Art. 29 
 
Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari  per  via
  telematica. Attuazione della direttiva  2004/28/CE  del  Parlamento
  europeo e del  Consiglio,  del  31  marzo  2004,  che  modifica  la
  direttiva 2001/82/CE recante  un  codice  comunitario  relativo  ai
  medicinali veterinari. 
 
  1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei  medicinali
veterinari offerti a distanza al pubblico mediante  i  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della
salute e' l'autorita' alla quale  compete  emanare  disposizioni  per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
      5-ter. Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei  casi  segnalati  o  riscontrati
nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per
la  tutela  della  salute,  finalizzata   all'identificazione   delle
violazioni della disciplina sulla vendita a distanza  dei  medicinali
veterinari  al   pubblico   mediante   i   servizi   della   societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
      5-quater.  Il  Ministero  della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  5-ter,
dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione  di
pratiche commerciali consistenti  nell'offerta,  attraverso  i  mezzi
della  societa'  dell'informazione,  di  medicinali  veterinari   non
conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. 
      5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis  e  5-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute»; 
    b) all'articolo 108, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: 
      «18-bis. In caso di mancata ottemperanza  ai  provvedimenti  di
cui ai commi 5-bis e  5-quater  dell'articolo  92  entro  il  termine
indicato  nei  medesimi  provvedimenti,  si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8». 
 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo dell'art.  92  del  decreto  legislativo  n.
          193/2006 (Attuazione  della  direttiva  2004/28/CE  recante
          codice comunitario dei medicinali  veterinari),  pubblicato
          nella Gazz.  Uff.  26  maggio  2006,  n.  121,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 92 (Gestione del sistema di  farmacovigilanza).
          - 1. Il Ministero  della  salute  gestisce  un  sistema  di
          farmacovigilanza  ai  fini  dell'adozione  delle  decisioni
          regolamentari  appropriate  ed  armonizzate  riguardanti  i
          medicinali  veterinari  autorizzati   nella   Comunita'   e
          considerate le informazioni su  sospette  reazioni  avverse
          derivanti dai medicinali veterinari in  condizioni  normali
          d'impiego, il Ministero della salute istituisce un  sistema
          di farmacovigilanza veterinaria. Tale sistema  e'  volto  a
          raccogliere informazioni  utili  per  la  sorveglianza  dei
          medicinali veterinari, in particolare per  quanto  riguarda
          le reazioni avverse dei medicinali veterinari sugli animali
          e  sull'uomo   e   per   valutare   scientificamente   tali
          informazioni. 
                2.  Il  sistema  di  farmacovigilanza  fa   capo   al
          Ministero  della  salute  ed  e'  costituito  dallo  stesso
          Ministero e dai Centri regionali di farmacovigilanza di cui
          all'art. 94. 
                3. Le informazioni relative  alle  reazioni  avverse,
          devono essere correlate ai dati disponibili sulla vendita e
          la prescrizione  dei  medicinali  veterinari  ai  quali  si
          riferiscono. 
                4. Il Ministero della salute  provvede  affinche'  le
          informazioni appropriate raccolte mediante il sistema siano
          comunicate agli altri Stati membri ed all'Agenzia. 
                5. Il sistema  di  farmacovigilanza  deve,  altresi',
          tenere  conto  di  tutte  le  informazioni  relative   alla
          mancanza dell'efficacia  attesa,  all'uso  improprio,  agli
          studi  circa  la  validita'  dei  tempi  d'attesa  ed  agli
          eventuali problemi relativi all'ambiente correlati  all'uso
          dei   medicinali   veterinari.   Tali   informazioni   sono
          interpretate alla luce delle linee  guida  dell'Agenzia  e,
          possono essere poste  a  fondamento  di  provvedimenti  che
          impongano prescrizioni al  titolare  dell'AIC,  qualora  si
          ritenga possano  avere  influenza  sui  benefici  o  rischi
          intrinseci all'utilizzo del medicinale veterinario  cui  si
          riferiscono. 
