Art. 26
Misure per la riforma degli istituti tecnici
1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli
istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore
produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni
introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena
sostenibilita' ambientale, con uno o piu' regolamenti, da adottare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei
percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del
Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia
sociale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, secondo le modalita' stabilite al comma 4 nel rispetto dei
principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche e della maggiore flessibilita' nell'adeguamento
dell'offerta formativa nonche' nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:
1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche
e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del
territorio di riferimento, favorendo la laboratorialita' e
l'innovazione;
2) valorizzare la metodologia didattica per competenze,
caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unita'
di apprendimento, nonche' aggiornare il Profilo educativo, culturale
e professionale dello studente e incrementare gli spazi di
flessibilita'. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente
definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel
rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
b) previsione di meccanismi volti a dare la continuita' degli
apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di
istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei
settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata
all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del
territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia
di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di
lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre
2021, n. 163;
c) previsione di specifiche attivita' formative destinate al
personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla
sperimentazione di modalita' didattiche laboratoriali, innovative,
coerentemente con le specificita' dei contesti territoriali,
nell'ambito delle attivita' previste ai sensi dell'articolo 16-ter
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;
d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi,
denominati « Patti educativi 4.0 », per l'integrazione e la
condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di
cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli
enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le
universita' e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione
dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunita',
nonche' la programmazione di esperienze laboratoriali condivise,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le
linee guida per la definizione delle modalita' di stipulazione e dei
contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti
provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta
formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri
provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di
istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche
di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle
richieste dell'utenza e del territorio;
f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di
internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio
europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione
europea in materia di istruzione e formazione professionale.
3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che
attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio
2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del
percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che
attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di
cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio
2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalita'
di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo
periodo.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei
regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalita' di cui
al presente comma entro il 31 dicembre 2024.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate
espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei
percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni
previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- La legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n.
173.
- La legge 8 novembre 2021, n. 163 (Disposizioni in
materia di titoli universitari abilitanti) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2021, n. 276.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.59 concernente Riordino,
adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 16-ter (Formazione in servizio incentivata e
valutazione degli insegnanti). - 1. Nell'ambito
dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche
innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con
l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle
istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico
2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in ordine alla formazione obbligatoria che ricomprende
le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli
strumenti digitali, anche con riferimento al benessere
psicofisico degli allievi con disabilita' e ai bisogni
educativi speciali, nonche' le pratiche di laboratorio e
l'inclusione, e' introdotto un sistema di formazione e
aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al
comma 3 e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di
durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze
quanto le competenze applicative, sono parte integrante di
detti percorsi di formazione anche attivita' di
progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo
sviluppo delle potenzialita' degli studenti, volte a
favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici
specifici e attivita' di sperimentazione di nuove modalita'
didattiche. Le modalita' di partecipazione alle attivita'
formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore
aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva.
La partecipazione alle attivita' formative dei percorsi si
svolge al di fuori dell'orario di insegnamento ed e'
retribuita anche a valere sul fondo per il miglioramento
dell'offerta formativa, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al
comma 1 sono definiti dalla Scuola, che ne coordina la
struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello
svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:
a) accreditamento delle istituzioni deputate ad
erogare la formazione continua per le finalita' di cui al
presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale
per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal
Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui
al comma 8;
b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti
della formazione del personale scolastico in linea con gli
standard europei;
c) raccordo della formazione iniziale abilitante
degli insegnanti con la formazione in servizio.
3. Al fine di promuovere e sostenere processi di
innovazione didattica e organizzativa della scuola,
rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo
delle figure professionali di supporto all'autonomia
scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola
definisce altresi' specifici obiettivi dei programmi per
percorsi di formazione in servizio strutturati secondo
parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalita'
e competenze per attivita' di progettazione, tutoraggio,
accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialita'
degli studenti, rivolti a docenti con incarichi di
collaborazione a supporto del sistema organizzativo
dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica.
La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base
volontaria e puo' essere retribuita con emolumenti
nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria
secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva.
Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali,
ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai
bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale
dell'offerta formativa, nel Rapporto di autovalutazione e
nel Piano di miglioramento della offerta formativa.
4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al
comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 10,
avviene dall'anno scolastico 2023/2024 su base volontaria e
diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in
seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi
del comma 9. Sono pertanto previste, con particolare
riferimento alla capacita' di incrementare il rendimento
degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione
dell'inclusione e delle esperienze extrascolastiche,
verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una
relazione presentata dal docente sull'insieme delle
attivita' realizzate nel corso del periodo oggetto di
valutazione, nonche' una verifica finale nella quale il
docente da' dimostrazione di avere raggiunto un adeguato
livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche
intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per
la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e, in particolare, nella verifica finale il comitato e'
integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente
scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di
mancato superamento, la verifica annuale o finale puo'
essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche
intermedie e finale sono previste anche nel caso di
formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1.
