Art. 28 
 
   Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale 
 
  1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4,  Componente  1,  del
PNRR «Potenziamento dell'offerta dei  servizi  di  istruzione:  dagli
asili nido all'universita' - Riforma 1.1  -  Riforma  degli  Istituti
tecnici  e  professionali»,  al  fine  di  rafforzare   il   raccordo
permanente con le filiere produttive e professionali  di  riferimento
degli istituti tecnici e professionali, di  ridurre  il  divario  tra
domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema  nazionale
della   formazione   nella   progettazione   dell'offerta   formativa
territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento  nei  curricoli
degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle  conoscenze
tecnologiche   previste,   e'   istituito   presso    il    Ministero
dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione  tecnica  e
professionale che svolge funzioni consultive e  di  proposta  per  il
miglioramento del settore. 
  2. L'Osservatorio e' composto da quindici  esperti  dell'istruzione
tecnica  e  professionale,  e  comunque  del  sistema  nazionale   di
istruzione  e  formazione,  nominati   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione.  I  componenti  dell'Osservatorio  sono  individuati
anche tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali  e  sindacali
maggiormente  rappresentative,  compresa  una  rappresentanza   delle
regioni, degli  enti  locali,  del  sistema  camerale,  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione  e  formazione
(INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca educativa (INDIRE).  L'incarico  ha  durata  annuale  e  puo'
essere rinnovato per una sola volta.  L'eventuale  partecipazione  di
personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  non  da'
diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve  in
ogni caso determinare oneri di sostituzione. 
  3.  L'Osservatorio  puo'  proporre  al   Ministro   dell'istruzione
l'aggiornamento degli indirizzi  di  studio,  delle  articolazioni  e
delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa  idonea  a  rafforzare
l'efficacia dell'insegnamento  e  delle  metodologie  collegate  alla
didattica  per  competenze,  ai  fini  dell'adeguamento  dell'offerta
formativa alla domanda  di  nuove  competenze  attraverso  l'utilizzo
degli spazi di flessibilita' ordinamentale e  dell'area  territoriale
del curricolo. 
  4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli  organismi  della  rete
delle scuole professionali  di  cui  all'articolo  7,  comma  3,  del
decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  e  con  il  Comitato
nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della  legge  15  luglio
2022, n. 99. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' di funzionamento dell'Osservatorio. Il
medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso
gli uffici scolastici regionali di analoghi  osservatori  locali,  le
forme di raccordo  organico  con  enti  e  istituzioni  specializzati
nell'analisi  dell'evoluzione  del   mondo   del   lavoro   e   delle
professioni. 
  6. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.   La   partecipazione   ai   lavori
dell'Osservatorio, sia  a  livello  nazionale  che  locale,  non  da'
diritto ad alcun compenso, indennita', gettone di presenza,  rimborso
di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  7,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n.61 concernente revisione  dei
          percorsi   dell'istruzione   professionale   nel   rispetto
          dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo  con
          i percorsi dell'istruzione e  formazione  professionale,  a
          norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera  d),  della
          legge 13 luglio 2015, n. 107: 
                «Art. 7 (Raccordo con  il  sistema  di  istruzione  e
          formazione professionale  e  Rete  Nazionale  delle  scuole
          professionali).   -   1.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri
          generali  per  favorire  il   raccordo   tra   il   sistema
          dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione  e
          formazione  professionale  e  per  la   realizzazione   dei
          percorsi di cui all'articolo 4, comma 4. 
                2. Nel rispetto dei criteri di cui  al  comma  1,  le
          modalita' realizzative dei percorsi di cui  all'articolo  4
          sono  definite  a  livello  regionale  attraverso  appositi
          accordi tra la regione e  l'Ufficio  scolastico  regionale,
          nel  rispetto  dell'esercizio  delle  competenze  esclusive
          delle  regioni  in  materia  di  istruzione  e   formazione
          professionale. 
                3.  Allo  scopo  di  promuovere   l'innovazione,   il
          permanente   raccordo   con   il    mondo    del    lavoro,
          l'aggiornamento periodico, nel limite fissato dall'articolo
          3, comma 1, degli indirizzi di  studio  e  dei  profili  di
          uscita  di  cui  all'articolo  3,  nonche'  allo  scopo  di
          rafforzare gli  interventi  di  supporto  alla  transizione
          dalla scuola al lavoro, diffondere e sostenere  il  sistema
          duale  realizzato  in   alternanza   scuola-lavoro   e   in
          apprendistato, e' istituita la «Rete nazionale delle scuole
          professionali», di seguito denominata Rete,  di  cui  fanno
          parte, nel rispetto della loro  diversa  identita'  e  pari
          dignita', le istituzioni scolastiche  statali  o  paritarie
          che offrono  percorsi  di  istruzione  professionale  e  le
          istituzioni formative accreditate sulla  base  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
          legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
                4. Entro 120 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto legislativo, con decreto del  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato
          di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali, previa intesa in sede di Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per
          l'organizzazione e il funzionamento della Rete. 
