Art. 31 
 
Disposizioni relative alla vendita  di  prodotti  cosmetici  per  via
  telematica.  Attuazione  del  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del
  Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  sui
  prodotti cosmetici. 
 
  1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  dei   prodotti
cosmetici offerti a distanza al pubblico  mediante  i  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero  della
salute e' l'autorita' alla quale  compete  emanare  disposizioni  per
impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web
individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti
mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti  dal
territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3,  15,  comma
2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
      2-ter. Il  Ministero  della  salute  indice  periodicamente  la
conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge  7
agosto 1990, n. 241, per l'esame dei  casi  segnalati  o  riscontrati
nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri
per la tutela della  salute,  finalizzata  all'identificazione  delle
violazioni alla disciplina sulla  vendita  a  distanza  dei  prodotti
cosmetici   al   pubblico   mediante   i   servizi   della   societa'
dell'informazione.  Alla  conferenza  di  servizi  partecipano,  come
amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico  e
il Comando dei  carabinieri  per  la  tutela  della  salute  e,  come
osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e  del  mercato  e
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 
      2-quater.  Il  Ministero  della   salute,   anche   a   seguito
dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al  comma  2-ter,
dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza,  la  cessazione
di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i  mezzi
della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non  conformi
ai  requisiti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.   1223/2009   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. 
      2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e  2-quater
sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute.
I medesimi provvedimenti sono  pubblicati  in  apposita  sottosezione
afferente  alla  sezione  "Amministrazione  trasparente"   del   sito
internet istituzionale del Ministero della salute. 
      2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai  provvedimenti  di
cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei  medesimi
provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 250.000»; 
    b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Qualora dall'analisi di campioni  risulti  un  illecito
amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo  15  della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore  di  sanita'  e'
l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione. 
      1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai
sensi  dell'articolo  16  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale  di
cui al comma 1 del presente articolo». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Il testo dell'art.  13  del  decreto  legislativo  n.
          204/2015 (Disciplina sanzionatoria per  la  violazione  del
          regolamento (CE)  n.  1223/2009  sui  prodotti  cosmetici),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2015, n. 297,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art. 13 (Violazione degli obblighi  derivanti  dagli
          articoli  19  e  20   in   materia   di   etichettatura   e
          dichiarazioni  relative  al  prodotto).  -  1.  La  persona
          responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che  immette
          sul mercato un prodotto  cosmetico  con  etichettatura  non
          conforme alle disposizioni dell'art.  19  e  dell'art.  20,
          paragrafo 3, del  regolamento  e'  soggetta  alla  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000. 
                2. Salvo che il fatto costituisca reato,  la  persona
          responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che  impiega
          nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella
          pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni,
          marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano
          ai prodotti  stessi  caratteristiche  o  funzioni  che  non
          possiedono,  e'  soggetta  alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 
                2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti
          cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi
          della societa' dell'informazione, di cui all'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 9  aprile  2003,  n.
          70, il Ministero della salute  e'  l'autorita'  alla  quale
          compete emanare disposizioni per  impedire  l'accesso  agli
          indirizzi internet corrispondenti ai siti  web  individuati
          come promotori di pratiche illegali da parte  degli  utenti
          mediante  richieste  di  connessione  alla  rete   internet
          provenienti  dal  territorio  italiano,  ai   sensi   degli
          articoli 14, comma 3, 15, comma  2,  e  16,  comma  3,  del
          medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 
                2-ter.   Il    Ministero    della    salute    indice
          periodicamente la conferenza di servizi di cui all'art. 14,
          comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei
          casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza  effettuata
          d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della
          salute, finalizzata  all'identificazione  delle  violazioni
          alla disciplina  sulla  vendita  a  distanza  dei  prodotti
          cosmetici al pubblico mediante  i  servizi  della  societa'
          dell'informazione. Alla conferenza di servizi  partecipano,
          come  amministrazioni  interessate,  il   Ministero   dello
          sviluppo economico e il  Comando  dei  carabinieri  per  la
          tutela  della  salute  e,  come  osservatori,   l'Autorita'
          garante della concorrenza e del mercato e  l'Autorita'  per
          le garanzie nelle comunicazioni. 
                2-quater. Il Ministero della salute, anche a  seguito
          dell'istruttoria della conferenza  di  servizi  di  cui  al
          comma 2-ter, dispone con  provvedimento  motivato,  in  via
          d'urgenza,   la   cessazione   di   pratiche    commerciali
          consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa'
          dell'informazione, di prodotti cosmetici  non  conformi  ai
          requisiti previsti dal regolamento (CE)  n.  1223/2009  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. 
                2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e
          2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri  per  la
          tutela  della  salute.  I   medesimi   provvedimenti   sono
          pubblicati in apposita sottosezione afferente alla  sezione
          "Amministrazione    trasparente"    del    sito    internet
          istituzionale del Ministero della salute. 
                2-sexies.  In  caso  di   mancata   ottemperanza   ai
          provvedimenti di cui ai commi 2-bis  e  2-quater  entro  il
          termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  20.000  a  euro
          250.000.». 
              - Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
          n.  1223/2009  sui  prodotti   cosmetici   (rifusione)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. 
              -  Il  testo  dell'art.  18  del  citato  del   decreto
          legislativo n. 204/2015,  come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
                «Art. 18 (Applicazione sanzioni amministrative). - 1.
          All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
          presente    decreto     provvede     l'organo     regionale
          territorialmente competente con le modalita'  di  cui  alla
          legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
                1-bis. Qualora dall'analisi di  campioni  risulti  un
          illecito  amministrativo,  si  applicano  le   disposizioni
          dell'art.  15  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689.
          L'Istituto superiore di sanita' e'  l'autorita'  competente
          ad effettuare le analisi di revisione. 
                1-ter. In caso di pagamento della sanzione in  misura
          ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981,
          n. 689, competente a  ricevere  il  pagamento  medesimo  e'
          l'organo  regionale  di  cui  al  comma  1   del   presente
          articolo.».