Art. 27 
 
         Misure per la riforma degli istituti professionali 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e di favorire, altresi', la transizione nel mondo del lavoro
e delle professioni, anche con riferimento  alle  tecnologie  di  cui
all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
    b) all'articolo 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su  uno
stretto raccordo della  scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle
professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione  europea,  in
coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilita'  ambientale
e competitivita' del sistema produttivo in un'ottica di promozione  e
sviluppo  dell'innovazione  digitale  determinata  dalle   evoluzioni
generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e  di  personalizzazione
dei percorsi contenuta nel  Progetto  formativo  individuale  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a).»; 
    c) all'articolo 8, comma 2, dopo  le  parole  «nel  rispetto  dei
criteri generali di  cui  al  presente  articolo»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e di linee guida adottate  dal  Ministero  dell'istruzione
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione  in
via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»; 
    d) all'Allegato A, comma 1, lettera  b),  secondo  periodo,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche', in coerenza  con  la
strategia di transizione digitale del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo
1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205». 
  2.   Le   istituzioni   scolastiche   provvedono   al   conseguente
aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui  all'articolo
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
61, nelle modalita' e nei termini ivi indicati, coerentemente con  le
previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3.  Sono  definite,  con  linee  guida   adottate   dal   Ministero
dell'istruzione entro centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, misure di  supporto  allo  sviluppo  dei
processi  di  internazionalizzazione  per  la   filiera   tecnica   e
professionale   per   la   realizzazione   dello    Spazio    europeo
dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea  in
materia di istruzione e formazione professionale,  nei  limiti  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  1,  2,  8  e
          dell'allegato A, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
          61  concernente  revisione  dei  percorsi   dell'istruzione
          professionale  nel   rispetto   dell'articolo   117   della
          Costituzione,   nonche'    raccordo    con    i    percorsi
          dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
          dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d),  della  legge
          13 luglio 2015, n.  107,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 1 (Oggetto, principi  e  finalita').  -  1.  Il
          presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi
          e le finalita' individuati dalla legge 13 luglio  2015,  n.
          107, disciplina la revisione dei  percorsi  dell'istruzione
          professionale, in raccordo  con  quelli  dell'istruzione  e
          formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli
          indirizzi e il  potenziamento  delle  attivita'  didattiche
          laboratoriali. 
                2. Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
          istruzione   professionale   sono    scuole    territoriali
          dell'innovazione, aperte e  concepite  come  laboratori  di
          ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica. 
                3. Il modello didattico e'  improntato  al  principio
          della personalizzazione educativa  volta  a  consentire  ad
          ogni  studentessa  e  ad  ogni  studente  di  rafforzare  e
          innalzare  le  proprie   competenze   per   l'apprendimento
          permanente   a   partire   dalle   competenze   chiave   di
          cittadinanza, nonche' di orientare il progetto di vita e di
          lavoro  della  studentessa  e  dello  studente,  anche  per
          migliori prospettive di occupabilita'. Il modello didattico
          aggrega le  discipline  negli  assi  culturali  di  cui  al
          decreto adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  622,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il  medesimo  modello
          fa riferimento  a  metodologie  di  apprendimento  di  tipo
          induttivo ed e' organizzato per unita' di apprendimento. 
                4. Il sistema  dell'istruzione  professionale  ha  la
          finalita' di formare la studentessa e lo studente ad  arti,
          mestieri e professioni strategici per l'economia del  Paese
          per un saper fare di qualita' comunemente denominato  «Made
          in Italy», nonche' di garantire che le competenze acquisite
          nei percorsi di  istruzione  professionale  consentano  una
          facile transizione nel mondo del lavoro e delle professioni
          e di favorire,  altresi',  la  transizione  nel  mondo  del
          lavoro e delle  professioni,  anche  con  riferimento  alle
          tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge  27
          dicembre 2017, n. 205.» 
                «Art. 2 (Identita' dell'istruzione professionale).  -
          1.   Ai   fini   dell'assolvimento    del    diritto-dovere
          all'istruzione e alla  formazione  sino  al  conseguimento,
          entro il diciottesimo anno di eta', di almeno una qualifica
          professionale triennale, la studentessa e  lo  studente  in
          possesso  del  titolo  conclusivo  del   primo   ciclo   di
          istruzione  puo'  scegliere,  all'atto  dell'iscrizione  ai
          percorsi  del  secondo  ciclo  del  sistema  educativo   di
          istruzione e formazione, tra: 
                  a) i percorsi di istruzione  professionale  per  il
          conseguimento di diplomi quinquennali, realizzati da scuole
          statali o da scuole paritarie riconosciute ai  sensi  della
          legge 10 marzo 2000, n. 62; 
                  b)  i   percorsi   di   istruzione   e   formazione
          professionale per il conseguimento di qualifiche  triennali
          e di diplomi professionali quadriennali,  realizzati  dalle
          istituzioni formative accreditate  dalle  Regioni  e  dalle
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  ai  sensi  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
                2. Al fine di  assicurare  alla  studentessa  e  allo
          studente  una  solida  base  di   istruzione   generale   e
          competenze   tecnico-professionali   in   una    dimensione
          operativa  in  relazione  alle   attivita'   economiche   e
          produttive  cui  si   riferisce   l'indirizzo   di   studio
          prescelto, i percorsi  di  istruzione  professionale  hanno
          un'identita' culturale, metodologica e organizzativa che e'
          definita nel profilo educativo, culturale  e  professionale
          di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del
          presente decreto. 
