Art. 33 
 
Disposizioni  sulla  protezione  degli  animali  utilizzati  a   fini
          scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013 
 
  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 26, dopo le parole: «Il comma 1» sono inserite le seguenti: «,  ad
eccezione delle prescrizioni di cui  alla  lettera  a)  del  medesimo
comma 1,». 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n.  26,  le  parole:  «,  ad  eccezione  delle   procedure   per   la
sperimentazione di anestetici ed analgesici» sono soppresse. 
  3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3.  L'autorizzazione  e'  concessa  solo  se  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono  conformi
ai requisiti del presente decreto». 
  4. All'articolo 31, comma 4, lettera i), del decreto legislativo  4
marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del
rispetto dell'obbligo di sostituzione». 
  5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2022». 
  6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
dopo le parole: «Gli animali» sono inserite le seguenti: «di cui alla
legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a  particolari  forme  di
protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali». 
 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo degli artt. 6 e 14 del  decreto  legislativo
          n. 26/2014 (Attuazione  della  direttiva  2010/63/UE  sulla
          protezione degli animali utilizzati  a  fini  scientifici),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14  marzo  2014,  n.  61,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
                «Art.  6  (Metodi   di   soppressione).   -   1.   La
          soppressione degli animali avviene: 
                  a) con modalita' che  arrecano  il  minimo  dolore,
          sofferenza e distress possibile; 
                  b) secondo i metodi di cui all'allegato IV; 
                  c) da personale competente ai sensi dell'art. 23; 
                  d) negli  stabilimenti  di  un  allevatore,  di  un
          fornitore o di un utilizzatore. In  caso  di  ricerche  sul
          campo l'animale puo' essere soppresso dal personale di  cui
          alla  lettera  c)  al  di   fuori   di   uno   stabilimento
          utilizzatore. 
                2.    Il    Ministero    puo'    concedere    deroghe
          all'applicazione   dei   metodi   di    soppressione    cui
          all'allegato IV del presente decreto in  uno  dei  seguenti
          casi: 
                  a) per consentire, in base  a  prove  scientifiche,
          l'uso  di   un   altro   metodo   considerato   altrettanto
          umanitario; 
                  b)  se   e'   scientificamente   provato   che   e'
          impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo
          a un metodo di soppressione descritto nell'allegato IV  del
          presente decreto. 
                3. Il comma 1, ad eccezione delle prescrizioni di cui
          alla lettera a)  del  medesimo  comma  1,  non  si  applica
          qualora l'animale debba essere soppresso in  situazioni  di
          emergenza per motivi riconducibili  al  benessere  animale,
          alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla  salute
          animale o all'ambiente. 
                4.  Quando  permangono   condizioni   di   sofferenza
          insostenibili, si procede immediatamente alla  soppressione
          dell'animale con metodi umanitari sotto la  responsabilita'
          del medico veterinario designato di  cui  all'art.  24.  E'
          considerata  sofferenza  insostenibile  quella  che   nella
          normale pratica  veterinaria  costituisce  indicazione  per
          l'eutanasia.». 
                «Art. 14 (Anestesia). - 1. Sono vietate le  procedure
          che non  prevedono  anestesia  o  analgesia,  qualora  esse
          causano  dolore  intenso  a  seguito   di   gravi   lesioni
          all'animale. 
                2. Fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  1,  sono
          consentite le procedure condotte in  assenza  di  anestesia
          generale   o   locale   secondo   quanto   disposto   dalla
          legislazione   o   farmacopea    nazionale,    europee    o
          internazionali, ovvero qualora si ritiene  che  l'anestesia
          e' per l'animale piu'  traumatica  della  stessa  procedura
          ovvero risulta essere incompatibile con le finalita'  della
          stessa. 
                3. Cessati gli effetti dell'anestesia o quando questa
          non  sia  praticabile,  gli  animali  sono   immediatamente
          sottoposti a un trattamento analgesico  adeguato  o  ad  un
          altro metodo appropriato  per  ridurre  la  percezione  del
          dolore o  della  sofferenza,  purche'  compatibile  con  le
          finalita' della procedura. 
                4. Non e' consentito fare uso  di  alcun  mezzo,  ivi
          compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire
          o limitare l'espressione del  dolore  senza  assicurare  un
          livello adeguato di anestesia o  di  analgesia.  In  questi
          casi  e'  obbligatoriamente  fornita  una   giustificazione
          scientifica   corredata   da    informazioni    dettagliate
          sull'efficacia del protocollo anestesiologico o analgesico. 
                5. Al termine della procedura sono intraprese  azioni
          appropriate allo scopo di ridurre al minimo  la  sofferenza
          dell'animale.». 