                5-bis.  Al  fine  di  garantire  la   sicurezza   dei
          medicinali  veterinari  offerti  a  distanza  al   pubblico
          mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui
          all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  9
          aprile  2003,  n.  70,  il  Ministero   della   salute   e'
          l'autorita' alla quale  compete  emanare  disposizioni  per
          impedire l'accesso agli indirizzi  internet  corrispondenti
          ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali
          da parte degli utenti  mediante  richieste  di  connessione
          alla rete internet provenienti dal territorio italiano,  ai
          sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16,  comma
          3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
                5-ter.   Il    Ministero    della    salute    indice
          periodicamente la conferenza di servizi di cui all'art. 14,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei
          casi segnalati  o  riscontrati  nella  sorveglianza  svolta
          d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della
          salute, finalizzata  all'identificazione  delle  violazioni
          della disciplina sulla vendita a  distanza  dei  medicinali
          veterinari al pubblico mediante i  servizi  della  societa'
          dell'informazione. Alla conferenza di servizi  partecipano,
          come  amministrazioni  interessate,  il   Ministero   dello
          sviluppo economico e il  Comando  dei  carabinieri  per  la
          tutela  della  salute  e,  come  osservatori,   l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato e  l'Autorita'  per
          le garanzie nelle comunicazioni. 
                5-quater. Il Ministero della salute, anche a  seguito
          dell'istruttoria della conferenza  di  servizi  di  cui  al
          comma 5-ter, dispone  con  provvedimento  motivato  in  via
          d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti
          nell'offerta,   attraverso   i   mezzi    della    societa'
          dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai
          requisiti previsti dal presente decreto. 
                5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 5-bis  e
          5-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri  per  la
          tutela  della  salute.  I   medesimi   provvedimenti   sono
          pubblicati in apposita sottosezione afferente alla  sezione
          "Amministrazione    trasparente"    del    sito    internet
          istituzionale del Ministero della salute.». 
              -  Il  testo  dell'art.  108  del  citato  del  decreto
          legislativo n. 193/2006,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art.  108  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, chiunque immette in commercio medicinali
          veterinari senza  l'autorizzazione  prevista  dall'art.  5,
          comma  1,  e'  soggetto  al  pagamento  di   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro   10.329,00   a   euro
          61.974,00. 
                2. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque,
          violando la disposizione dell'art. 9, comma 1,  somministra
          agli  animali  medicinali  veterinari  non  autorizzati  e'
          soggetto alla sanzione di cui al comma 1.  E'  soggetto  al
          pagamento  della   medesima   sanzione   il   titolare   di
          un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali
          veterinari che viola le disposizioni dell'art. 31, commi  1
          e 4. 
                3.  Salvo  che  il  fatto   costituisca   reato,   il
          richiedente un'autorizzazione all'immissione  in  commercio
          di  medicinali  veterinari  che   viola   le   disposizioni
          dell'art. 35, commi 1 e 2 e' soggetto  al  pagamento  della
          sanzione di cui al comma 1. 
                4. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          fabbrica  medicinali  veterinari   senza   l'autorizzazione
          prevista  dall'art.  46,  commi  1  e  2,  e'  soggetto  al
          pagamento della sanzione di cui al comma 1. E' soggetto  al
          pagamento della medesima sanzione chiunque, non rispettando
          le condizioni previste dall'art. 69, commi  1,  2,  4  e  7
          somministra agli animali o detiene, cede, commercializza  o
          importa sostanze farmacologicamente attive. 
                5. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          distribuisce all'ingrosso medicinali veterinari o detiene o
          distribuisce all'ingrosso materie prime  farmacologicamente
          attive senza le autorizzazioni previste dagli articoli  66,
          comma 1, e 69, comma 2,  e'  soggetto  al  pagamento  della
          sanzione di cui al comma 1. 
                6. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          vende al dettaglio medicinali veterinari non rispettando le
          condizioni previste dall'art. 70, commi 1 e 2, e'  soggetto
          al pagamento della sanzione prevista al comma 1. 
                7. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          viola il divieto di distribuzione di  medicinali  nei  casi
          previsti dall'art. 104, comma 1, e' soggetto  al  pagamento
          della sanzione di cui al comma 1. 
                8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
          osserva i provvedimenti di modifica, di  sospensione  e  di
          revoca  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio
          adottati a  norma  del  presento  decreto  e'  soggetto  al
          pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          15.493,00 a euro 92.962,00. 
                9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
          osserva  le  prescrizioni  imposte  con  le  autorizzazioni
          rilasciate a norma del  presente  decreto  e'  soggetto  al
          pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          2.582,00 a euro 15.493,00. 