                3. Il profilo educativo, culturale e professionale di
          cui al comma 2 integra il profilo  educativo,  culturale  e
          professionale della studentessa e  dello  studente  di  cui
          all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 17  ottobre
          2005, n. 226 ed e' comune a tutti i percorsi di  istruzione
          professionale, nonche' ai profili di uscita degli indirizzi
          di studio di cui all'articolo 3. 
                4. Il profilo educativo, culturale e professionale si
          basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo  del
          lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli  promossi
          dall'Unione europea,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
          innovazione, sostenibilita' ambientale e competitivita' del
          sistema produttivo in un'ottica di  promozione  e  sviluppo
          dell'innovazione  digitale  determinata  dalle   evoluzioni
          generate  dal  Piano  nazionale  «Industria   4.0»   e   di
          personalizzazione  dei  percorsi  contenuta  nel   Progetto
          formativo individuale  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera a). 
                5. I percorsi di istruzione professionale  hanno  una
          durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento  di
          diplomi di istruzione secondaria di secondo grado, relativi
          agli indirizzi di studio di cui all'articolo 3,  che  danno
          accesso agli istituti tecnici superiori, all'universita'  e
          alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
          coreutica.» 
                «Art. 8 (Passaggi tra i sistemi formativi).  -  1.  I
          passaggi tra i percorsi di  istruzione  professionale  e  i
          percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi
          nel  repertorio  nazionale  dell'offerta  di  istruzione  e
          formazione professionale di cui agli accordi in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano del 29  aprile  2010,
          del 27 luglio 2011 e del  19  gennaio  2012,  e  viceversa,
          costituiscono una delle opportunita' che garantiscono  alla
          studentessa e allo studente la realizzazione di un percorso
          personale di crescita e di apprendimento, in rapporto  alle
          proprie  potenzialita',  attitudini  ed  interessi,   anche
          attraverso la ridefinizione delle scelte, senza  disperdere
          il proprio bagaglio di acquisizioni. 
                2.  Le  fasi  del  passaggio  sono  disciplinate  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, nel  rispetto  dei  criteri  generali  di  cui  al
          presente articolo e di linee guida adottate  dal  Ministero
          dell'istruzione entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione,  finalizzate
          a prevedere la semplificazione in via amministrativa  degli
          adempimenti necessari per il passaggio. 
                3. Il passaggio prevede, da parte  delle  istituzioni
          scolastiche e formative  interessate,  la  progettazione  e
          l'attuazione di modalita' di accompagnamento e di  sostegno
          della studentessa e dello studente  e  la  possibilita'  di
          inserimento graduale nel nuovo percorso. 
                4.  Il  passaggio  e'  effettuato  esclusivamente   a
          domanda della studentessa e dello studente nei limiti delle
          disponibilita' di posti nelle classi di  riferimento  delle
          istituzioni scolastiche e formative. 
                5. Il passaggio tiene conto dei diversi risultati  di
          apprendimento  e  dello   specifico   profilo   di   uscita
          dell'ordine di studi e dell'indirizzo, riferiti al percorso
          al quale si chiede di accedere anche nel  caso  in  cui  la
          studentessa  e  lo  studente  sia  gia'  in   possesso   di
          ammissione  all'annualita'  successiva  del   percorso   di
          provenienza.   La   determinazione    dell'annualita'    di
          inserimento  e'  basata  sul  riconoscimento  dei   crediti
          posseduti,  sulla   comparazione   tra   il   percorso   di
          provenienza e quello  cui  la  studentessa  e  lo  studente
          chiede   di   accedere,   nonche'   sulle   sue   effettive
          potenzialita' di prosecuzione del percorso. 
                6. Nel corso o al termine  dei  primi  tre  anni,  le
          istituzioni  scolastiche   e   le   istituzioni   formative
          accreditate  tengono   conto   dei   crediti   maturati   e
          certificati, secondo le seguenti modalita': 
                  a) certificazione delle  competenze  acquisite  nel
          precedente percorso formativo, con riferimento alle  unita'
          di apprendimento di cui all'articolo 5,  comma  1,  lettera
          e); 
                  b) elaborazione,  anche  sulla  base  di  eventuali
          verifiche in ingresso, di  un  bilancio  di  competenze  da
          parte delle istituzioni che accolgono la studentessa  e  lo
          studente; 
                  c) progettazione e realizzazione delle attivita' di
          inserimento e di accompagnamento nel nuovo percorso. 