La Scuola, sulla base di un modello di valutazione
approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito
l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un
programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi
compresi gli indicatori di performance, che sono declinati
dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio
Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di
valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente.
Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale
conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di
valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati
ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di
miglioramento degli indicatori di cui al presente comma.
Resta ferma la progressione salariale di anzianita'. Per
gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema
scolastico statale, al superamento del percorso formativo
triennale e solo in caso di valutazione individuale
positiva e' previsto un elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in
godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi
del comma 5 e secondo le modalita' ivi previste.
4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una
valutazione positiva nel superamento di tre percorsi
formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma
1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del
presente comma e comunque delle risorse disponibili ai
sensi del comma 5, possono essere stabilmente incentivati,
nell'ambito di un sistema di progressione di carriera che a
regime sara' precisato in sede di contrattazione collettiva
di cui al comma 9, maturando il diritto ad un assegno
annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si
somma al trattamento stipendiale in godimento. Puo'
accedere al beneficio di cui al precedente periodo un
contingente di docenti definito con il decreto di cui al
comma 5 e comunque non superiore a 8.000 unita' per
ciascuno degli anni scolastici 2032/2033, 2033/ 2034,
2034/2035 e 2035/2036. Il docente stabilmente incentivato
e' tenuto a rima-nere nella istituzione scolastica per
almeno il triennio successivo al conseguimento del suddetto
incentivo. Il terzo periodo non si applica ai docenti in
servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 64. I criteri in base ai quali si
selezionano i docenti cui riconoscere lo stabile incentivo
sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma
9 e le modalita' di valutazione sono precisate nel
regola-mento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui
detto regolamento non sia emanato per l'anno scolastico
2023/2024 le modalita' di valutazione seguite dal comi-tato
di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con
decreto del Ministro dell'istruzione da adottarsi di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle
more dell'aggiornamento contrattuale, per dare immediata
applicazione al sistema di progressione di carriera di cui
al primo periodo, si applicano i seguenti criteri di
valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto
nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e'
ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parita' di
punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente
di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e'
svolta la valutazione e, in subordine, l'esperienza
professionale maturata nel corso dell'intera carriera, i
titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con
cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al
settimo periodo sono integrativi di quelli stabiliti
dall'Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini
pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al
presente comma operano con effetto sulle anzianita'
contributive maturate a partire dalla data di decorrenza
del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente
comma.
4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2036/2037 le
procedure per l'accesso alla stabile incentivazione sono
soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei
limiti delle cessazioni riferite al personale docente
stabilmente incentivato e della quota del fondo di cui al
comma 5 riservata alla copertura dell'assegno ad personam
da attribuire ad un contingente di docente stabilmente
incentivato nella misura massima di 32.000 unita'.
5. Al fine di dare attuazione al riconoscimento
dell'elemento retributivo una tantum di carattere
accessorio di cui al comma 4 e al beneficio economico di
cui al comma 4-bis, e' istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione un Fondo per l'incentivo alla
formazione, con dotazione pari a 40 milioni di euro
nell'anno 2026, 85 milioni di euro nell'anno 2027, 160
milioni di euro nell'anno 2028, 236 milioni di euro
nell'anno 2029, 311 milioni di euro nell'anno 2030 e 387
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Il
riconoscimento dell'elemento retributivo una tantum di
carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al
presente comma, e' rivolto ai docenti di ruolo che abbiano
conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli
indicatori di performance di cui al comma 4, in base ai
criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai
sensi del comma 9 e con l'obiettivo di riconoscere tale
elemento retributivo in maniera selettiva e non
generalizzata. L'indennita' una tantum e' corrisposta nel
limite di spesa di cui al presente comma, con riferimento
all'anno di conseguimento della valutazione individuale
positiva. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro nell'anno
2026, 52 milioni di euro nell'anno 2027, 118 milioni di
euro nell'anno 2028, 184 milioni di euro nell'anno 2029,
250 milioni di euro nell'anno 2030 e 316 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2031, mediante adeguamento
dell'organico dell'autonomia del personale docente
conseguente all'andamento demografico, tenuto conto dei
flussi migratori, effettuato a partire dall'anno scolastico
2026/2027 e fino all'anno scolastico 2031/2032, nell'ambito
delle cessazioni annuali, con corrispondente riduzione
degli stanziamenti di bilancio dei pertinenti capitoli
relativi al personale cessato, e, quanto a 30 milioni di
euro nell'anno 2026, 33 milioni di euro nell'anno 2027, 42
milioni di euro nell'anno 2028, 52 milioni di euro
nell'anno 2029, 61 milioni di euro nell'anno 2030 e 71
milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In
attuazione di quanto previsto dal periodo precedente le
consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente, con esclusione dei docenti di sostegno, e' pari a
669.075 posti nell'anno scolastico 2026/2027, a 667.325
posti nell'anno scolastico 2027/2028, a 665.575 posti
nell'anno scolastico 2028/2029, a 663.825 posti nell'anno
scolastico 2029/2030, a 662.075 posti nell'anno scolastico
2030/2031 e a 660.325 posti dall'anno scolastico 2031/2032.
