Art. 32 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli  da  1  a  5,  7,  comma  2,
lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma
5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di  euro
per l'anno 2024, 144,46 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  136,16
milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di  euro  per  l'anno
2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede: 
    a) quanto a 1.200 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  gia'  nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle  entrate  che,  a  tal  fine,   provvede   ad   effettuare   il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
    b) quanto a  329  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  1,  commi
30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del  2021,  convertito,  con
modificazioni, dalla n. 106 del 2021, gia' nella disponibilita' della
contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a
tal  fine,  provvede  ad  effettuare  il  corrispondente   versamento
all'entrata del bilancio dello Stato; 
    c) quanto a  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  486,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    d) quanto a 27,22 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui  all'articolo  13-duodecies
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni
di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno  2025,  55
milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni  di  euro  per  l'anno
2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui
a decorrere dall'anno 2029,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge  30
dicembre 2021, n. 234; 
    f) quanto a 54,86  milioni  di  euro  per  l'anno  2026  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    g) quanto a  5,19  milioni  di  euro  per  l'anno  2022  mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7; 
    h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e  26,3  milioni
di euro annui a decorrere  dall'anno  2024  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e  18,  comma
1. 
  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.