Art. 32
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2,
lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma
5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno
2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro
per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16
milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno
2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede:
a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da
16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gia' nella
disponibilita' della contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia
delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi
30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con
modificazioni, dalla n. 106 del 2021, gia' nella disponibilita' della
contabilita' speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a
tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato;
c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni
di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55
milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno
2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui
a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30
dicembre 2021, n. 234;
f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma
1.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.