   nominati,   all'inizio   di   ogni
          legislatura,  entro  venti  giorni  dalla  votazione  della
          fiducia  al  Governo,  dai  Presidenti  dei  due  rami  del
          Parlamento in proporzione  al  numero  dei  componenti  dei
          gruppi parlamentari, garantendo comunque la  rappresentanza
          paritaria della maggioranza e delle opposizioni  e  tenendo
          conto della specificita' dei compiti del Comitato. 
              2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo   sistematico   e
          continuativo, che l'attivita' del Sistema  di  informazione
          per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
          delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
          Repubblica e delle sue istituzioni. 
              2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
          quanto  stabilito  dall'articolo  8,   comma   1,   nonche'
          verificare che le attivita' di informazione previste  dalla
          presente   legge   svolte   da   organismi   pubblici   non
          appartenenti al Sistema di informazione  per  la  sicurezza
          rispondano ai principi della presente legge. 
              3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
          un  vicepresidente  e  da  un  segretario,  e'  eletto  dai
          componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il  presidente
          e' eletto  tra  i  componenti  appartenenti  ai  gruppi  di
          opposizione  e  per  la  sua  elezione  e'  necessaria   la
          maggioranza assoluta dei componenti. 
              4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si  procede  al
          ballottaggio tra i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggiore numero di voti. 
              5. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o
          entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
              6. Per l'elezione, rispettivamente, del  vicepresidente
          e del segretario, ciascun componente scrive  sulla  propria
          scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno  ottenuto
          il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si
          procede ai sensi del comma 5.».