Art. 27
Misure per la riforma degli istituti professionali
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro
e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno
stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in
coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita' ambientale
e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione e
sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione
dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;
c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei
criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le
seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;
d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza con la
strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo
1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente
aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con le
previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei
processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e
professionale per la realizzazione dello Spazio europeo
dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in
materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 8 e
dell'allegato A, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
61 concernente revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale nel rispetto dell'articolo 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge
13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Oggetto, principi e finalita'). - 1. Il
presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi
e le finalita' individuati dalla legge 13 luglio 2015, n.
107, disciplina la revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, in raccordo con quelli dell'istruzione e
formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli
indirizzi e il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali.
2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione professionale sono scuole territoriali
dell'innovazione, aperte e concepite come laboratori di
ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica.
3. Il modello didattico e' improntato al principio
della personalizzazione educativa volta a consentire ad
ogni studentessa e ad ogni studente di rafforzare e
innalzare le proprie competenze per l'apprendimento
permanente a partire dalle competenze chiave di
cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita e di
lavoro della studentessa e dello studente, anche per
migliori prospettive di occupabilita'. Il modello didattico
aggrega le discipline negli assi culturali di cui al
decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il medesimo modello
fa riferimento a metodologie di apprendimento di tipo
induttivo ed e' organizzato per unita' di apprendimento.
4. Il sistema dell'istruzione professionale ha la
finalita' di formare la studentessa e lo studente ad arti,
mestieri e professioni strategici per l'economia del Paese
per un saper fare di qualita' comunemente denominato «Made
in Italy», nonche' di garantire che le competenze acquisite
nei percorsi di istruzione professionale consentano una
facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni
e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del
lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle
tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.»
«Art. 2 (Identita' dell'istruzione professionale). -
1. Ai fini dell'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento,
entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica
professionale triennale, la studentessa e lo studente in
possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di
istruzione puo' scegliere, all'atto dell'iscrizione ai
percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione, tra:
a) i percorsi di istruzione professionale per il
conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole
statali o da scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62;
b) i percorsi di istruzione e formazione
professionale per il conseguimento di qualifiche triennali
e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2. Al fine di assicurare alla studentessa e allo
studente una solida base di istruzione generale e
competenze tecnico-professionali in una dimensione
operativa in relazione alle attivita' economiche e
produttive cui si riferisce l'indirizzo di studio
prescelto, i percorsi di istruzione professionale hanno
un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e'
definita nel profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto.
3. Il profilo educativo, culturale e professionale di
cui al comma 2 integra il profilo educativo, culturale e
professionale della studentessa e dello studente di cui
all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di istruzione
professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi
di studio di cui all'articolo 3.
4. Il profilo educativo, culturale e professionale si
basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del
lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi
dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di
innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del
sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo
dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di
personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto
formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a).
5. I percorsi di istruzione professionale hanno una
durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento di
diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi
agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3, che danno
accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita' e
alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica.»
«Art. 8 (Passaggi tra i sistemi formativi). - 1. I
passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi
nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa,
costituiscono una delle opportunita' che garantiscono alla
studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle
proprie potenzialita', attitudini ed interessi, anche
attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere
il proprio bagaglio di acquisizioni.
2. Le fasi del passaggio sono disciplinate con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al
presente articolo e di linee guida adottate dal Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate
a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli
adempimenti necessari per il passaggio.
3. Il passaggio prevede, da parte delle istituzioni
scolastiche e formative interessate, la progettazione e
l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di sostegno
della studentessa e dello studente e la possibilita' di
inserimento graduale nel nuovo percorso.
4. Il passaggio e' effettuato esclusivamente a
domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle
disponibilita' di posti nelle classi di riferimento delle
istituzioni scolastiche e formative.
5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati di
apprendimento e dello specifico profilo di uscita
dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso
al quale si chiede di accedere anche nel caso in cui la
studentessa e lo studente sia gia' in possesso di
ammissione all'annualita' successiva del percorso di
provenienza. La determinazione dell'annualita' di
inserimento e' basata sul riconoscimento dei crediti
posseduti, sulla comparazione tra il percorso di
provenienza e quello cui la studentessa e lo studente
chiede di accedere, nonche' sulle sue effettive
potenzialita' di prosecuzione del percorso.