                7.  La  studentessa  e  lo  studente,  conseguita  la
          qualifica triennale, possono chiedere di passare al  quarto
          anno dei percorsi di istruzione professionale,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  presente  articolo,   oppure   di
          proseguire il proprio percorso di studi con il quarto  anno
          dei percorsi di istruzione e formazione  professionale  sia
          presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni
          formative   accreditate   per   conseguire    un    diploma
          professionale di tecnico di cui all'articolo 17 del decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.   226,   compreso   nel
          repertorio   nazionale   dell'offerta   di   istruzione   e
          formazione professionale di cui agli accordi in  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province autonome di Trento e Bolzano del 29  aprile  2010,
          del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. 
                8. I diplomi di istruzione professionale,  rilasciati
          in esito  agli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  relativi
          percorsi  quinquennali,   le   qualifiche   e   i   diplomi
          professionali rilasciati in esito agli esami conclusivi dei
          percorsi  di   istruzione   e   formazione   professionale,
          rispettivamente di durata triennale  e  quadriennale,  sono
          titoli  di  studio  tra  loro  correlati   nel   Repertorio
          nazionale dei titoli di istruzione  e  formazione  e  delle
          qualificazioni professionali  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.» 
 
                                                          «Allegato A 
              Profilo   educativo,    culturale    e    professionale
          (P.E.Cu.P.) dello studente a conclusione  dei  percorsi  di
          Istruzione Professionale  del  secondo  ciclo  del  sistema
          educativo di istruzione e formazione 
              I percorsi  di  istruzione  professionale  (di  seguito
          denominata  I.P.)  sono  parte   integrante   del   sistema
          dell'istruzione secondaria superiore in cui si articola  il
          secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
          226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge  31
          gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 aprile 2007, n. 40. 
              I percorsi  di  I.P.  concorrono  all'affermazione  del
          ruolo  centrale   della   scuola   nella   societa'   della
          conoscenza, a norma dell'articolo 1, comma 1,  della  legge
          n. 107/2015, come «Scuole  territoriali  dell'innovazione»,
          svolgendo una «funzione  di  cerniera»  tra  i  sistemi  di
          istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i  livelli
          di istruzione e le competenze  delle  studentesse  e  degli
          studenti   acquisiti   nel   primo   ciclo   e   innalzarli
          progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili  di
          apprendimento,  in  coerenza  con  il  profilo   educativo,
          culturale e professionale di cui al presente Allegato. Cio'
          al  fine  soprattutto  di  contrastare  le   diseguaglianze
          socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche  in
          relazione  a  «nuovi  lavori»,   prevenire   e   recuperare
          l'abbandono e  la  dispersione  scolastica  in  una  scuola
          aperta,   quale   laboratorio   permanente   di    ricerca,
          sperimentazione e innovazione didattica, di  partecipazione
          e di educazione alla cittadinanza attiva, che garantisce il
          diritto allo  studio,  le  pari  opportunita'  di  successo
          formativo e di istruzione permanente. 
              Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
          possono ampliare, sulla  base  della  programmazione  delle
          Regioni, l'offerta formativa unitaria  e  integrata  tra  i
          percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il  conseguimento
          delle qualifiche professionali di cui all'articolo  17  del
          decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo  5
          del decreto legislativo. 
              1.  Identita'  dell'istruzione   professionale   e   il
          P.E.Cu.P. 
              I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di
          un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
          grado  ed  hanno  un'identita'  culturale,  metodologica  e
          organizzativa riconoscibile dagli  studenti  e  dalle  loro
          famiglie, che si esprime attraverso: 
                a) il profilo educativo,  culturale  e  professionale
          dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
          educativo di istruzione e formazione, di  cui  all'articolo
          1,  comma  5,  del   decreto   legislativo   n.   226/2005,
          finalizzato: 
                  ad   una   crescita    educativa,    culturale    e
          professionale; 
                  allo sviluppo dell'autonoma capacita' di giudizio; 
                  all'esercizio  della  responsabilita'  personale  e
          sociale. 
                b) il profilo culturale,  educativo  e  professionale
          specifico per  i  percorsi  di  I.P.,  comune  ai  relativi
          profili di uscita degli indirizzi di studio, che si basa su
          una dimensione connotata  da  uno  stretto  raccordo  della
          scuola  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle  professioni,
          ispirato ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue
          per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational
          Education and Training - VET) e  da  una  personalizzazione
          dei percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto
          formativo individuale, idonea  a  consentire  a  tutti  gli
          studenti di rafforzare e innalzare  le  proprie  competenze
          chiave  di  cittadinanza,   a   partire   da   quelle   che
          caratterizzano  l'obbligo   di   istruzione   di   cui   al
          regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e,  nel  contempo,  avere
          migliori prospettive di  occupabilita'  e  di  linee  guida
          adottate dal Ministero  dell'istruzione  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in
          via  amministrativa  degli  adempimenti  necessari  per  il
          passaggio. 
              Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che  offrono
          percorsi  di  I.P.  ha  lo  scopo  di  integrare,  in  modo
          armonico, competenze scientifiche, tecniche  ed  operative,
          costitutive di figure professionali di livello  intermedio,
          in grado di assumere adeguate responsabilita' in  relazione
          alle  attivita'  economiche  di  riferimento  nonche',   in
          coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano
          nazionale di ripresa e resilienza,  anche  con  riferimento
          alle tecnologie di cui  all'articolo  1,  comma  48,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
              I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni  europee,
          concorrono alla formazione  del  cittadino  nella  societa'
          della conoscenza e tendono a  valorizzare,  essenzialmente,
          la  persona  nel  suo  ruolo   lavorativo.   Il   diplomato
          dell'istruzione professionale  e',  pertanto,  una  persona
          competente, consapevole delle potenzialita'  e  dei  limiti
          degli strumenti tecnici di  trasformazione  della  realta',
          attento ad un utilizzo sempre piu' ampio delle  tecnologie,
          cosi' da dialogare  con  tutte  le  posizioni  in  gioco  e
          sviluppare un  contributo  cooperativo  alla  qualita'  del
          lavoro come fattore in grado di  determinare  il  risultato
          dell'intero processo produttivo e la crescita economica. 
              Il  fattore  «professionalita'  del  lavoro»   risiede,
          pertanto, nell'assumere responsabilita' in  riferimento  ad
          uno scopo definito e nella capacita'  di  apprendere  anche
          dall'esperienza, ovvero di trovare  soluzioni  creative  ai
          problemi sempre nuovi che si  pongono.  Si  tratta  di  una
          disposizione nuova, che supera la figura del  «qualificato»
          del passato, per delineare un  lavoratore  consapevole  dei
          propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide  con
          una disposizione alla cooperazione,  che  e'  in  grado  di
          mobilitare competenze e risorse personali per  risolvere  i
          problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento.
          Cio',  da  un   lato,   comporta   il   superamento   della
          tradizionale dicotomia tra  formazione  professionalizzante
          ed educazione generale, dall'altro,  intende  garantire  il
          collegamento tra i sistemi formativi rispetto  ai  contesti
          territoriali  ed   alle   loro   vocazioni   culturali   ed
          economiche. 
              Il P.E.Cu.P. si riferisce  a  tutti  gli  indirizzi  di
          studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo  3,  comma
          1, del decreto legislativo  di  cui  il  presente  allegato
          costituisce parte integrante. 
              1.1.  Risultati  di  apprendimento  comuni  a  tutti  i
          percorsi. 
              I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di  far  acquisire
          agli studenti competenze  basate  sull'integrazione  tra  i
          saperi  tecnico-professionali  e  i  saperi  linguistici  e
          storico-sociali,  da  esercitare   nei   diversi   contesti
          operativi di riferimento. 
              A conclusione dei percorsi di I.P., gli  studenti  sono
          in grado di: 
                agire  in  riferimento  ad  un  sistema  di   valori,
          coerenti con i principi  della  Costituzione,  in  base  ai
          quali essere in grado  di  valutare  fatti  e  orientare  i
          propri comportamenti personali, sociali e professionali; 
                utilizzare gli  strumenti  culturali  e  metodologici
          acquisiti per porsi con atteggiamento  razionale,  critico,
          creativo e responsabile nei confronti  della  realta',  dei
          suoi  fenomeni  e  dei  suoi  problemi,   anche   ai   fini
          dell'apprendimento permanente; 
                utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo
          della lingua italiana secondo le esigenze comunicative  nei
          vari contesti: sociali, culturali, scientifici,  economici,
          tecnologici e professionali; 
                riconoscere  gli   aspetti   geografici,   ecologici,
          territoriali,  dell'ambiente  naturale  ed  antropico,   le
          connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,
          sociali, culturali  e  le  trasformazioni  intervenute  nel
          corso del tempo; 
                stabilire collegamenti tra  le  tradizioni  culturali
          locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva
          interculturale sia ai fini della mobilita' di studio  e  di
          lavoro; utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue
          straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
          diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
                riconoscere il valore e  le  potenzialita'  dei  beni
          artistici e ambientali; 
                individuare  ed  utilizzare  le  moderne   forme   di
          comunicazione visiva, multimediale e  digitale,  anche  con
          riferimento alle  strategie  espressive  e  agli  strumenti
          tecnici della comunicazione in rete; 
                utilizzare le reti e gli  strumenti  informatici  per
          l'accesso ai web e ai social  nelle  attivita'  di  studio,
          ricerca e approfondimento; 
                riconoscere  i   principali   aspetti   comunicativi,
          culturali  e  relazionali  dell'espressivita'  corporea  ed
          esercitare in modo efficace  la  pratica  sportiva  per  il
