Art. 28
Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale
1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti
tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale
della formazione nella progettazione dell'offerta formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze
tecnologiche previste, e' istituito presso il Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e
professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il
miglioramento del settore.
2. L'Osservatorio e' composto da quindici esperti dell'istruzione
tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di
istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati
anche tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle
regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e puo'
essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di
personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non da'
diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in
ogni caso determinare oneri di sostituzione.
3. L'Osservatorio puo' proporre al Ministro dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla
didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta
formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo
degli spazi di flessibilita' ordinamentale e dell'area territoriale
del curricolo.
4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete
delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio
2022, n. 99.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le
forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati
nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle
professioni.
6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori
dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non da'
diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso
di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione dei
percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con
i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107:
«Art. 7 (Raccordo con il sistema di istruzione e
formazione professionale e Rete Nazionale delle scuole
professionali). - 1. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
generali per favorire il raccordo tra il sistema
dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e
formazione professionale e per la realizzazione dei
percorsi di cui all'articolo 4, comma 4.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le
modalita' realizzative dei percorsi di cui all'articolo 4
sono definite a livello regionale attraverso appositi
accordi tra la regione e l'Ufficio scolastico regionale,
nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive
delle regioni in materia di istruzione e formazione
professionale.
3. Allo scopo di promuovere l'innovazione, il
permanente raccordo con il mondo del lavoro,
l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo
3, comma 1, degli indirizzi di studio e dei profili di
uscita di cui all'articolo 3, nonche' allo scopo di
rafforzare gli interventi di supporto alla transizione
dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere il sistema
duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in
apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole
professionali», di seguito denominata Rete, di cui fanno
parte, nel rispetto della loro diversa identita' e pari
dignita', le istituzioni scolastiche statali o paritarie
che offrono percorsi di istruzione professionale e le
istituzioni formative accreditate sulla base dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'organizzazione e il funzionamento della Rete.
5. Per le finalita' di cui al comma 3, la Rete si
raccorda con la «Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 15
luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di
istruzione tecnologica superiore):
«Art. 10 (Comitato nazionale ITS Academy). - 1. E'
istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato
nazionale ITS Academy per l'istruzione tecnologica
superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonche' di
consultazione delle associazioni di rappresentanza delle
imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli
studenti e delle fondazioni ITS Academy al fine di
raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure
professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.
2. Il Comitato nazionale ITS Academy propone in
particolare:
a) le linee generali di indirizzo dei piani
triennali di programmazione delle attivita' formative
adottati dalle regioni;
b) le direttrici per il consolidamento, il
potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del
Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore,
soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa
professionalizzante sul territorio e della promozione di
una maggiore inclusione di genere;
c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale,
delle aree tecnologiche e delle figure professionali per
ciascuna area, nonche' le linee di sviluppo
dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e
lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;
d) la promozione di percorsi formativi degli ITS
Academy in specifici ambiti territoriali o in ulteriori
ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire
un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;
e) criteri e modalita' per la costituzione delle
Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui
all'articolo 9, comma 2, nonche' per la promozione di forme
di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello
territoriale;
f) programmi per la costituzione e lo sviluppo,
d'intesa con le regioni interessate, di campus
multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di
cui all'articolo 3, comma 1, e di campus multisettoriali
tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione
adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti
i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente
articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto
delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il
Comitato nazionale ITS Academy e' composto da dodici membri
indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni
di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico,
uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della
cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno dal
Ministero della transizione ecologica e uno dal
Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
par-tecipano, secondo criteri e modalita' definiti con il
decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8,
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome.
6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS Academy
possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti
degli ITS Academy.
7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale della
consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle
politiche pubbliche (INAPP).
8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le
modalita' per la costituzione e il funzionamento del
Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione alle
attivita' del Comitato nazionale ITS Academy non spettano
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. All'attuazione del presente articolo le
amministrazioni pubbliche interessate provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».