Art. 26 Misure per la riforma degli istituti tecnici 1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri: a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a: 1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita' e l'innovazione; 2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unita' di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente ((e incrementare gli spazi)) di flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; b) previsione di meccanismi volti a dare la continuita' degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163; c) previsione di specifiche attivita' formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalita' didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificita' dei contesti territoriali, nell'ambito delle attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunita', nonche' la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle ((modalita' di stipulazione)) e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e con il Ministro)) dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado ((o erogati in misura non sufficiente)) rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio; f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale. 3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita' di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo. 4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024. 5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste ((nel regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.