Art. 31 Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. 2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute. 2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000»; b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanita' e' l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione. 1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo».
Note all'art. 31: - Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 204/2015 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici), pubblicato nella Gazz. Uff. 22 dicembre 2015, n. 297, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 13 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 19 e 20 in materia di etichettatura e dichiarazioni relative al prodotto). - 1. La persona responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'art. 19 e dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 4.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all'art. 4 del regolamento che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicita' dei prodotti cosmetici diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono, e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute e' l'autorita' alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003. 2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della societa' dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della societa' dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. 2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute. 2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000.». - Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. - Il testo dell'art. 18 del citato del decreto legislativo n. 204/2015, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: «Art. 18 (Applicazione sanzioni amministrative). - 1. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanita' e' l'autorita' competente ad effettuare le analisi di revisione. 1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo e' l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo.».