              - Il testo dell'art. 20 del citato decreto  legislativo
          n. 26/2014, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art.  20  (Autorizzazione  degli   allevatori,   dei
          fornitori e degli  utilizzatori).  -  1.  Chiunque  intende
          porre in esercizio uno stabilimento  di  allevamento  o  di
          fornitura presenta domanda di autorizzazione  all'autorita'
          competente di cui all'art. 4, comma 2. 
                2.  Chiunque   intende   porre   in   esercizio   uno
          stabilimento   di   utilizzazione   presenta   domanda   di
          autorizzazione al Ministero, autorita'  competente  di  cui
          all'art. 4, comma 5.  Non  possono  presentare  domanda  ai
          sensi  del  presente  comma  coloro  che  hanno   riportato
          condanne  con  sentenze  passate   in   giudicato   o   con
          l'applicazione della pena su richiesta delle parti  di  cui
          all'art. 444 del codice di procedura  penale  per  uno  dei
          reati di cui agli  articoli  544-bis,  544-ter  e  727  del
          codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4  e
          5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 
                3. L'autorizzazione e' concessa solo se l'allevatore,
          il fornitore o l'utilizzatore e i  rispettivi  stabilimenti
          sono conformi ai requisiti del presente decreto. 
                4. Nell'autorizzazione di cui ai commi  1  e  2  sono
          riportate le seguenti informazioni: 
                  a)  la  persona   fisica   o   giuridica   titolare
          dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere d),
          e) ed f); 
                  b) la sede dello stabilimento e le  specie  animali
          stabulate; 
                  c) la persona di cui all'art. 3, comma  1,  lettera
          h); 
                  d) il medico veterinario di cui all'art. 24. 
                5. L'autorizzazione di cui ai commi  1  e  2  ha  una
          durata   di   sei   anni,   salvo   l'adozione   da   parte
          dell'autorita' competente di provvedimenti di sospensione o
          di revoca di cui all'art. 21. 
                6. Le modifiche significative  alla  struttura  o  al
          funzionamento  dello   stabilimento   di   un   allevatore,
          fornitore o utilizzatore,  compreso  qualsiasi  cambiamento
          riguardante i soggetti cui  al  comma  4,  sono  comunicate
          preventivamente  all'autorita'   competente   al   rilascio
          dell'autorizzazione  che,  se  del  caso,   provvede   alla
          variazione dell'autorizzazione. 
                7. Salvo diversa previsione dei  singoli  ordinamenti
          regionali, il  comune  tiene  un  elenco  aggiornato  degli
          stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati e ne
          trasmette copia al Ministero e  alla  regione  o  provincia
          autonoma.». 
              - Il testo dell'art. 31 del citato decreto  legislativo
          n. 26/2014, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art. 31  (Autorizzazione  dei  progetti).  -  1.  E'
          vietata l'esecuzione di progetti di ricerca  che  prevedono
          l'utilizzo di animali secondo le finalita' di cui  all'art.
          5,  comma  1,  senza  la  preventiva   autorizzazione   del
          Ministero  o  in  modo  non  conforme  alla  autorizzazione
          medesima  e  ad  ogni  altra  determinazione  eventualmente
          adottata dal Ministero. 
                2. L'organismo di cui all'art. 25  inoltra,  per  via
          telematica certificata, al Ministero  apposita  domanda  di
          autorizzazione, allegando: 
                  a) la proposta del progetto; 
                  b) la sintesi  non  tecnica  del  progetto  di  cui
          all'art. 34; 
                  c) il modulo di cui all'allegato  VI  del  presente
          decreto. 
                3.    Nel    procedimento     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  il   Ministero
          richiede una valutazione  tecnico-scientifica  all'Istituto
          superiore di sanita' o ad  altri  enti  tecnico-scientifici
          tenuto conto  delle  materie  di  pertinenza  del  progetto
          ovvero  al  Consiglio  superiore  di  sanita'  in  caso  di
          utilizzo di primati non umani, cani, gatti ed esemplari  di
          specie in via di estinzione. 