                5. Per le finalita' di cui al comma  3,  la  Rete  si
          raccorda  con  la  «Rete  nazionale  dei  servizi  per   le
          politiche del lavoro» di cui all'articolo 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  15
          luglio 2022, n. 99 (Istituzione del  Sistema  terziario  di
          istruzione tecnologica superiore): 
                «Art. 10 (Comitato nazionale ITS Academy).  -  1.  E'
          istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato
          nazionale  ITS   Academy   per   l'istruzione   tecnologica
          superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonche' di
          consultazione delle associazioni  di  rappresentanza  delle
          imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali,  degli
          studenti  e  delle  fondazioni  ITS  Academy  al  fine   di
          raccogliere  elementi  sui  nuovi  fabbisogni   di   figure
          professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. 
                2. Il  Comitato  nazionale  ITS  Academy  propone  in
          particolare: 
                  a)  le  linee  generali  di  indirizzo  dei   piani
          triennali  di  programmazione  delle  attivita'   formative
          adottati dalle regioni; 
                  b)  le  direttrici  per   il   consolidamento,   il
          potenziamento e lo sviluppo dell'offerta  formativa  e  del
          Sistema  terziario  di  istruzione  tecnologica  superiore,
          soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa
          professionalizzante sul territorio e  della  promozione  di
          una maggiore inclusione di genere; 
                  c) l'aggiornamento, con cadenza  almeno  triennale,
          delle aree tecnologiche e delle  figure  professionali  per
          ciascuna   area,   nonche'    le    linee    di    sviluppo
          dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e
          lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica; 
                  d) la promozione di percorsi  formativi  degli  ITS
          Academy in specifici ambiti  territoriali  o  in  ulteriori
          ambiti tecnologici  e  strategici,  al  fine  di  garantire
          un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale; 
                  e) criteri e modalita' per  la  costituzione  delle
          Reti di coordinamento di  settore  e  territoriali  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, nonche' per la promozione di forme
          di raccordo tra ITS Academy e reti di innovazione a livello
          territoriale; 
                  f) programmi per la  costituzione  e  lo  sviluppo,
          d'intesa   con   le   regioni   interessate,   di    campus
          multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica  di
          cui all'articolo 3, comma 1, e  di  campus  multisettoriali
          tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi. 
                3. Con appositi decreti del Ministro  dell'istruzione
          adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono  definiti
          i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente
          articolo e di cui all'articolo 9, comma  3,  tenendo  conto
          delle proposte del Comitato nazionale ITS Academy. 
                4. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  5,  il
          Comitato nazionale ITS Academy e' composto da dodici membri
          indicati: uno dal Ministero dell'istruzione,  con  funzioni
          di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo  economico,
          uno dal Ministero dell'economia e delle  finanze,  uno  dal
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          uno dal Ministero del  turismo,  uno  dal  Ministero  della
          cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal  Ministero
          dell'universita' e della ricerca,  uno  dal  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, uno dal  Ministero  delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  uno  dal
          Ministero   della   transizione   ecologica   e   uno   dal
          Dipartimento   per   la   trasformazione   digitale   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                5. Ai  lavori  del  Comitato  nazionale  ITS  Academy
          par-tecipano, secondo criteri e modalita' definiti  con  il
          decreto del Ministro dell'istruzione di  cui  al  comma  8,
          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          delle regioni e delle province autonome. 
                6. Ai  lavori  del  Comitato  nazionale  ITS  Academy
          possono partecipare, senza diritto di voto,  rappresentanti
          degli ITS Academy. 
                7. Il Comitato nazionale ITS Academy si avvale  della
          consulenza    tecnica    dell'Istituto     nazionale     di
          documentazione, innovazione e ricerca  educativa  (INDIRE),
          dell'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro
          (ANPAL)  e  dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi  delle
          politiche pubbliche (INAPP). 
                8. Con decreto del Ministro dell'istruzione  adottato
          ai sensi dell'articolo  14,  comma  6,  sono  stabilite  le
          modalita'  per  la  costituzione  e  il  funzionamento  del
          Comitato nazionale ITS Academy. Per la partecipazione  alle
          attivita' del Comitato nazionale ITS Academy  non  spettano
          compensi, indennita',  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                9.   All'attuazione   del   presente   articolo    le
          amministrazioni    pubbliche     interessate     provvedono
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.».