Art. 22 
 
Ulteriori ipotesi di aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva 
 
  1. Il Ministero, in presenza di interventi suscettibili  di  essere
finanziati in regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva
sulla base di altre disposizioni del regolamento GBER non  richiamate
nel presente decreto, si riserva di  disporre  la  concessione  delle
agevolazioni  con  le  modalita'  ed  entro  i  limiti  previsti  dal
regolamento  GBER,   provvedendo   ai   conseguenti   adempimenti   e
all'adozione delle istruzioni occorrenti nei confronti  dei  soggetti
beneficiari.