          benessere individuale e collettivo; 
                comprendere  e  utilizzare  i   principali   concetti
          relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento
          dei processi produttivi e dei servizi; 
                utilizzare i  concetti  e  i  fondamentali  strumenti
          degli assi culturali per comprendere la realta' ed  operare
          in campi applicativi; 
                padroneggiare  l'uso  di  strumenti  tecnologici  con
          particolare attenzione alla sicurezza e alla  tutela  della
          salute nei luoghi di vita e di lavoro,  alla  tutela  della
          persona, dell'ambiente e del territorio; 
                individuare i problemi attinenti al proprio ambito di
          competenza e impegnarsi nella loro  soluzione  collaborando
          efficacemente con gli altri; 
                utilizzare  strategie  orientate  al  risultato,   al
          lavoro  per  obiettivi  e  alla  necessita'   di   assumere
          responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia
          professionale; 
                compiere  scelte  autonome  in  relazione  ai  propri
          percorsi di studio e di lavoro  lungo  tutto  l'arco  della
          vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 
                partecipare attivamente alla vita sociale e culturale
          a livello locale, nazionale e comunitario; 
                acquisire gli strumenti per  la  ricerca  attiva  del
          lavoro o di opportunita' formative; 
                valutare le proprie capacita', i propri  interessi  e
          le proprie aspirazioni (bilancio  delle  competenze)  anche
          nei confronti  del  lavoro  e  di  un  ruolo  professionale
          specifico; 
                riconoscere i  cambiamenti  intervenuti  nel  sistema
          della formazione e del mercato del lavoro; 
                sviluppare competenze metodologiche finalizzate  alla
          presa di decisione e all'elaborazione di un piano  d'azione
          per l'inserimento nel mondo del lavoro; 
                individuare    ed    utilizzare     le     tecnologie
          dell'automazione industriale e della robotica 4.0; 
                conoscere   ed   utilizzare   tecnologie   innovative
          applicabili alla manifattura e all'artigianato; 
                padroneggiare        l'uso        di        strumenti
          tecnologico-digitali. 
              La  professionalita'  che  gli  studenti   acquisiscono
          progressivamente  nel  corso  del   quinquennio   tende   a
          valorizzare  la  cultura  del  lavoro,  intesa  nella   sua
          accezione  piu'  ampia,  come  l'insieme   di   operazioni,
          procedure,  simboli,   linguaggi   e   valori,   ma   anche
          l'identita' e il senso di  appartenenza  ad  una  comunita'
          professionale,  che  riflettono  una  visione  etica  della
          realta', un modo di agire per scopi positivi  in  relazione
          ad esigenze non solo personali, ma collettive. 
              Per  corrispondere  alle  dinamiche   evolutive   degli
          assetti economici e produttivi e contribuire ad anticiparne
          i  relativi  sviluppi  e  fabbisogni   e'   richiesta   una
          preparazione caratterizzata da una fluida integrazione  tra
          competenze  culturali   generali   e   competenze   tecnico
          professionali  specifiche.  I  risultati  di  apprendimento
          relativi al profilo educativo,  culturale  e  professionale
          dello studente prevedono, quindi, una stretta  integrazione
          tra   la   dimensione   culturale-comunicativa   e   quella
          tecnico-operativa, tipica delle  vocazioni  dell'istruzione
          professionale. 
              I risultati di apprendimento, attesi a conclusione  del
          quinquennio,  consentono   agli   studenti   di   inserirsi
          rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema
          dell'istruzione  e  formazione   tecnica   superiore,   nei
          percorsi universitari, nonche' nei percorsi di studio e  di
          lavoro previsti per l'accesso agli albi  delle  professioni
          tecniche secondo le norme vigenti in materia. Nel corso del
          quinquennio  va   assicurato,   quindi,   un   orientamento
          permanente che favorisca scelte fondate  e  consapevoli  da
          parte degli studenti. 
              2. Strumenti organizzativi e metodologici. 
              I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo
          da garantire, ad ogni studente: 
                a) la frequenza di  un  percorso  personalizzato  per
          acquisire,   nel   biennio,   le   competenze   chiave   di
          cittadinanza, i  saperi  e  le  competenze  necessarie  per
          l'assolvimento dell'obbligo di  istruzione,  gli  strumenti
          per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio  scelto
          al momento dell'iscrizione alla prima classe. Per questo le
          istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.  hanno
          la possibilita' di articolare,  nella  loro  autonomia,  le
          classi in livelli di  apprendimento  e  periodi  didattici,
          come  strumenti  piu'   efficaci   di   prevenzione   della
          dispersione scolastica e di inclusione sociale; 
                b) la  reversibilita'  delle  scelte,  consentendo  i
          passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi  di  qualifica
          professionale presso  le  istituzioni  formative  di  IeFP,
          nonche' i loro successivi rientri nei percorsi quinquennali
          di istruzione professionale. 