6. Nel corso o al termine dei primi tre anni, le
istituzioni scolastiche e le istituzioni formative
accreditate tengono conto dei crediti maturati e
certificati, secondo le seguenti modalita':
a) certificazione delle competenze acquisite nel
precedente percorso formativo, con riferimento alle unita'
di apprendimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
e);
b) elaborazione, anche sulla base di eventuali
verifiche in ingresso, di un bilancio di competenze da
parte delle istituzioni che accolgono la studentessa e lo
studente;
c) progettazione e realizzazione delle attivita' di
inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso.
7. La studentessa e lo studente, conseguita la
qualifica triennale, possono chiedere di passare al quarto
anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le
modalita' previste dal presente articolo, oppure di
proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno
dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia
presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
formative accreditate per conseguire un diploma
professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel
repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010,
del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.
8. I diplomi di istruzione professionale, rilasciati
in esito agli esami di Stato conclusivi dei relativi
percorsi quinquennali, le qualifiche e i diplomi
professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei
percorsi di istruzione e formazione professionale,
rispettivamente di durata triennale e quadriennale, sono
titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.»
«Allegato A
Profilo educativo, culturale e professionale
(P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione dei percorsi di
Istruzione Professionale del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione
I percorsi di istruzione professionale (di seguito
denominata I.P.) sono parte integrante del sistema
dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola il
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40.
I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del
ruolo centrale della scuola nella societa' della
conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione»,
svolgendo una «funzione di cerniera» tra i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli
progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di
apprendimento, in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale di cui al presente Allegato. Cio'
al fine soprattutto di contrastare le diseguaglianze
socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in
relazione a «nuovi lavori», prevenire e recuperare
l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione
e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il
diritto allo studio, le pari opportunita' di successo
formativo e di istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono ampliare, sulla base della programmazione delle
Regioni, l'offerta formativa unitaria e integrata tra i
percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento
delle qualifiche professionali di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5
del decreto legislativo.
1. Identita' dell'istruzione professionale e il
P.E.Cu.P.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di
un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado ed hanno un'identita' culturale, metodologica e
organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle loro
famiglie, che si esprime attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo
1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005,
finalizzato:
ad una crescita educativa, culturale e
professionale;
allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio;
all'esercizio della responsabilita' personale e
sociale.
b) il profilo culturale, educativo e professionale
specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi
profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su
una dimensione connotata da uno stretto raccordo della
scuola con il mondo del lavoro e delle professioni,
ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue
per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
Education and Training - VET) e da una personalizzazione
dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto
formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli
studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze
chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al
regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere
migliori prospettive di occupabilita' e di linee guida
adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il
passaggio.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono
percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo
armonico, competenze scientifiche, tecniche ed operative,
costitutive di figure professionali di livello intermedio,
in grado di assumere adeguate responsabilita' in relazione
alle attivita' economiche di riferimento nonche', in
coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento
alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee,
concorrono alla formazione del cittadino nella societa'
della conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente,
la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato
dell'istruzione professionale e', pertanto, una persona
competente, consapevole delle potenzialita' e dei limiti
degli strumenti tecnici di trasformazione della realta',
attento ad un utilizzo sempre piu' ampio delle tecnologie,
cosi' da dialogare con tutte le posizioni in gioco e
sviluppare un contributo cooperativo alla qualita' del
lavoro come fattore in grado di determinare il risultato
dell'intero processo produttivo e la crescita economica.
Il fattore «professionalita' del lavoro» risiede,
pertanto, nell'assumere responsabilita' in riferimento ad
uno scopo definito e nella capacita' di apprendere anche
dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai
problemi sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una
disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato»
del passato, per delineare un lavoratore consapevole dei
propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con
una disposizione alla cooperazione, che e' in grado di
mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i
problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento.