In relazione all'adeguamento di cui al periodo precedente
gli Uffici scolastici regionali comunicano a ciascuna
istituzione scolastica la consistenza dell'organico
dell'autonomia. La definizione del contingente annuale di
posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane
finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni
di fatto, secondo i parametri della normativa vigente; non
possono essere previsti incrementi per compensare
l'adeguamento dei posti in applicazione della disposizione
di cui al presente comma. Il Ministero dell'istruzione, per
il tramite degli Uffici scolastici regionali, effettua, per
ciascuna istituzione scolastica, un monitoraggio annuale
dei posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia
anche al fine di valutare il rispetto del divieto di
incremento di tali posti a compensazione della riduzione
dei posti in applicazione della disposizione di cui al
presente comma e ne trasmette gli esiti al Ministero
dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato ai fini dell'adozione del decreto di
accertamento di cui al decimo periodo. Per eventuali
straordinarie esigenze di compensazione della riduzione dei
posti dell'organico dell'autonomia il dirigente scolastico
presenta richiesta motivata all'Ufficio scolastico
regionale che ne da' comunicazione al Ministero
dell'istruzione ai fini del predetto monitoraggio. Le
risorse del Fondo di cui al primo periodo sono rese
disponibili e ripartite annualmente previa adozione del
decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si
accertano i risparmi realizzati in relazione
all'adeguamento di organico effettuato in misura
corrispondente alle cessazioni previste annualmente.
Qualora, sulla base degli esiti del monitoraggio del
Ministero dell'istruzione, emergano incrementi dei posti
non facenti parte dell'organico dell'autonomia compensativi
dell'adeguamento di cui al quarto periodo, l'adeguamento
dell'organico dell'autonomia e' riferito, nella misura
massima di cui al quarto periodo, al solo contingente del
potenziamento e l'accertamento di cui al periodo precedente
e' riferito ai soli risparmi realizzati a seguito
dell'adeguamento dell'organico del potenziamento in misura
corrispondente alle cessazioni annuali. La quota di posti
non ridotta in ciascun anno scolastico incrementa
l'adeguamento dell'organico del potenziamento dell'anno
scolastico successivo e a tal fine il Fondo di cui al primo
periodo e' incrementato in misura corrispondente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni compensative tra il
Fondo di cui al presente comma e i pertinenti capitoli
stipendiali dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione anche nel caso in cui non siano accertati i
risparmi ai sensi del presente comma.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 335, lettera a), dopo la parola:
«titolo,» sono inserite le seguenti: «distinto per posti
comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno,»;
b) al comma 335, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) e' rilevato il numero di classi in deroga
attivate ai sensi del comma 344, distinte per ordine di
scuola e grado di istruzione»;
c) dopo il comma 335 e' inserito il seguente:
«335-bis. A decorrere dall'anno 2026, con il
medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il
numero di classi e il numero di posti dell'organico
dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del
potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter,
comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59».
7. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione
della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la
Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le
universita', le istituzioni AFAM, le istituzioni
scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni
museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i
Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici
italiani.
8. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma
2, lettera a), i soggetti in possesso dei requisiti di
moralita', idoneita' professionale, capacita'
economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati
con apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo
restando l'accreditamento dei soggetti gia' riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la
formazione del personale della scuola, sono requisiti
minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la
direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa
della formazione dei docenti tra gli scopi statutari
dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle
attivita' di formazione in favore dei docenti svolta in
almeno tre regioni, la stabile disponibilita' di risorse
professionali con esperienza universitaria pregressa nel
settore della formazione dei docenti e di risorse
strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di
formazione. I costi della formazione sono allineati agli
standard utilizzati per analoghi interventi formativi
finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.
9. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i
contenuti della formazione continua di cui al comma 1,
prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al
comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi
conseguiti e della capacita' didattica. La definizione del
numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di
incentivazione e' rimessa alla contrattazione collettiva.
In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del
regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui,
rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la
formazione continua e il sistema di incentivazione volto a
promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione
presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui
all'allegato B, annesso al presente decreto.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1
relativi all'erogazione della formazione, pari a
complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti
delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e
2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per
la formazione dei docenti delle scuole del primo e del
secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026,
nonche' a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro
43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli
anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla
Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR;
b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli
anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli
anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al
Programma operativo complementare POC 'Per la Scuola'
2014-2020;
c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a
valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18
dicembre 1997, n. 440;
e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere
dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 124, della
legge 13 luglio 2015, n. 107(Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«1. - 123. Omissis
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla
funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di
ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attivita' di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani
di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita'
nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione,
adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) .
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegrati di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino
degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2010, n. 137,
S.O.