              Il percorso e' organizzato  sulla  base  del  «Progetto
          formativo individuale», redatto  dal  Consiglio  di  classe
          entro il 31 gennaio del primo anno di  frequenza.  In  esso
          sono evidenziati i saperi e le competenze  acquisiti  dallo
          studente anche in modo non formale e informale, ai fini  di
          un apprendimento personalizzato, idoneo a  consentirgli  di
          proseguire con successo, anche attraverso  l'esplicitazione
          delle sue motivazioni allo studio, le  aspettative  per  le
          scelte future, le difficolta' incontrate e le potenzialita'
          rilevate. 
              Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
          possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la quota
          di autonomia e ampi spazi di flessibilita'.  Questi  ultimi
          costituiscono lo strumento  attraverso  il  quale  attivare
          percorsi  formativi,   rispondenti   alle   vocazioni   del
          territorio   e   alle   esigenze   poste   dall'innovazione
          tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del  lavoro
          e delle professioni, in coerenza con le priorita'  indicate
          dalle Regioni nella propria programmazione. 
              Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
          possono utilizzare la quota di autonomia  entro  il  limite
          del 20%(percento)  dell'orario  complessivo,  nel  rispetto
          delle quote orarie attribuite all'area generale e  all'area
          di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti  nei
          profili  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto
          legislativo di cui il presente allegato  costituisce  parte
          integrante.   Al    fine    di    preservare    l'identita'
          dell'istruzione   professionale,   le   attivita'   e   gli
          insegnamenti   scelti   autonomamente   dalle   istituzioni
          scolastiche  sono  coerenti  con  il   profilo   educativo,
          culturale e professionale dello studente di cui al punto  1
          e con quelli correlati agli indirizzi attivati. 
              Le istituzioni  scolastiche  che  offrono  percorsi  di
          I.P.,  nell'ambito   del   Piano   triennale   dell'offerta
          formativa, utilizzando tutti gli strumenti  previsti  dalla
          legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli studenti
          e  delle  famiglie,  progettano  attivita'  finalizzate  al
          raggiungimento  degli   obiettivi   formativi   considerati
          prioritari  dall'articolo  1,  comma  7,  della  legge   n.
          107/2015, individuati tra quelli sotto richiamati: 
                «a) valorizzazione e potenziamento  delle  competenze
          linguistiche,  con  particolare  riferimento   all'italiano
          nonche' alla lingua inglese e ad altre  lingue  dell'Unione
          europea,  anche  mediante  l'utilizzo   della   metodologia
          Content language integrated learning (CLIL); 
                b) potenziamento delle competenze matematico  logiche
          e scientifiche; 
                c) potenziamento delle  competenze  nella  pratica  e
          nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
          nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione  e  di
          diffusione delle immagini e dei suoni,  anche  mediante  il
          coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici  e
          privati operanti in tali settori; 
                d)  sviluppo   delle   competenze   in   materia   di
          cittadinanza   attiva   e   democratica    attraverso    la
          valorizzazione dell'educazione interculturale e alla  pace,
          il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  culture,
          il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilita'  nonche'
          della solidarieta' e della cura dei  beni  comuni  e  della
          consapevolezza dei  diritti  e  dei  doveri;  potenziamento
          delle    conoscenze     in     materia     giuridica     ed
          economico-finanziaria        e        di         educazione
          all'autoimprenditorialita'; 
                e) sviluppo di  comportamenti  responsabili  ispirati
          alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della
          sostenibilita'  ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
          patrimonio e delle attivita' culturali; 
                f) alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai
          media di produzione e diffusione delle immagini; 
                g) potenziamento delle discipline motorie e  sviluppo
          di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  con
          particolare riferimento  all'alimentazione,  all'educazione
          fisica e allo sport, e attenzione alla tutela  del  diritto
          allo studio degli studenti  praticanti  attivita'  sportiva
          agonistica; 
                h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
          con  particolare  riguardo  al   pensiero   computazionale,
          all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
          media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo  del
          lavoro; 
                i) potenziamento delle  metodologie  laboratoriali  e
          delle attivita' di laboratorio; 
                l)  prevenzione   e   contrasto   della   dispersione
          scolastica,  di  ogni  forma  di  discriminazione   e   del
          bullismo, anche informatico; potenziamento  dell'inclusione
          scolastica e del  diritto  allo  studio  degli  alunni  con
          bisogni    educativi    speciali    attraverso     percorsi
          individualizzati e personalizzati anche con il  supporto  e
          la collaborazione dei servizi socio-sanitari  ed  educativi
          del  territorio  e  delle   associazioni   di   settore   e
          l'applicazione delle linee di  indirizzo  per  favorire  il
          diritto allo studio  degli  alunni  adottati,  emanate  dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          il 18 dicembre 2014; 
                m) valorizzazione della scuola intesa come  comunita'
          attiva, aperta al territorio e in  grado  di  sviluppare  e
          aumentare l'interazione con le famiglie e con la  comunita'
          locale, comprese le organizzazioni del terzo settore  e  le
          imprese; 
                n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del
          numero  di  alunni  e  di  studenti  per   classe   o   per
          articolazioni di gruppi di classi, anche con  potenziamento
          del tempo  scolastico  o  rimodulazione  del  monte  orario
          rispetto a  quanto  indicato  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo  2009,  n.
