Art. 26 
 
            Misure per la riforma degli istituti tecnici 
 
  1. Al fine  di  poter  adeguare  costantemente  i  curricoli  degli
istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze  del  settore
produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza,  orientandoli  anche  verso  le   innovazioni
introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di  piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu'  regolamenti,  da  adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione  dell'assetto  ordinamentale  dei
percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio  del
Paese consolidando il  legame  tra  crescita  economica  e  giustizia
sociale. 
  2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel  rispetto  dei
principi   del   potenziamento   dell'autonomia   delle   istituzioni
scolastiche   e   della   maggiore   flessibilita'   nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a: 
      1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche
e  scientifiche,  la  connessione  al  tessuto   socioeconomico   del
territorio  di   riferimento,   favorendo   la   laboratorialita'   e
l'innovazione; 
      2)  valorizzare  la  metodologia  didattica   per   competenze,
caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e  dalle  unita'
di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo,  culturale
e professionale  dello  studente  ((e  incrementare  gli  spazi))  di
flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  conseguentemente
definiti gli specifici indirizzi  e  i  relativi  quadri  orari,  nel
rispetto dei criteri di cui  al  presente  articolo,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 
    b) previsione di meccanismi volti a  dare  la  continuita'  degli
apprendimenti nell'ambito  dell'offerta  formativa  dei  percorsi  di
istruzione tecnica  con  i  percorsi  dell'istruzione  terziaria  nei
settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa  finalizzata
all'accesso a tali percorsi, anche in  relazione  alle  esigenze  del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia
di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99,  e  in  materia  di
lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre
2021, n. 163; 
    c) previsione di  specifiche  attivita'  formative  destinate  al
personale  docente   degli   istituti   tecnici,   finalizzate   alla
sperimentazione di modalita'  didattiche  laboratoriali,  innovative,
coerentemente  con  le  specificita'   dei   contesti   territoriali,
nell'ambito delle attivita' previste ai  sensi  dell'articolo  16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59  e  dell'articolo  1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica; 
    d) previsione a livello regionale o  interregionale  di  accordi,
denominati  « Patti  educativi  4.0 »,  per   l'integrazione   e   la
condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese,  gli
enti di formazione accreditati dalle Regioni,  gli  ITS  Academy,  le
universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione
dei poli tecnico-professionali e dei patti  educativi  di  comunita',
nonche' la  programmazione  di  esperienze  laboratoriali  condivise,
nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
linee guida per la definizione delle ((modalita' di stipulazione))  e
dei contenuti di  tali  accordi,  che  riguardano  anche  gli  ambiti
provinciali, sono definite con decreto del Ministro  dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  ((e
con il  Ministro))  dell'universita'  e  della  ricerca,  sentita  la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; 
    e)  previsione,  nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta
formativa regionale, dell'erogazione  diretta  da  parte  dei  Centri
provinciali di istruzione  per  gli  adulti  (CPIA)  di  percorsi  di
istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche
di secondo grado ((o erogati in  misura  non  sufficiente))  rispetto
alle richieste dell'utenza e del territorio; 
    f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio
europeo dell'istruzione in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Unione
europea in materia di istruzione e formazione professionale. 
  3. Gli studenti che hanno completato almeno il  primo  biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio  del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono  una  certificazione  che
attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo  livello  del
Quadro europeo delle qualifiche per  l'apprendimento  permanente,  di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del  22  maggio
2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita'
di rilascio delle  certificazioni  di  cui  al  primo  e  al  secondo
periodo. 
  4. I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'istruzione e  acquisito  il  parere  della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.  Eventuali   disposizioni   modificative   e   integrative   dei
regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita'  di  cui
al presente comma entro il 31 dicembre 2024. 
  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei  regolamenti  di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di  legge,  individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli  ordinamenti  e  dei
percorsi  dell'istruzione  tecnica,  ivi  comprese  le   disposizioni
previste ((nel regolamento di cui al decreto)) del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.