                10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          fabbricante    o    il     titolare     dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio  che  viola  il  divieto   di
          pubblicita' dei  medicinali  veterinari  indicati  all'art.
          107, comma 1, lettere a) e b),  e'  soggetto  al  pagamento
          della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9. 
                11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          veterinario che non osserva le disposizioni degli  articoli
          10  e  11  e'  soggetto  al  pagamento  di   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 1.549,00 a euro 9.296,00.
          E'  soggetto  alla  medesima  sanzione  chiunque   fornisce
          medicinali  veterinari  senza  la   prescrizione   prevista
          dall'art. 76, commi 1, 2 e 3. 
                12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          fabbricante di medicinali veterinari che  non  osserva  gli
          obblighi imposti dall'art. 52, comma 1, lettere a) e f),  e
          dall'art. 54, comma 1, e'  soggetto  al  pagamento  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a  euro
          30.987,00. E' soggetta al pagamento della medesima sanzione
          la persona qualificata di cui all'art. 54 che non  rispetta
          gli obblighi di vigilanza cui e' tenuto a  norma  dell'art.
          55, comma 1, lettere a) e b). 
                13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          veterinario    o    il    farmacista    o    il    titolare
          dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   o   la
          persona  di  cui  deve  disporre  il  titolare  medesimo  o
          chiunque altro vi e' tenuto che non rispetta  gli  obblighi
          di comunicazione e di segnalazione previsti dagli  articoli
          91  e  96,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da   euro   2.600,00   a   euro
          15.500,00. 
                14. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
          di un'autorizzazione all'immissione in commercio che  viola
          gli obblighi di informazione e  di  comunicazione  previsti
          dall'art. 32, commi 1 e 2, e' soggetto al pagamento di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164,00 a  euro
          30.987,00. 
                15. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
          di un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  di  un
          medicinale veterinario che viola  le  prescrizioni  imposte
          dalle disposizioni in materia di etichettatura e  foglietto
          illustrativo stabilite dagli articoli 58, 59, 60  e  61  e'
          soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00.  E'  soggetto
          alla medesima sanzione  il  titolare  di  un'autorizzazione
          all'immissione in commercio di  un  medicinale  veterinario
          omeopatico che non osserva le  prescrizioni  imposte  dalle
          disposizioni in materia  di  etichettatura  dei  medicinali
          omeopatici stabilite dall'art. 64. 
                16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   il
          fabbricante di medicinali veterinari  che  non  osserva  le
          disposizioni previste dall'art. 52, comma  1,  lettera  g),
          numeri 1), 2), 3) e 4), e' soggetto  al  pagamento  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.065,00 a  euro
          12.394,00. E' soggetta al pagamento della medesima sanzione
          la persona qualificata di cui all'art. 54 che  non  osserva
          l'obbligo imposto dall'art. 55, comma 4. 
                17. Salvo che il fatto costituisca reato e'  soggetto
          al  pagamento  della  sanzione  di  cui  al  comma  13   il
          fabbricante o il distributore autorizzato che  non  osserva
          l'obbligo di registrazione previsto dall'art. 69, comma  5.
          E'  soggetto  al  pagamento  della  medesima  sanzione   il
          titolare dell'autorizzazione alla vendita diretta  che  non
          osserva  le   prescrizioni   imposte   dall'art.   71,   il
          proprietario o il responsabile di  animali  destinati  alla
          produzione di alimenti  che  non  osserva  le  disposizioni
          dell'art. 79, il titolare degli impianti di cui all'art. 65
          e  il  veterinario  responsabile  che  non  osservano   gli
          obblighi di tenuta dei registri  stabiliti  dagli  articoli
          80, 81, 82, 84 e 85. 
                18. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque
          violando il  divieto  stabilito  dall'art.  116,  comma  1,
          destina al consumo umano prodotti alimentari provenienti da
          animali sottoposti alla sperimentazione di medicinali senza
          la prescritta  autorizzazione  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria di cui al comma 1. 
                18-bis.  In   caso   di   mancata   ottemperanza   ai
          provvedimenti di cui ai commi 5-bis e 5-quater dell'art. 92
          entro il termine indicato nei  medesimi  provvedimenti,  si
          applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  di  cui  al
          comma 8.».