          89; 
                o)  incremento  dell'alternanza   scuola-lavoro   nel
          secondo ciclo di istruzione; 
                p)    valorizzazione    di     percorsi     formativi
          individualizzati e  coinvolgimento  degli  alunni  e  degli
          studenti; 
                q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
          alla premialita' e alla  valorizzazione  del  merito  degli
          alunni e degli studenti; 
                r) alfabetizzazione e  perfezionamento  dell'italiano
          come lingua  seconda  attraverso  corsi  e  laboratori  per
          studenti di cittadinanza  o  di  lingua  non  italiana,  da
          organizzare anche in collaborazione con gli enti  locali  e
          il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
          delle famiglie e dei mediatori culturali; 
                s) definizione di un sistema di orientamento». 
              Le istituzioni  scolastiche  che  offrono  percorsi  di
          I.P.,  nei  limiti  delle  risorse   disponibili,   possono
          stipulare contratti di prestazioni d'opera di  esperti  del
          mondo del lavoro e delle professioni con  una  specifica  e
          documentata     esperienza      professionale      maturata
          nell'indirizzo    di    riferimento,    soprattutto     per
          l'ampliamento  dell'offerta  formativa,   con   particolare
          riguardo a profili professionali innovativi  richiesti  dal
          territorio. 
              I percorsi di I.P.  assumono  modelli  organizzativi  e
          metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione tra
          area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso
          l'implementazione delle metodologie laboratoriali, non solo
          per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di
          procedure applicative  funzionali  a  reali  situazioni  di
          lavoro da  parte  degli  studenti,  ma  anche  al  fine  di
          permettere il conseguimento di risultati  di  apprendimento
          comuni a tutti i percorsi di cui al punto 1.1. 
              I  percorsi  di  I.P.  consentono  agli   studenti   di
          sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio  e  in
          contesti  operativi  reali,  le  competenze,   abilita'   e
          conoscenze  richieste  dal  mondo  del   lavoro   e   delle
          professioni  per  assumere  ruoli  tecnici   operativi   in
          relazione   all'area   delle   attivita'   economiche    di
          riferimento, considerati nella loro  dimensione  sistemica.
          E', quindi, necessaria  l'adozione  di  una  pluralita'  di
          attivita'  didattiche  in  laboratorio,   soprattutto   nel
          biennio e, nel triennio, in misura crescente dal  terzo  al
          quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove
          possibile, in apprendistato. 
              Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
          sono  chiamate  a  cogliere  l'evoluzione   delle   filiere
          produttive che richiedono nuovi fabbisogni  in  termini  di
          competenze  e  ad  offrire  una  risposta   adeguata   alle
          necessita' occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento,
          in particolare del triennio, intende - in  questo  senso  -
          favorire  stabili  alleanze  formative   con   il   sistema
          produttivo, anche per rispondere  alle  sollecitazioni  che
          provengono dalla dimensione internazionale. 
              L'interazione con il territorio e il  mondo  produttivo
          non  e'  solo  un  metodo  di   lavoro;   e'   un   fattore
          imprescindibile  per  l'elaborazione  del  Piano  triennale
          dell'offerta formativa. Gli strumenti  per  intrecciare  la
          progettazione  didattica  della  scuola  con  i  piani   di
          sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti sono
          quelli offerti dall'autonomia  didattica  e  organizzativa,
          arricchiti dalle opportunita' e  dagli  strumenti  previsti
          dalla legge n. 107/2015, per  superare  gli  stereotipi  di
          un'interpretazione sequenziale del rapporto  tra  teoria  e
          pratica e del primato dei saperi teorici,  promuovendo  una
          chiave  di  lettura  che  valorizzi  i  diversi  stili   di
          apprendimento degli studenti e  offra  risposte  articolate
          alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, tale
          da far percepire i saperi appresi come utili, significativi
          e riscontrabili nel reale. 