Cio', da un lato, comporta il superamento della
tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante
ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il
collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti
territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed
economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di
studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo di cui il presente allegato
costituisce parte integrante.
1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi.
I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire
agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e
storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti
operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono
in grado di:
agire in riferimento ad un sistema di valori,
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico,
creativo e responsabile nei confronti della realta', dei
suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di
lavoro; utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue
straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni
artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di
comunicazione visiva, multimediale e digitale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici per
l'accesso ai web e ai social nelle attivita' di studio,
ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi,
culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti
degli assi culturali per comprendere la realta' ed operare
in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al
lavoro per obiettivi e alla necessita' di assumere
responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia
professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della
vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale
a livello locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del
lavoro o di opportunita' formative;
valutare le proprie capacita', i propri interessi e
le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche
nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale
specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema
della formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla
presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione
per l'inserimento nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie
dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative
applicabili alla manifattura e all'artigianato;
padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologico-digitali.
La professionalita' che gli studenti acquisiscono
progressivamente nel corso del quinquennio tende a
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua
accezione piu' ampia, come l'insieme di operazioni,
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche
l'identita' e il senso di appartenenza ad una comunita'
professionale, che riflettono una visione etica della
realta', un modo di agire per scopi positivi in relazione
ad esigenze non solo personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli
assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne
i relativi sviluppi e fabbisogni e' richiesta una
preparazione caratterizzata da una fluida integrazione tra
competenze culturali generali e competenze tecnico
professionali specifiche. I risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale
dello studente prevedono, quindi, una stretta integrazione
tra la dimensione culturale-comunicativa e quella
tecnico-operativa, tipica delle vocazioni dell'istruzione
professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del
quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e di
lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del
quinquennio va assicurato, quindi, un orientamento
permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da
parte degli studenti.
2. Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo
da garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per
acquisire, nel biennio, le competenze chiave di
cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli strumenti
per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto
al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno
la possibilita' di articolare, nella loro autonomia, le
classi in livelli di apprendimento e periodi didattici,
come strumenti piu' efficaci di prevenzione della
dispersione scolastica e di inclusione sociale;
b) la reversibilita' delle scelte, consentendo i
passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica
professionale presso le istituzioni formative di IeFP,
nonche' i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali
di istruzione professionale.
Il percorso e' organizzato sulla base del «Progetto
formativo individuale», redatto dal Consiglio di classe
entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza. In esso
sono evidenziati i saperi e le competenze acquisiti dallo
studente anche in modo non formale e informale, ai fini di
un apprendimento personalizzato, idoneo a consentirgli di
proseguire con successo, anche attraverso l'esplicitazione
delle sue motivazioni allo studio, le aspettative per le
scelte future, le difficolta' incontrate e le potenzialita'
rilevate.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota
di autonomia e ampi spazi di flessibilita'. Questi ultimi
costituiscono lo strumento attraverso il quale attivare
percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del
territorio e alle esigenze poste dall'innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro
e delle professioni, in coerenza con le priorita' indicate
dalle Regioni nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
possono utilizzare la quota di autonomia entro il limite
del 20%(percento) dell'orario complessivo, nel rispetto
delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area
di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei
profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo di cui il presente allegato costituisce parte
integrante. Al fine di preservare l'identita'
dell'istruzione professionale, le attivita' e gli
insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni
scolastiche sono coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente di cui al punto 1
e con quelli correlati agli indirizzi attivati.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta
formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla
legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti
e delle famiglie, progettano attivita' finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi formativi considerati
prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n.
107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati:
«a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche
e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono
stipulare contratti di prestazioni d'opera di esperti del
mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e
documentata esperienza professionale maturata
nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per
l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare
riguardo a profili professionali innovativi richiesti dal
territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e
metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra
area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso
l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo
per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di
procedure applicative funzionali a reali situazioni di
lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di
permettere il conseguimento di risultati di apprendimento
comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di
sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in
contesti operativi reali, le competenze, abilita' e
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni per assumere ruoli tecnici operativi in
relazione all'area delle attivita' economiche di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
E', quindi, necessaria l'adozione di una pluralita' di
attivita' didattiche in laboratorio, soprattutto nel
biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al
quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove
possibile, in apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere
produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di
competenze e ad offrire una risposta adeguata alle
necessita' occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento,
in particolare del triennio, intende - in questo senso -
favorire stabili alleanze formative con il sistema
produttivo, anche per rispondere alle sollecitazioni che
provengono dalla dimensione internazionale.