                4. La valutazione tecnico-scientifica tiene conto: 
                  a) della preventiva  valutazione  sugli  scopi  del
          progetto che giustificano l'uso dell'animale; 
                  b)  della  presenza  del  parere  positivo  di  cui
          all'art. 26, comma 1, lettera d); 
                  c) dell'analisi dei danni e dei benefici  derivanti
          dal progetto, al fine di comprendere,  tenuto  conto  anche
          delle considerazioni di natura etica, se il danno  arrecato
          agli animali in termini di sofferenza, dolore,  distress  o
          danno prolungato e' giustificato dal  risultato  atteso  in
          termini di benefici per gli esseri umani, per gli animali e
          per l'ambiente; 
                  d)   della   preventiva   valutazione   circa    lo
          svolgimento   delle   procedure   nelle   condizioni   piu'
          umanitarie e piu' rispettose dell'ambiente possibili; 
                  e) della  effettiva  necessita'  della  ricerca  in
          quanto non costituisce una inutile duplicazione di ricerche
          precedenti; 
                  f) della giustificazione  del  progetto  unitamente
          alle  procedure  ivi  previste  da  un   punto   di   vista
          scientifico o educativo o, comunque, previsto per legge; 
                  g) della conformita' a quanto previsto dal presente
          decreto relativamente  alla  competenza  professionale  del
          personale designato a condurre le procedure; 
                  h) delle motivazioni poste alla base  dell'utilizzo
          di una determinata  specie,  allevata  o  meno  per  essere
          impiegata nelle procedure; 
                  i)   del   minor   numero   di   animali   per   il
          raggiungimento delle finalita' del progetto e del  rispetto
          dell'obbligo di sostituzione; 
                  l) di tutte le possibili  precauzioni  assunte  per
          prevenire o ridurre al minimo il dolore, la sofferenza e il
          distress nelle procedure; 
                  m) del rispetto di quanto disposto dall'art. 14; 
                  n) delle motivazioni poste alla base  della  scelta
          delle vie di somministrazione dei preparati; 
              o) dell'utilizzo di metodi  adeguati  di  eutanasia  in
          conformita' con l'art. 6; 
                  p)  della  preventiva  valutazione  sulla  gravita'
          delle  procedure,  nonche'  di  una  classificazione  delle
          stesse secondo i criteri di cui all'art. 15 e  all'allegato
          VII del presente decreto; 
                  q)  della  necessita'  di  eseguire  o   meno   una
          valutazione retrospettiva del progetto di cui all'art. 32; 
                  r)  della  presenza  di  personale  con  competenze
          specialistiche nei seguenti ambiti: 
                    1) settori di applicazione scientifica in cui gli
          animali saranno utilizzati, con particolare  riguardo  alla
          realizzazione della sostituzione,  della  riduzione  e  del
          perfezionamento; 
                    2) progettazione sperimentale  e,  se  del  caso,
          valutazione dei dati statistici; 
                    3)  pratica  veterinaria,  nelle  scienze   degli
          animali da laboratorio o, se del caso, pratica  veterinaria
          applicata alla fauna selvatica; 
                    4) allevamento e cura degli animali in  relazione
          alle specie che si intende utilizzare. 
                5. L'autorizzazione del  progetto  e'  limitata  alle
          procedure che sono state oggetto di valutazione  e  di  una
          classificazione della gravita' loro attribuita. 
                6.  L'autorizzazione  e'  inviata  anche  all'azienda
          sanitaria locale territorialmente competente e contiene  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il nome dell'utilizzatore nel  cui  stabilimento
          si realizza il progetto; 
                  b) il responsabile di  cui  all'art.  3,  comma  1,
          lettera g); 
                  c) la conformita' del progetto all'autorizzazione; 
                  d) gli stabilimenti  in  cui  viene  realizzato  il
          progetto; 
                  e) eventuali condizioni specifiche assunte in  sede
          di  valutazione  del  progetto,  incluso  se  e  quando  il
          progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva. 
                7. Il Ministero, invia  al  richiedente  la  ricevuta
          della  domanda  di  autorizzazione  con  l'indicazione  del
          termine entro cui si intende adottare il provvedimento  che
          non puo' essere  superiore  a  quaranta  giorni  lavorativi
          decorrenti  dalla  data  di  ricezione  della  domanda   ed
          assicura la massima trasparenza e l'accuratezza appropriata
          al tipo di progetto. 
                8. Il Ministero qualora la domanda sia  incompleta  o
          errata, richiede le opportune integrazioni e modifiche,  da
          presentare entro trenta giorni lavorativi decorrenti  dalla
          data di ricevimento della richiesta,  durante  i  quali  il
          termine di cui al comma 7 e' sospeso. 
                9.  In  considerazione  della  complessita'   o   del
          carattere multidisciplinare del progetto, il termine di cui
          al comma 7 puo' essere prorogato  una  sola  volta  per  un
          periodo non superiore  a  quindici  giorni  lavorativi.  La
          proroga  e  la  sua  durata  sono  debitamente  motivate  e
          comunicate al richiedente prima della scadenza del  termine
          di cui al comma 7. 
                10. L'autorizzazione ha una durata  non  superiore  a
          cinque anni e non puo' essere concessa nel caso in  cui  il
          responsabile di cui all'art. 3,  comma  1,  lettera  g,  ha
          riportato condanne con sentenze passate in giudicato o  con
          l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
          dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  uno  dei
          reati di cui agli  articoli  544-bis,  544-ter  e  727  del
          codice penale, nonche' per quelli di cui agli articoli 4  e
          5 della legge 4 novembre 2010, n. 201. 
