Art. 37 quater 
 
Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 
  1. All'articolo 1 del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Al di fuori dei casi
di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma  2-bis  notificano  gli
incidenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile
2021, n. 81, aventi impatto su reti, sistemi  informativi  e  servizi
informatici di propria pertinenza diversi da quelli di cui  al  comma
2, lettera b), del presente  articolo,  fatta  eccezione  per  quelli
aventi impatto sulle reti, sui  sistemi  informativi  e  sui  servizi
informatici del Ministero della difesa, per i quali  si  applicano  i
principi e le modalita' di cui all'articolo 528, comma 1, lettera d),
del codice di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  I
medesimi  soggetti  effettuano  la  notifica  entro  il  termine   di
settantadue ore. Si applicano, per la decorrenza del termine e per le
modalita'  di  notifica,  in  quanto  compatibili,  le   disposizioni
dell'articolo 3, comma 4, secondo e terzo periodo, del regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  14  aprile
2021,  n.  81.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni  di   cui
all'articolo  4,  commi  2  e  4,  del  medesimo   regolamento.   Con
determinazioni tecniche  del  direttore  generale,  sentito  il  vice
direttore generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  e'
indicata la tassonomia degli incidenti che debbono essere oggetto  di
notifica ai  sensi  del  presente  comma  e  possono  essere  dettate
specifiche modalita' di notifica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          21 settembre 2019, n. 105, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  18  novembre  2019  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di perimetro di sicurezza nazionale  cibernetica  e
          di disciplina dei poteri speciali nei settori di  rilevanza
          strategica), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
          - 1. Al fine di assicurare un livello elevato di  sicurezza
          delle  reti,  dei  sistemi  informativi   e   dei   servizi
          informatici delle amministrazioni pubbliche, degli  enti  e
          degli operatori pubblici e  privati  aventi  una  sede  nel
          territorio nazionale, da cui  dipende  l'esercizio  di  una
          funzione essenziale dello Stato, ovvero la  prestazione  di
          un servizio essenziale per  il  mantenimento  di  attivita'
          civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
          dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
          parziali, ovvero  utilizzo  improprio,  possa  derivare  un
          pregiudizio per la sicurezza  nazionale,  e'  istituito  il
          perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 
              2. Entro quattro mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su  proposta  del   Comitato   interministeriale   per   la
          cybersicurezza (CIC): 
                a) sono definiti modalita' e criteri  procedurali  di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                  1) il soggetto  esercita  una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                  2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
          tale  servizio  dipende  da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                  2-bis) l'individuazione avviene sulla  base  di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                b)  sono  definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
          di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131;  entro  sei  mesi  dalla  data  della   comunicazione,
          prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti
          nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
          cui  al  citato  comma  2-bis,  trasmettono  tali   elenchi
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche  per  le
          attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  crisi
          cibernetiche affidate al Nucleo per la  cybersicurezza;  il
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
          informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e   l'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge  n.  124  del
          2007, nonche' l'organo del Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione   di   cui   all'articolo    7-bis    del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
          a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 9, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale. 
              2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai  sensi
          del  comma  2,  lettera  a),  e'  contenuta  in   un   atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CIC, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
              2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui alla lettera  a)
          del  comma  2  del  presente  articolo  sono  trasmessi  al
          Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza,  che
          provvede anche a  favore  dell'AISE  e  dell'AISI  ai  fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  3  agosto
          2007, n. 124. 
              3. Entro dieci mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che
          disciplina  altresi'  i  relativi   termini   e   modalita'
          attuative, adottato su proposta del CIC: 
                a) sono definite le procedure secondo cui i  soggetti
          di cui al  comma  2-bis  notificano  gli  incidenti  aventi
          impatto su reti, sistemi informativi e servizi  informatici
          di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento  per
          la sicurezza  informatica  in  caso  di  incidente  (CSIRT)
          Italia, che inoltra  tali  notifiche,  tempestivamente,  al
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche  per
          le  attivita'  demandate  al  Nucleo   per   la   sicurezza
          cibernetica; il  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza assicura la trasmissione  delle  notifiche  cosi'
          ricevute  all'organo  del  Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
          di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
          n. 144,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  31
          luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico  o  da
          un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto  legislativo
          7 marzo 2005, n. 82, ovvero  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico, se effettuate da un soggetto privato; 
                b) sono stabilite misure volte  a  garantire  elevati
          livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi  e
          dei servizi informatici di cui  al  comma  2,  lettera  b),
          tenendo   conto   degli   standard   definiti   a   livello
          internazionale e dell'Unione europea relative: 
                  1)  alla  struttura  organizzativa  preposta   alla
          gestione della sicurezza; 
                  1-bis) alle politiche di sicurezza e alla  gestione
          del rischio; 
                  2) alla mitigazione e gestione  degli  incidenti  e
          alla  loro  prevenzione,  anche  attraverso  interventi  su
          apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
          piano della sicurezza; 
                  3) alla protezione fisica e logica e dei dati; 
                  4)  all'integrita'  delle  reti   e   dei   sistemi
          informativi; 
                  5)  alla  gestione  operativa,  ivi   compresa   la
          continuita' del servizio; 
                  6) al monitoraggio, test e controllo; 
                  7) alla formazione e consapevolezza; 
                  8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi  e
          servizi di information and communication technology  (ICT),
          anche mediante definizione di caratteristiche  e  requisiti
          di carattere generale, di standard e di eventuali limiti. 
              3-bis. Al di fuori dei  casi  di  cui  al  comma  3,  i
          soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti  di
          cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del regolamento di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
          aprile  2021,  n.  81,  aventi  impatto  su  reti,  sistemi
          informativi e servizi  informatici  di  propria  pertinenza
          diversi da quelli di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  del
          presente  articolo,  fatta  eccezione  per  quelli   aventi
          impatto sulle reti, sui sistemi informativi e  sui  servizi
          informatici del Ministero della  difesa,  per  i  quali  si
          applicano i principi e le  modalita'  di  cui  all'articolo
          528, comma 1, lettera d), del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66.  I  medesimi  soggetti
          effettuano la notifica entro il termine di settantadue ore.
          Si applicano, per  la  decorrenza  del  termine  e  per  le
          modalita'  di   notifica,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni dell'articolo 3,  comma  4,  secondo  e  terzo
          periodo, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei  ministri  14  aprile  2021,  n.  81.  Si
          applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 4,
          commi 2 e 4, del medesimo regolamento.  Con  determinazioni
          tecniche del direttore generale, sentito il vice  direttore
          generale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  e'
          indicata la tassonomia degli incidenti che  debbono  essere
          oggetto di notifica ai sensi del presente comma  e  possono
          essere dettate specifiche modalita' di notifica. 
              Omissis.».