L'interazione con il territorio e il mondo produttivo
non e' solo un metodo di lavoro; e' un fattore
imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale
dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare la
progettazione didattica della scuola con i piani di
sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono
quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa,
arricchiti dalle opportunita' e dagli strumenti previsti
dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di
un'interpretazione sequenziale del rapporto tra teoria e
pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una
chiave di lettura che valorizzi i diversi stili di
apprendimento degli studenti e offra risposte articolate
alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale
da far percepire i saperi appresi come utili, significativi
e riscontrabili nel reale.
L'attivita' didattica, svolta prevalentemente in
laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro
e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo
scopo di mettere lo studente in condizione di:
apprendere in modo attivo, coinvolgente,
significativo ed efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al
lavoro di gruppo, alla formazione continua e
all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e
tecnologico per la costruzione del sapere;
esercitare il rigore, l'onesta' intellettuale, la
liberta' di pensiero, la creativita', la collaborazione, in
quanto valori fondamentali per la costruzione di una
societa' aperta e democratica. Tali valori, insieme ai
principi ispiratori della Costituzione, sono alla base
della convivenza civile.
La metodologia laboratoriale consente di introdurre
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti
produttivi e organizzativi aziendali, nonche' alle
attivita' economiche di riferimento. Questa metodologia,
insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un
elemento fondamentale del continuo processo di
orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti
sulle scelte operate e le rende piu' fondate e consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
partecipano al Sistema nazionale di valutazione attivando
modalita' per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati
a livello nazionale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 5 (Assetto didattico). - 1. L'assetto didattico
dell'istruzione professionale e' caratterizzato:
a) dalla personalizzazione del percorso di
apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non
superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma 2
e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal
consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno di
frequenza e aggiornato durante l'intero percorso
scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un
bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze
acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno studente,
anche in modo non formale e informale ed e' idoneo a
rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine
di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del
percorso formativo e lavorativo. Il dirigente scolastico,
sentito il consiglio di classe, individua, all'interno di
quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione di tutor
per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione
e nello sviluppo del Progetto formativo individuale.
L'attivita' di tutorato e' svolta dai docenti designati,
fatto salvo lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015,
nell'ambito delle risorse disponibili presso l'istituzione
scolastica a legislazione vigente;
b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline
all'interno degli assi culturali caratterizzanti l'obbligo
di istruzione e dall'aggregazione, nel triennio, delle
discipline di istruzione generale;
c) dalla progettazione interdisciplinare dei
percorsi didattici caratterizzanti i diversi assi
culturali;
d) dall'utilizzo prevalente di metodologie
didattiche per l'apprendimento di tipo induttivo,
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti
operativi, analisi e soluzione dei problemi relativi alle
attivita' economiche di riferimento, il lavoro cooperativo
per progetti, nonche' la gestione di processi in contesti
organizzati;
e) dalla possibilita' di attivare percorsi di
alternanza scuola-lavoro, gia' dalla seconda classe del
biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo
43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) all'organizzazione per unita' di apprendimento,
che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi
per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano
appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali
si valuta il livello delle conoscenze e delle abilita'
acquisite e la misura in cui la studentessa e lo studente
abbiano maturato le competenze attese. Le unita' di
apprendimento rappresentano il necessario riferimento per
il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e
dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi ad altri
percorsi di istruzione e formazione;
g) dalla certificazione delle competenze che e'
effettuata, nel corso del biennio, con riferimento alle
unita' di apprendimento, secondo un modello adottato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ferma restando la disciplina vigente in
merito alla certificazione delle competenze per il
triennio, nonche' per le qualifiche triennali e i diplomi
quadriennali, nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.».