                11.  Il   Ministero   puo'   rilasciare   una   unica
          autorizzazione per progetti  generici  multipli  realizzati
          dallo  stesso  utilizzatore  se  tali  progetti  soddisfano
          requisiti regolatori  o  nel  caso  in  cui  tali  progetti
          prevedono l'impiego di animali  a  scopo  di  produzione  o
          diagnostici con metodi prestabiliti. 
                12. I soggetti di  cui  al  comma  3,  coinvolti  nel
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione,  garantiscono
          la  protezione  della  proprieta'  intellettuale  e   delle
          informazioni riservate. 
                13. Ove ricorrono giustificati motivi di  necessita',
          puo'  essere  presentata  motivata   domanda   di   rinnovo
          dell'autorizzazione  almeno  quattro   mesi   prima   della
          scadenza, con le modalita' di cui al comma 2. Il  Ministero
          valuta tale  richiesta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. 
                14. Al di fuori delle fattispecie di cui all'art. 33,
          qualsiasi modifica significativa apportata ad  un  progetto
          di  ricerca  deve  essere   comunicata   ed   espressamente
          autorizzata dal  Ministero  con  le  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. L'autorizzazione relativa alle modifiche
          non produce effetti sul termine di cui al comma 10. 
                15. Il Ministero puo' revocare  l'autorizzazione  del
          progetto  qualora  lo  stesso  non  viene   realizzato   in
          conformita' con quanto disposto nell'autorizzazione. 
                16.  Nel  caso  di  revoca  dell'autorizzazione   del
          progetto e' comunque  garantito  dal  responsabile  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera g, il benessere degli  animali
          utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.». 
              - Il testo dell'art. 42 del citato decreto  legislativo
          n. 26/2014, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «Art. 42 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lettere d) ed  e),
          ed all'art.  16,  comma  1,  lettera  d),  si  applicano  a
          decorrere dal  30  giugno  2022;  la  disposizione  di  cui
          all'art. 16, comma 1, lettera c), si  applica  fino  al  31
          dicembre 2016. 
                2. Al fine di dare attuazione  alle  disposizioni  di
          cui al comma 1, il Ministero, avvalendosi  del  Laboratorio
          del reparto substrati cellulari  ed  immunologia  cellulare
          dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della  Lombardia
          e dell'Emilia-Romagna di cui all'art. 37, comma 2, effettua
          entro il 30 giugno 2016  un  monitoraggio  sulla  effettiva
          disponibilita' di metodi alternativi. 
                2-bis. Entro il 30 giugno  2020,  il  Ministro  della
          salute invia alle Camere una relazione  sullo  stato  delle
          procedure di sperimentazione autorizzate  per  le  ricerche
          sulle sostanze d'abuso, anche al  fine  di  evidenziare  le
          tipologie  di  sostanze  che  possono  essere  oggetto   di
          programmi  di  ricerca  alternativi  e  sostitutivi   della
          sperimentazione animale. 
                3. Il presente decreto non  si  applica  ai  progetti
          gia' autorizzati o comunicati prima della entrata in vigore
          dello stesso. A tali progetti,  comunque  non  prorogabili,
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 27 gennaio 1992,  n.  116.  In  ogni  caso,  ai
          progetti autorizzati prima del 31 dicembre 2016 e fino alla
          loro naturale scadenza non si applicano i divieti di cui al
          comma 1. 
                4. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  sono
          abrogati il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  116,
          nonche' la legge 12 giugno 1931, n.  924,  come  modificata
          dalla legge 1° maggio 1941, n. 625.» 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  756,  della  legge  n.
          178/2020 (Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno
          finanziario 2021 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio
          2021-2023), pubblicata nella Gazz. Uff. 30  dicembre  2020,
          n. 322, S.O., come modificato dalla presente  legge,  cosi'
          recita: 
                «756. Gli animali di cui alla legge 7 febbraio  1992,
          n. 150, e sottoposti a particolari forme di  protezione  in
          attuazione  di   convenzioni   e   accordi   internazionali
          sottoposti a sequestro a opera  dell'autorita'  giudiziaria
          restano nella  custodia  giudiziaria  dei  proprietari  con
          oneri a carico dei medesimi proprietari fino  all'eventuale
          confisca degli animali stessi.». 
                La legge n. 150/1992 (Disciplina dei  reati  relativi
          all'applicazione in Italia della convenzione sul  commercio
          internazionale delle specie animali e vegetali  in  via  di
          estinzione, firmata a Washington il 3 marzo  1973,  di  cui
          alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del  regolamento  (CEE)
          n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche'  norme  per
          la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per  la
          salute e l'incolumita' pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 22 febbraio 1992, n. 44.