Art. 28 
 
                       Procedure di attuazione 
 
  1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del
presente  decreto  sono  riportate  negli  allegati  I  e   II,   che
costituisce parte integrante del decreto. 
  2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui
al primo comma sono disposti con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali, acquisita l'intesa  della  Conferenza
Stato-regioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni  di
urgenza, puo' non essere richiesta per le modifiche dell'allegato.