              L'attivita'  didattica,   svolta   prevalentemente   in
          laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola  lavoro
          e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro,  allo
          scopo di mettere lo studente in condizione di: 
                apprendere    in    modo    attivo,     coinvolgente,
          significativo ed efficace; 
                compiere scelte orientate al cambiamento; 
                sviluppare  attitudini   all'auto-apprendimento,   al
          lavoro   di   gruppo,   alla    formazione    continua    e
          all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico  e
          tecnologico per la costruzione del sapere; 
                esercitare il  rigore,  l'onesta'  intellettuale,  la
          liberta' di pensiero, la creativita', la collaborazione, in
          quanto  valori  fondamentali  per  la  costruzione  di  una
          societa' aperta e  democratica.  Tali  valori,  insieme  ai
          principi ispiratori  della  Costituzione,  sono  alla  base
          della convivenza civile. 
              La metodologia  laboratoriale  consente  di  introdurre
          progressivamente lo studente  ai  processi  e  ai  contesti
          produttivi  e   organizzativi   aziendali,   nonche'   alle
          attivita' economiche di  riferimento.  Questa  metodologia,
          insieme  all'alternanza   scuola-lavoro,   costituisce   un
          elemento   fondamentale   del    continuo    processo    di
          orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti
          sulle scelte operate e le rende piu' fondate e consapevoli. 
              Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P.
          partecipano al Sistema nazionale di  valutazione  attivando
          modalita' per l'auto-valutazione dei risultati  conseguiti,
          secondo quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti  adottati
          a livello nazionale.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione  dei
          percorsi   dell'istruzione   professionale   nel   rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo  con
          i percorsi dell'istruzione e  formazione  professionale,  a
          norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «Art. 5 (Assetto didattico). - 1. L'assetto didattico
          dell'istruzione professionale e' caratterizzato: 
                  a)  dalla   personalizzazione   del   percorso   di
          apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non
          superiore a 264 nel biennio di cui all'articolo 4, comma  2
          e dal Progetto formativo individuale che viene redatto  dal
          consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo  anno  di
          frequenza   e   aggiornato   durante   l'intero    percorso
          scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa su un
          bilancio personale che evidenzia i saperi e  le  competenze
          acquisiti da ciascuna studentessa e da  ciascuno  studente,
          anche in modo non  formale  e  informale  ed  e'  idoneo  a
          rilevare le potenzialita' e le carenze riscontrate, al fine
          di motivare ed orientare nella progressiva costruzione  del
          percorso formativo e lavorativo. Il  dirigente  scolastico,
          sentito il consiglio di classe, individua,  all'interno  di
          quest'ultimo, i docenti che assumono la funzione  di  tutor
          per sostenere le studentesse e gli studenti nell'attuazione
          e  nello  sviluppo  del  Progetto  formativo   individuale.
          L'attivita' di tutorato e' svolta  dai  docenti  designati,
          fatto  salvo  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
          all'articolo 1, comma 5,  della  legge  n.  107  del  2015,
          nell'ambito delle risorse disponibili presso  l'istituzione
          scolastica a legislazione vigente; 
                  b) dall'aggregazione, nel biennio, delle discipline
          all'interno degli assi culturali caratterizzanti  l'obbligo
          di istruzione  e  dall'aggregazione,  nel  triennio,  delle
          discipline di istruzione generale; 
                  c)  dalla   progettazione   interdisciplinare   dei
          percorsi   didattici   caratterizzanti   i   diversi   assi
          culturali; 
                  d)   dall'utilizzo   prevalente   di    metodologie
          didattiche   per   l'apprendimento   di   tipo   induttivo,
          attraverso   esperienze   laboratoriali   e   in   contesti
          operativi, analisi e soluzione dei problemi  relativi  alle
          attivita' economiche di riferimento, il lavoro  cooperativo
          per progetti, nonche' la gestione di processi  in  contesti
          organizzati; 
                  e)  dalla  possibilita'  di  attivare  percorsi  di
          alternanza scuola-lavoro, gia'  dalla  seconda  classe  del
          biennio, e percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo
          43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
                  f) all'organizzazione per unita' di  apprendimento,
          che, partendo da obiettivi formativi adatti e significativi
          per le singole studentesse e i singoli studenti, sviluppano
          appositi percorsi di metodo e di contenuto, tramite i quali
          si valuta il livello  delle  conoscenze  e  delle  abilita'
          acquisite e la misura in cui la studentessa e  lo  studente
          abbiano  maturato  le  competenze  attese.  Le  unita'   di
          apprendimento rappresentano il necessario  riferimento  per
          il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e
          dallo studente, soprattutto nel caso di passaggi  ad  altri
          percorsi di istruzione e formazione; 
                  g) dalla certificazione  delle  competenze  che  e'
          effettuata, nel corso del  biennio,  con  riferimento  alle
          unita' di apprendimento, secondo un  modello  adottato  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca, ferma  restando  la  disciplina  vigente  in
          merito  alla  certificazione  delle   competenze   per   il
          triennio, nonche' per le qualifiche triennali e  i  diplomi
          quadriennali, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.».