Art. 30 
 
Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018,  n.
    145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicita' nel settore sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Le   strutture
sanitarie private di cura si dotano di  un  direttore  sanitario  che
comunica il proprio incarico all'ordine territoriale  competente  per
il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale
compete  l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del
direttore   sanitario   limitatamente    alle    funzioni    connesse
all'incarico». 
 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  536,  della  legge  n.
          145/2018 (Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2019-2021), pubblicata nella Gazz. Uff. 31  dicembre  2018,
          n. 302, S.O., come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «536. In caso di violazione delle disposizioni  sulle
          comunicazioni informative sanitarie di cui  al  comma  525,
          gli ordini professionali sanitari  territoriali,  anche  su
          segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via
          disciplinare  nei  confronti  dei  professionisti  o  delle
          societa' iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni ai fini  dell'eventuale
          adozione dei provvedimenti sanzionatori di  competenza.  Le
          strutture  sanitarie  private  di  cura  si  dotano  di  un
          direttore  sanitario  che  comunica  il  proprio   incarico
          all'ordine territoriale competente per il luogo in  cui  ha
          sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale  compete
          l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti  del
          direttore sanitario limitatamente  alle  funzioni  connesse
          all'incarico.».